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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente e Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 489/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 4 - Sede Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 149/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ACCISE ENERGIA ELETTRICA 2010 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante:
- nel merito disporre l'annullamento della sentenza qui impugnata e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica proposta dalla società
Resistente_1, per difetto di legittimazione e per intervenuta decadenza ex art. 14 comma 2 T.U.A.;
- in via subordinata dichiarare infondata la dedotta incompatibilità dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 con l'art 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, in relazione alle forniture antecedenti al 1° aprile 2010 e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme riferite alle forniture effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010;
- condannare il ricorrente al pagamento di tutte le spese e competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Appellato:
chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, rigettata ogni eccezione contraria di parte, in integrale rigetto dei motivi di appello, di confermare in toto la sentenza emessa dalla C.G.T. di I grado di Cuneo, n. 140/2/2024 in quanto del tutto corretta, stante l'assenza di difetto di motivazione della pronuncia e la correttezza nel merito della stessa, e, per l'effetto, confermare l'illegittimità del diniego tacito di rimborso opposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Cuneo;
- in ogni caso, di condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Cuneo alla rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96, c.p.c. stante la pretestuosità del gravame interposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 17/29.4.2024 la CGT di primo grado di Cuneo ha accolto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dalla Resistente_1 s.r.l. avverso il provvedimento di diniego tacito di rimborso opposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Cuneo, in relazione all'istanza di rimborso presentata in data 19/04/2020 in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per l'anno 2010 (periodo dall'1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, per complessivi
Euro 25.416,00 oltre agli interessi), relativo a fornitura elettrica somministrata alla Ricorrente dalla società Società_1 s.c.a r.l., che in applicazione dell'istituto della rivalsa di cui all'art. 56 D.Lgs. 504/1995 aveva trasferito ad Resistente_1 detti importi, provvedendo a versarli all'Erario.
La doglianza della ricorrente riguardava l'avvenuto versamento, per tale anno, dell'importo per addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall' art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988 e s.m.i., tributo da ritenersi illegittimo per contrasto con il diritto dell'Unione Europea, ed in particolare con la Direttiva
n. 92/12/CEE e n. 2008/118/CE relativa al “Regime generale delle accise”, tanto che era stata poi soppresso a partire dal 1° gennaio 2012, dall'art. 18, comma 5, D. Lgs. n. 68/2011 (per le Regioni a Statuto ordinario), proprio per via dell'incompatibilità con il diritto unitario.
Stante l'impossibilità di richiedere il rimborso da parte della Società_1 s.c.a r.l., in quanto dapprima messa in liquidazione e poi cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 24 febbraio 2017,
Resistente_1 aveva inviato in data 31 gennaio 2020 una formale richiesta di restituzione delle suddette addizionali, presentando successivamente, in data 19 aprile 2023, istanza di rimborso dei predetti importi corrisposti a tale titolo, oggetto della presente causa a seguito del silenzio-diniego dell'Agenzia.
L'Ufficio eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente, sostenendo che in capo al consumatore era possibile unicamente la facoltà di esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, all'esito della quale quest'ultimo è legittimato, in quanto soggetto obbligato, a richiedere il rimborso dell'addizionale, a pena di decadenza, nello specifico termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del TUA.
Un ulteriore profilo di inammissibilità riguardava poi l'intervenuta decorrenza del termine biennale di decadenza di cui all'art. 14 comma 2 del TUA, posto che l'ultimo dei versamenti era stato effettuato in data
31.1.2012 e, in subordine, del medesimo termine biennale previsto dall'art. 21, co.2, u.p., D.Lgs. n. 546/92, essendo decorsi due anni dal pagamento ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
L'Ufficio contestava altresì la tesi della Ricorrente riguardo al preteso contrasto con la normativa europea.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso richiamando recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza in data 11 aprile 2024, nella causa C-316/22) in ordine alla possibilità per il consumatore di agire direttamente nei confronti dello Stato membro per ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato sulla base di una normativa contraria all'Unione Europea e della conforme giurisprudenza di legittimità nazionale.
Per quanto riguarda la legittimazione del consumatore si è avuto riguardo alle pronunce della S.C. che l'hanno ritenuta ammissibile in via di eccezione qualora fosse dimostrata “l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di esercitare l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore”, circostanza che è stata ritenuta sussistente nel caso di specie, avuto riguardo alla posizione soggettiva della società Società_1, posta dapprima in liquidazione e successivamente cancellata dal Registro delle imprese, stessa sorte accaduta al socio che deteneva la stragrande maggioranza delle quote di capitale (Società_2 srl in liquidazione), con ciò ritenendo i primi giudici infondata la tesi dell'Ufficio secondo cui nel caso di cancellazione di società di capitali, i creditori hanno la possibilità di agire nei confronti dei soci.
Da ultimo, è stata ritenuta infondata la richiesta subordinata dell'Agenzia di non debenza del rimborso per le forniture antecedenti al 1° aprile 2010, momento da cui era stata data attuazione alla direttiva 2008/11 8/
CE, posto che la sopravvenuta incompatibilità della addizionale con la normativa europea rende l'imposta illegittima fin dall'origine.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Dogane e di Monopoli.
Con il primo motivo si è censurata la sentenza per avere ritenuto la legittimazione del consumatore sussistendo l'impossibilità o l'eccessiva gravosità dell'azione nei confronti del fornitore.
Si è innanzitutto ribadito che il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge soltanto tra l'Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il prodotto e ad esso resta estraneo il consumatore finale, con il corollario secondo cui quest'ultimo è legittimato unicamente ad agire in via civilistica nei confronti del fornitore.
Inoltre, premessa l'assenza di una espressa previsione normativa che consenta la legittimazione straordinaria del consumatore ad agire nei confronti dell'amministrazione, si è sul punto citata giurisprudenza della S.C. in ordine all'onere probatorio gravante sul ricorrente e sul fatto che l'eccezionalità sarebbe ravvisabile unicamente nei casi di fallimento del fornitore, richiamando in proposito quanto già sostenuto in primo grado circa la possibilità dei creditori di far valere i propri crediti nei confronti dei soci della società estinta. Quanto alla contestata tempestività dell'istanza, è stato invocato il disposto dell'art. 14 TUA, a mente del quale i fornitori legittimati a richiedere il rimborso sono assoggettati al termine biennale sicché una richiesta tempestiva alla Società_1 scarl da parte di Resistente_1 s.r.l. sarebbe stata la premessa fondamentale per azionare il procedimento civile per ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., come previsto dal comma 4 art. 14 TUA in caso di diniego della fornitrice.
Ne consegue che nel caso di specie il consumatore non ha seguito l'iter civilistico né ha dimostrato l'eccezionalità della situazione ai fini di sostenere la propria legittimazione.
Con il secondo motivo ci si duole per avere ritenuto i primi giudici non tardiva la richiesta rispetto al termine biennale di decadenza.
Richiamato il quadro normativo, in particolare gli articoli 14 e 56 del TUA, si è sostenuto che per il fornitore vige il termine biennale dall'ultimo pagamento per richiedere il rimborso all'Amministrazione, mentre per il consumatore vale il termine ordinario decennale in ordine alla richiesta civilistica nei confronti del fornitore.
Ove il consumatore richieda il rimborso direttamente all'Amministrazione in virtù di una pretesa legittimazione straordinaria, peraltro contestata come detto nel caso di specie, subentra nella posizione del fornitore e soggiace quindi alla disciplina del TUA e, dunque, al termine biennale previsto per il fornitore, come ritenuto da varia giurisprudenza di merito.
In ogni caso, quand'anche si dovesse ritenere applicabile il termine decennale, esso sarebbe in ogni caso spirato atteso che non può attribuirsi effetto interruttivo alla comunicazione del 30.1.2020, sia perché diretta all'Agenzia delle Dogane di Torino, che sicuramente non era il soggetto obbligato per un POD sito nella provincia di Cuneo, sia per il suo contenuto generico (“La mia assistita mi riferisce che nel periodo di imposta compreso tra il 01 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011, ha pagato alla società Società_1 soc cons. a r. l., con sede in Moncalieri, C.F. P.IVA_2, oggi cessata e cancellata dal Registro delle Imprese, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, la somma di euro 25.416,00.”), senza null'altro precisare o allegare (fatture, documenti giustificativi ecc.).
Con il terzo motivo si censura la sentenza per avere ritenuto fondata la richiesta di restituzione degli importi antecedenti al 1° aprile 2010, per carenza di motivazione, essendosi la Corte di primo grado limitata ad affermare che “la sopravvenuta incompatibilità di detta addizionale con la normativa Europea rende l'imposta illegittima fin dall'origine e, nel caso di specie, la richiesta di rimborso proposta dalla ricorrente è fondata a partire dalla domanda iniziale”, senza indicare alcuna norma e/o alcun principio di diritto a sostegno di tale affermazione.
In ogni caso, ai sensi della Direttiva 2008/118/CE, recepita nell'ordinamento italiano con D.Lgs. n. 48/2010 entrato in vigore il 1° aprile 2010, la decorrenza delle disposizioni normative dei singoli Stati era prevista a decorrere dal 1° aprile 2010, sicché prima di tale data nessuna incompatibilità con detta Direttiva poteva sussistere e senza che le pronunce della Corte di cassazione citate da controparte (ordinanze 12142 e
12143 del 14.04.2022) costituiscano un indirizzo consolidato a fronte di altre precedenti pronunce di legittimità
e di merito (civile e tributaria) di segno contrario che, affermata la necessità di disapplicazione dell'art. 6 del
D.L. n. 511 del 1988 per il periodo anteriore all'1.1.2012 (data dell'abrogazione normativa dell'addizionale provinciale sulle forniture di energia elettrica), hanno tuttavia ritenuto che gli effetti disapplicativi decorrono dal 1°.
4.2010 e conseguentemente escluso il diritto al rimborso di quanto versato per il periodo 1.1.2010 -
31.3.2010.
Si è costituita la società ricorrente che, in ordine al primo ed al secondo motivo ha citato recente giurisprudenza della S.C. che, da un lato, ha espressamente affermato la legittimazione del consumatore finale di agire nei confronti dell'Erario per ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato in contrasto con il diritto dell'Unione Europea e dall'altro ha precisato che la richiesta del consumatore non è soggetta al termine biennale di cui all'art. 14, comma 2, TUA, bensì a quello decennale di prescrizione ordinaria. A tale ultimo proposito, si è affermato che la società appellata, ha inviato in data 31 gennaio 2020 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la comunicazione di interruzione della prescrizione e di messa in mora, con ciò interrompendo il decorso della prescrizione.
In ordine al terzo motivo, si eccepisce l'asserita contraddittorietà della difesa dell'Ufficio che avrebbe dapprima sostenuto la compatibilità dell'addizionale per poi sostenere che l'incompatibilità dell'addizionale andrebbe limitata al periodo successivo all'1 aprile 2010.
In ogni caso, si sottolinea come la precedente Direttiva n. 92/12/CEE, per come modificata dalla Direttiva
n. 2003/96/CE, era esattamente identica alla successiva Direttiva n. 2008/118/CE, e cioè prevedeva espressamente (art. 3, par. 2) la possibilità di istituire delle addizionali all'accisa solo a condizione che esse fossero dotate di finalità specifica (pag.14), sicché l'addizionale è illegittima per contrarietà alla Direttiva accise non già dal 1° aprile 2010, come sostiene l'Ufficio, ma addirittura dal 2004, quando entrò in vigore la
Direttiva n. 2003/96/CE di ristrutturazione del sistema di tassazione del settore energetico, come peraltro affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza resa nella causa C-255/20, 9 novembre 2021, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Gaeta // Punto Nautica S.
r.l.
Il profilo della continuità normativa tra l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/112/CEE, esteso con la Direttiva n.
2003/96/CE all'energia elettrica dal 01/01/2004, e l'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE, è stato riconosciuto dalla S.C. (Cass., Sez. trib., ord. 14 aprile 2022, n. 12142; nello stesso senso, Cass., Sez. trib., ord. 14 aprile
2022, n. 12143) secondo cui l'addizionale è incompatibile, per assenza di una finalità specifica attribuita alla stessa, a far data dal 01/01/2004, principio ribadito da varia giurisprudenza di merito e fatto proprio anche dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta e dall'Ufficio doganale di Vercelli.
Con memoria in data 11.12.2025 l'appellata ha riportato copiosa giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di Giustizia dell'UE a sostegno delle proprie tesi circa la possibilità di richiesta diretta da parte del consumatore e in ordine al termine di prescrizione decennale di tale richiesta, rilevando altresì che Il diniego opposto dall'Ufficio doganale è in contrasto anche con la stessa prassi dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli, essendo riportati provvedimenti di autorizzazione del rimborso emessi dagli Uffici doganali di Cagliari e Como.
Per quanto concerne l'eccezione svolta dall'Ufficio, richiamando la propria diffida del 31.1.2020, interruttiva della prescrizione, ha citato la giurisprudenza della S.C., ordinanza n. 30912/2019, che ha precisato che la prescrizione decorre dall'1.1.2012, data di decorrenza dell'abrogazione dell'imposta.
Ha quindi riproposto le proprie conclusioni, insistendo sulla condanna di controparte alle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'odierna udienza le parti hanno richiamato, illustrandole, le rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Giova precisare che la giurisprudenza di legittimità, uniformandosi ai principi dettati dalla Corte UE, ha affermato che “in tema di addebito dell'addizionale provinciale (di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, imposte in contrasto con il diritto dell'Unione Europea e rispetto alle quali l'azione di rimborso risulta eccessivamente difficoltosa - è legittimato, in via straordinaria e per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, ad agire nei confronti dell'Erario con la stessa azione di indebito oggettivo esperibile nei confronti del fornitore, entro il termine di prescrizione ordinaria, attesa la sua natura civilistica, non trovando applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 504 del 1995, assegnato al soggetto passivo del rapporto di imposta per il rimborso.” (Cass. n. 21154 del 29/07/2024).
È stato inoltre superato l'indirizzo più restrittivo, che subordinava la legittimazione diretta del consumatore alla ricorrenza di straordinarie circostanze come era stato ritenuto, tra le altre, da Cass. n. 27099 del
23/10/2019, secondo cui “il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela.”
Infatti, con recente pronuncia si è precisato che “in tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, può agire, in forza del principio di effettività, per la ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'Erario, senza necessità di provare l'impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione nei riguardi del fornitore, dovute alla condizione soggettiva di quest'ultimo, giacché detta azione risulta già preclusa in base al principio (riaffermato, da ultimo, dalla CGUE nella sentenza dell'11 aprile 2024, nella causa C-316/22) secondo cui non può aversi, nei rapporti tra privati, efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva unionale non attuata.” (Cass. Sez. 5, 10/04/2025, n. 9450, Rv. 674679 - 01)
Incidentalmente si osserva che, da ultimo (Cass. n. 31642 del 4/12/2025), in vertenza in cui, stante la procedura di liquidazione giudiziale del fornitore, la curatela aveva invocato la sussistenza di un obbligo di azione diretta del consumatore nei confronti dell'Erario, si è precisato il carattere facoltativo delle due azioni in capo al consumatore.
Dal quadro normativo desumibile dalle suddette pronunce deve dunque ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che:
- il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore di energia le imposte di cui trattasi è legittimato ad agire direttamente nei confronti dell'Erario con la stessa azione di indebito oggettivo esperibile nei confronti del fornitore;
- l'azione non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, ma
è esperibile entro il termine di prescrizione ordinaria;
- non devono necessariamente ricorrere condizioni di impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione nei riguardi del fornitore.
Nel caso di specie, riconosciuta pertanto la legittimazione del consumatore ad agire direttamente nei confronti dell'Agenzia, va rilevato che la prescrizione decennale è stata interrotta dalla società ricorrente.
Pare opportuno riportare testualmente e per intero il testo della diffida, riportato solo parzialmente negli atti dell'Ufficio.
In data 31.1.2020, il professionista delegato dalla società inviava la seguente comunicazione:
“Località_1, 31 gennaio 2020 Raccomandata tramite PEC
Spett.le Agenzia delle Dogane Torino Email_4
OGGETTO: Messa in mora (addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) POD: IT001E00101100
La società Resistente_1, con sede legale in Torino (TO) – Indirizzo_1, codice fiscale P.IVA_1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in seguito denominata per brevità “la società”, mi ha incaricato di assisterla, come da delega unita alla presente, e di significare quanto segue. La mia assistita mi riferisce che nel periodo di imposta compreso tra il 01 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011, ha pagato alla società Società_1 soc cons. a r.l., con sede in Moncalieri, C.F. P.IVA_2, oggi cessata e cancellata dal Registro delle Imprese, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, la somma di euro 25.416,00.
Ciò premesso, la Suprema Corte di Cassazione sul riconosciuto presupposto secondo cui “le addizionali alle accise sull'energia elettrica, già disciplinate dall'art. 6 d.l. 28 novembre 2011, n. 511 conv. con l. 27 gennaio 1989, n. 20, dagli artt. 52, 56 e 60 d. lg. 504/1995 come modificati dall'art. 1 d. lgs. 2 febbraio 2007,
n. 26, non hanno finalità specifiche a termini dell'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE aventi come finalità una mera esigenza di bilancio degli Enti locali” ha affermato che “…l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988 va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (ex multis, Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27822; Cass., Sez. V, 10 agosto 2016, n. 16923) e concluso che “Le imposte addizionali… non sono, dunque dovute” (cfr. il doc. n. 4 – Cass. Civ., 04 giugno 2019, n. 15198/2019). La Suprema Corte, inoltre, nella recentissima sentenza n. 27101/2019, pronunciata dalla Sez. V, del 23 ottobre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (cfr. il doc. n. 5 – Cass. Civ., sez. V, n. 27101/2019 del 23/10/2019).
Sulla base dei citati presupposti, appare evidente che le somme corrisposte a titolo di addizionale alle accise sull'energia elettrica dalla società al fornitore non fossero dovute per manifesta incompatibilità della norma italiana rispetto a quella comunitaria e che, pertanto, la società abbia diritto alla loro integrale ripetizione.
Alla luce di tutto quanto precede, con la presente Vi comunico che la mia assistita, sulla scorta del principio unionale di effettività in forza del quale, qualora il rimborso dal fornitore risulti impossibile o eccessivamente difficile (come nel caso che ci occupa, trattandosi di fornitore non più esistente), v'è ha una eccezionale
“…azione diretta nei confronti dell'Erario” (cfr. tra le tante, Cass. Civ. Sez. V, n. 901/2020 del 17.01.2020; Cass. Civ. sez. V, n. 27099/2019 del 23.10.2019), si riserva di agire nei Vostri confronti per il recupero di quanto indebitamente corrisposto al fornitore, nell'ipotesi in cui il recupero stesso risulti impossibile o di eccessiva difficoltà.
La presente viene inviata anche ai fini interruttivi della prescrizione.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento Vi dovesse occorrere.”.
Appare del tutto evidente che, sin dall'oggetto (Messa in mora (addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) POD: IT001E00101100) che dal prosieguo della comunicazione (appare evidente che le somme
… non fossero dovute … e che, pertanto, la società abbia diritto alla loro integrale ripetizione) e dalle conclusioni (La presente viene inviata anche ai fini interruttivi della prescrizione), il contenuto è assolutamente idoneo ad integrare una formale messa in mora, non essendo necessario in tale sede precisare con allegazioni (fatture ecc., come pretenderebbe l'Ufficio) le ragioni del credito, che è stato peraltro esattamente quantificato e di cui si sono esposte le ragioni in fatto ed in diritto, anche con citazione di puntuale giurisprudenza.
Per quel che concerne l'errata indicazione del destinatario Agenzia delle Dogane di Torino anziché di Cuneo,
è pacifico che il soggetto debitore è l'Agenzia delle Dogane e non la sua singola articolazione locale, sicché
l'atto si appalesa comunque assolutamente idoneo a manifestare all'ente debitore l'intendimento del creditore ad ottenere il pagamento di quanto dovutogli e ad interrompere il corso della prescrizione nei suoi confronti.
Quanto alla riserva contenuta nell'atto, essa non incide minimamente sulla valenza della messa in mora ma rientra in quella facoltatività che la giurisprudenza ha individuato in capo al consumatore, attribuendogli l'alternativa tra la richiesta civilistica nei riguardi del fornitore e quella diretta nei confronti dell'Agenzia delle
Dogane, opzione quest'ultima poi seguita dalla società ricorrente.
Infine, in ordine alle ulteriori difese dell'Ufficio, va rilevato che, come precisato da Cass. n. 13740 del
22/5/2025, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato dal legislatore italiano nel 2012 - intervenuta con la sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025 della Corte Costituzionale, ha comportato la caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale e conseguentemente la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.
Ciò comporta che, nel caso di specie, il rimborso è dovuto anche per il periodo gennaio-marzo 2012.
In ordine alle spese, va tenuto conto che può dirsi consolidato l'orientamento giurisprudenziale favorevole integralmente alla tesi di parte ricorrente sicché, anche a fronte delle prassi di altri Uffici doganali che hanno aderito alle richieste dei contribuenti non coltivando ulteriormente il contenzioso, la soccombenza dell'appellante comporta la condanna alle spese per il presente grado, liquidate come da dispositivo, senza peraltro che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in € 4.000,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente e Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 489/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 4 - Sede Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 149/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ACCISE ENERGIA ELETTRICA 2010 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante:
- nel merito disporre l'annullamento della sentenza qui impugnata e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica proposta dalla società
Resistente_1, per difetto di legittimazione e per intervenuta decadenza ex art. 14 comma 2 T.U.A.;
- in via subordinata dichiarare infondata la dedotta incompatibilità dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 con l'art 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, in relazione alle forniture antecedenti al 1° aprile 2010 e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme riferite alle forniture effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010;
- condannare il ricorrente al pagamento di tutte le spese e competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Appellato:
chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, rigettata ogni eccezione contraria di parte, in integrale rigetto dei motivi di appello, di confermare in toto la sentenza emessa dalla C.G.T. di I grado di Cuneo, n. 140/2/2024 in quanto del tutto corretta, stante l'assenza di difetto di motivazione della pronuncia e la correttezza nel merito della stessa, e, per l'effetto, confermare l'illegittimità del diniego tacito di rimborso opposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Cuneo;
- in ogni caso, di condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Cuneo alla rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96, c.p.c. stante la pretestuosità del gravame interposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 17/29.4.2024 la CGT di primo grado di Cuneo ha accolto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dalla Resistente_1 s.r.l. avverso il provvedimento di diniego tacito di rimborso opposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Cuneo, in relazione all'istanza di rimborso presentata in data 19/04/2020 in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per l'anno 2010 (periodo dall'1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, per complessivi
Euro 25.416,00 oltre agli interessi), relativo a fornitura elettrica somministrata alla Ricorrente dalla società Società_1 s.c.a r.l., che in applicazione dell'istituto della rivalsa di cui all'art. 56 D.Lgs. 504/1995 aveva trasferito ad Resistente_1 detti importi, provvedendo a versarli all'Erario.
La doglianza della ricorrente riguardava l'avvenuto versamento, per tale anno, dell'importo per addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall' art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988 e s.m.i., tributo da ritenersi illegittimo per contrasto con il diritto dell'Unione Europea, ed in particolare con la Direttiva
n. 92/12/CEE e n. 2008/118/CE relativa al “Regime generale delle accise”, tanto che era stata poi soppresso a partire dal 1° gennaio 2012, dall'art. 18, comma 5, D. Lgs. n. 68/2011 (per le Regioni a Statuto ordinario), proprio per via dell'incompatibilità con il diritto unitario.
Stante l'impossibilità di richiedere il rimborso da parte della Società_1 s.c.a r.l., in quanto dapprima messa in liquidazione e poi cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 24 febbraio 2017,
Resistente_1 aveva inviato in data 31 gennaio 2020 una formale richiesta di restituzione delle suddette addizionali, presentando successivamente, in data 19 aprile 2023, istanza di rimborso dei predetti importi corrisposti a tale titolo, oggetto della presente causa a seguito del silenzio-diniego dell'Agenzia.
L'Ufficio eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente, sostenendo che in capo al consumatore era possibile unicamente la facoltà di esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, all'esito della quale quest'ultimo è legittimato, in quanto soggetto obbligato, a richiedere il rimborso dell'addizionale, a pena di decadenza, nello specifico termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del TUA.
Un ulteriore profilo di inammissibilità riguardava poi l'intervenuta decorrenza del termine biennale di decadenza di cui all'art. 14 comma 2 del TUA, posto che l'ultimo dei versamenti era stato effettuato in data
31.1.2012 e, in subordine, del medesimo termine biennale previsto dall'art. 21, co.2, u.p., D.Lgs. n. 546/92, essendo decorsi due anni dal pagamento ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
L'Ufficio contestava altresì la tesi della Ricorrente riguardo al preteso contrasto con la normativa europea.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso richiamando recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza in data 11 aprile 2024, nella causa C-316/22) in ordine alla possibilità per il consumatore di agire direttamente nei confronti dello Stato membro per ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato sulla base di una normativa contraria all'Unione Europea e della conforme giurisprudenza di legittimità nazionale.
Per quanto riguarda la legittimazione del consumatore si è avuto riguardo alle pronunce della S.C. che l'hanno ritenuta ammissibile in via di eccezione qualora fosse dimostrata “l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di esercitare l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore”, circostanza che è stata ritenuta sussistente nel caso di specie, avuto riguardo alla posizione soggettiva della società Società_1, posta dapprima in liquidazione e successivamente cancellata dal Registro delle imprese, stessa sorte accaduta al socio che deteneva la stragrande maggioranza delle quote di capitale (Società_2 srl in liquidazione), con ciò ritenendo i primi giudici infondata la tesi dell'Ufficio secondo cui nel caso di cancellazione di società di capitali, i creditori hanno la possibilità di agire nei confronti dei soci.
Da ultimo, è stata ritenuta infondata la richiesta subordinata dell'Agenzia di non debenza del rimborso per le forniture antecedenti al 1° aprile 2010, momento da cui era stata data attuazione alla direttiva 2008/11 8/
CE, posto che la sopravvenuta incompatibilità della addizionale con la normativa europea rende l'imposta illegittima fin dall'origine.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Dogane e di Monopoli.
Con il primo motivo si è censurata la sentenza per avere ritenuto la legittimazione del consumatore sussistendo l'impossibilità o l'eccessiva gravosità dell'azione nei confronti del fornitore.
Si è innanzitutto ribadito che il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge soltanto tra l'Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il prodotto e ad esso resta estraneo il consumatore finale, con il corollario secondo cui quest'ultimo è legittimato unicamente ad agire in via civilistica nei confronti del fornitore.
Inoltre, premessa l'assenza di una espressa previsione normativa che consenta la legittimazione straordinaria del consumatore ad agire nei confronti dell'amministrazione, si è sul punto citata giurisprudenza della S.C. in ordine all'onere probatorio gravante sul ricorrente e sul fatto che l'eccezionalità sarebbe ravvisabile unicamente nei casi di fallimento del fornitore, richiamando in proposito quanto già sostenuto in primo grado circa la possibilità dei creditori di far valere i propri crediti nei confronti dei soci della società estinta. Quanto alla contestata tempestività dell'istanza, è stato invocato il disposto dell'art. 14 TUA, a mente del quale i fornitori legittimati a richiedere il rimborso sono assoggettati al termine biennale sicché una richiesta tempestiva alla Società_1 scarl da parte di Resistente_1 s.r.l. sarebbe stata la premessa fondamentale per azionare il procedimento civile per ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., come previsto dal comma 4 art. 14 TUA in caso di diniego della fornitrice.
Ne consegue che nel caso di specie il consumatore non ha seguito l'iter civilistico né ha dimostrato l'eccezionalità della situazione ai fini di sostenere la propria legittimazione.
Con il secondo motivo ci si duole per avere ritenuto i primi giudici non tardiva la richiesta rispetto al termine biennale di decadenza.
Richiamato il quadro normativo, in particolare gli articoli 14 e 56 del TUA, si è sostenuto che per il fornitore vige il termine biennale dall'ultimo pagamento per richiedere il rimborso all'Amministrazione, mentre per il consumatore vale il termine ordinario decennale in ordine alla richiesta civilistica nei confronti del fornitore.
Ove il consumatore richieda il rimborso direttamente all'Amministrazione in virtù di una pretesa legittimazione straordinaria, peraltro contestata come detto nel caso di specie, subentra nella posizione del fornitore e soggiace quindi alla disciplina del TUA e, dunque, al termine biennale previsto per il fornitore, come ritenuto da varia giurisprudenza di merito.
In ogni caso, quand'anche si dovesse ritenere applicabile il termine decennale, esso sarebbe in ogni caso spirato atteso che non può attribuirsi effetto interruttivo alla comunicazione del 30.1.2020, sia perché diretta all'Agenzia delle Dogane di Torino, che sicuramente non era il soggetto obbligato per un POD sito nella provincia di Cuneo, sia per il suo contenuto generico (“La mia assistita mi riferisce che nel periodo di imposta compreso tra il 01 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011, ha pagato alla società Società_1 soc cons. a r. l., con sede in Moncalieri, C.F. P.IVA_2, oggi cessata e cancellata dal Registro delle Imprese, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, la somma di euro 25.416,00.”), senza null'altro precisare o allegare (fatture, documenti giustificativi ecc.).
Con il terzo motivo si censura la sentenza per avere ritenuto fondata la richiesta di restituzione degli importi antecedenti al 1° aprile 2010, per carenza di motivazione, essendosi la Corte di primo grado limitata ad affermare che “la sopravvenuta incompatibilità di detta addizionale con la normativa Europea rende l'imposta illegittima fin dall'origine e, nel caso di specie, la richiesta di rimborso proposta dalla ricorrente è fondata a partire dalla domanda iniziale”, senza indicare alcuna norma e/o alcun principio di diritto a sostegno di tale affermazione.
In ogni caso, ai sensi della Direttiva 2008/118/CE, recepita nell'ordinamento italiano con D.Lgs. n. 48/2010 entrato in vigore il 1° aprile 2010, la decorrenza delle disposizioni normative dei singoli Stati era prevista a decorrere dal 1° aprile 2010, sicché prima di tale data nessuna incompatibilità con detta Direttiva poteva sussistere e senza che le pronunce della Corte di cassazione citate da controparte (ordinanze 12142 e
12143 del 14.04.2022) costituiscano un indirizzo consolidato a fronte di altre precedenti pronunce di legittimità
e di merito (civile e tributaria) di segno contrario che, affermata la necessità di disapplicazione dell'art. 6 del
D.L. n. 511 del 1988 per il periodo anteriore all'1.1.2012 (data dell'abrogazione normativa dell'addizionale provinciale sulle forniture di energia elettrica), hanno tuttavia ritenuto che gli effetti disapplicativi decorrono dal 1°.
4.2010 e conseguentemente escluso il diritto al rimborso di quanto versato per il periodo 1.1.2010 -
31.3.2010.
Si è costituita la società ricorrente che, in ordine al primo ed al secondo motivo ha citato recente giurisprudenza della S.C. che, da un lato, ha espressamente affermato la legittimazione del consumatore finale di agire nei confronti dell'Erario per ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato in contrasto con il diritto dell'Unione Europea e dall'altro ha precisato che la richiesta del consumatore non è soggetta al termine biennale di cui all'art. 14, comma 2, TUA, bensì a quello decennale di prescrizione ordinaria. A tale ultimo proposito, si è affermato che la società appellata, ha inviato in data 31 gennaio 2020 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la comunicazione di interruzione della prescrizione e di messa in mora, con ciò interrompendo il decorso della prescrizione.
In ordine al terzo motivo, si eccepisce l'asserita contraddittorietà della difesa dell'Ufficio che avrebbe dapprima sostenuto la compatibilità dell'addizionale per poi sostenere che l'incompatibilità dell'addizionale andrebbe limitata al periodo successivo all'1 aprile 2010.
In ogni caso, si sottolinea come la precedente Direttiva n. 92/12/CEE, per come modificata dalla Direttiva
n. 2003/96/CE, era esattamente identica alla successiva Direttiva n. 2008/118/CE, e cioè prevedeva espressamente (art. 3, par. 2) la possibilità di istituire delle addizionali all'accisa solo a condizione che esse fossero dotate di finalità specifica (pag.14), sicché l'addizionale è illegittima per contrarietà alla Direttiva accise non già dal 1° aprile 2010, come sostiene l'Ufficio, ma addirittura dal 2004, quando entrò in vigore la
Direttiva n. 2003/96/CE di ristrutturazione del sistema di tassazione del settore energetico, come peraltro affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza resa nella causa C-255/20, 9 novembre 2021, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Gaeta // Punto Nautica S.
r.l.
Il profilo della continuità normativa tra l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/112/CEE, esteso con la Direttiva n.
2003/96/CE all'energia elettrica dal 01/01/2004, e l'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE, è stato riconosciuto dalla S.C. (Cass., Sez. trib., ord. 14 aprile 2022, n. 12142; nello stesso senso, Cass., Sez. trib., ord. 14 aprile
2022, n. 12143) secondo cui l'addizionale è incompatibile, per assenza di una finalità specifica attribuita alla stessa, a far data dal 01/01/2004, principio ribadito da varia giurisprudenza di merito e fatto proprio anche dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta e dall'Ufficio doganale di Vercelli.
Con memoria in data 11.12.2025 l'appellata ha riportato copiosa giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di Giustizia dell'UE a sostegno delle proprie tesi circa la possibilità di richiesta diretta da parte del consumatore e in ordine al termine di prescrizione decennale di tale richiesta, rilevando altresì che Il diniego opposto dall'Ufficio doganale è in contrasto anche con la stessa prassi dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli, essendo riportati provvedimenti di autorizzazione del rimborso emessi dagli Uffici doganali di Cagliari e Como.
Per quanto concerne l'eccezione svolta dall'Ufficio, richiamando la propria diffida del 31.1.2020, interruttiva della prescrizione, ha citato la giurisprudenza della S.C., ordinanza n. 30912/2019, che ha precisato che la prescrizione decorre dall'1.1.2012, data di decorrenza dell'abrogazione dell'imposta.
Ha quindi riproposto le proprie conclusioni, insistendo sulla condanna di controparte alle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'odierna udienza le parti hanno richiamato, illustrandole, le rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Giova precisare che la giurisprudenza di legittimità, uniformandosi ai principi dettati dalla Corte UE, ha affermato che “in tema di addebito dell'addizionale provinciale (di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, imposte in contrasto con il diritto dell'Unione Europea e rispetto alle quali l'azione di rimborso risulta eccessivamente difficoltosa - è legittimato, in via straordinaria e per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, ad agire nei confronti dell'Erario con la stessa azione di indebito oggettivo esperibile nei confronti del fornitore, entro il termine di prescrizione ordinaria, attesa la sua natura civilistica, non trovando applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 504 del 1995, assegnato al soggetto passivo del rapporto di imposta per il rimborso.” (Cass. n. 21154 del 29/07/2024).
È stato inoltre superato l'indirizzo più restrittivo, che subordinava la legittimazione diretta del consumatore alla ricorrenza di straordinarie circostanze come era stato ritenuto, tra le altre, da Cass. n. 27099 del
23/10/2019, secondo cui “il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela.”
Infatti, con recente pronuncia si è precisato che “in tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, può agire, in forza del principio di effettività, per la ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'Erario, senza necessità di provare l'impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione nei riguardi del fornitore, dovute alla condizione soggettiva di quest'ultimo, giacché detta azione risulta già preclusa in base al principio (riaffermato, da ultimo, dalla CGUE nella sentenza dell'11 aprile 2024, nella causa C-316/22) secondo cui non può aversi, nei rapporti tra privati, efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva unionale non attuata.” (Cass. Sez. 5, 10/04/2025, n. 9450, Rv. 674679 - 01)
Incidentalmente si osserva che, da ultimo (Cass. n. 31642 del 4/12/2025), in vertenza in cui, stante la procedura di liquidazione giudiziale del fornitore, la curatela aveva invocato la sussistenza di un obbligo di azione diretta del consumatore nei confronti dell'Erario, si è precisato il carattere facoltativo delle due azioni in capo al consumatore.
Dal quadro normativo desumibile dalle suddette pronunce deve dunque ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che:
- il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore di energia le imposte di cui trattasi è legittimato ad agire direttamente nei confronti dell'Erario con la stessa azione di indebito oggettivo esperibile nei confronti del fornitore;
- l'azione non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, ma
è esperibile entro il termine di prescrizione ordinaria;
- non devono necessariamente ricorrere condizioni di impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione nei riguardi del fornitore.
Nel caso di specie, riconosciuta pertanto la legittimazione del consumatore ad agire direttamente nei confronti dell'Agenzia, va rilevato che la prescrizione decennale è stata interrotta dalla società ricorrente.
Pare opportuno riportare testualmente e per intero il testo della diffida, riportato solo parzialmente negli atti dell'Ufficio.
In data 31.1.2020, il professionista delegato dalla società inviava la seguente comunicazione:
“Località_1, 31 gennaio 2020 Raccomandata tramite PEC
Spett.le Agenzia delle Dogane Torino Email_4
OGGETTO: Messa in mora (addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) POD: IT001E00101100
La società Resistente_1, con sede legale in Torino (TO) – Indirizzo_1, codice fiscale P.IVA_1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in seguito denominata per brevità “la società”, mi ha incaricato di assisterla, come da delega unita alla presente, e di significare quanto segue. La mia assistita mi riferisce che nel periodo di imposta compreso tra il 01 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011, ha pagato alla società Società_1 soc cons. a r.l., con sede in Moncalieri, C.F. P.IVA_2, oggi cessata e cancellata dal Registro delle Imprese, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, la somma di euro 25.416,00.
Ciò premesso, la Suprema Corte di Cassazione sul riconosciuto presupposto secondo cui “le addizionali alle accise sull'energia elettrica, già disciplinate dall'art. 6 d.l. 28 novembre 2011, n. 511 conv. con l. 27 gennaio 1989, n. 20, dagli artt. 52, 56 e 60 d. lg. 504/1995 come modificati dall'art. 1 d. lgs. 2 febbraio 2007,
n. 26, non hanno finalità specifiche a termini dell'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE aventi come finalità una mera esigenza di bilancio degli Enti locali” ha affermato che “…l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988 va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (ex multis, Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27822; Cass., Sez. V, 10 agosto 2016, n. 16923) e concluso che “Le imposte addizionali… non sono, dunque dovute” (cfr. il doc. n. 4 – Cass. Civ., 04 giugno 2019, n. 15198/2019). La Suprema Corte, inoltre, nella recentissima sentenza n. 27101/2019, pronunciata dalla Sez. V, del 23 ottobre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (cfr. il doc. n. 5 – Cass. Civ., sez. V, n. 27101/2019 del 23/10/2019).
Sulla base dei citati presupposti, appare evidente che le somme corrisposte a titolo di addizionale alle accise sull'energia elettrica dalla società al fornitore non fossero dovute per manifesta incompatibilità della norma italiana rispetto a quella comunitaria e che, pertanto, la società abbia diritto alla loro integrale ripetizione.
Alla luce di tutto quanto precede, con la presente Vi comunico che la mia assistita, sulla scorta del principio unionale di effettività in forza del quale, qualora il rimborso dal fornitore risulti impossibile o eccessivamente difficile (come nel caso che ci occupa, trattandosi di fornitore non più esistente), v'è ha una eccezionale
“…azione diretta nei confronti dell'Erario” (cfr. tra le tante, Cass. Civ. Sez. V, n. 901/2020 del 17.01.2020; Cass. Civ. sez. V, n. 27099/2019 del 23.10.2019), si riserva di agire nei Vostri confronti per il recupero di quanto indebitamente corrisposto al fornitore, nell'ipotesi in cui il recupero stesso risulti impossibile o di eccessiva difficoltà.
La presente viene inviata anche ai fini interruttivi della prescrizione.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento Vi dovesse occorrere.”.
Appare del tutto evidente che, sin dall'oggetto (Messa in mora (addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) POD: IT001E00101100) che dal prosieguo della comunicazione (appare evidente che le somme
… non fossero dovute … e che, pertanto, la società abbia diritto alla loro integrale ripetizione) e dalle conclusioni (La presente viene inviata anche ai fini interruttivi della prescrizione), il contenuto è assolutamente idoneo ad integrare una formale messa in mora, non essendo necessario in tale sede precisare con allegazioni (fatture ecc., come pretenderebbe l'Ufficio) le ragioni del credito, che è stato peraltro esattamente quantificato e di cui si sono esposte le ragioni in fatto ed in diritto, anche con citazione di puntuale giurisprudenza.
Per quel che concerne l'errata indicazione del destinatario Agenzia delle Dogane di Torino anziché di Cuneo,
è pacifico che il soggetto debitore è l'Agenzia delle Dogane e non la sua singola articolazione locale, sicché
l'atto si appalesa comunque assolutamente idoneo a manifestare all'ente debitore l'intendimento del creditore ad ottenere il pagamento di quanto dovutogli e ad interrompere il corso della prescrizione nei suoi confronti.
Quanto alla riserva contenuta nell'atto, essa non incide minimamente sulla valenza della messa in mora ma rientra in quella facoltatività che la giurisprudenza ha individuato in capo al consumatore, attribuendogli l'alternativa tra la richiesta civilistica nei riguardi del fornitore e quella diretta nei confronti dell'Agenzia delle
Dogane, opzione quest'ultima poi seguita dalla società ricorrente.
Infine, in ordine alle ulteriori difese dell'Ufficio, va rilevato che, come precisato da Cass. n. 13740 del
22/5/2025, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato dal legislatore italiano nel 2012 - intervenuta con la sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025 della Corte Costituzionale, ha comportato la caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale e conseguentemente la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.
Ciò comporta che, nel caso di specie, il rimborso è dovuto anche per il periodo gennaio-marzo 2012.
In ordine alle spese, va tenuto conto che può dirsi consolidato l'orientamento giurisprudenziale favorevole integralmente alla tesi di parte ricorrente sicché, anche a fronte delle prassi di altri Uffici doganali che hanno aderito alle richieste dei contribuenti non coltivando ulteriormente il contenzioso, la soccombenza dell'appellante comporta la condanna alle spese per il presente grado, liquidate come da dispositivo, senza peraltro che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in € 4.000,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.