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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
LE OB, RE
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4045/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N.7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P803523 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P803523 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P803523 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P803523 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6222/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 01.08.2025, il ricorrente Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, avverso l'avviso di accertamento n. TF901P803523/2024 notificato il 18/04/2025, col quale l'Ufficio rideterminava un maggiore reddito professionale per l'anno d'imposta 2018 di € 85.160,00, con il recupero di IVA per € 18.735,00, Irpef per € 32.437,00, addizionale regionale per € 1.872,00 e comunale per € 738,00.
Il ricorrente impugnava l'atto di accertamento eccependo la nullità ed illegittimità dello stesso per carenza di motivazione in ordine alla fattispecie contestata dall'Ufficio di “antieconomicità della gestione" (I), illegittimo disconoscimento della detrazione IVA (II), assenza di contraddittorio endoprocedimentale in violazione dell'art.
6-bis legge 27/07/2000 n. 212 (III) e concludeva per la declaratoria di nullità.
L'Ufficio si é regolarmente costituito in giudizio, controdeducendo dettagliatamente in merito a tutti i motivi di ricorso dedotti, a dimostrazione della fallacita' e mancanza di pertinenza degli stessi e concludeva per il rigetto del gravame.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza camerale del 17 novembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, udito il relatore, verificato le condizioni di ammissibilita' del ricorso, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' solo in parte fondato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Preliminarmente va evidenziato che l'impugnato avviso di accertamento fa seguito all'invito emesso ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 600/1973, con cui il contribuente è stato invitato a fornire informazioni e documentazione al fine di addurre giustificazioni alle operazioni bancarie in entrata rilevate nell'anno 2018; a seguito dei suddetti controlli l'Ufficio ha proceduto al controllo delle spese indicate nel quadro RE relativo all'anno d'imposta 2018, rilevando che a fronte di compensi incassati per euro 53.108,00, il ricorrente, ingegnere, ha sostenuto spese per complessivi euro 98.562,00 di cui la voce più rilevante è costituita dai compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti l'attività professionale per euro 95.560. Dalla documentazione prodotta è emerso che il ricorrnte ha affidato prestazioni afferenti l'attività dello studio per un ammontare imponibile pari a euro 85.160,00 alla società Società_1 Srl (c.f. P.IVA_1), di cui il ricorrente stesso risulta essere amministratore unico sin dalla costituzione;
in considerazione della circostanza che il contribuente ha dedotto un costo per prestazioni di servizi delegate ad un altro soggetto, società di servizi, riconducibile allo stesso ricorrente professionista e alla sua famiglia, ed in applicazione del principio di antieconomicità del comportamento tenuto dai contribuenti, sulla base di una nozione “quantitativa” dell'inerenza. l'Ufficio recuperava a tassazione l'importo totale delle fatture ricevute dalla società Società_1 Srl per euro 85.160,00, quale spesa indebitamente dedotta in violazione dell'art. 54, TUIR, oltre all'imposta sul valore aggiunto indebitamente detratta ex art. 19, D.P.R. 633/1972, corrispondente ad euro 18.735,20.
I e II Con sostanziale unico motivo di gravame, il ricorrente eccepiva la carenza di motivazione in ordine alla fattispecie contestata dall'Ufficio di “antieconomicità della gestione", ed illegittimo disconoscimento della detrazione IVA, per essersi l'Ufficio basato su presunzioni e congetture che non troverebbero fondamento nella realtà. Tale motivo risulta solo in parte conferente. In via preliminare, con riguardo al principio di inerenza dei costi sostenuti, il legislatore ha previsto il principio, pacificamente riferibile anche al reddito professionale, che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o compensi che concorrono a formare, ovvero il principio di inerenza dei costi sostenuti che richiede necessariamente che i componenti negativi si riferiscano alle attività o ai beni da cui derivano i componenti positivi soggetti a tassazione. Al riguardo costituisce unanime indirizzo della Corte di
Cassazione, condiviso anche da questa Corte, che con riferimento alle imposte sui redditi, rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi indicati in bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrono delle irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o dei vizi negli atti giuridici compiuti nell'esercizio dell'attività di impresa o professionale. Tale valutazione operata dall'Amministrazione può portare alla negazione della deducibilità di tutto o di parte di un costo sproporzionato rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa o della professione;
ciò allorquando si è in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che non venga in alcun modo spiegato dal contribuente. E comunque la prova delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti soltanto per pervenire ad un risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustifichino operazioni così strutturate.
Nel caso di specie a dimostrazione dell'antieconomicità l'Ufficio rileva che il ricorrente ha dedotto un costo per prestazioni di servizi delegate ad un altro soggetto, quando in realtà questa società di servizi che le svolge è riconducibile allo stesso professionista e alla sua famiglia, l'assenza di un adeguata struttura in termini di personale della Società_1 e la circostanza che l'esternalizzazione delle attività risulta significativa in termini di incidenza delle somme corrisposte alla Società_1 per prestazioni direttamente afferenti l'attività sia sul totale delle spese sostenute per l'esercizio dell'attività professionale sia sul totale dei compensi dichiarati, con la conseguenza che tali costi sproporzionati gravano negativamente sul risultato del reddito professionale dell'anno oggetto di controllo. Al riguardo va evidenziato che costituisce normale evenienza, alla luce delle disposizioni in materia, che un ingegnere possa costituire o far parte di una società di ingegneria, ovvero costituire un organismo collettivo per la partecipazione a bandi di progettazione, come avvenuto nel caso di specie, senza che ciò possa costituire comportamento irragionevole in una normale logica di mercato;
del pari non condivisibile la tesi dell'assenza di una adeguata struttura della società dal momento che si avvale di un solo dipendente, ovvero il figlio, in primis in quanto trattasi comunque di un ingegnere e in secondo luogo l'Uffiico non tiene conto dell'apporto determinante del ricorrente socio di magioranza- amministratore professionista. Nel merito delle operazioni intrattenute, va evidenziato che una società di ingegneria, partecipata ed amministata da un professionista possa ricevere incarichi dal medesimo professionista e pertanto emettere fattura - costo per lo stesso professionista, come avviene normalmente, in linea di principio non costituisce manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici al fine di pervenire ad un risultato fiscale, ovvero sottrarre imponibile al professionista per trasferirlo all'ente partecipato in misura maggioritaria dallo stesso professionista. Nel caso di specie, a fronte del comportamento ritenuto dal'Ufficio contrario ai canoni dell'economia, è onere del contribuente di evidenziare e documentare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustifichino operazioni così strutturate;
tale onere risulta solo in parte assolto dal contribuente. Le 7 fatture emesse dalla società per un totale di € 85.160,00 sono riferite a prestazioni rese riferite a 3 distinte commesse ricevute dal ricorrente dall' Società_3 SP (per copertura Indirizzo_2), dal Comune Cava De' Tirreni (per Programma Jessica- Indirizzo_1) e da Società_4 Spa, incarichi professionali acqusiti negli anni precedenti dal ricorrente e in gran parte già fatturati dallo stesso negli anni precedenti;
l'avvenuta fatturazione dei compensi negli anni precedenti da parte del ricorrente, l'assenza di prova in ordine alla data di conferimento degli incarichi alla società da parte del ricorrente, il mancato ribaltamento di parte dei compensi ricevuti negli anni precedenti alla società fornitrice di servizi, inducono a ritenere che il ricorrente abbia provato solo in parte, ovvero nei limiti dei compensi incassati nel medesimo anno di riferimento e quelli ancora non incassati, l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustifichino operazioni così strutturate. Sulla base della percentuale di incidenza dei compensi incassati nel 2018, negli anni successivi o ancora da incasare (euro 200.879) sul totale dei compensi fatturati dal professionista alle società/enti committenti nel corso degli anni (euro 378.092), va determinato, ai fini delle imposte dirette, l'ammontare dei costi inerenti e deducibili nell'anno 2018, ovvero euro 45.134,00 (0,53 x 85.160,00).
Ai fini Iva, l'articolo 19 D.P.R. 633/1972 prevede che, per la determinazione dell'imposta dovuta, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Il principio secondo cui, rientra nei poteri dell'Amministrazione Finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi indicati nel bilancio e nella dichiarazione, anche se non sono state ravvisate irregolarità nella tenuta della scritture contabili, con conseguente rettifica nel caso in cui un costo appaia sproporzionato rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, non può essere esteso alla disciplina dell'IVA, dove il potere di disconoscere i costi portati in detrazione è legato a elementi concreti da cui poter desumere l'inattendibilità delle fatture o la non inerenza di esse all'attività d'impresa o professionale e non sulla sulla base della mera asserita antieconomità dei comportamenti aziendali, ovvero che si tratti di operazioni inesistenti, sovrafatturazioni o un più ampio contesto di abuso del diritto.
In linea generale, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, ai fini della detrazione IVA, spetta al soggetto passivo fornire prova dell'inerenza dell'acquisto effettuato ossia “dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza” (cfr.Cass. nn. 33854/2022, 10881/2022 e 18904/2018). Tale condizione va comunque essere rivista e coordinata con il nuovo art. 7 comma 5- bis del DLgs. 546/92, introdotto dalla
L. 130/2022, secondo cui “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato”.
È principio consolidato il fatto che l'inerenza del costo non può essere esclusa in base a un mero giudizio di congruità della spesa, a meno che l'Amministrazione finanziaria “ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed l'attività d'impresa” (tra le altre, Cass. nn. 35457/2023 e 18904/2018). Salvo il caso della macroscopica sproporzione, non ha rilievo la mera incongruenza del costo del servizio ricevuto, in quanto la circostanza che un'operazione sia compiuta
“ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato deve ritenersi irrilevante” (Cass. n.
2240/2018), dimostrazione, nel caso di specie, non fornita dall'Amministrazione finanziaria.
Aggiungasi in coerenza con i principi giurisprudenziali, la “condizione di inerenza deve essere verificata in relazione alle operazioni attive realizzate a valle ” dal soggetto passivo;
ciò che rileva nel caso in esame è la circostanza che gli acquisti di servizi, effettuati dal soggetto passivo, presentino un nesso “diretto ed immediato” con specifiche operazioni “a valle” che conferiscono un diritto a detrazione ovvero che essi facciano parte delle “spese generali” del soggetto passivo che le ha sostenute e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei prodotti e dei servizi che esso fornisce. A giudizio della Corte nella genesi dei rapporti intercorsi va escluso il carattere abusivo delle esaminate operazioni in quanto nelle stesse è individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non si identificano esclusivamente in una redditività immediata dell'operazione, ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e consistono in un potenziamento e miglioramento dei requsiti strutturali della società di ingegneria partecipata dal ricorrente.
Del resto l'Amministrazione finanziaria, non ha affatto ipotizzato, come sarebbe stato suo onere, l'esistenza di un abuso del diritto e l'esistenza dei presupposti a giustificazione di esso, ovvero che dalla detrazione dell'IVA operata dal ricorrente sia derivato il pericolo di una perdita di gettito fiscale (omesso versamento), essendo stata rispettata la catena dei passaggi tra prestatore e committente.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12502 del 4 giugno 2014 ha affermato che è legittima la detrazione
IVA anche se i prezzi praticati dall'impresa sono fuori mercato. In particolare i giudici di legittimità sostengono che in materia di IVA i poteri dell'amministrazione sono limitati in quanto il diritto alladetrazione dell'IVA resta ancorato al principio di neutralità, in base al quale ogni fornitore o prestatore di servizio che abbia corrisposto l'imposta può detrarla dai costi sostenuti ed interrompendosi il meccanismo solo allorché il bene o il servizio siano resi al consumatore finale. Gli Ermellini hanno evidenziato che, in tema di Iva, per escludere il diritto alla detrazione dell'imposta, in ragione di costi antieconomici sostenuti dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare l'antieconomicità “manifesta e macroscopica” dell'operazione, come tale
“esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura e, dunque, di non verità dell'operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad Iva”. Tale verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria allorché la riscontrata antieconomicità rilevi quale indizio di non verità della fattura, nel senso di non verità dell'operazione, oppure di non verità del prezzo o, ancora, di non esistenza dell'inerenza e cioè della destinazione dei servizi ad operazioni assoggettate ad Iva, non risulta in atti in alcun modo effettuata.
Inoltre secondo la Corte di Giustizia, l'Amministrazione finanziaria non può disconoscere il diritto alla detrazione dell'IVA in ragione della non congruità dei costi e della mancata redditività dell'operazione effettuata. Il diritto di detrarre l'IVA assolta sull'acquisto di servizi spetta al soggetto passivo anche se la spesa non è stata ragionevole o economicamente redditizia;
sicchè, l'asserito difetto di “proficuità” dei non preclude l'esercizio di tale diritto. A stabilirlo è stata la Corte di Giustizia UE, nella sentenza “Amper Metal”, causa C-334/20 del 25 novembre 2021, sul rinvio del giudice ungherese in relazione ad un accertamento con il quale era stata contestata, ad un'impresa attiva nel settore degli impianti elettrici, la detrazione dell'IVA pagata sull'acquisto di servizi pubblicitari.
Il giudice del rinvio si è interrogato sulla conformità della nozione di inerenza, contenuta nella disciplina ungherese, alla normativa europea e ha sollevato dinanzi alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali volte a stabilire se il carattere eccessivo del prezzo fatturato per i servizi resi e la circostanza che tali servizi non fossero “proficui” potessero ostacolare il diritto di detrarre l'IVA assolta a monte. Le questioni vertevano, in particolare, sulla corretta interpretazione dell'art. 168, lett. a) della direttiva IVA secondo cui il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta”. Si trattava, in particolare, di stabilire se la citata disposizione debba essere interpretata nel senso che la detraibilità dell'IVA - a motivo dell'espressione “sono impiegati” in essa contenuta - sia necessariamente condizionata a una redditività dell'impiego del costo volto a determinare, in concreto, un aumento del fatturato del soggetto passivo.
In proposito, la Corte di Giustizia ha innanzitutto sottolineato, richiamando la propria costante giurisprudenza
(sentenze del 14 settembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C-132/16, EU:C:2017:683, punti da 25 a 27 e del 16 settembre 2020, Mitteldeutsche Hartstein-Industrie, C-528/19, EU:C:2020:712, punti da 23 a 25 e giurisprudenza ivi citata), che il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e come tale non può essere soggetto a limitazioni, essendo funzionale a quella neutralità dell'imposizione che il sistema comune dell'IVA garantisce per tutte le attività economiche, indipendentemente dal loro scopo o dai loro risultati. Con specifico riferimento alle questioni sollevate, la
Corte UE ha poi affermato che l'art. 168, lett. a) della direttiva IVA va interpretato nel senso che un soggetto passivo può detrarre l'IVA assolta a monte per una prestazione pubblicitaria purchè una siffatta prestazione costituisca un'operazione imponibile, per tale intendendosi per giurisprudenza costante (Corte di Giustizia, sentenza del 21 gennaio 2021, UCMR-ADA, C-501/19, EU:C:2021:50, punto 31 e giurisprudenza ivi citata), una prestazione di servizi per la quale sussista un “nesso diretto ed immediato” con una o più operazioni imponibili a valle. Questa regola, posta a base della valutazione di inerenza di un determinato costo, rende necessaria - secondo i giudici europei - un'attenta valutazione del caso concreto da parte delle
Amministrazioni finanziarie e dei giudici nazionali che dovranno tenere conto, esclusivamente, delle operazioni oggettivamente connesse all'attività imponibile del soggetto passivo;
altre verifiche non possono e né devono essere effettuate perché finirebbero per alterare la neutralità dell'IVA. L'importo dell'IVA che può essere detratta va calcolato – come ha ricordato la Corte UE – sulla c.d. “base imponibile pertinente” ossia sul corrispettivo effettivamente pagato dal soggetto passivo, quale risulta dalle fatture prodotte da quest'ultimo (cfr. art. 73 della direttiva IVA). Si tratta, dunque, del corrispettivo stabilito tra le parti e versato al prestatore e non di un valore di mercato o di un valore di riferimento determinato dall'Amministrazione finanziaria;
sicché, la circostanza che l'operazione economica sia effettuata a un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo o al valore normale di mercato è irrilevante rispetto alla qualificazione di operazione imponibile ai fini IVA “in quanto siffatta circostanza non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra le prestazioni di servizi effettuate o da effettuare e il corrispettivo ricevuto o da ricevere, il cui importo è stabilito in anticipo e secondo criteri chiaramente individuati” (Corte di Giustizia UE, sentenza del 15 aprile 2021, Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA, C-846/19, EU:C:2021:277, punto 43
e giurisprudenza ivi citata). Solo in via eccezionale e quando l'operazione si svolge tra soggetti collegati da
“legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici” quali definiti dallo Stato membro interessato, l'art. 80 della direttiva prevede, per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale, che la base imponibile IVA corrisponda al valore normale. Ai fini della detrazione IVA, è altresì irrilevante l'aumento di fatturato del soggetto che sostiene il costo, quale indice della proficuità dell'acquisto, posto che - come ha precisato la Corte UE nella sentenza in commento - né il citato art. 168, lett. a) né l'art. 176, comma 1, della direttiva IVA (secondo cui sono espressamente escluse dalla detrazione le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza), subordinano l'esercizio di tale diritto a un criterio di redditività economica dell'operazione effettuata a monte. La detrazione IVA può, dunque, essere esercitata indipendentemente dall'economicità del risultato, valutato in considerazione dei ricavi generati e dei costi sostenuti, e ciò anche quando a fronte degli acquisti di beni e servizi non vengono realizzate operazioni attive soggette a imposta (Corte di Giustizia UE, ordinanza n. 7488 del 24 marzo 2020).
Alla luce delle considerazioni esposte e in linea con la propria costante giurisprudenza, la Corte di Giustizia ha dichiarato che “l'art. 168, lettera a), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo può detrarre l'IVA assolta a monte per servizi pubblicitari ove una siffatta prestazione di servizi costituisca un'operazione soggetta all'IVA, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva IVA, e ove essa presenti un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle o con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, a titolo di sue spese generali, senza che sia necessario prendere in considerazione la circostanza che il prezzo fatturato per i suddetti servizi sia eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall'Amministrazione finanziaria nazionale o che tali servizi non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato di detto soggetto passivo”.
Si aggiunga che nell'evidenziare che l'Ufficio non ha provato, nemmeno con presunzioni, la macroscopica antieconomicità delle operazioni poste in essere quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed l'attività d'impresa, va richiamato il recente indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte che con l'Ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022, secondo cui e' appena il caso di sottolineare che il comma 5 bis dell'art.7 d.lgs. n.546/1992, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, che l'onere probatorio grava in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, anche a mezzo di presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio. La nuova formulazione legislativa impone che l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni;
tale novella legislativa, non stabilisce un onere probatorio diverso o piu' gravoso rispetto ai principi gia' vigenti in materia, ma e' coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale. Non avendo parte resistente dimostrato con le sue asserzioni le ragioni su cui si fonda l'inferenza della pretesa erariale nei confronti del ricorrente in primis dell'irregolarita' evasiva da parte del ricorrente, e indicato, nei termini di cui sopra in modo sufficiente i presupposti giuridici e di fatto della pretesa, ne' enunciato e/o allegato in motivazione i fatti istruttori utilizzati, ne' fornito prova (anche presuntiva) specifica, puntuale e sufficiente, la Corte ritiene, su tale punto, che il ricorso debba essere accolto stante la insufficienza della prova, anche presuntiva dell'avviso, di accertamento, cosi' come redatto, in tema di IVA e come tale inidoneo a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva contenuta nell' atto impugnato.
III Con ulteriore motivo di gravame il ricorrente censurava l'avviso di accertamento per assenza di contraddittorio endoprocedimentale in violazione dell'art.
6-bis legge 27/07/2000 n. 212, per aver l'Ufficio non concluso l'accertamento con adesione ed omesso di chiarire le ragioni per le quali le eccezioni di parte non potessero trovare favorevole considerazione.
Tale circostanza, in considerazione delle generiche osservazioni in merito a quanto eccepito in sede di contraddittorio, a giudizio della Corte, non comporta la violazione del contraddittorio preventivo, di cui all'art.
6-bis, Annullabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria, Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
Nel caso di specie, la fase del contraddittorio si è regolarmente svolta e l'Ufficio ha in ogni caso, sebbene genericamente, indicato gli elementi di fatto utilizzati per il recupero dell'imposta, esplicitando successivamente nel dettaglio tali elementi, anche di rigetto delle osservazioni formulate dalla parte, nella motivazione dell'atto, elementi del resto già noti al contribuente, e, in quanto noti, idoneamente contestabili nell'esercizio del proprio diritto di difesa.
Alla luce delle soprariportate considerazioni l'avviso di accertamento impugnato va confermato limitatatmente alla ripresa a tassazione, ai fini dell'imposta sui redditi, della della somma di € 40.026,00 quali costi non deducibili ed annullato per i restanti rilievi.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La reciproca soccombenza suggerisce a questa Corte di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Compensa le spese.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Catia Nola
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
LE OB, RE
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4045/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N.7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P803523 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P803523 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P803523 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P803523 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6222/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 01.08.2025, il ricorrente Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, avverso l'avviso di accertamento n. TF901P803523/2024 notificato il 18/04/2025, col quale l'Ufficio rideterminava un maggiore reddito professionale per l'anno d'imposta 2018 di € 85.160,00, con il recupero di IVA per € 18.735,00, Irpef per € 32.437,00, addizionale regionale per € 1.872,00 e comunale per € 738,00.
Il ricorrente impugnava l'atto di accertamento eccependo la nullità ed illegittimità dello stesso per carenza di motivazione in ordine alla fattispecie contestata dall'Ufficio di “antieconomicità della gestione" (I), illegittimo disconoscimento della detrazione IVA (II), assenza di contraddittorio endoprocedimentale in violazione dell'art.
6-bis legge 27/07/2000 n. 212 (III) e concludeva per la declaratoria di nullità.
L'Ufficio si é regolarmente costituito in giudizio, controdeducendo dettagliatamente in merito a tutti i motivi di ricorso dedotti, a dimostrazione della fallacita' e mancanza di pertinenza degli stessi e concludeva per il rigetto del gravame.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza camerale del 17 novembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, udito il relatore, verificato le condizioni di ammissibilita' del ricorso, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' solo in parte fondato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Preliminarmente va evidenziato che l'impugnato avviso di accertamento fa seguito all'invito emesso ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 600/1973, con cui il contribuente è stato invitato a fornire informazioni e documentazione al fine di addurre giustificazioni alle operazioni bancarie in entrata rilevate nell'anno 2018; a seguito dei suddetti controlli l'Ufficio ha proceduto al controllo delle spese indicate nel quadro RE relativo all'anno d'imposta 2018, rilevando che a fronte di compensi incassati per euro 53.108,00, il ricorrente, ingegnere, ha sostenuto spese per complessivi euro 98.562,00 di cui la voce più rilevante è costituita dai compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti l'attività professionale per euro 95.560. Dalla documentazione prodotta è emerso che il ricorrnte ha affidato prestazioni afferenti l'attività dello studio per un ammontare imponibile pari a euro 85.160,00 alla società Società_1 Srl (c.f. P.IVA_1), di cui il ricorrente stesso risulta essere amministratore unico sin dalla costituzione;
in considerazione della circostanza che il contribuente ha dedotto un costo per prestazioni di servizi delegate ad un altro soggetto, società di servizi, riconducibile allo stesso ricorrente professionista e alla sua famiglia, ed in applicazione del principio di antieconomicità del comportamento tenuto dai contribuenti, sulla base di una nozione “quantitativa” dell'inerenza. l'Ufficio recuperava a tassazione l'importo totale delle fatture ricevute dalla società Società_1 Srl per euro 85.160,00, quale spesa indebitamente dedotta in violazione dell'art. 54, TUIR, oltre all'imposta sul valore aggiunto indebitamente detratta ex art. 19, D.P.R. 633/1972, corrispondente ad euro 18.735,20.
I e II Con sostanziale unico motivo di gravame, il ricorrente eccepiva la carenza di motivazione in ordine alla fattispecie contestata dall'Ufficio di “antieconomicità della gestione", ed illegittimo disconoscimento della detrazione IVA, per essersi l'Ufficio basato su presunzioni e congetture che non troverebbero fondamento nella realtà. Tale motivo risulta solo in parte conferente. In via preliminare, con riguardo al principio di inerenza dei costi sostenuti, il legislatore ha previsto il principio, pacificamente riferibile anche al reddito professionale, che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o compensi che concorrono a formare, ovvero il principio di inerenza dei costi sostenuti che richiede necessariamente che i componenti negativi si riferiscano alle attività o ai beni da cui derivano i componenti positivi soggetti a tassazione. Al riguardo costituisce unanime indirizzo della Corte di
Cassazione, condiviso anche da questa Corte, che con riferimento alle imposte sui redditi, rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi indicati in bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrono delle irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o dei vizi negli atti giuridici compiuti nell'esercizio dell'attività di impresa o professionale. Tale valutazione operata dall'Amministrazione può portare alla negazione della deducibilità di tutto o di parte di un costo sproporzionato rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa o della professione;
ciò allorquando si è in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che non venga in alcun modo spiegato dal contribuente. E comunque la prova delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti soltanto per pervenire ad un risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustifichino operazioni così strutturate.
Nel caso di specie a dimostrazione dell'antieconomicità l'Ufficio rileva che il ricorrente ha dedotto un costo per prestazioni di servizi delegate ad un altro soggetto, quando in realtà questa società di servizi che le svolge è riconducibile allo stesso professionista e alla sua famiglia, l'assenza di un adeguata struttura in termini di personale della Società_1 e la circostanza che l'esternalizzazione delle attività risulta significativa in termini di incidenza delle somme corrisposte alla Società_1 per prestazioni direttamente afferenti l'attività sia sul totale delle spese sostenute per l'esercizio dell'attività professionale sia sul totale dei compensi dichiarati, con la conseguenza che tali costi sproporzionati gravano negativamente sul risultato del reddito professionale dell'anno oggetto di controllo. Al riguardo va evidenziato che costituisce normale evenienza, alla luce delle disposizioni in materia, che un ingegnere possa costituire o far parte di una società di ingegneria, ovvero costituire un organismo collettivo per la partecipazione a bandi di progettazione, come avvenuto nel caso di specie, senza che ciò possa costituire comportamento irragionevole in una normale logica di mercato;
del pari non condivisibile la tesi dell'assenza di una adeguata struttura della società dal momento che si avvale di un solo dipendente, ovvero il figlio, in primis in quanto trattasi comunque di un ingegnere e in secondo luogo l'Uffiico non tiene conto dell'apporto determinante del ricorrente socio di magioranza- amministratore professionista. Nel merito delle operazioni intrattenute, va evidenziato che una società di ingegneria, partecipata ed amministata da un professionista possa ricevere incarichi dal medesimo professionista e pertanto emettere fattura - costo per lo stesso professionista, come avviene normalmente, in linea di principio non costituisce manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici al fine di pervenire ad un risultato fiscale, ovvero sottrarre imponibile al professionista per trasferirlo all'ente partecipato in misura maggioritaria dallo stesso professionista. Nel caso di specie, a fronte del comportamento ritenuto dal'Ufficio contrario ai canoni dell'economia, è onere del contribuente di evidenziare e documentare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustifichino operazioni così strutturate;
tale onere risulta solo in parte assolto dal contribuente. Le 7 fatture emesse dalla società per un totale di € 85.160,00 sono riferite a prestazioni rese riferite a 3 distinte commesse ricevute dal ricorrente dall' Società_3 SP (per copertura Indirizzo_2), dal Comune Cava De' Tirreni (per Programma Jessica- Indirizzo_1) e da Società_4 Spa, incarichi professionali acqusiti negli anni precedenti dal ricorrente e in gran parte già fatturati dallo stesso negli anni precedenti;
l'avvenuta fatturazione dei compensi negli anni precedenti da parte del ricorrente, l'assenza di prova in ordine alla data di conferimento degli incarichi alla società da parte del ricorrente, il mancato ribaltamento di parte dei compensi ricevuti negli anni precedenti alla società fornitrice di servizi, inducono a ritenere che il ricorrente abbia provato solo in parte, ovvero nei limiti dei compensi incassati nel medesimo anno di riferimento e quelli ancora non incassati, l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustifichino operazioni così strutturate. Sulla base della percentuale di incidenza dei compensi incassati nel 2018, negli anni successivi o ancora da incasare (euro 200.879) sul totale dei compensi fatturati dal professionista alle società/enti committenti nel corso degli anni (euro 378.092), va determinato, ai fini delle imposte dirette, l'ammontare dei costi inerenti e deducibili nell'anno 2018, ovvero euro 45.134,00 (0,53 x 85.160,00).
Ai fini Iva, l'articolo 19 D.P.R. 633/1972 prevede che, per la determinazione dell'imposta dovuta, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Il principio secondo cui, rientra nei poteri dell'Amministrazione Finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi indicati nel bilancio e nella dichiarazione, anche se non sono state ravvisate irregolarità nella tenuta della scritture contabili, con conseguente rettifica nel caso in cui un costo appaia sproporzionato rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, non può essere esteso alla disciplina dell'IVA, dove il potere di disconoscere i costi portati in detrazione è legato a elementi concreti da cui poter desumere l'inattendibilità delle fatture o la non inerenza di esse all'attività d'impresa o professionale e non sulla sulla base della mera asserita antieconomità dei comportamenti aziendali, ovvero che si tratti di operazioni inesistenti, sovrafatturazioni o un più ampio contesto di abuso del diritto.
In linea generale, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, ai fini della detrazione IVA, spetta al soggetto passivo fornire prova dell'inerenza dell'acquisto effettuato ossia “dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza” (cfr.Cass. nn. 33854/2022, 10881/2022 e 18904/2018). Tale condizione va comunque essere rivista e coordinata con il nuovo art. 7 comma 5- bis del DLgs. 546/92, introdotto dalla
L. 130/2022, secondo cui “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato”.
È principio consolidato il fatto che l'inerenza del costo non può essere esclusa in base a un mero giudizio di congruità della spesa, a meno che l'Amministrazione finanziaria “ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed l'attività d'impresa” (tra le altre, Cass. nn. 35457/2023 e 18904/2018). Salvo il caso della macroscopica sproporzione, non ha rilievo la mera incongruenza del costo del servizio ricevuto, in quanto la circostanza che un'operazione sia compiuta
“ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato deve ritenersi irrilevante” (Cass. n.
2240/2018), dimostrazione, nel caso di specie, non fornita dall'Amministrazione finanziaria.
Aggiungasi in coerenza con i principi giurisprudenziali, la “condizione di inerenza deve essere verificata in relazione alle operazioni attive realizzate a valle ” dal soggetto passivo;
ciò che rileva nel caso in esame è la circostanza che gli acquisti di servizi, effettuati dal soggetto passivo, presentino un nesso “diretto ed immediato” con specifiche operazioni “a valle” che conferiscono un diritto a detrazione ovvero che essi facciano parte delle “spese generali” del soggetto passivo che le ha sostenute e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei prodotti e dei servizi che esso fornisce. A giudizio della Corte nella genesi dei rapporti intercorsi va escluso il carattere abusivo delle esaminate operazioni in quanto nelle stesse è individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non si identificano esclusivamente in una redditività immediata dell'operazione, ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e consistono in un potenziamento e miglioramento dei requsiti strutturali della società di ingegneria partecipata dal ricorrente.
Del resto l'Amministrazione finanziaria, non ha affatto ipotizzato, come sarebbe stato suo onere, l'esistenza di un abuso del diritto e l'esistenza dei presupposti a giustificazione di esso, ovvero che dalla detrazione dell'IVA operata dal ricorrente sia derivato il pericolo di una perdita di gettito fiscale (omesso versamento), essendo stata rispettata la catena dei passaggi tra prestatore e committente.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12502 del 4 giugno 2014 ha affermato che è legittima la detrazione
IVA anche se i prezzi praticati dall'impresa sono fuori mercato. In particolare i giudici di legittimità sostengono che in materia di IVA i poteri dell'amministrazione sono limitati in quanto il diritto alladetrazione dell'IVA resta ancorato al principio di neutralità, in base al quale ogni fornitore o prestatore di servizio che abbia corrisposto l'imposta può detrarla dai costi sostenuti ed interrompendosi il meccanismo solo allorché il bene o il servizio siano resi al consumatore finale. Gli Ermellini hanno evidenziato che, in tema di Iva, per escludere il diritto alla detrazione dell'imposta, in ragione di costi antieconomici sostenuti dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare l'antieconomicità “manifesta e macroscopica” dell'operazione, come tale
“esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura e, dunque, di non verità dell'operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad Iva”. Tale verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria allorché la riscontrata antieconomicità rilevi quale indizio di non verità della fattura, nel senso di non verità dell'operazione, oppure di non verità del prezzo o, ancora, di non esistenza dell'inerenza e cioè della destinazione dei servizi ad operazioni assoggettate ad Iva, non risulta in atti in alcun modo effettuata.
Inoltre secondo la Corte di Giustizia, l'Amministrazione finanziaria non può disconoscere il diritto alla detrazione dell'IVA in ragione della non congruità dei costi e della mancata redditività dell'operazione effettuata. Il diritto di detrarre l'IVA assolta sull'acquisto di servizi spetta al soggetto passivo anche se la spesa non è stata ragionevole o economicamente redditizia;
sicchè, l'asserito difetto di “proficuità” dei non preclude l'esercizio di tale diritto. A stabilirlo è stata la Corte di Giustizia UE, nella sentenza “Amper Metal”, causa C-334/20 del 25 novembre 2021, sul rinvio del giudice ungherese in relazione ad un accertamento con il quale era stata contestata, ad un'impresa attiva nel settore degli impianti elettrici, la detrazione dell'IVA pagata sull'acquisto di servizi pubblicitari.
Il giudice del rinvio si è interrogato sulla conformità della nozione di inerenza, contenuta nella disciplina ungherese, alla normativa europea e ha sollevato dinanzi alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali volte a stabilire se il carattere eccessivo del prezzo fatturato per i servizi resi e la circostanza che tali servizi non fossero “proficui” potessero ostacolare il diritto di detrarre l'IVA assolta a monte. Le questioni vertevano, in particolare, sulla corretta interpretazione dell'art. 168, lett. a) della direttiva IVA secondo cui il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta”. Si trattava, in particolare, di stabilire se la citata disposizione debba essere interpretata nel senso che la detraibilità dell'IVA - a motivo dell'espressione “sono impiegati” in essa contenuta - sia necessariamente condizionata a una redditività dell'impiego del costo volto a determinare, in concreto, un aumento del fatturato del soggetto passivo.
In proposito, la Corte di Giustizia ha innanzitutto sottolineato, richiamando la propria costante giurisprudenza
(sentenze del 14 settembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C-132/16, EU:C:2017:683, punti da 25 a 27 e del 16 settembre 2020, Mitteldeutsche Hartstein-Industrie, C-528/19, EU:C:2020:712, punti da 23 a 25 e giurisprudenza ivi citata), che il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e come tale non può essere soggetto a limitazioni, essendo funzionale a quella neutralità dell'imposizione che il sistema comune dell'IVA garantisce per tutte le attività economiche, indipendentemente dal loro scopo o dai loro risultati. Con specifico riferimento alle questioni sollevate, la
Corte UE ha poi affermato che l'art. 168, lett. a) della direttiva IVA va interpretato nel senso che un soggetto passivo può detrarre l'IVA assolta a monte per una prestazione pubblicitaria purchè una siffatta prestazione costituisca un'operazione imponibile, per tale intendendosi per giurisprudenza costante (Corte di Giustizia, sentenza del 21 gennaio 2021, UCMR-ADA, C-501/19, EU:C:2021:50, punto 31 e giurisprudenza ivi citata), una prestazione di servizi per la quale sussista un “nesso diretto ed immediato” con una o più operazioni imponibili a valle. Questa regola, posta a base della valutazione di inerenza di un determinato costo, rende necessaria - secondo i giudici europei - un'attenta valutazione del caso concreto da parte delle
Amministrazioni finanziarie e dei giudici nazionali che dovranno tenere conto, esclusivamente, delle operazioni oggettivamente connesse all'attività imponibile del soggetto passivo;
altre verifiche non possono e né devono essere effettuate perché finirebbero per alterare la neutralità dell'IVA. L'importo dell'IVA che può essere detratta va calcolato – come ha ricordato la Corte UE – sulla c.d. “base imponibile pertinente” ossia sul corrispettivo effettivamente pagato dal soggetto passivo, quale risulta dalle fatture prodotte da quest'ultimo (cfr. art. 73 della direttiva IVA). Si tratta, dunque, del corrispettivo stabilito tra le parti e versato al prestatore e non di un valore di mercato o di un valore di riferimento determinato dall'Amministrazione finanziaria;
sicché, la circostanza che l'operazione economica sia effettuata a un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo o al valore normale di mercato è irrilevante rispetto alla qualificazione di operazione imponibile ai fini IVA “in quanto siffatta circostanza non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra le prestazioni di servizi effettuate o da effettuare e il corrispettivo ricevuto o da ricevere, il cui importo è stabilito in anticipo e secondo criteri chiaramente individuati” (Corte di Giustizia UE, sentenza del 15 aprile 2021, Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA, C-846/19, EU:C:2021:277, punto 43
e giurisprudenza ivi citata). Solo in via eccezionale e quando l'operazione si svolge tra soggetti collegati da
“legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici” quali definiti dallo Stato membro interessato, l'art. 80 della direttiva prevede, per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale, che la base imponibile IVA corrisponda al valore normale. Ai fini della detrazione IVA, è altresì irrilevante l'aumento di fatturato del soggetto che sostiene il costo, quale indice della proficuità dell'acquisto, posto che - come ha precisato la Corte UE nella sentenza in commento - né il citato art. 168, lett. a) né l'art. 176, comma 1, della direttiva IVA (secondo cui sono espressamente escluse dalla detrazione le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza), subordinano l'esercizio di tale diritto a un criterio di redditività economica dell'operazione effettuata a monte. La detrazione IVA può, dunque, essere esercitata indipendentemente dall'economicità del risultato, valutato in considerazione dei ricavi generati e dei costi sostenuti, e ciò anche quando a fronte degli acquisti di beni e servizi non vengono realizzate operazioni attive soggette a imposta (Corte di Giustizia UE, ordinanza n. 7488 del 24 marzo 2020).
Alla luce delle considerazioni esposte e in linea con la propria costante giurisprudenza, la Corte di Giustizia ha dichiarato che “l'art. 168, lettera a), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo può detrarre l'IVA assolta a monte per servizi pubblicitari ove una siffatta prestazione di servizi costituisca un'operazione soggetta all'IVA, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva IVA, e ove essa presenti un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle o con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, a titolo di sue spese generali, senza che sia necessario prendere in considerazione la circostanza che il prezzo fatturato per i suddetti servizi sia eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall'Amministrazione finanziaria nazionale o che tali servizi non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato di detto soggetto passivo”.
Si aggiunga che nell'evidenziare che l'Ufficio non ha provato, nemmeno con presunzioni, la macroscopica antieconomicità delle operazioni poste in essere quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed l'attività d'impresa, va richiamato il recente indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte che con l'Ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022, secondo cui e' appena il caso di sottolineare che il comma 5 bis dell'art.7 d.lgs. n.546/1992, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, che l'onere probatorio grava in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, anche a mezzo di presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio. La nuova formulazione legislativa impone che l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni;
tale novella legislativa, non stabilisce un onere probatorio diverso o piu' gravoso rispetto ai principi gia' vigenti in materia, ma e' coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale. Non avendo parte resistente dimostrato con le sue asserzioni le ragioni su cui si fonda l'inferenza della pretesa erariale nei confronti del ricorrente in primis dell'irregolarita' evasiva da parte del ricorrente, e indicato, nei termini di cui sopra in modo sufficiente i presupposti giuridici e di fatto della pretesa, ne' enunciato e/o allegato in motivazione i fatti istruttori utilizzati, ne' fornito prova (anche presuntiva) specifica, puntuale e sufficiente, la Corte ritiene, su tale punto, che il ricorso debba essere accolto stante la insufficienza della prova, anche presuntiva dell'avviso, di accertamento, cosi' come redatto, in tema di IVA e come tale inidoneo a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva contenuta nell' atto impugnato.
III Con ulteriore motivo di gravame il ricorrente censurava l'avviso di accertamento per assenza di contraddittorio endoprocedimentale in violazione dell'art.
6-bis legge 27/07/2000 n. 212, per aver l'Ufficio non concluso l'accertamento con adesione ed omesso di chiarire le ragioni per le quali le eccezioni di parte non potessero trovare favorevole considerazione.
Tale circostanza, in considerazione delle generiche osservazioni in merito a quanto eccepito in sede di contraddittorio, a giudizio della Corte, non comporta la violazione del contraddittorio preventivo, di cui all'art.
6-bis, Annullabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria, Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
Nel caso di specie, la fase del contraddittorio si è regolarmente svolta e l'Ufficio ha in ogni caso, sebbene genericamente, indicato gli elementi di fatto utilizzati per il recupero dell'imposta, esplicitando successivamente nel dettaglio tali elementi, anche di rigetto delle osservazioni formulate dalla parte, nella motivazione dell'atto, elementi del resto già noti al contribuente, e, in quanto noti, idoneamente contestabili nell'esercizio del proprio diritto di difesa.
Alla luce delle soprariportate considerazioni l'avviso di accertamento impugnato va confermato limitatatmente alla ripresa a tassazione, ai fini dell'imposta sui redditi, della della somma di € 40.026,00 quali costi non deducibili ed annullato per i restanti rilievi.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La reciproca soccombenza suggerisce a questa Corte di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Compensa le spese.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Catia Nola