TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/12/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
SC OL ZZ Presidente
CE ZA CE
IA RE CE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 964/2025 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA TO
Ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI Controparte_1 C.F._2
GI SA
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 3.12.2025, le parti hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.6.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 concordatario con lui contratto in data 30.6.1999 in Mazara del Vallo (TP) e dal quale sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), rappresentando, Persona_1 Persona_2 preliminarmente, che il Tribunale di Marsala, con decreto n. 7216/2020 del 23.9.2020, emesso nell'ambito del procedimento n. 964/2020 r.g., aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni consensualmente pattuite, sicché, in mancanza di una riconciliazione tra le parti, non apparendo possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi, ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “Pronunciare la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Mazara del Vallo (TP) in data 30.06.1999 tra la sig.ra ed il sig. trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Mazara del Parte_1 Controparte_1
Vallo e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- ritenere e dichiarare che il Sig. dovrà versare la somma mensile di euro 400,00 per ciascuna figlia a Controparte_1 titolo di concorso per il mantenimento, da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese direttamente in favore delle figlie e - confermare per il resto le statuizioni del decreto di omologa Tribunale di Marsala Persona_1 Persona_2
n. cronol. 7216/2020 del 23.09.2020 (procedimento nr. 964/2020 R.G.), con il quale il Tribunale di Marsala omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 22.02.2023 sopra integralmente trascritte;
- con vittoria di spese ed onorari”.
Con memoria depositata il 24.7.2025, si è costituito in giudizio il quale, Controparte_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente, ha formulato le seguenti richieste: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra il sig. e la sig.ra 2) Ordinare, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1 all'Ufficiale di stato civile del Comune di Mazara del Vallo di procedere alle dovute annotazioni;
3) Revocare l'obbligo in capo al sig. di corrispondere un assegno di mantenimento a titolo di concorso al mantenimento e le Controparte_1 spese straordinarie per la figlia;
4) Prevedere in capo al sig. l'obbligo di Persona_1 Controparte_1 concorrere al mantenimento della figlia nella misura di €100,00 mensili, somma rivalutabile secondo Persona_2 gli indici Istat;
5) Le spese straordinarie per la figlia saranno poste a carico del Persona_2 CP_1 nella misura del 20% e della sig.ra nella misura della restante parte dell'80% e le
[...] Parte_1 somme dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Tra le spese extra-assegno, così come regolate nel protocollo siglato dal locale COA, vanno annoverate: spese straordinarie rimborsabili sostenute anche in assenza di preventivo accordo: • spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese per occhiali e lenti a contatto;
• spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
• spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, prescuola e dopo- scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare;
b) spese relative ad imposta pag. 2/4 di bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi: • spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
• spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre -scuola e dopo -scuola) se non già presenti nell 'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell 'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli e autoveicoli presso scuole guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Relativamente alle sole spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all 'altro con un preavviso di almeno 7 giorni;
va, altresì, previsto un simmetrico onere per l 'altro genitore di comunicare, entro i 7 giorni successivi, un 'eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell 'aliquota di pertinenza); 6) Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA come da legge”.
Con ordinanza del 28.10.2025 il Tribunale ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni: in parziale modifica delle condizioni di separazioni omologate con decreto del Tribunale di Marsala del 23.9.2020 n. 7216/2020, revoca dell'obbligo in capo al di CP_1 corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della figlia (nata il [...]), maggiorenne e Persona_1 divenuta economicamente indipendente, come dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 24.9.2025; obbligo a carico del di corrispondere alla , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00 soggetto ad CP_1 Pt_1 annuale rivalutazione in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Persona_2
(nata il [...]) oltre il 50% delle spese straordinarie;
conferma, per il resto, di tutte le statuizioni contenute del decreto di omologa del Tribunale di Marsala n. 7216/2020 del 23.09.2020 reso nell'ambito del procedimento n.
964/2020 R.G.; compensazione integrale delle spese di lite e concorde rinuncia ad ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa svolte nel presente giudizio”.
Con note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 25.11.2025 e in data 19.11.2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale e all'udienza del pag. 3/4 3.12.2025 hanno confermato tale volontà; indi, sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il
CE relatore ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Ricorrono, infatti, le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, atteso che, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data della separazione personale avvenuta in data 23.9.2020, ed essendo da allora perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3, n. 2, lett. b della Legge n. 898/1970 e
[...] successive modificazioni.
Passando alle questioni attinenti ai rapporti tra le parti e con la prole, le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, accettata dalle parti, possono essere recepite in quanto non contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 il 30.6.1999, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Mazara del Controparte_1
Vallo al n. 98, Parte II, Serie A, anno 1999;
- dispone che i rapporti tra le parti e con la prole siano regolati alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale con ordinanza del 28.10.2025 riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Presidente Il CE rel. ed est.
SC OL ZZ IA RE
pag. 4/4