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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/12/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA prima SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Gianmichele Marcelli Presidente dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 950/2024
promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PESCATORE Parte_1 P.IVA_1 VALERIO e dell'avv. TRENTALANCIA MARIA CHIARA ( ) VIA C.F._1 MATTEOTTI N. 54 60100 ANCONA;
elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI 54 ANCONApresso il difensore avv. PESCATORE VALERIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIARRILLO Controparte_1 P.IVA_2 NI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA 2 20123 MILANO presso il difensore avv. SCIARRILLO NI
Appellata appellante incidentale
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANNUCCIA SARA, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA DELLA VECCHIA FORNACE 9 OSIMOpresso il difensore avv. CANNUCCIA SARA
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
PREMESSO CHE:
(i) su richiesta delle Parti, all'udienza del 6 ottobre 2025 questa Ecc.ma Corte ha rinviato la causa al 19 gennaio 2026 per trattative;
(ii) le Parti hanno definito bonariamente la controversia;
(iii) il 1° dicembre 2025 UnicreditLeasing S.p.A. ha depositato la rinuncia agli atti ex art.306, secondo comma, cod. proc. civ. notificata al unitamente alla relativa Controparte_2 accettazione da parte di quest'ultimo
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Valerio Pescatore e Maria Parte_1
RA LA, e il rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Cannuccia, Controparte_2
CHIEDONO
che questa Ecc.ma Corte di Appello di Ancona dichiari la cessazione della materia del contendere
(con integrale compensazione tra le Parti di tutte le spese processuali di tutti i gradi e di tutte le fasi) e la conseguente estinzione del presente giudizio (r.g. 950/2024).
CP_1
Ha dichiarato la rinuncia agli atti ex art.306, comma 2, c.p.c., notificata al Comune di a CP_2 mezzo Pec il 28.11.2025, nonché la dichiarazione di accettazione di tale rinuncia notificata dal
Comune di a a mezzo Pec il 28.11.2025. CP_2 Controparte_1
Pertanto si chiede che venga estromessa dal giudizio in epigrafe a spese Controparte_1 compensate, segnalando che il Comune di ha già aderito a tale istanza in calce alla relativa CP_2 accettazione della rinuncia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dopo la proposizione dell'appello principale, nonché incidentale avverso la sentenza del trib. Ancona meglio in atti indicata, il consigliere istruttore, all'esito della trattazione ex art. 350 cpc , formulava proposta conciliativa di tipo propositivo, con ordinanza del 18.3.25, specificando altresì “…che, a fronte di un positivo riscontro delle parti sulla proposta, sia loro lasciata la massima libertà circa le modalità di fuoriuscita dal processo: vale a dire a) utilizzo del verbale di conciliazione, b) abbandono pagina 2 di 4 del giudizio (artt.181-309 c.p.c.) con cancellazione della causa dal ruolo + estinzione del processo, c) mera rinuncia agli atti con accettazione (art. 306) , ecc. .”
Successivamente, le parti si sono determinate come in epigrafe indicato, nelle conclusioni trascritte.
Solo alcune osservazioni appaiono opportune, prima di concludere
1) quella che nelle conclusioni di e viene indicata come “cessazione della Parte_1 Controparte_2 materia” del contendere deve essere intesa, senza equivoci, come accettazione alla rinuncia agli atti precedentemente fatta da essendo premessa strettamente collegata ed avendo peraltro CP_1
l'istante già accettato Controparte_2
2) sebbene nel provvedimento del C.I. a seguito dell'istanza congiunta delle parti, con la quale, fra l'altro si chiedeva “…un differimento di circa 60 giorni dell'udienza del 06.10.2025 stante la pendenza di trattative tra le parti per la definizione transattiva della controversia…” , il C.I. stesso avesse differito l'equivalente cartolare dell'udienza, disponendo nuovo termine ex art. 127 ter cpc al 19.1.26, non occorre aspettare la consumazione di questo termine, da intendersi come finale
3) La specificazione fatta nelle conclusioni del e di “…con integrale compensazione CP_2 Parte_1 tra le Parti di tutte le spese processuali di tutti i gradi e di tutte le fasi…”, seppure ispirata ad un principio corretto, è superflua: infatti si ricava da Cass. Sez. 1, n. 18255 del 10/09/2004, sebbene con riferimento alal rinuncia alla domanda (ma, ai fini che si esaminano, la portata deve ritenersi estesa anche alla rinuncia agli atti) qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite (perciò la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado).
In altre parole, solamente ove qualcuna delle parti concordi sulla rinuncia avessero specificato qualcosa di diverso circa i vari gradi o fasi, si sarebbe posto il problema di verificare la congruità e ritualità della richiesta, mentre, proprio perché si versa in tema di giudizio d'appello, la conseguenza naturale della compensazione richiesta è che riguardi tutte la fasi e i gradi. Ne consegue che nessuna specificazione, non essendo necessaria, andrà fatta nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 Dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate .
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2025
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
(atto sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Consigliere estensore )
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA prima SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Gianmichele Marcelli Presidente dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 950/2024
promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PESCATORE Parte_1 P.IVA_1 VALERIO e dell'avv. TRENTALANCIA MARIA CHIARA ( ) VIA C.F._1 MATTEOTTI N. 54 60100 ANCONA;
elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI 54 ANCONApresso il difensore avv. PESCATORE VALERIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIARRILLO Controparte_1 P.IVA_2 NI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA 2 20123 MILANO presso il difensore avv. SCIARRILLO NI
Appellata appellante incidentale
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANNUCCIA SARA, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA DELLA VECCHIA FORNACE 9 OSIMOpresso il difensore avv. CANNUCCIA SARA
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
PREMESSO CHE:
(i) su richiesta delle Parti, all'udienza del 6 ottobre 2025 questa Ecc.ma Corte ha rinviato la causa al 19 gennaio 2026 per trattative;
(ii) le Parti hanno definito bonariamente la controversia;
(iii) il 1° dicembre 2025 UnicreditLeasing S.p.A. ha depositato la rinuncia agli atti ex art.306, secondo comma, cod. proc. civ. notificata al unitamente alla relativa Controparte_2 accettazione da parte di quest'ultimo
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Valerio Pescatore e Maria Parte_1
RA LA, e il rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Cannuccia, Controparte_2
CHIEDONO
che questa Ecc.ma Corte di Appello di Ancona dichiari la cessazione della materia del contendere
(con integrale compensazione tra le Parti di tutte le spese processuali di tutti i gradi e di tutte le fasi) e la conseguente estinzione del presente giudizio (r.g. 950/2024).
CP_1
Ha dichiarato la rinuncia agli atti ex art.306, comma 2, c.p.c., notificata al Comune di a CP_2 mezzo Pec il 28.11.2025, nonché la dichiarazione di accettazione di tale rinuncia notificata dal
Comune di a a mezzo Pec il 28.11.2025. CP_2 Controparte_1
Pertanto si chiede che venga estromessa dal giudizio in epigrafe a spese Controparte_1 compensate, segnalando che il Comune di ha già aderito a tale istanza in calce alla relativa CP_2 accettazione della rinuncia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dopo la proposizione dell'appello principale, nonché incidentale avverso la sentenza del trib. Ancona meglio in atti indicata, il consigliere istruttore, all'esito della trattazione ex art. 350 cpc , formulava proposta conciliativa di tipo propositivo, con ordinanza del 18.3.25, specificando altresì “…che, a fronte di un positivo riscontro delle parti sulla proposta, sia loro lasciata la massima libertà circa le modalità di fuoriuscita dal processo: vale a dire a) utilizzo del verbale di conciliazione, b) abbandono pagina 2 di 4 del giudizio (artt.181-309 c.p.c.) con cancellazione della causa dal ruolo + estinzione del processo, c) mera rinuncia agli atti con accettazione (art. 306) , ecc. .”
Successivamente, le parti si sono determinate come in epigrafe indicato, nelle conclusioni trascritte.
Solo alcune osservazioni appaiono opportune, prima di concludere
1) quella che nelle conclusioni di e viene indicata come “cessazione della Parte_1 Controparte_2 materia” del contendere deve essere intesa, senza equivoci, come accettazione alla rinuncia agli atti precedentemente fatta da essendo premessa strettamente collegata ed avendo peraltro CP_1
l'istante già accettato Controparte_2
2) sebbene nel provvedimento del C.I. a seguito dell'istanza congiunta delle parti, con la quale, fra l'altro si chiedeva “…un differimento di circa 60 giorni dell'udienza del 06.10.2025 stante la pendenza di trattative tra le parti per la definizione transattiva della controversia…” , il C.I. stesso avesse differito l'equivalente cartolare dell'udienza, disponendo nuovo termine ex art. 127 ter cpc al 19.1.26, non occorre aspettare la consumazione di questo termine, da intendersi come finale
3) La specificazione fatta nelle conclusioni del e di “…con integrale compensazione CP_2 Parte_1 tra le Parti di tutte le spese processuali di tutti i gradi e di tutte le fasi…”, seppure ispirata ad un principio corretto, è superflua: infatti si ricava da Cass. Sez. 1, n. 18255 del 10/09/2004, sebbene con riferimento alal rinuncia alla domanda (ma, ai fini che si esaminano, la portata deve ritenersi estesa anche alla rinuncia agli atti) qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite (perciò la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado).
In altre parole, solamente ove qualcuna delle parti concordi sulla rinuncia avessero specificato qualcosa di diverso circa i vari gradi o fasi, si sarebbe posto il problema di verificare la congruità e ritualità della richiesta, mentre, proprio perché si versa in tema di giudizio d'appello, la conseguenza naturale della compensazione richiesta è che riguardi tutte la fasi e i gradi. Ne consegue che nessuna specificazione, non essendo necessaria, andrà fatta nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 Dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate .
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2025
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
(atto sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Consigliere estensore )
pagina 4 di 4