Sentenza breve 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 27/01/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00385/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04835/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4835 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Maleci, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Paolo Diacono n. 5;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del provvedimento della Questura di Milano – Ufficio Immigrazione, prot. n. 0381143 del 10 settembre 2025, notificato in pari data, con il quale è stata dichiarata irricevibile l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 21 maggio 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi incluso l’invito ex art. 15 T.U.L.P.S. del medesimo giorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. RI GO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Con ricorso notificato il 10 novembre 2025 e depositato il 5 dicembre successivo, l’esponente, cittadino peruviano, impugna l’epigrafato provvedimento con cui la Questura di Milano ha respinto l’istanza spedita il 21 maggio 2025 ai fini dell’ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
La motivazione del provvedimento impugnato evidenzia che il richiedente, “già destinatario di un provvedimento di rigetto per pericolosità sociale notificato in data 24/06/2023”, è privo di visto e di nulla osta al lavoro, sicché “l’istanza è da considerarsi irricevibile per carenza assoluta dei requisiti richiesti”.
Premesso di essere nato e cresciuto in Italia e di avere una stabile occupazione lavorativa, il ricorrente deduce un motivo di gravame formalmente unico: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, e 9 del D.Lgs. 286/1998”.
Sostiene il deducente che l’Amministrazione avrebbe fondato il diniego unicamente sulla considerazione dei precedenti penali a suo carico, peraltro risalenti nel tempo, omettendo la doverosa valutazione dell’attuale situazione personale e lavorativa di una persona che può considerarsi pienamente inserita nel contesto sociale di riferimento. Parte ricorrente denuncia anche la violazione del principio di legittimo affidamento in relazione ai precedenti rinnovi del permesso di soggiorno nonché l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento o di una “richiesta di chiarimenti”.
Costituitosi in resistenza con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero dell’interno ha prodotto una memoria difensiva di cui non può tenersi conto ai fini della decisione perché depositata successivamente alla scadenza del termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a.
All’udienza in camera di consiglio del 19 dicembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare accedente al ricorso, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso ai difensori delle parti.
Come anticipato, la questione fondamentale sollevata in giudizio concerne la valenza dei precedenti penali che, ad avviso del ricorrente, avrebbero indotto l’Amministrazione a respingere l’istanza, senza considerarne la complessiva situazione personale e lavorativa.
Tale censura non è conferente con il testo del provvedimento impugnato che, fatta eccezione per il richiamo ad un precedente provvedimento di rigetto di analoga istanza per pericolosità sociale, individuato come antecedente storico e non quale autonoma ragione di diniego, non pone in rilievo detti precedenti, bensì l’incontestata mancanza del visto di ingresso e di nulla osta al lavoro, elementi evidentemente ostativi sui quali la parte ricorrente non si è neppure soffermata.
Anche il fatto che un precedente permesso di soggiorno fosse stato ripetutamente rinnovato, in tesi generando un legittimo affidamento meritevole di tutela, è stato solo labialmente affermato, ma non provato, dalla parte ricorrente.
Infine, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, non era dovuta la comunicazione di avvio, fermo restando che, a fronte dell’accertata mancanza dei presupposti normativamente previsti (visto di ingresso per lavoro subordinato e nulla osta dello sportello unico per l’immigrazione), l’Amministrazione era vincolata all’emissione del provvedimento di diniego del titolo di soggiorno, con conseguente dequotazione della censura (ove effettivamente formulata) di omessa partecipazione procedimentale.
Non essendovi altre questioni da esaminare, il ricorso deve essere respinto.
Tuttavia, in assenza di difese sostanziali validamente svolte dall’Amministrazione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RI GO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.