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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 08/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi riuniti iscritti al n. 8324/2023 e 1061/2024 del Registro Generale, promossi da
, con l'avv. INGUSCIO ANNA COSIMA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha chiesto l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni
2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021 e l'indennità di malattia dal 24.03.2022 al 31.03.2022.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato. Infatti, deve essere ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale articolata in ricorso, in quanto non sono stati indicati elementi essenziali ai fini della configurazione del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio, quali l'orario di lavoro, la retribuzione percepita e l'ubicazione dei terreni.
Si tratta di elementi essenziali ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. (soprattutto con riferimento all'orario di lavoro e alla retribuzione); pertanto, si deve rilevare che – per come capitolata – la prova testimoniale, ove anche ammessa, sarebbe comunque insufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso.
Tale lacuna non può essere supplita sulla base dei capitoli di prova articolati nel giudizio riunito n. 1061/2024 RG (avente ad oggetto solo l'indennità di malattia dal 24.03.2022 al 31.03.2022), ciò tanto più ove si consideri che anche tali capitoli sono assolutamente generici, non essendo stati indicati anno per anno i mesi in cui la ricorrente avrebbe lavorato e il numero di giornate.
1 Tali lacune non possono essere supplite nemmeno sulla base della documentazione allegata al ricorso, emergendo anzi evidenti contraddizioni tra quanto risulta da tale documentazione e i capitoli di prova articolati nel giudizio riunito, nei quali viene indicato un orario di lavoro di 5 ore e mezza, dalle 07:00 alle 12:30 in inverno e dalle 06:00 alle 11:30 in estate, mentre nei contratti allegati viene indicato un orario di sette ore giornaliere, dalle 07:00 alle 14:00; a ciò si aggiunga che anche la retribuzione indicata nel giudizio riunito (circa € 40,00 giornalieri) non corrisponde né con quella prevista in contratto né con quella riconosciuta in busta paga (sia al lordo che al netto), ciò tanto più ove si consideri che essa era prevista su base oraria e non giornaliera (che prescinde dalle ore effettivamente lavorate); a titolo di esempio, si veda la busta paga del mese di aprile 2020, nella quale viene riconosciuta una retribuzione netta di € 671,00 per 14 giornate di lavoro (mentre una retribuzione giornaliera di € 40,00 corrisponderebbe a € 560,00 al mese).
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 21/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 08/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 08/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi riuniti iscritti al n. 8324/2023 e 1061/2024 del Registro Generale, promossi da
, con l'avv. INGUSCIO ANNA COSIMA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha chiesto l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni
2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021 e l'indennità di malattia dal 24.03.2022 al 31.03.2022.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato. Infatti, deve essere ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale articolata in ricorso, in quanto non sono stati indicati elementi essenziali ai fini della configurazione del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio, quali l'orario di lavoro, la retribuzione percepita e l'ubicazione dei terreni.
Si tratta di elementi essenziali ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. (soprattutto con riferimento all'orario di lavoro e alla retribuzione); pertanto, si deve rilevare che – per come capitolata – la prova testimoniale, ove anche ammessa, sarebbe comunque insufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso.
Tale lacuna non può essere supplita sulla base dei capitoli di prova articolati nel giudizio riunito n. 1061/2024 RG (avente ad oggetto solo l'indennità di malattia dal 24.03.2022 al 31.03.2022), ciò tanto più ove si consideri che anche tali capitoli sono assolutamente generici, non essendo stati indicati anno per anno i mesi in cui la ricorrente avrebbe lavorato e il numero di giornate.
1 Tali lacune non possono essere supplite nemmeno sulla base della documentazione allegata al ricorso, emergendo anzi evidenti contraddizioni tra quanto risulta da tale documentazione e i capitoli di prova articolati nel giudizio riunito, nei quali viene indicato un orario di lavoro di 5 ore e mezza, dalle 07:00 alle 12:30 in inverno e dalle 06:00 alle 11:30 in estate, mentre nei contratti allegati viene indicato un orario di sette ore giornaliere, dalle 07:00 alle 14:00; a ciò si aggiunga che anche la retribuzione indicata nel giudizio riunito (circa € 40,00 giornalieri) non corrisponde né con quella prevista in contratto né con quella riconosciuta in busta paga (sia al lordo che al netto), ciò tanto più ove si consideri che essa era prevista su base oraria e non giornaliera (che prescinde dalle ore effettivamente lavorate); a titolo di esempio, si veda la busta paga del mese di aprile 2020, nella quale viene riconosciuta una retribuzione netta di € 671,00 per 14 giornate di lavoro (mentre una retribuzione giornaliera di € 40,00 corrisponderebbe a € 560,00 al mese).
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 21/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 08/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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