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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/05/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 859/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 859/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. ZACCHERA GABRIELE ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDO GAETANO ed CP_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, contrariis rejectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa e domanda, previe le opportune declaratorie di diritto:
■ IN VIA PREGIUZIALE E PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per la concessione della tutela di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e, per l'effetto, revocare/annullare/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 196/2022 (n. 408/22 R.G.), emesso dal Tribunale di Verbania;
■ NEL MERITO: accertata l'infondatezza e/o l'insussistenza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta, dichiarare che nulla è dovuto dalla società per tutti i motivi esposti in narrativa, Parte_1 e per l'effetto revocare/annullare/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 196/2022 (n. 408/22 R.G.), emesso dal Tribunale di Verbania;
pagina 1 di 9 ■ IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: accertata la violazione, da parte di Controparte_1
del divieto di abusivo frazionamento del credito, revo care/annullare/dichiarare nullo il
[...] decreto ingiuntivo n. 196/2022 (n. 408/22 R.G.), per improponibilità del ricorso monitorio.
■ IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da e in ogni Controparte_1 caso previo accertamento delle eventuali effettive attività svolte in favore di , rideterminare per Pt_1 l'effetto gli importi eventualmente risultanti dovuti dalla società ; Parte_1
■ IN VIA ISTRUTTORIA: dare ingresso alla prova orale escluse, ammettendo tutte le istanze di cui alle memorie autorizzate ex art. 183, c. 6 n. 2 e 3, con i testi ivi indicati;
■ IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi difensivi. Si rileva sin d'ora l'inammissibilità di eventuali domande nuove su cui parte esponente non intende accettare il contraddittorio”.
Per parte opposta:
“NEL MERITO Voglia RESPINGERE l'opposizione, perché comunque infondata in fatto come in diritto e per l'effetto Voglia CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto, o comunque
CONDANNARE la debitrice al pagamento del valore del decreto ingiuntivo oltre alle spese Parte_1 legali liquidate in monitoria, o in quella somma che apparirà di giustizia. Il tutto con il favore di spese e compensi giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 196/2022 emesso dal Tribunale di Verbania in favore di chiedendo, in Controparte_1
preliminare, che non fosse concessa la provvisoria esecuzione dello stesso e, nel merito, che fosse revocato. In particolare ha esposto:
- che il credito vantato dalla controparte non era mai stato contratto, né poteva essere imputato ad alcun titolo alla società Parte_1
- che la fattura n. 9 del 14 marzo 2022 su cui si fondava la pretesa creditoria riportava come prima descrizione “Competenze arretrate Rif. Ctr. di Consulenza dal 07/01/20 al Persona_1
24/09/21”;
- che, quindi, si trattava di una fattura emessa dalla società per asserita attività di Controparte_1
consulenza che sarebbe, però, stata prestata personalmente da e non dalla società Persona_1
Controparte_1
pagina 2 di 9 - che, quindi, quest'ultima aveva fatturato asseriti servizi di consulenza che sarebbero, però, stati erogati da soggetti terzi ed in particolare da personalmente;
Persona_1
- che, ad avviso della ricorrente, la pretesa creditoria si fondava sul contratto di affitto di ramo di azienda intercorrente tra e la società nonché sul contratto di Parte_1 Controparte_2 consulenza stipulato, in data 7.1.2020, tra l'attrice in opposizione e;
Persona_1
- che, tuttavia, tale contratto di consulenza aveva carattere esclusivamente personale e stabiliva che il collaboratore si impegnava ad eseguire personalmente l'incarico affidatogli;
- che all'art. 12 di tale contratto era espressamente previsto un divieto di cessione dello stesso e, inoltre, si precisava che eventuali previsioni diverse da quelle pattuite avrebbero, comunque, dovuto essere redatte per iscritto e debitamente controfirmate dalle parti;
- che, quindi, l'efficacia del contratto di consulenza stipulato tra e Parte_1 Persona_1
non poteva essere estesa ad un'entità giuridica terza, ovvero a Controparte_1
- che la fattura n. 9 del 14 marzo 2022, oggetto di contestazione, riportava come ulteriore descrizione la prestazione di asserita attività di consulenza tecnica e creativa che e CP_1 Persona_1
avrebbero fornito a e la pubblicazione del sito web proprio di proprietà Parte_1 Controparte_3
della ricorrente, ovvero la società Controparte_1
- che il sito web di era stato, in realtà, ideato e sviluppato da tant'è che Controparte_1 Parte_1 quest'ultima in data 25 febbraio 2022, quindi antecedentemente all'emissione della fattura oggetto di contestazione, aveva emesso, nei confronti di la fattura n. 133, rimasta insoluta e Controparte_1 pertanto oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo sfociato con l'emissione del Decreto Ingiuntivo n.
189/2022 (R.G. n. 424/2022) emesso dal Giudice di Pace di Verbania e notificato a in Controparte_1
data 10.6.2022;
- che tra le odierne parti in causa erano intercorsi degli sporadici rapporti di collaborazione commerciale, volti, per lo più, all'organizzazione di eventi aziendali, i quali, però, si erano tutti esauriti nell'aprile dell'anno 2021 con l'emissione della fattura n. 11/2021 regolarmente saldata;
- che la fattura n. 9 del 2022 era stata oggetto di immediate e plurime contestazioni scritte in data
14.3.22 e da ultimo in data 16.3.22, in quanto relativa ad attività mai prestate in favore dell'attrice in opposizione;
pagina 3 di 9 - che, in ogni caso, la condotta serbata da consistente nell'azionare nel giro di pochi Controparte_1
mesi due decreti ingiuntivi, integrava il fenomeno del c.d. abusivo frazionamento del credito;
- che, difatti, la fattura n.9/22, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, recava la data del 14 marzo
2022, mentre il precedente ricorso monitorio R.G. n. 1345/2021, sfociato con l'emissione del D.I. n.
429/2021, era datato 23 marzo 2022;
- che, quindi, la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo n. 196/2022, n. 408/22 R.G., oggetto della presente opposizione, era comunque già divenuta da nove giorni esigibile all'epoca del deposito del primo ricorso per decreto ingiuntivo, sicché avrebbe, semmai, dovuto essere oggetto di quest'ultimo e non di autonoma azione monitoria immediatamente successiva, avente come unica finalità quella di costituire un ingiustificato aggravio per la presunta debitrice.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1
concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione. In particolare ha esposto:
- che l'azione monitoria trovava fondamento in un accordo pattizio raggiunto con , Persona_1
a latere di un contratto di affitto di ramo di azienda, tra la società e la società Parte_1 [...]
al fine di avere costante supporto e consulenza specifica, connessa all'attività oggetto CP_2 dell'azienda affittata;
- che all'inizio del 2020 subentrava a (che aveva chiuso la partita IVA) Persona_1
l'esponente società di cui quest'ultimo era socio accomandante;
Controparte_1
- che, come emergeva dalla comunicazione inviata da al legale rappresentante di Persona_1
in data 17.12.2020, il cambio di intestazione era stato previamente comunicato, e tacitamente Pt_1
accettato dalla società oggi opponente che, infatti, provvedeva con il pagamento delle fatture emesse successivamente a tale data;
- che il rapporto di collaborazione con relative prestazioni reciproche fra le parti era proseguito con regolarità sino al mese di agosto 2021, con fatture emesse dalla società esponente a tale titolo e regolarmente pagate;
- che l'esponente, nella persona del socio , aveva continuato a offrire “consulenza Persona_1
strategica e commerciale, gestione clienti e marketing connesse alla commessa, organizzazione eventi
e campagne ad esse correlate, nonché progettazione di siti web” alla Società Parte_1
pagina 4 di 9 - che le precedenti fatture, contenenti sempre il nominativo di , erano state pagate Persona_1
dalla controparte, così ratificando per facta concludentia la riconducibilità dell'attività professionale di da persona fisica a società, con riferimento alla persona giuridica Persona_1 Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 16.11.2022 non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 3 c.p.c., fissando per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 183 comma 7 c.p.c. l'udienza del 24.5.2023.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi all'udienza del 16.10.2023 e del 29.1.2024, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi mediante trattazione scritta.
Con ordinanza del 28.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
La presente vertenza trae origine dall'emissione da parte di della fattura n. 9/2022, Controparte_1 posta alla base dell'azione monitoria, recante nella descrizione “Competenze arretrate Rif. Ctr. di
Consulenza dal 07/01/20 al 24/09/21”, “Consulenza tecnica e creativa di Persona_1 [...]
e per sviluppo sito web www.villafrua.it Installazione e predisposizione CP_1 Persona_1
WordPress + 20 ore + 4 incontri presso la sede, 2 incontri con il team” e “Costo sostenuto per ridefinizione sviluppo e pubblicazione sito internet www.villafrua.it”.
Nella prospettiva di parte opposta la pretesa creditoria, così come dettagliata nella fattura n. 9/2022, si fonderebbe su un contratto di consulenza stipulato con , a latere di un contratto di Persona_1
affitto di ramo di azienda tra la società e la società al fine di avere Parte_1 Controparte_2 costante supporto e consulenza specifica, connessa all'attività oggetto dell'azienda affittata.
Occorre osservare che nel contratto di consulenza concluso tra e è Parte_1 Persona_1
stato indicato che l'incarico sarebbe stato eseguito personalmente dal collaboratore ed era stato previsto che il contratto non era suscettibile di cessione a soggetti terzi. Inoltre, era stato specificato che
“eventuali modifiche alle previsioni di cui al presente Accordo saranno valide e vincolanti tre le Parti solo se effettuate per iscritto e da queste debitamente controfirmate”. Sulla base della disciplina contrattuale, il contratto concluso tra l'opponente e non poteva essere ceduto a Per_1 CP_1
pagina 5 di 9 Un eventuale subentro di quest'ultima nel contratto non avrebbe, peraltro, potuto essere CP_1
dimostrato dalla comunicazione prodotta dalla stessa, essendo una mail dalla paternità del tutto incerta a cui non è seguita alcuna accettazione di dal contratto per le modifiche Parte_3 Parte_1 Parte_4
delle pattuizioni (cfr. artt. 11-12 contratto). Tale circostanza non può essere desunta neanche dal pagamento delle fatture emesse successivamente, non essendo provato che le relative prestazioni siano state svolte in esecuzione del contratto di consulenza predetto.
Le prestazioni di indicate nella fattura, e di cui è stato richiesto il pagamento in Persona_1
via monitoria, non possono, quindi, ritenersi riconducibili a essendo indimostrata una Controparte_1
cessione a suo favore, contrattualmente vietata, del contratto di consulenza concluso tra e Parte_1
. Persona_1
In ogni caso, non è stata provata la maturazione a favore di di un diritto alla Persona_1
provvigione, così come previsto nel contratto. Nello stesso è stato, infatti, previsto che il diritto al compenso a titolo di provvigione sarebbe sorto con riferimento ai nuovi contratti conclusi e gestiti direttamente da e con riferimento ai cross selling sui clienti provenienti dall'affitto Per_1
dell'azienda di Unlimited Italia S.r.l.
È incontestato tra le parti e documentato che, oltre al contratto di consulenza tra e Parte_1
, è stato concluso un contratto di affitto d'azienda tra l'opponente e Unlimited Persona_1
Italia S.r.l. (doc. 12 parte opponente). Dall'istruttoria espletata possono ritenersi provate soltanto queste ultime circostanze, ovvero che aveva acquisito, in forza dell'affitto d'azienda, i clienti di Parte_1
Unlimited Italia S.r.l., elencati nell'allegato A) di cui al contratto di affitto di azienda (doc. 12) e che gli stessi erano gestiti e curati da , che prestava la sua opera professionale Persona_1 nell'interesse di in forza di contratto di prestazione d'opera personale e non come Parte_1 dipendente di (cfr. dichiarazioni teste “le società che mi vengono Controparte_1 Testimone_1
indicate, elencate nel capitolo di prova n. 7, erano clienti di mio fratello;
cioè mio fratello lavorava per
quale account e curava quei clienti”, “La registrazione domini, attivazione piattaforma e Pt_1 attivazione spazio hosting anche dopo l'affitto d'azienda era rimasta in capo a mio fratello, come consulente di ”; cfr dichiarazioni teste “ è una società che è subentrata al Pt_1 Tes_2 Pt_1 fornitore di servizi informatici;
io ho sempre parlato con ”; cfr. dichiarazioni teste Per_1
“Finist ha avuto come fornitore la società che faceva capo al sig. dal Tes_3 CP_2 Per_1
pagina 6 di 9 settembre 2018 al 2019 e poi è subentrata la ”; cfr. dichiarazioni teste “ non Pt_1 Tes_4 CP_1
ha mai fatturato a me, io ho ricevuto fatture solo da società del sig. e CP_2 Per_1 successivamente il rapporto è continuato con ”). Pt_1
Le dichiarazioni dei testi sono, quindi, coerenti con la sussistenza dei predetti contratti ma non provano la conclusione di nuovi contratti, né un cross selling sui clienti provenienti dall'affitto dell'azienda di
Unlimited Italia S.r.l., essendo la gestione da parte di dei clienti di quest'ultima Persona_1 conseguente all'affitto dell'azienda. È, peraltro, indimostrato anche il valore dei contratti su cui avrebbe dovuto eventualmente essere calcolato il 15% ai fini della provvigione.
In assenza di una cessione del contratto, non può neanche ritenersi che sia dovuto a il Controparte_1
compenso “fisso” previsto per nel contratto di consulenza. Persona_1
Mediante l'emissione della fattura n.9/2022 ha, inoltre, chiesto il pagamento del Controparte_1
compenso dovuto per la consulenza tecnica e creativa di e di Persona_1 CP_1
relativa allo sviluppo del sito internet www.villafrua.it e l'installazione di WordPress.
All'esito dell'istruttoria espletata non risulta, tuttavia, dimostrato che tali prestazioni siano state realizzate da nell'interesse dell'opponente. Dalle dichiarazioni dei testi escussi Controparte_1
emerge, infatti, che lo sviluppo del sito www.villafrua.it è stato compiuto da per il Parte_1
tramite del proprio dipendente coadiuvato da quale collaboratrice Tes_5 Testimone_6
esterna di e non da nelle persone di e (cfr. Parte_1 CP_1 CP_1 Per_1 dichiarazioni teste “non mi sono occupato personalmente del sito web villafrua, se ne è Tes_7 occupato , un altro dipendente di ”, “Quando si fa un sito si ottengono dal Tes_5 Pt_1
cliente le informazioni necessarie;
quindi ha chiesto ai EL quello che gli serviva per Tes_5 fare il sito”, “confermo che il sito l'ha fatto con una collaboratrice esterna, come è Tes_5 Tes_6 indicato nella fattura doc. 3 già richiamata”; cfr. dichiarazioni teste “il design e Tes_8
l'implementazione del sito villafrua l'ha fatta;
per design intendo la veste grafica, per Tes_5 implementazione la parte tecnica”, “Ribadisco il lavoro di e il supporto di Tes_5 Tes_6 come collaboratrice esterna per il sito web villafrua”; cfr. dichiarazioni teste “ io sono web
[...] Tes_6
designer e ho collaborato al progetto della creazione del sito di nel periodo indicato nel CP_1 capitolo. Mi sono occupata del restyling delle pagine principali del sito, l'abbiamo rinnovato, è stato rifatto da zero”, “non ho collaborato con i sig.ri e per la realizzazione del sito”). Per_1 CP_1
pagina 7 di 9 Parimenti, è rimasta priva di prova la prospettazione di secondo cui l'esponente, dopo Controparte_1 un primo tentativo da parte di è dovuta intervenire per l'installazione della piattaforma CP_4
WordPress. Il teste ha, infatti, affermato che “anche l'installazione e predisposizione del Tes_7
Wordpress è stata fatta da ” e il teste ha dichiarato “Wordpress è un software che Tes_5 Tes_8
viene installato ancor prima di dare una veste grafica al sito;
essendo, responsabile dello Tes_5
sviluppo del sito, di routine chi si occupa dello sviluppo si occupa anche della installazione del software;
è stato certamente lui a installarlo”.
Inoltre, la teste collaboratrice esterna di ha chiarito di essersi occupata Tes_6 Parte_1 personalmente dell'installazione di WordPress (cfr. dichiarazione “Ho installato io il software
WordPresse, l'ho installato insieme ad Svolgevamo in sostanza le medesime mansioni Tes_5 nella creazione del sito”).
Contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, non è possibile desumere la predisposizione di
WordPress ad opere di dalla mera dichiarazione “è impossibile risalire a chi ha istallato Persona_1
Wordpress potrebbe anche accadere che venga installato e rinstallato e a questo non si può risalire”
(teste . Tes_6
Non è stata, quindi, dimostrata la debenza delle somme indicate nella fattura n.9/2022 per la consulenza tecnica e creativa relativa al sito di e per l'installazione di WordPress. CP_1
Alla luce delle considerazioni esposte, deve, quindi, essere accolta l'opposizione e, conseguentemente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 196/2022 emesso dal Tribunale di Verbania.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata alla Controparte_1
refusione delle spese processuali sostenute da , liquidate sulla base dei parametri Parte_1
ministeriali medi, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, complessivamente in euro 145,50 per spese vive e in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
196/2022 emesso dal Tribunale di Verbania;
pagina 8 di 9 - condanna a rifondere a favore di le spese di lite liquidate in euro Controparte_1 Parte_1
145,50 per spese vive e in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 18.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 859/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. ZACCHERA GABRIELE ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDO GAETANO ed CP_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, contrariis rejectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa e domanda, previe le opportune declaratorie di diritto:
■ IN VIA PREGIUZIALE E PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per la concessione della tutela di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e, per l'effetto, revocare/annullare/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 196/2022 (n. 408/22 R.G.), emesso dal Tribunale di Verbania;
■ NEL MERITO: accertata l'infondatezza e/o l'insussistenza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta, dichiarare che nulla è dovuto dalla società per tutti i motivi esposti in narrativa, Parte_1 e per l'effetto revocare/annullare/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 196/2022 (n. 408/22 R.G.), emesso dal Tribunale di Verbania;
pagina 1 di 9 ■ IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: accertata la violazione, da parte di Controparte_1
del divieto di abusivo frazionamento del credito, revo care/annullare/dichiarare nullo il
[...] decreto ingiuntivo n. 196/2022 (n. 408/22 R.G.), per improponibilità del ricorso monitorio.
■ IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da e in ogni Controparte_1 caso previo accertamento delle eventuali effettive attività svolte in favore di , rideterminare per Pt_1 l'effetto gli importi eventualmente risultanti dovuti dalla società ; Parte_1
■ IN VIA ISTRUTTORIA: dare ingresso alla prova orale escluse, ammettendo tutte le istanze di cui alle memorie autorizzate ex art. 183, c. 6 n. 2 e 3, con i testi ivi indicati;
■ IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi difensivi. Si rileva sin d'ora l'inammissibilità di eventuali domande nuove su cui parte esponente non intende accettare il contraddittorio”.
Per parte opposta:
“NEL MERITO Voglia RESPINGERE l'opposizione, perché comunque infondata in fatto come in diritto e per l'effetto Voglia CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto, o comunque
CONDANNARE la debitrice al pagamento del valore del decreto ingiuntivo oltre alle spese Parte_1 legali liquidate in monitoria, o in quella somma che apparirà di giustizia. Il tutto con il favore di spese e compensi giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 196/2022 emesso dal Tribunale di Verbania in favore di chiedendo, in Controparte_1
preliminare, che non fosse concessa la provvisoria esecuzione dello stesso e, nel merito, che fosse revocato. In particolare ha esposto:
- che il credito vantato dalla controparte non era mai stato contratto, né poteva essere imputato ad alcun titolo alla società Parte_1
- che la fattura n. 9 del 14 marzo 2022 su cui si fondava la pretesa creditoria riportava come prima descrizione “Competenze arretrate Rif. Ctr. di Consulenza dal 07/01/20 al Persona_1
24/09/21”;
- che, quindi, si trattava di una fattura emessa dalla società per asserita attività di Controparte_1
consulenza che sarebbe, però, stata prestata personalmente da e non dalla società Persona_1
Controparte_1
pagina 2 di 9 - che, quindi, quest'ultima aveva fatturato asseriti servizi di consulenza che sarebbero, però, stati erogati da soggetti terzi ed in particolare da personalmente;
Persona_1
- che, ad avviso della ricorrente, la pretesa creditoria si fondava sul contratto di affitto di ramo di azienda intercorrente tra e la società nonché sul contratto di Parte_1 Controparte_2 consulenza stipulato, in data 7.1.2020, tra l'attrice in opposizione e;
Persona_1
- che, tuttavia, tale contratto di consulenza aveva carattere esclusivamente personale e stabiliva che il collaboratore si impegnava ad eseguire personalmente l'incarico affidatogli;
- che all'art. 12 di tale contratto era espressamente previsto un divieto di cessione dello stesso e, inoltre, si precisava che eventuali previsioni diverse da quelle pattuite avrebbero, comunque, dovuto essere redatte per iscritto e debitamente controfirmate dalle parti;
- che, quindi, l'efficacia del contratto di consulenza stipulato tra e Parte_1 Persona_1
non poteva essere estesa ad un'entità giuridica terza, ovvero a Controparte_1
- che la fattura n. 9 del 14 marzo 2022, oggetto di contestazione, riportava come ulteriore descrizione la prestazione di asserita attività di consulenza tecnica e creativa che e CP_1 Persona_1
avrebbero fornito a e la pubblicazione del sito web proprio di proprietà Parte_1 Controparte_3
della ricorrente, ovvero la società Controparte_1
- che il sito web di era stato, in realtà, ideato e sviluppato da tant'è che Controparte_1 Parte_1 quest'ultima in data 25 febbraio 2022, quindi antecedentemente all'emissione della fattura oggetto di contestazione, aveva emesso, nei confronti di la fattura n. 133, rimasta insoluta e Controparte_1 pertanto oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo sfociato con l'emissione del Decreto Ingiuntivo n.
189/2022 (R.G. n. 424/2022) emesso dal Giudice di Pace di Verbania e notificato a in Controparte_1
data 10.6.2022;
- che tra le odierne parti in causa erano intercorsi degli sporadici rapporti di collaborazione commerciale, volti, per lo più, all'organizzazione di eventi aziendali, i quali, però, si erano tutti esauriti nell'aprile dell'anno 2021 con l'emissione della fattura n. 11/2021 regolarmente saldata;
- che la fattura n. 9 del 2022 era stata oggetto di immediate e plurime contestazioni scritte in data
14.3.22 e da ultimo in data 16.3.22, in quanto relativa ad attività mai prestate in favore dell'attrice in opposizione;
pagina 3 di 9 - che, in ogni caso, la condotta serbata da consistente nell'azionare nel giro di pochi Controparte_1
mesi due decreti ingiuntivi, integrava il fenomeno del c.d. abusivo frazionamento del credito;
- che, difatti, la fattura n.9/22, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, recava la data del 14 marzo
2022, mentre il precedente ricorso monitorio R.G. n. 1345/2021, sfociato con l'emissione del D.I. n.
429/2021, era datato 23 marzo 2022;
- che, quindi, la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo n. 196/2022, n. 408/22 R.G., oggetto della presente opposizione, era comunque già divenuta da nove giorni esigibile all'epoca del deposito del primo ricorso per decreto ingiuntivo, sicché avrebbe, semmai, dovuto essere oggetto di quest'ultimo e non di autonoma azione monitoria immediatamente successiva, avente come unica finalità quella di costituire un ingiustificato aggravio per la presunta debitrice.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1
concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione. In particolare ha esposto:
- che l'azione monitoria trovava fondamento in un accordo pattizio raggiunto con , Persona_1
a latere di un contratto di affitto di ramo di azienda, tra la società e la società Parte_1 [...]
al fine di avere costante supporto e consulenza specifica, connessa all'attività oggetto CP_2 dell'azienda affittata;
- che all'inizio del 2020 subentrava a (che aveva chiuso la partita IVA) Persona_1
l'esponente società di cui quest'ultimo era socio accomandante;
Controparte_1
- che, come emergeva dalla comunicazione inviata da al legale rappresentante di Persona_1
in data 17.12.2020, il cambio di intestazione era stato previamente comunicato, e tacitamente Pt_1
accettato dalla società oggi opponente che, infatti, provvedeva con il pagamento delle fatture emesse successivamente a tale data;
- che il rapporto di collaborazione con relative prestazioni reciproche fra le parti era proseguito con regolarità sino al mese di agosto 2021, con fatture emesse dalla società esponente a tale titolo e regolarmente pagate;
- che l'esponente, nella persona del socio , aveva continuato a offrire “consulenza Persona_1
strategica e commerciale, gestione clienti e marketing connesse alla commessa, organizzazione eventi
e campagne ad esse correlate, nonché progettazione di siti web” alla Società Parte_1
pagina 4 di 9 - che le precedenti fatture, contenenti sempre il nominativo di , erano state pagate Persona_1
dalla controparte, così ratificando per facta concludentia la riconducibilità dell'attività professionale di da persona fisica a società, con riferimento alla persona giuridica Persona_1 Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 16.11.2022 non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 3 c.p.c., fissando per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 183 comma 7 c.p.c. l'udienza del 24.5.2023.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi all'udienza del 16.10.2023 e del 29.1.2024, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi mediante trattazione scritta.
Con ordinanza del 28.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
La presente vertenza trae origine dall'emissione da parte di della fattura n. 9/2022, Controparte_1 posta alla base dell'azione monitoria, recante nella descrizione “Competenze arretrate Rif. Ctr. di
Consulenza dal 07/01/20 al 24/09/21”, “Consulenza tecnica e creativa di Persona_1 [...]
e per sviluppo sito web www.villafrua.it Installazione e predisposizione CP_1 Persona_1
WordPress + 20 ore + 4 incontri presso la sede, 2 incontri con il team” e “Costo sostenuto per ridefinizione sviluppo e pubblicazione sito internet www.villafrua.it”.
Nella prospettiva di parte opposta la pretesa creditoria, così come dettagliata nella fattura n. 9/2022, si fonderebbe su un contratto di consulenza stipulato con , a latere di un contratto di Persona_1
affitto di ramo di azienda tra la società e la società al fine di avere Parte_1 Controparte_2 costante supporto e consulenza specifica, connessa all'attività oggetto dell'azienda affittata.
Occorre osservare che nel contratto di consulenza concluso tra e è Parte_1 Persona_1
stato indicato che l'incarico sarebbe stato eseguito personalmente dal collaboratore ed era stato previsto che il contratto non era suscettibile di cessione a soggetti terzi. Inoltre, era stato specificato che
“eventuali modifiche alle previsioni di cui al presente Accordo saranno valide e vincolanti tre le Parti solo se effettuate per iscritto e da queste debitamente controfirmate”. Sulla base della disciplina contrattuale, il contratto concluso tra l'opponente e non poteva essere ceduto a Per_1 CP_1
pagina 5 di 9 Un eventuale subentro di quest'ultima nel contratto non avrebbe, peraltro, potuto essere CP_1
dimostrato dalla comunicazione prodotta dalla stessa, essendo una mail dalla paternità del tutto incerta a cui non è seguita alcuna accettazione di dal contratto per le modifiche Parte_3 Parte_1 Parte_4
delle pattuizioni (cfr. artt. 11-12 contratto). Tale circostanza non può essere desunta neanche dal pagamento delle fatture emesse successivamente, non essendo provato che le relative prestazioni siano state svolte in esecuzione del contratto di consulenza predetto.
Le prestazioni di indicate nella fattura, e di cui è stato richiesto il pagamento in Persona_1
via monitoria, non possono, quindi, ritenersi riconducibili a essendo indimostrata una Controparte_1
cessione a suo favore, contrattualmente vietata, del contratto di consulenza concluso tra e Parte_1
. Persona_1
In ogni caso, non è stata provata la maturazione a favore di di un diritto alla Persona_1
provvigione, così come previsto nel contratto. Nello stesso è stato, infatti, previsto che il diritto al compenso a titolo di provvigione sarebbe sorto con riferimento ai nuovi contratti conclusi e gestiti direttamente da e con riferimento ai cross selling sui clienti provenienti dall'affitto Per_1
dell'azienda di Unlimited Italia S.r.l.
È incontestato tra le parti e documentato che, oltre al contratto di consulenza tra e Parte_1
, è stato concluso un contratto di affitto d'azienda tra l'opponente e Unlimited Persona_1
Italia S.r.l. (doc. 12 parte opponente). Dall'istruttoria espletata possono ritenersi provate soltanto queste ultime circostanze, ovvero che aveva acquisito, in forza dell'affitto d'azienda, i clienti di Parte_1
Unlimited Italia S.r.l., elencati nell'allegato A) di cui al contratto di affitto di azienda (doc. 12) e che gli stessi erano gestiti e curati da , che prestava la sua opera professionale Persona_1 nell'interesse di in forza di contratto di prestazione d'opera personale e non come Parte_1 dipendente di (cfr. dichiarazioni teste “le società che mi vengono Controparte_1 Testimone_1
indicate, elencate nel capitolo di prova n. 7, erano clienti di mio fratello;
cioè mio fratello lavorava per
quale account e curava quei clienti”, “La registrazione domini, attivazione piattaforma e Pt_1 attivazione spazio hosting anche dopo l'affitto d'azienda era rimasta in capo a mio fratello, come consulente di ”; cfr dichiarazioni teste “ è una società che è subentrata al Pt_1 Tes_2 Pt_1 fornitore di servizi informatici;
io ho sempre parlato con ”; cfr. dichiarazioni teste Per_1
“Finist ha avuto come fornitore la società che faceva capo al sig. dal Tes_3 CP_2 Per_1
pagina 6 di 9 settembre 2018 al 2019 e poi è subentrata la ”; cfr. dichiarazioni teste “ non Pt_1 Tes_4 CP_1
ha mai fatturato a me, io ho ricevuto fatture solo da società del sig. e CP_2 Per_1 successivamente il rapporto è continuato con ”). Pt_1
Le dichiarazioni dei testi sono, quindi, coerenti con la sussistenza dei predetti contratti ma non provano la conclusione di nuovi contratti, né un cross selling sui clienti provenienti dall'affitto dell'azienda di
Unlimited Italia S.r.l., essendo la gestione da parte di dei clienti di quest'ultima Persona_1 conseguente all'affitto dell'azienda. È, peraltro, indimostrato anche il valore dei contratti su cui avrebbe dovuto eventualmente essere calcolato il 15% ai fini della provvigione.
In assenza di una cessione del contratto, non può neanche ritenersi che sia dovuto a il Controparte_1
compenso “fisso” previsto per nel contratto di consulenza. Persona_1
Mediante l'emissione della fattura n.9/2022 ha, inoltre, chiesto il pagamento del Controparte_1
compenso dovuto per la consulenza tecnica e creativa di e di Persona_1 CP_1
relativa allo sviluppo del sito internet www.villafrua.it e l'installazione di WordPress.
All'esito dell'istruttoria espletata non risulta, tuttavia, dimostrato che tali prestazioni siano state realizzate da nell'interesse dell'opponente. Dalle dichiarazioni dei testi escussi Controparte_1
emerge, infatti, che lo sviluppo del sito www.villafrua.it è stato compiuto da per il Parte_1
tramite del proprio dipendente coadiuvato da quale collaboratrice Tes_5 Testimone_6
esterna di e non da nelle persone di e (cfr. Parte_1 CP_1 CP_1 Per_1 dichiarazioni teste “non mi sono occupato personalmente del sito web villafrua, se ne è Tes_7 occupato , un altro dipendente di ”, “Quando si fa un sito si ottengono dal Tes_5 Pt_1
cliente le informazioni necessarie;
quindi ha chiesto ai EL quello che gli serviva per Tes_5 fare il sito”, “confermo che il sito l'ha fatto con una collaboratrice esterna, come è Tes_5 Tes_6 indicato nella fattura doc. 3 già richiamata”; cfr. dichiarazioni teste “il design e Tes_8
l'implementazione del sito villafrua l'ha fatta;
per design intendo la veste grafica, per Tes_5 implementazione la parte tecnica”, “Ribadisco il lavoro di e il supporto di Tes_5 Tes_6 come collaboratrice esterna per il sito web villafrua”; cfr. dichiarazioni teste “ io sono web
[...] Tes_6
designer e ho collaborato al progetto della creazione del sito di nel periodo indicato nel CP_1 capitolo. Mi sono occupata del restyling delle pagine principali del sito, l'abbiamo rinnovato, è stato rifatto da zero”, “non ho collaborato con i sig.ri e per la realizzazione del sito”). Per_1 CP_1
pagina 7 di 9 Parimenti, è rimasta priva di prova la prospettazione di secondo cui l'esponente, dopo Controparte_1 un primo tentativo da parte di è dovuta intervenire per l'installazione della piattaforma CP_4
WordPress. Il teste ha, infatti, affermato che “anche l'installazione e predisposizione del Tes_7
Wordpress è stata fatta da ” e il teste ha dichiarato “Wordpress è un software che Tes_5 Tes_8
viene installato ancor prima di dare una veste grafica al sito;
essendo, responsabile dello Tes_5
sviluppo del sito, di routine chi si occupa dello sviluppo si occupa anche della installazione del software;
è stato certamente lui a installarlo”.
Inoltre, la teste collaboratrice esterna di ha chiarito di essersi occupata Tes_6 Parte_1 personalmente dell'installazione di WordPress (cfr. dichiarazione “Ho installato io il software
WordPresse, l'ho installato insieme ad Svolgevamo in sostanza le medesime mansioni Tes_5 nella creazione del sito”).
Contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, non è possibile desumere la predisposizione di
WordPress ad opere di dalla mera dichiarazione “è impossibile risalire a chi ha istallato Persona_1
Wordpress potrebbe anche accadere che venga installato e rinstallato e a questo non si può risalire”
(teste . Tes_6
Non è stata, quindi, dimostrata la debenza delle somme indicate nella fattura n.9/2022 per la consulenza tecnica e creativa relativa al sito di e per l'installazione di WordPress. CP_1
Alla luce delle considerazioni esposte, deve, quindi, essere accolta l'opposizione e, conseguentemente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 196/2022 emesso dal Tribunale di Verbania.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata alla Controparte_1
refusione delle spese processuali sostenute da , liquidate sulla base dei parametri Parte_1
ministeriali medi, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, complessivamente in euro 145,50 per spese vive e in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
196/2022 emesso dal Tribunale di Verbania;
pagina 8 di 9 - condanna a rifondere a favore di le spese di lite liquidate in euro Controparte_1 Parte_1
145,50 per spese vive e in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 18.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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