TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 24/12/2025, n. 23776
TAR
Decreto cautelare 15 novembre 2025
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TAR
Sentenza breve 24 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di motivazione, eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione di legge, violazione dei principi espressi dall’adunanza plenaria del consiglio di stato, richiesta delle integrazioni documentali oltre il termine, violazione del principio di libera circolazione e riconoscimento reciproco dei titoli

    L'amministrazione è rimasta inerte per una prima fase e successivamente ha assegnato termini perentori stringenti, negando il riconoscimento senza effettuare un esame comparativo. La condotta procedimentale non è conforme ai doveri di collaborazione e buona fede, fondamento del principio del soccorso istruttorio.

  • Accolto
    Violazione del criterio di buona fede, eccessivo onere documentale, sospensione del procedimento amministrativo, violazione del principio di leale collaborazione

    La condotta procedimentale seguita dall’Amministrazione non appare conforme ai doveri di collaborazione e buona fede cui deve ispirarsi l’Autorità amministrativa nei confronti del privato e che sono a fondamento del principio del soccorso istruttorio.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, omessa comparazione del percorso formativo, difetto assoluto di motivazione, carenza di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.m. istruzione 10 settembre 2010 n. 249, omessa comparazione dei percorsi, violazione e falsa applicazione articolo 22 del d.lgs. n. 206/2007

    Il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto l'Amministrazione ha omesso di comparare il percorso svolto dalla parte ricorrente all'estero con quello richiesto dalla normativa nazionale ai fini dell’abilitazione per le classi di concorso oggetto di domanda.

  • Accolto
    Reiterata violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della direttiva 2013/55/UE, eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà e manifesta illogicità, mancata previsione di misure compensative

    L’impugnato provvedimento di rigetto sarebbe palesemente illegittimo anche nella parte in cui non ha previsto l’alternativa dell’imposizione di misure compensative.

  • Accolto
    Valutazione del titolo in guisa difforme dalle best practices previste dal manuale EAR

    Non risulta che sia stata effettuata una valutazione del titolo secondo i criteri indicati nel Manuale EAR (European Area of Recognition), elaborato nell'ambito del processo di Bologna per facilitare il riconoscimento dei titoli di studio, specie in materia di “Differenze sostanziali”.

  • Accolto
    Violazione per inosservanza della Convenzione di Lisbona

    Il gravato rigetto si porrebbe anche in contrasto con la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, ratificata dall'Italia con legge 148/2002.

  • Accolto
    Disparità di trattamento rispetto ad altri docenti che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito in Romania

    L’Amministrazione avrebbe determinato una grave disparità di trattamento tra docenti che presentano un identico profilo curriculare e di studi.

  • Accolto
    Sulla paventata carenza documentale – violazione e falsa applicazione articolo 13 della direttiva 2005/36/CE

    La mancanza dei documenti necessari ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE non dovrebbe essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla professione regolamentata.

  • Accolto
    Mancata valutazione delle integrazioni documentali fornite

    Va dichiarata l’illegittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui rigetta l’istanza senza valutare le integrazioni documentali inviate dalla ricorrente, né il tempo necessario per produrre l’ulteriore documentazione, richiesta dalla ricorrente all’autorità rumena dopo aver ricevuto la nota del Ministero.

  • Accolto
    Mancata valutazione sostanziale del titolo a causa dell'assenza della RI ministeriale

    L’RI ministeriale costituisce un atto utile ma non necessario per il procedimento di riconoscimento, in quanto l'amministrazione deve effettuare una valutazione concreta e individuale dei titoli formativi acquisiti dall’interessato, valutando se il percorso formativo seguito all’estero e l’eventuale attività professionale svolta abbiano raggiunto il medesimo livello di competenze richieste in Italia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 24/12/2025, n. 23776
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23776
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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