Art. 78.
I posti, disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1965, saranno conferiti mediante concorso per titoli riservato;
a) ai ricevitori reggenti, ai portalettere reggenti ed ai procaccia reggenti in servizio alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianita' complessiva nell'ultimo quinquennio, ivi compresa quella con qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia;
b) a coloro che rivestivano la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianita' complessiva in tali qualifiche nel quinquennio precedente a tale data;
c) agli ex ricevitori reggenti, ex portalettere reggenti ed ex procaccia reggenti cessati non per loro colpa da non oltre due anni dalla data del 25 gennaio 1963 e che, nel quinquennio precedente alla data di cessazione, avevano, maturato in dette qualifiche, almeno un anno di anzianita' complessiva.
Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di eta' dal possesso della licenza della scuola elementare, che, pero', deve essere conseguita entro il 31 dicembre 1965.
Non potranno conseguire la nomina di cui al precedente primo comma coloro i quali entro il 31 dicembre 1965 non dimostrino di possedere il titolo di studio di licenza elementare.
I posti, disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1965, saranno conferiti mediante concorso per titoli riservato;
a) ai ricevitori reggenti, ai portalettere reggenti ed ai procaccia reggenti in servizio alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianita' complessiva nell'ultimo quinquennio, ivi compresa quella con qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia;
b) a coloro che rivestivano la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianita' complessiva in tali qualifiche nel quinquennio precedente a tale data;
c) agli ex ricevitori reggenti, ex portalettere reggenti ed ex procaccia reggenti cessati non per loro colpa da non oltre due anni dalla data del 25 gennaio 1963 e che, nel quinquennio precedente alla data di cessazione, avevano, maturato in dette qualifiche, almeno un anno di anzianita' complessiva.
Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di eta' dal possesso della licenza della scuola elementare, che, pero', deve essere conseguita entro il 31 dicembre 1965.
Non potranno conseguire la nomina di cui al precedente primo comma coloro i quali entro il 31 dicembre 1965 non dimostrino di possedere il titolo di studio di licenza elementare.