Art. 30. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22)(24)(25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Versione
18 gennaio 1970
18 gennaio 1970
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Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
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Versione
3 agosto 2008
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1 marzo 2009
1 marzo 2009
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5 agosto 2009
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28 febbraio 2010
28 febbraio 2010
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- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 27/09/2012, n. 16494Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 29472/2006 29472/2006 Dott. PLENTEDA Donato - Presidente - 29537/2006 29539/2006 Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere - 29540/2006 29561/2006 Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere - 29968/2006 30124/2006 Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere - 31035/2006 31476/2006 Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere - 33810/2006 33813/2006 ha pronunciato la seguente: 33814/2006 33836/2006 33837/2006 33893/06 SENTENZA sul ricorso proposto da: SANREMO ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, viale BRUNO BUOZZI 82, presso l'avvocato GREGORIO …Leggi di più...
- fondamento·
- giudizio di opposizione allo stato passivo·
- conseguenze·
- partecipazione del commissario liquidatore·
- obbligo del commissario liquidatore·
- audizione degli amministratori nella formazione dello stato passivo·
- neutralità per lo stato passivo della liquidazione·
- risarcimento del danneggiato da parte dell'impresa designata·
- surrogazione dell'impresa designata·
- surrogazione della consap nei diritti dell'impresa designata verso l'impresa in liquidazione·
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- liquidazione coatta amministrativa di società·
- risarcimento del danneggiato da parte della consap
- 2. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/06/2011, n. 12444Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUPI Fernando - Presidente - Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere - Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere - Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata; - ricorrente - contro D'EASS ASSICURAZIONI SPA, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta …Leggi di più...
- regime di esenzione ivi previsto·
- ordinario regime impositivo·
- esclusione·
- liquidazione coatta amministrativa·
- attività liquidatoria per la definizione dei sinistri·
- società operante nel ramo assicurativo·
- conseguenze·
- detrazione dell'imposta·
- inapplicabilità·
- applicabilità·
- possibilità·
- qualificazione come attività assicurativa ex art. 10 d.p.r. n. 633 del 1972·
- cessione di beni·
- imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)·
- oggetto