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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2463/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2463/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 19 dicembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. EN ANNA RI, oggi sostituita dall'avv. Parte_1 Valeria Magnani Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. In particolare, l'avv. Magnani si riporta alle verbalizzazioni dell'udienza del 28.01.2025. L'avv. Zaffina contesta le predette verbalizzazioni di udienza.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2463/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 EN ANNA RI, con elezione di domicilio in VIA FRANCESCO FERRUCCI, 33 59100 Prato, presso il difensore avv. EN ANNA RI PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.07.2024, ha esposto: Parte_1
1) di essere cittadino marocchino, titolare, dal 17.03.2015, di un permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti, rilasciato dalla Questura di Firenze (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte) e di risiedere a LI e IN LD, in via San Domenico, n. 80;
2) che il suo nucleo familiare è composto dalla moglie e dai due figli, Persona_1 [...]
nato in [...] il [...], e , nata in [...] il Persona_2 Persona_3
26.04.2023, tutti residenti all'estero e viventi a suo carico (v. doc. n. 2 e 3 del fascicolo di parte);
3) che la coniuge, negli anni dal 2016 al 2023, non ha percepito alcun reddito (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte);
4) di avere svolto attività di lavoro dipendente, come operaio agricolo, per il periodo in relazione al quale ha chiesto la corresponsione degli assegni familiari (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte);
5) di avere chiesto ad , in data 26.03.2024, l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari CP_1 arretrati per la moglie e il figlio residenti all'estero, con decorrenza dal Persona_2
2 27.03.2019, e di avere presentato, in pari data, domande di riesame della disoccupazione agricola per gli anni 2019-2022 (v. doc. n. 7, 8, 9, 10 del fascicolo di parte);
6) di avere inviato, in data 4.04.2024, sul portale Web la documentazione richiesta da (v. doc. n. CP_1
12-13 del fascicolo di parte);
7) che, in data 7.05.2024, respingeva la domanda di autorizzazione ANF, per mancato CP_1 ricevimento della documentazione richiesta il 5.04.2024 (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte);
8) di avere proposto, in data 30.05.2024, ricorso amministrativo avverso il predetto diniego, allegando la documentazione richiesta da (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte); CP_1
8) che il Comitato provinciale , con delibera del 6.06.2024, rigettava il ricorso amministrativo (v. CP_1 doc. n. 16 del fascicolo di parte).
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione richiesta con la domanda AUT ANF presentata all' in data CP_1
26/032024 – prot. 3092.26/03/2024.0006242 e con le domande di riesame della disoccupazione agricola presentate il 26/03/2024 per gli anni 2019-2020-2021-2022, con il numero di protocollo rispettivamente: 0006245-0006250-0006251-0006253; 2) Per l'effetto annullare il rifiuto della domanda AUT ANF presentata in data 26/03/2024, ordinando all' l'inclusione nel nucleo CP_1 familiare del ricorrente dei congiunti residenti all'estero, così come indicati in domanda CP_ amministrativa;
3) Per l'effetto, condannare l' al pagamento delle domande anf agr relativi agli anni 2019-2022, presentate in data 26.03.2024 con numeri di protocollo 0006245-0006250-0006251-
0006253; 4) Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.”.
Si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda CP_1 giudiziaria, per essere la domanda amministrativa priva di idonea e/o completa documentazione, e, nel merito, contestandone la fondatezza e chiedendone la reiezione, per difetto di esistenza e di prova di tutti i suoi elementi costitutivi (composizione e redditi del nucleo familiare); con vittoria di spese.
La causa, istruita sulle produzioni documentali delle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di improponibilità del ricorso giudiziario, sollevata da CP_1 in memoria di costituzione, essendo stata la domanda giudiziaria preceduta dalla presentazione della domanda amministrativa in data 26.03.2024 e dall'esaurimento dei procedimenti in sede amministrativa (v. doc. n. 6, 7-10, 14, 15, 16 del fascicolo di parte ricorrente).
3 Venendo al merito, l'art. 2 D.L. 69/1988 prevede che: “1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto- legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo. (3) (4) (5)
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
4 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui
5 all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio
1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.
Tale prestazione è stata sostituita dall'assegno unico universale per i figli con il D.lgs. 230/2021, con decorrenza dal 1.03.2022.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 67/2022, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, sollevate, in riferimento agli artt. 11
e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione agli artt. 2, paragrafo 1, lettere a),
b), e c), e 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e agli artt. 3, paragrafo 1, lettere b), e c), e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
6 territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro - dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, affermando che le disposizioni censurate, ritenute dalla Corte di Giustizia incompatibili con il diritto comunitario (il quale prevede - in modo chiaro, preciso e incondizionato, in quanto tale dotato di effetto diretto - l'obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino del paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli Stati in cui esso opera legalmente), si prestano ad essere disapplicate dal giudice rimettente.
A tale ultimo proposito, si richiamano le pronunce della Corte d'Appello di Firenze, n. 239/2021 e n.
536/2021, con le quali la Corte d'Appello, confermando le pronunce di primo grado ed alla luce delle sentenze del 25.11.2020 rese dalla Corte di Giustizia nelle cause C-302/2019 e C-303/2019, ha disapplicato, in quanto discriminatoria, la previsione di cui all'art. 2, comma 6 bis, D.L. 69/1988 (nella parte in cui non consente l'inclusione nel nucleo familiare dei familiari residenti all'estero, in uno Stato con il quale non è stata stipulata una convenzione di reciprocità), per contrasto con le previsioni della direttiva 2011/98/UE, in particolare, con l'art. 12 (diritto alla parità di trattamento), nel settore della sicurezza sociale.
In particolare, si veda Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 239/2021, secondo la quale: “Deve ritenersi, quindi, che le norme interne anzidette pongono lo straniero in una situazione di svantaggio rispetto al cittadino italiano (come pacificamente nel caso di specie) e si realizza una discriminazione oggettiva (per la cui configurabilità non è necessaria alcuna volontà diretta a porla in essere). E il CP_ comportamento dell' deve ritenersi sicuramente discriminatorio in quanto, per consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni (e quindi anche in capo CP_ all ". Pertanto, anche alla luce del principio affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione
Europea nella soprarichiamata pronuncia, esattamente il giudice di prime cure - precisato, altresì, che l'ANF rientra tra le prestazioni che devono essere garantite anche "in ossequio al(l)a clausola di parità di trattamento contenuta nell'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE" del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 13/12/2011 n. 98 (che assicura ai lavoratori dei paesi terzi di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere b) e c) della medesima direttiva, nei settori della sicurezza sociale, lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, per essere l'ANF prestazione rientrante nel settore della sicurezza sociale, come definito dal regolamento (CE) n. 833/2004 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 29/4/2004) - ha riconosciuto al ricorrente/odierno appellato gli "assegni familiari dovuti dal settembre 2016", non ricorrendo, nella specie, un'ipotesi legittimamente eccettuativa del principio di parità di trattamento contenuto nella direttiva 2003/109 e potendo il
7 contrasto con la norma superprimaria richiamata, immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale, essere eliminato con la disapplicazione della norma interna”.
Da ciò consegue la disapplicazione, da parte del giudice nazionale, in quanto discriminatoria, sulla base del diritto dell'UE, della normativa interna (in particolare, l'art. 2, comma 6 bis, D.L. 69/1988), nella parte in cui non consente l'inserimento nel nucleo familiare dei familiari residenti all'estero, in Stati rispetto ai quali non esiste una convenzione di reciprocità (nella fattispecie, si evidenzia, tuttavia, che
Italia e CO hanno stipulato gli Accordi Euro Mediterranei).
Peraltro, come dedotto in ricorso, preso atto del suindicato orientamento giurisprudenziale, ha CP_1 emesso la circolare n. 95 del 9.08.2022, avente ad oggetto l'assegno per il nucleo familiare – nuove disposizioni per il riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un paese terzo. Applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 67 dell'11.03.2022.
Ciò posto, la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza del 25.01.2024/16.04.2024, est. dott.ssa
Tarquini, resa nel procedimento R.G.N. 385/2022, ha recentemente affermato che: “merita innanzi ribadire come, affermato dal diritto dell'Unione un divieto di discriminazione dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, e a fortiori dei soggiornanti di lungo periodo, in materia di sicurezza sociale, tutte le istituzioni degli Stati membri siano chiamate ad assicurare l'effettività del divieto. Ora, pare alla Corte che una tale effettività dipenda, in misura non modesta, anche dall'esistenza di una reale parità quanto alla prova dei requisiti di accesso alle diverse prestazioni sociali richiesta a cittadini e stranieri. E' infatti di una certa evidenza che l'affermazione del principio paritario sarebbe un mero flatus vocis se ai lavoratori stranieri fosse richiesto di provare la titolarità dei requisiti di accesso alle prestazioni (cui pure avrebbero diritto al pari dei cittadini) con modalità per loro particolarmente gravose e comunque differenziate rispetto a quelle previste per i cittadini, senza che una tale differenziazione segua a una ragione oggettiva. Assunto questo dato, è poi un fatto che il comma 9 dell'art. 2 della L. 153/1988 consenta in via generale agli aventi diritto di attestare il reddito del nucleo familiare a mezzo di una dichiarazione, che oggi, dopo l'abrogazione della L. 15/1968, richiamato dall'art. 2, è disciplinata dal D.P.R. 445/2000, il cui art. 46 primo comma lettera o) prevede infatti che possa essere provata “con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni” tra l'altro “la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”. Lo stesso l'articolo 46 poi, alle lettere e) ed f) consente di attestare con le medesime modalità il proprio stato civile e lo stato di famiglia. Ed è documentato dalle circolari prodotte CP_1
8 da entrambe le parti (circolari 12.1.1990 e 2.8.2022) che a tale previsione si attenga l'istituto quanto alla documentazione richiesta in sede amministrativa ai fini dell'accesso alla prestazione di cui si discute, tuttavia solo quando i richiedenti siano cittadini italiani e comunitari. Per i cittadini extracomunitari anche con la circolare 2.8.2022 l'ente ha ritenuto applicabile la disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 secondo cui “le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”. E' quindi un dato che, per i lavoratori stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti (cui quindi, secondo le fonti superprimarie di diritto dell'Unione, deve riconoscersi parità di trattamento, rispetto ai cittadini, nell'accesso e nel godimento delle prestazioni di sicurezza sociale), la prova dei requisiti per il riconoscimento del diritto, per quanto interessa, all'ANF sia assai più gravosa di quanto accada ai cittadini, ove, come nella specie, non vi siano convenzioni nella materia di causa tra i paesi di loro nazionalità e l'Italia. Che la prova sia molto più gravosa è evidente, non solo in quanto questi lavoratori sono costretti a richiedere vari documenti a varie pubbliche amministrazioni, a fronte della possibilità per i cittadini di fornire all'ente di previdenza, quanto all'attestazione del reddito familiare, ma anche della composizione della famiglia, una “dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione”, come previsto dall'art. 2 comma 9 della L. 153/2008. Ma soprattutto è più gravosa in relazione alla distanza dai paesi di nazionalità, alle differenze degli ordinamenti giuridici e dell'organizzazione amministrativa in quei paesi rispetto all'Italia, quasi sempre alla difficile condizione in cui versano gli apparati amministrativi in molti dei luoghi di provenienza delle persone straniere legalmente soggiornanti in Italia, ciò per ragioni varie. Per converso una simile diversità di trattamento non ha la minima giustificazione oggettiva: infatti le difficoltà che effettivamente possono
9 frapporsi all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, quanto alla composizione della propria famiglia, se alcuni dei componenti risiedano all'estero, e soprattutto alla misura e alla composizione dei redditi eventualmente prodotti all'estero, sono identici per italiani e stranieri, in quanto tali difficoltà non dipendono in alcuna modo dalla nazionalità del dichiarante. Ciò, non soltanto quanto alla composizione della famiglia, ma anche quanto ai redditi, ove si consideri che gli stranieri regolarmente soggiornanti hanno l'obbligo di residenza anagrafica in Italia e che, secondo l'art. 3 del
TUIR sono soggetti a imposizione in Italia tutti i redditi prodotti dai soggetti che vi risiedano, indipendentemente dalla nazionalità e dal luogo di produzione del reddito (salve le diverse misure apprestate dall'ordinamento per evitare la doppia imposizione). In un sistema così costruito la qualifica di cittadino o invece di straniero (comunitario o extracomunitario) è del tutto indifferente, sempre che si dia il requisito della residenza: tutti infatti, cittadini e stranieri residenti, sono soggetti alla medesima disciplina fiscale e su tutti l'amministrazione finanziaria è in grado di raccogliere le medesime informazioni a mezzo degli stessi riscontri sui dati formalizzati. Ne deriva che, quanto ai redditi del lavoratore dichiarante, che richieda l'accesso alla prestazione dell'ANF, l'amministrazione finanziaria è in grado di verificare i dati contenuti nell'autocertificazione, almeno quanto alla corrispondenza tra tale dichiarazione e il contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni ufficialmente riferibili al richiedente giacenti presso gli archivi amministrativi (le dichiarazioni dei redditi, le informazioni reperibili dall'Agenzia delle entrate a mezzo dell'anagrafe tributaria sui rapporti e le operazioni finanziarie, le risultanze dei pubblici registri automobilistici e quelle dei sistemi informativi degli enti previdenziali), indipendentemente dalla nazionalità del richiedente stesso.
Per contro, quanto ai redditi eventualmente prodotti all'estero da soggetti non residenti (i familiari del lavoratore), una simile verifica di conformità formale non è possibile, sia che si tratti di familiari residenti all'estero di cittadini italiani sia che siano lavoratori regolarmente soggiornanti in Italia ad avere familiari residenti all'estero. Resta fermo in ogni caso, e in tutte le ipotesi richiamate, che l'accertamento di difformità tra i redditi e i beni dichiarati e quelli effettivamente nella disponibilità dei dichiaranti e dei loro familiari resta rimesso alle attività di istituto della Guardia di Finanza, esse certamente complesse in molti casi quando si tratti di redditi prodotti all'estero, anche in tal caso tuttavia per ragioni che non dipendono in effetti dalla nazionalità degli interessati. Anzi per vero diverse convenzioni con Stati di provenienza dei migranti prevedono espressamente uno scambio di informazioni, idoneo ad agevolare gli eventuali successivi controlli, per esempio, sulle dichiarazioni di
“impossidenza” rese dagli interessati (così ad esempio le Convenzioni con la Costa d'Avorio del 30 luglio 1982 ratificata in Italia il 27 maggio 1985 con legge n. 293 o con il Senegal firmata a Roma il
10 20 luglio 1998 e ratificata con legge n. 417 il 20 dicembre 2000). Deve allora concludersi che la disposizione regolamentare dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, applicata dall' quanto alle richieste CP_1 di ANF provenienti da lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia anche dopo la sentenza costituzionale 67/2022, in quanto preclude a tali lavoratori di attestare a mezzo di dichiarazioni sostitutive circostanze e qualità (nella specie il reddito proprio e dei propri familiari, la composizione della propria famiglia) rispetto alle quali la loro posizione è identica a quella dei cittadini italiani e comunitari, si ponga in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale prescritto dalle direttive 2003/109 e 2011/98 e debba essere di conseguenza disapplicata. E' poi fuori discussione che, in sede amministrativa, l'istituto nella specie non abbia consentito all'odierno appellante di attestare la titolarità dei requisiti utili al riconoscimento dell'ANF con le stesse modalità previste per i lavoratori italiani e comunitari: non solo infatti non gli è stato possibile provare con una propria dichiarazione tali requisiti, ma, come allegato anche dall' in primo CP_1 grado, nemmeno gli è stato permesso di documentare i redditi propri e dei familiari. Ove invece fosse stato applicato nella specie il principio di parità di trattamento, non solo quanto all'astratta titolarità del beneficio (come poi accaduto con la disapplicazione della disposizione dell'art. 2 comma 6 bis della L. 153/1988), ma anche quanto alle modalità di prova dei relativi fatti costitutivi, l'istituto avrebbe dovuto accogliere la domanda. L'assicurato ha infatti prodotto documentazione ben eccedente quella richiesta, in sede amministrativa, a un cittadino italiano: ha infatti documentato, oltre alla propria posizione di lungosoggiornante, a mezzo del libretto di famiglia e del certificato di vita collettivo e dei carichi familiari, tradotti con attestazione consolare, la composizione della propria famiglia, la misura dei redditi dei familiari, la circostanza che egli provvedesse al loro mantenimento, così essendo essi a suo carico alla data della domanda, ha documentato l'esistenza del rapporto di lavoro e la relativa retribuzione, ha dichiarato al momento della domanda (come allegato specificamente dalla sua difesa e non contestato) di non essere sottoposto né lui né i familiari a imposizione nel paese di origine, così di necessità affermando anche di non avere altri redditi che quelli prodotti in Italia e quindi risultanti da dichiarazioni, che, in quanto rese all'amministrazione finanziaria italiana, sono certamente accessibili per l'istituto. Dichiarazioni rispetto alle quali nulla ha dedotto l'ente di previdenza (come per vero nulla ha specificamente contestato in relazione all'ulteriore documentazione prodotta), così che non vi è motivo di dubitare che l'ammontare e la composizione dei redditi familiari dell'appellante consenta il riconoscimento del beneficio. Quanto poi alla durata di tale beneficio, risponde ai principi che i relativi presupposti siano verificati alla data della domanda, salvo l'obbligo per gli interessati di comunicare “ogni variazione nucleo familiare” nei termini previsti dall'art. 2 comma 7 del D.L. 69/1988”.
11 Conformemente, si veda Corte d'Appello di Firenze, sent. n. 320/2025, avente ad oggetto la documentazione necessaria per dimostrare i requisiti di coniugio/parentela e di reddito richiesti ai fini del riconoscimento degli ANF in favore di cittadini extracomunitari i cui componenti del nucleo familiare (moglie e figli minori) risiedono all'estero, secondo la quale il principio di effettività del divieto di discriminazione dei lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio italiano e, a fortiori, dei soggiornanti di lungo periodo, in materia di sicurezza sociale, impone una reale parità di trattamento con riferimento alla prova dei requisiti di accesso alle diverse prestazioni sociali richiesta a cittadini e stranieri, non potendo il principio paritario essere rispettato se ai lavoratori stranieri fosse richiesto di provare la titolarità dei requisiti di accesso alle prestazioni con modalità particolarmente gravose o comunque differenziate rispetto a quelle previste per i cittadini italiani, senza che una tale differenziazione segua ad una ragione obiettiva.
Si veda, altresì, Cass. S.L. sent. n. 12100/2025, che ha confermato la sentenza n. 230/2024 della Corte
d'Appello di Firenze.
Venendo ora all'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, ai fini della inclusione dei propri congiunti residenti all'estero nel suo nucleo familiare, lo stesso ha prodotto:
- il suo permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo, rilasciato il 17.03.2015, e la sua carta di identità, rilasciata il 22.03.2018 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente);
- la copia di atto di ripresa di matrimonio del 1.02.2018 (che attesta che i due coniugi divorziati hanno ricontratto matrimonio il 25.12.2017), con traduzione e apostilla (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente);
- il certificato del carico familiare del 1.03.2024, con traduzione e apostilla, dal quale emerge la composizione del suo nucleo familiare, composto, per quanto di interesse, dalla coniuge e dal figlio nato il [...] (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente), considerato che la domanda di Per_2
Per_ assegno per il nucleo familiare non concerne la figlia nata il [...] (e, dunque, successivamente al 1.03.2022);
- l'attestato di reddito della moglie, per gli anni 2016-2023, del 4.03.2024, con traduzione e apostilla, dal quale emerge che la moglie, nel predetto periodo, non ha percepito alcun reddito (v. doc.
n. 4 del fascicolo di parte ricorrente);
- il suo estratto conto previdenziale (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente);
- la domanda di AUT ANF del 26.03.2024 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente);
- le domande di riesame degli ANF AGR relative agli anni 2019-2022 (v. doc. n.
7-10 del fascicolo di parte ricorrente).
12 Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge, pertanto, il rapporto di coniugio (avendo i coniugi contratto un secondo matrimonio successivamente al loro divorzio, in data 25.12.2017), nonché il nominativo e lo stato di esistenza in vita, per quanto di interesse, del figlio nato il [...]. Per_2
Risulta, inoltre, dalla predetta documentazione, che la moglie non ha prodotto redditi negli anni 2016-
2023 e che sia lei, che il figlio sono a carico del ricorrente. Per_2
Il ricorrente ha, inoltre, specificamente allegato e documentato, mediante la produzione del suo estratto contributivo, la sussistenza dei requisiti reddituali per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare e la predetta allegazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte di . CP_1
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento del ricorso, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'inclusione nel suo nucleo familiare, ai fini della liquidazione degli assegni arretrati per il nucleo familiare, dei familiari (moglie) e Persona_1 [...]
(figlio), come da domanda di depositata in data 26.03.2024, con le Persona_2 Pt_2 decorrenze ivi indicate, con conseguente ordine ad di includere nel nucleo familiare del ricorrente CP_1
i suindicati congiunti residenti all'estero, come indicati nella domanda di del 26.03.2024, Pt_2 con le decorrenze ivi indicate, e con condanna di al pagamento delle domande ANF AGR relative CP_1 agli anni 2019-2022, presentate in data 26.03.2024 (non avendo, in ogni caso, espressamente CP_1 eccepito, in memoria di costituzione, la decadenza ex art. 47 DPR 639/1970).
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del CP_1
D.M. 147/2022, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente all'inclusione nel suo nucleo familiare, ai fini della liquidazione degli assegni arretrati per il nucleo familiare, dei familiari (moglie) e Persona_1 [...]
(figlio), come da domanda di depositata in data 26.03.2024, con le Persona_2 Pt_2 decorrenze ivi indicate, e, per l'effetto, ordina ad di includere nel nucleo familiare del ricorrente i CP_1 suindicati congiunti residenti all'estero, come indicati nella domanda di del 26.03.2024, con Pt_2 le decorrenze ivi indicate;
- condanna al pagamento delle domande ANF AGR, relative agli anni 2019-2022, presentate in CP_1 data 26.03.2024, oltre interessi con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
13 - condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.865,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 19 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
14
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2463/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 19 dicembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. EN ANNA RI, oggi sostituita dall'avv. Parte_1 Valeria Magnani Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. In particolare, l'avv. Magnani si riporta alle verbalizzazioni dell'udienza del 28.01.2025. L'avv. Zaffina contesta le predette verbalizzazioni di udienza.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2463/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 EN ANNA RI, con elezione di domicilio in VIA FRANCESCO FERRUCCI, 33 59100 Prato, presso il difensore avv. EN ANNA RI PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.07.2024, ha esposto: Parte_1
1) di essere cittadino marocchino, titolare, dal 17.03.2015, di un permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti, rilasciato dalla Questura di Firenze (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte) e di risiedere a LI e IN LD, in via San Domenico, n. 80;
2) che il suo nucleo familiare è composto dalla moglie e dai due figli, Persona_1 [...]
nato in [...] il [...], e , nata in [...] il Persona_2 Persona_3
26.04.2023, tutti residenti all'estero e viventi a suo carico (v. doc. n. 2 e 3 del fascicolo di parte);
3) che la coniuge, negli anni dal 2016 al 2023, non ha percepito alcun reddito (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte);
4) di avere svolto attività di lavoro dipendente, come operaio agricolo, per il periodo in relazione al quale ha chiesto la corresponsione degli assegni familiari (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte);
5) di avere chiesto ad , in data 26.03.2024, l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari CP_1 arretrati per la moglie e il figlio residenti all'estero, con decorrenza dal Persona_2
2 27.03.2019, e di avere presentato, in pari data, domande di riesame della disoccupazione agricola per gli anni 2019-2022 (v. doc. n. 7, 8, 9, 10 del fascicolo di parte);
6) di avere inviato, in data 4.04.2024, sul portale Web la documentazione richiesta da (v. doc. n. CP_1
12-13 del fascicolo di parte);
7) che, in data 7.05.2024, respingeva la domanda di autorizzazione ANF, per mancato CP_1 ricevimento della documentazione richiesta il 5.04.2024 (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte);
8) di avere proposto, in data 30.05.2024, ricorso amministrativo avverso il predetto diniego, allegando la documentazione richiesta da (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte); CP_1
8) che il Comitato provinciale , con delibera del 6.06.2024, rigettava il ricorso amministrativo (v. CP_1 doc. n. 16 del fascicolo di parte).
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione richiesta con la domanda AUT ANF presentata all' in data CP_1
26/032024 – prot. 3092.26/03/2024.0006242 e con le domande di riesame della disoccupazione agricola presentate il 26/03/2024 per gli anni 2019-2020-2021-2022, con il numero di protocollo rispettivamente: 0006245-0006250-0006251-0006253; 2) Per l'effetto annullare il rifiuto della domanda AUT ANF presentata in data 26/03/2024, ordinando all' l'inclusione nel nucleo CP_1 familiare del ricorrente dei congiunti residenti all'estero, così come indicati in domanda CP_ amministrativa;
3) Per l'effetto, condannare l' al pagamento delle domande anf agr relativi agli anni 2019-2022, presentate in data 26.03.2024 con numeri di protocollo 0006245-0006250-0006251-
0006253; 4) Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.”.
Si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda CP_1 giudiziaria, per essere la domanda amministrativa priva di idonea e/o completa documentazione, e, nel merito, contestandone la fondatezza e chiedendone la reiezione, per difetto di esistenza e di prova di tutti i suoi elementi costitutivi (composizione e redditi del nucleo familiare); con vittoria di spese.
La causa, istruita sulle produzioni documentali delle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di improponibilità del ricorso giudiziario, sollevata da CP_1 in memoria di costituzione, essendo stata la domanda giudiziaria preceduta dalla presentazione della domanda amministrativa in data 26.03.2024 e dall'esaurimento dei procedimenti in sede amministrativa (v. doc. n. 6, 7-10, 14, 15, 16 del fascicolo di parte ricorrente).
3 Venendo al merito, l'art. 2 D.L. 69/1988 prevede che: “1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto- legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo. (3) (4) (5)
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
4 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui
5 all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio
1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.
Tale prestazione è stata sostituita dall'assegno unico universale per i figli con il D.lgs. 230/2021, con decorrenza dal 1.03.2022.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 67/2022, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, sollevate, in riferimento agli artt. 11
e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione agli artt. 2, paragrafo 1, lettere a),
b), e c), e 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e agli artt. 3, paragrafo 1, lettere b), e c), e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
6 territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro - dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, affermando che le disposizioni censurate, ritenute dalla Corte di Giustizia incompatibili con il diritto comunitario (il quale prevede - in modo chiaro, preciso e incondizionato, in quanto tale dotato di effetto diretto - l'obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino del paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli Stati in cui esso opera legalmente), si prestano ad essere disapplicate dal giudice rimettente.
A tale ultimo proposito, si richiamano le pronunce della Corte d'Appello di Firenze, n. 239/2021 e n.
536/2021, con le quali la Corte d'Appello, confermando le pronunce di primo grado ed alla luce delle sentenze del 25.11.2020 rese dalla Corte di Giustizia nelle cause C-302/2019 e C-303/2019, ha disapplicato, in quanto discriminatoria, la previsione di cui all'art. 2, comma 6 bis, D.L. 69/1988 (nella parte in cui non consente l'inclusione nel nucleo familiare dei familiari residenti all'estero, in uno Stato con il quale non è stata stipulata una convenzione di reciprocità), per contrasto con le previsioni della direttiva 2011/98/UE, in particolare, con l'art. 12 (diritto alla parità di trattamento), nel settore della sicurezza sociale.
In particolare, si veda Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 239/2021, secondo la quale: “Deve ritenersi, quindi, che le norme interne anzidette pongono lo straniero in una situazione di svantaggio rispetto al cittadino italiano (come pacificamente nel caso di specie) e si realizza una discriminazione oggettiva (per la cui configurabilità non è necessaria alcuna volontà diretta a porla in essere). E il CP_ comportamento dell' deve ritenersi sicuramente discriminatorio in quanto, per consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni (e quindi anche in capo CP_ all ". Pertanto, anche alla luce del principio affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione
Europea nella soprarichiamata pronuncia, esattamente il giudice di prime cure - precisato, altresì, che l'ANF rientra tra le prestazioni che devono essere garantite anche "in ossequio al(l)a clausola di parità di trattamento contenuta nell'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE" del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 13/12/2011 n. 98 (che assicura ai lavoratori dei paesi terzi di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere b) e c) della medesima direttiva, nei settori della sicurezza sociale, lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, per essere l'ANF prestazione rientrante nel settore della sicurezza sociale, come definito dal regolamento (CE) n. 833/2004 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 29/4/2004) - ha riconosciuto al ricorrente/odierno appellato gli "assegni familiari dovuti dal settembre 2016", non ricorrendo, nella specie, un'ipotesi legittimamente eccettuativa del principio di parità di trattamento contenuto nella direttiva 2003/109 e potendo il
7 contrasto con la norma superprimaria richiamata, immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale, essere eliminato con la disapplicazione della norma interna”.
Da ciò consegue la disapplicazione, da parte del giudice nazionale, in quanto discriminatoria, sulla base del diritto dell'UE, della normativa interna (in particolare, l'art. 2, comma 6 bis, D.L. 69/1988), nella parte in cui non consente l'inserimento nel nucleo familiare dei familiari residenti all'estero, in Stati rispetto ai quali non esiste una convenzione di reciprocità (nella fattispecie, si evidenzia, tuttavia, che
Italia e CO hanno stipulato gli Accordi Euro Mediterranei).
Peraltro, come dedotto in ricorso, preso atto del suindicato orientamento giurisprudenziale, ha CP_1 emesso la circolare n. 95 del 9.08.2022, avente ad oggetto l'assegno per il nucleo familiare – nuove disposizioni per il riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un paese terzo. Applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 67 dell'11.03.2022.
Ciò posto, la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza del 25.01.2024/16.04.2024, est. dott.ssa
Tarquini, resa nel procedimento R.G.N. 385/2022, ha recentemente affermato che: “merita innanzi ribadire come, affermato dal diritto dell'Unione un divieto di discriminazione dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, e a fortiori dei soggiornanti di lungo periodo, in materia di sicurezza sociale, tutte le istituzioni degli Stati membri siano chiamate ad assicurare l'effettività del divieto. Ora, pare alla Corte che una tale effettività dipenda, in misura non modesta, anche dall'esistenza di una reale parità quanto alla prova dei requisiti di accesso alle diverse prestazioni sociali richiesta a cittadini e stranieri. E' infatti di una certa evidenza che l'affermazione del principio paritario sarebbe un mero flatus vocis se ai lavoratori stranieri fosse richiesto di provare la titolarità dei requisiti di accesso alle prestazioni (cui pure avrebbero diritto al pari dei cittadini) con modalità per loro particolarmente gravose e comunque differenziate rispetto a quelle previste per i cittadini, senza che una tale differenziazione segua a una ragione oggettiva. Assunto questo dato, è poi un fatto che il comma 9 dell'art. 2 della L. 153/1988 consenta in via generale agli aventi diritto di attestare il reddito del nucleo familiare a mezzo di una dichiarazione, che oggi, dopo l'abrogazione della L. 15/1968, richiamato dall'art. 2, è disciplinata dal D.P.R. 445/2000, il cui art. 46 primo comma lettera o) prevede infatti che possa essere provata “con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni” tra l'altro “la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”. Lo stesso l'articolo 46 poi, alle lettere e) ed f) consente di attestare con le medesime modalità il proprio stato civile e lo stato di famiglia. Ed è documentato dalle circolari prodotte CP_1
8 da entrambe le parti (circolari 12.1.1990 e 2.8.2022) che a tale previsione si attenga l'istituto quanto alla documentazione richiesta in sede amministrativa ai fini dell'accesso alla prestazione di cui si discute, tuttavia solo quando i richiedenti siano cittadini italiani e comunitari. Per i cittadini extracomunitari anche con la circolare 2.8.2022 l'ente ha ritenuto applicabile la disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 secondo cui “le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”. E' quindi un dato che, per i lavoratori stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti (cui quindi, secondo le fonti superprimarie di diritto dell'Unione, deve riconoscersi parità di trattamento, rispetto ai cittadini, nell'accesso e nel godimento delle prestazioni di sicurezza sociale), la prova dei requisiti per il riconoscimento del diritto, per quanto interessa, all'ANF sia assai più gravosa di quanto accada ai cittadini, ove, come nella specie, non vi siano convenzioni nella materia di causa tra i paesi di loro nazionalità e l'Italia. Che la prova sia molto più gravosa è evidente, non solo in quanto questi lavoratori sono costretti a richiedere vari documenti a varie pubbliche amministrazioni, a fronte della possibilità per i cittadini di fornire all'ente di previdenza, quanto all'attestazione del reddito familiare, ma anche della composizione della famiglia, una “dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione”, come previsto dall'art. 2 comma 9 della L. 153/2008. Ma soprattutto è più gravosa in relazione alla distanza dai paesi di nazionalità, alle differenze degli ordinamenti giuridici e dell'organizzazione amministrativa in quei paesi rispetto all'Italia, quasi sempre alla difficile condizione in cui versano gli apparati amministrativi in molti dei luoghi di provenienza delle persone straniere legalmente soggiornanti in Italia, ciò per ragioni varie. Per converso una simile diversità di trattamento non ha la minima giustificazione oggettiva: infatti le difficoltà che effettivamente possono
9 frapporsi all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, quanto alla composizione della propria famiglia, se alcuni dei componenti risiedano all'estero, e soprattutto alla misura e alla composizione dei redditi eventualmente prodotti all'estero, sono identici per italiani e stranieri, in quanto tali difficoltà non dipendono in alcuna modo dalla nazionalità del dichiarante. Ciò, non soltanto quanto alla composizione della famiglia, ma anche quanto ai redditi, ove si consideri che gli stranieri regolarmente soggiornanti hanno l'obbligo di residenza anagrafica in Italia e che, secondo l'art. 3 del
TUIR sono soggetti a imposizione in Italia tutti i redditi prodotti dai soggetti che vi risiedano, indipendentemente dalla nazionalità e dal luogo di produzione del reddito (salve le diverse misure apprestate dall'ordinamento per evitare la doppia imposizione). In un sistema così costruito la qualifica di cittadino o invece di straniero (comunitario o extracomunitario) è del tutto indifferente, sempre che si dia il requisito della residenza: tutti infatti, cittadini e stranieri residenti, sono soggetti alla medesima disciplina fiscale e su tutti l'amministrazione finanziaria è in grado di raccogliere le medesime informazioni a mezzo degli stessi riscontri sui dati formalizzati. Ne deriva che, quanto ai redditi del lavoratore dichiarante, che richieda l'accesso alla prestazione dell'ANF, l'amministrazione finanziaria è in grado di verificare i dati contenuti nell'autocertificazione, almeno quanto alla corrispondenza tra tale dichiarazione e il contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni ufficialmente riferibili al richiedente giacenti presso gli archivi amministrativi (le dichiarazioni dei redditi, le informazioni reperibili dall'Agenzia delle entrate a mezzo dell'anagrafe tributaria sui rapporti e le operazioni finanziarie, le risultanze dei pubblici registri automobilistici e quelle dei sistemi informativi degli enti previdenziali), indipendentemente dalla nazionalità del richiedente stesso.
Per contro, quanto ai redditi eventualmente prodotti all'estero da soggetti non residenti (i familiari del lavoratore), una simile verifica di conformità formale non è possibile, sia che si tratti di familiari residenti all'estero di cittadini italiani sia che siano lavoratori regolarmente soggiornanti in Italia ad avere familiari residenti all'estero. Resta fermo in ogni caso, e in tutte le ipotesi richiamate, che l'accertamento di difformità tra i redditi e i beni dichiarati e quelli effettivamente nella disponibilità dei dichiaranti e dei loro familiari resta rimesso alle attività di istituto della Guardia di Finanza, esse certamente complesse in molti casi quando si tratti di redditi prodotti all'estero, anche in tal caso tuttavia per ragioni che non dipendono in effetti dalla nazionalità degli interessati. Anzi per vero diverse convenzioni con Stati di provenienza dei migranti prevedono espressamente uno scambio di informazioni, idoneo ad agevolare gli eventuali successivi controlli, per esempio, sulle dichiarazioni di
“impossidenza” rese dagli interessati (così ad esempio le Convenzioni con la Costa d'Avorio del 30 luglio 1982 ratificata in Italia il 27 maggio 1985 con legge n. 293 o con il Senegal firmata a Roma il
10 20 luglio 1998 e ratificata con legge n. 417 il 20 dicembre 2000). Deve allora concludersi che la disposizione regolamentare dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, applicata dall' quanto alle richieste CP_1 di ANF provenienti da lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia anche dopo la sentenza costituzionale 67/2022, in quanto preclude a tali lavoratori di attestare a mezzo di dichiarazioni sostitutive circostanze e qualità (nella specie il reddito proprio e dei propri familiari, la composizione della propria famiglia) rispetto alle quali la loro posizione è identica a quella dei cittadini italiani e comunitari, si ponga in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale prescritto dalle direttive 2003/109 e 2011/98 e debba essere di conseguenza disapplicata. E' poi fuori discussione che, in sede amministrativa, l'istituto nella specie non abbia consentito all'odierno appellante di attestare la titolarità dei requisiti utili al riconoscimento dell'ANF con le stesse modalità previste per i lavoratori italiani e comunitari: non solo infatti non gli è stato possibile provare con una propria dichiarazione tali requisiti, ma, come allegato anche dall' in primo CP_1 grado, nemmeno gli è stato permesso di documentare i redditi propri e dei familiari. Ove invece fosse stato applicato nella specie il principio di parità di trattamento, non solo quanto all'astratta titolarità del beneficio (come poi accaduto con la disapplicazione della disposizione dell'art. 2 comma 6 bis della L. 153/1988), ma anche quanto alle modalità di prova dei relativi fatti costitutivi, l'istituto avrebbe dovuto accogliere la domanda. L'assicurato ha infatti prodotto documentazione ben eccedente quella richiesta, in sede amministrativa, a un cittadino italiano: ha infatti documentato, oltre alla propria posizione di lungosoggiornante, a mezzo del libretto di famiglia e del certificato di vita collettivo e dei carichi familiari, tradotti con attestazione consolare, la composizione della propria famiglia, la misura dei redditi dei familiari, la circostanza che egli provvedesse al loro mantenimento, così essendo essi a suo carico alla data della domanda, ha documentato l'esistenza del rapporto di lavoro e la relativa retribuzione, ha dichiarato al momento della domanda (come allegato specificamente dalla sua difesa e non contestato) di non essere sottoposto né lui né i familiari a imposizione nel paese di origine, così di necessità affermando anche di non avere altri redditi che quelli prodotti in Italia e quindi risultanti da dichiarazioni, che, in quanto rese all'amministrazione finanziaria italiana, sono certamente accessibili per l'istituto. Dichiarazioni rispetto alle quali nulla ha dedotto l'ente di previdenza (come per vero nulla ha specificamente contestato in relazione all'ulteriore documentazione prodotta), così che non vi è motivo di dubitare che l'ammontare e la composizione dei redditi familiari dell'appellante consenta il riconoscimento del beneficio. Quanto poi alla durata di tale beneficio, risponde ai principi che i relativi presupposti siano verificati alla data della domanda, salvo l'obbligo per gli interessati di comunicare “ogni variazione nucleo familiare” nei termini previsti dall'art. 2 comma 7 del D.L. 69/1988”.
11 Conformemente, si veda Corte d'Appello di Firenze, sent. n. 320/2025, avente ad oggetto la documentazione necessaria per dimostrare i requisiti di coniugio/parentela e di reddito richiesti ai fini del riconoscimento degli ANF in favore di cittadini extracomunitari i cui componenti del nucleo familiare (moglie e figli minori) risiedono all'estero, secondo la quale il principio di effettività del divieto di discriminazione dei lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio italiano e, a fortiori, dei soggiornanti di lungo periodo, in materia di sicurezza sociale, impone una reale parità di trattamento con riferimento alla prova dei requisiti di accesso alle diverse prestazioni sociali richiesta a cittadini e stranieri, non potendo il principio paritario essere rispettato se ai lavoratori stranieri fosse richiesto di provare la titolarità dei requisiti di accesso alle prestazioni con modalità particolarmente gravose o comunque differenziate rispetto a quelle previste per i cittadini italiani, senza che una tale differenziazione segua ad una ragione obiettiva.
Si veda, altresì, Cass. S.L. sent. n. 12100/2025, che ha confermato la sentenza n. 230/2024 della Corte
d'Appello di Firenze.
Venendo ora all'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, ai fini della inclusione dei propri congiunti residenti all'estero nel suo nucleo familiare, lo stesso ha prodotto:
- il suo permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo, rilasciato il 17.03.2015, e la sua carta di identità, rilasciata il 22.03.2018 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente);
- la copia di atto di ripresa di matrimonio del 1.02.2018 (che attesta che i due coniugi divorziati hanno ricontratto matrimonio il 25.12.2017), con traduzione e apostilla (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente);
- il certificato del carico familiare del 1.03.2024, con traduzione e apostilla, dal quale emerge la composizione del suo nucleo familiare, composto, per quanto di interesse, dalla coniuge e dal figlio nato il [...] (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente), considerato che la domanda di Per_2
Per_ assegno per il nucleo familiare non concerne la figlia nata il [...] (e, dunque, successivamente al 1.03.2022);
- l'attestato di reddito della moglie, per gli anni 2016-2023, del 4.03.2024, con traduzione e apostilla, dal quale emerge che la moglie, nel predetto periodo, non ha percepito alcun reddito (v. doc.
n. 4 del fascicolo di parte ricorrente);
- il suo estratto conto previdenziale (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente);
- la domanda di AUT ANF del 26.03.2024 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente);
- le domande di riesame degli ANF AGR relative agli anni 2019-2022 (v. doc. n.
7-10 del fascicolo di parte ricorrente).
12 Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge, pertanto, il rapporto di coniugio (avendo i coniugi contratto un secondo matrimonio successivamente al loro divorzio, in data 25.12.2017), nonché il nominativo e lo stato di esistenza in vita, per quanto di interesse, del figlio nato il [...]. Per_2
Risulta, inoltre, dalla predetta documentazione, che la moglie non ha prodotto redditi negli anni 2016-
2023 e che sia lei, che il figlio sono a carico del ricorrente. Per_2
Il ricorrente ha, inoltre, specificamente allegato e documentato, mediante la produzione del suo estratto contributivo, la sussistenza dei requisiti reddituali per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare e la predetta allegazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte di . CP_1
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento del ricorso, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'inclusione nel suo nucleo familiare, ai fini della liquidazione degli assegni arretrati per il nucleo familiare, dei familiari (moglie) e Persona_1 [...]
(figlio), come da domanda di depositata in data 26.03.2024, con le Persona_2 Pt_2 decorrenze ivi indicate, con conseguente ordine ad di includere nel nucleo familiare del ricorrente CP_1
i suindicati congiunti residenti all'estero, come indicati nella domanda di del 26.03.2024, Pt_2 con le decorrenze ivi indicate, e con condanna di al pagamento delle domande ANF AGR relative CP_1 agli anni 2019-2022, presentate in data 26.03.2024 (non avendo, in ogni caso, espressamente CP_1 eccepito, in memoria di costituzione, la decadenza ex art. 47 DPR 639/1970).
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del CP_1
D.M. 147/2022, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente all'inclusione nel suo nucleo familiare, ai fini della liquidazione degli assegni arretrati per il nucleo familiare, dei familiari (moglie) e Persona_1 [...]
(figlio), come da domanda di depositata in data 26.03.2024, con le Persona_2 Pt_2 decorrenze ivi indicate, e, per l'effetto, ordina ad di includere nel nucleo familiare del ricorrente i CP_1 suindicati congiunti residenti all'estero, come indicati nella domanda di del 26.03.2024, con Pt_2 le decorrenze ivi indicate;
- condanna al pagamento delle domande ANF AGR, relative agli anni 2019-2022, presentate in CP_1 data 26.03.2024, oltre interessi con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
13 - condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.865,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 19 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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