Parere definitivo 6 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/04/2026, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03389/2026REG.PROV.COLL.
N. 00308/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2025, proposto dalla società SMP CO S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. ti PA Bonomi ed Alberto Facchinetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Bergamo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Mangili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. II, 29 ottobre 2024 n.869, che ha respinto il ricorso n. 399/2022 R.G. proposto per l’annullamento:
della deliberazione 27 gennaio 2022 n. 42-22, della Giunta comunale di Bergamo, recante " Proposta di piano attuativo finalizzato alla realizzazione dell'At e/s29 - Fiera Nuova Parco Boccaleone – UMI 2 - Valutazione di indirizzo ";
e di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il cons. PA OT; nessuno è comparso per le parti.
1. La società SMP CO s.p.a. ha impugnato la sentenza n. 869/2024, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. II, ha respinto il ricorso di primo grado (R.G. n. 399/2022) proposto dalla predetta società per l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Bergamo n. 42 - 22 del 27 gennaio 2022, avente ad oggetto “ Proposta di piano attuativo finalizzato alla realizzazione dell'At_e/s29 - Fiera Nuova Parco Boccaleone - UMI 2 - Valutazione di indirizzo ”.
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di lite.
2. Occorre premettere quanto segue.
2.1. La società appellante è proprietaria di un’area sita nel territorio del Comune di Bergamo, nel quartiere di Boccaleone, di superficie catastale pari a 97.130 mq, adiacente al polo fieristico di Bergamo.
Nel piano di governo del territorio (P.G.T.) del 2010, vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato, l’area era classificata dal Documento di piano quale Ambito di trasformazione “ At_e/s29 - Fiera Nuova Parco Boccaleone – UMI 2 ”, per il quale la “Scheda progetto” allegata al Documento di piano prevedeva i seguenti obiettivi specifici:
i. la realizzazione della fermata ferroviaria del nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto Orio al Serio, e di un nuovo parcheggio di interscambio interrato;
ii. la realizzazione di un parco pubblico tra il quartiere Boccaleone e la Fiera, innervato da percorsi ciclopedonali tra il quartiere di Boccaleone, la fermata RFI (di previsione), la Fiera e, a nord, il futuro parco Europan;
iii. la realizzazione di connessioni verdi in senso nord/sud (cintura verde);
iv. la realizzazione di strutture complementari alla Fiera (terziario ricettive);
v. la realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado, dotata di parcheggio ad uso esclusivo e integrata nel nuovo Parco;
vi. la realizzazione di sottopasso pedonale ad uso esclusivo di collegamento tra la stazione sulla linea ferroviaria Bergamo-Brescia e l’accesso al polo fieristico.
La Scheda progetto allegata al Documento di piano attribuiva al comparto una superficie lorda di pavimento di 24.000 mq, specificando che dal computo di tale parametro doveva ritenersi esclusa la superficie lorda di pavimento relativa alla scuola e inclusa, invece, quella destinata alla stazione ferroviaria.
Infine, la Scheda progetto precisava che l’Ambito avrebbe dovuto essere attuato mediante “ Piano Attuativo/Accordo di programma ” e che, in particolare, il Piano attuativo avrebbe potuto essere realizzato “ solo subordinatamente all’approvazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento ferroviario aeroporto-stazione e del parcheggio di interscambio ”.
2.2. Con istanza del 27 maggio 2021, la società S.M.P. CO S.p.a. ha presentato al Comune di Bergamo una proposta di piano attuativo, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del comparto, non contemplante, tuttavia, la realizzazione della stazione ferroviaria.
Il Comune di Bergamo, dopo aver avviato il procedimento in data 24 giugno 2021, lo sospendeva con nota del 20 luglio successivo, ritenendo che la mancata previsione della stazione ferroviaria fosse ostativa all’approvazione del piano attuativo, alla luce di quanto previsto dal P.G.T. e dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, con delibera n. 115/2017; quindi, dopo aver acquisito le osservazioni dell’interessata, sottoponeva la proposta di piano attuativo all’esame della Giunta comunale, con proposta sfavorevole del competente assessore e del responsabile del procedimento.
Infine, con deliberazione n. 42-22 del 27 gennaio 2022, la Giunta comunale stabiliva:
“ 1) Di prendere atto che la proposta progettuale presentata relativa al Piano attuativo finalizzato alla realizzazione dell’At_e/s29 - FIERA NUOVA PARCO BOCCALEONE - UMI2 – non risulta coerente con gli elementi previsti nella specifica Scheda di progetto dell’At-e/s29 del Documento di Piano del PGT.
2) Di confermare l’interesse alla realizzazione della fermata ferroviaria, come peraltro già richiesto, con nota N. U0358368 PG in data 21/12/2020 al Ministero della Transizione Ecologica, nell’ambito della “Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e Verifica Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R. 120/2017, art. 9. 8 Progetto Definitivo del Nuovo collegamento ferroviario Stazione di Bergamo - "Aeroporto Orio al Serio”.
3) Di dare atto che, fino all’accoglimento da parte del Ministero della richiesta di cui al punto precedente ed al conseguente adeguamento del progetto, non sussistono i presupposti per procedere con l’Accordo di Programma richiesto nella scheda “At-e/s29_Fiera Nuova _Parco Boccaleone”.
4) Di non confermare l’interesse alla realizzazione della nuova sede per la scuola secondaria di primo grado prevista come servizio nella scheda “At-e/s29_Fiera Nuova _Parco Boccaleone – UMI 2” e nel catalogo dei servizi di progetto del Piano dei Servizi; dando atto che l’eventuale modifica del servizio previsto nella scheda di piano è soggetta alla procedura di cui all’art. 9 delle norme del Piano dei Servizi ”.
2.3. La deliberazione di Giunta comunale n. 42 - 22 del 27 gennaio 2022 è stata impugnata dalla società S.M.P. CO s.p.a. davanti al T.a.r. Lombardia – sezione staccata di Brescia, che, con la sentenza n. 869/2024, ha respinto il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
3. L’odierna appellante, dopo aver ricostruito la fattispecie dedotta in giudizio e aver riassunto i motivi formulati nel ricorso introduttivo del giudizio, ha censurato la sentenza impugnata con quattro articolati motivi.
4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale appellata, contestando le deduzioni della società appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
L’Amministrazione appellata ha altresì evidenziato quanto segue:
“ A seguito della adozione (delibera C.C. n. 59 del 16/10/2023) e della approvazione (delibera C.C. n. 24 del 11/04/2024) del nuovo PGT del Comune di Bergamo - divenuto efficace a far data dal 6/11/2024, data di pubblicazione del relativo avviso sul BURL – la attuale situazione urbanistica dell’area oggetto di causa, sulla base dei principi informatori del Piano, sia in termini di consumo di suolo sia in relazione al disegno di valorizzazione dei contesti rurali extraurbani ancora non interessati da interventi di antropizzazioni, risulta essere la seguente:
- destinazione “Verde strategico- V3” con la previsione di diritti edificatori derivanti dall’applicazione dell’istituto della compensazione urbanistica (e quindi non elimina in toto la potenzialità edificatoria dell’area, come lamentato dall’appellante);
- inclusione dell’area nelle aree esterne al perimetro del Parco Regionale dei Colli ed assoggettamento al vincolo paesaggistico, al fine di rafforzare e integrare ulteriormente l’articolato disegno della Cintura verde e rendere più efficace la complessiva connettività ambientale.
L’appellante aveva presentato un’Osservazione (n. 100 in data 28/12/2023) al PGT adottato, oggetto di non accoglimento in sede di controdeduzione per i motivi ivi esposti.
L’attuale PGT non è stato oggetto di impugnazione da parte della società ricorrente ”.
5. Con memorie e repliche le parti costituite hanno ribadito le rispettive prospettazioni difensive.
6. All’udienza pubblica del 5 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. A prescindere dalla dubbia procedibilità dell’appello, atteso che è entrato in vigore il nuovo Piano di Governo del Territorio che ha modificato la disciplina urbanistica dell’area, destinandola a Verde strategico – V3, il ricorso in appello è infondato nel merito.
8. Con il primo motivo di gravame, la società appellante deduce: error in iudicando per erronea motivazione e per travisamento dei fatti ed errata applicazione della normativa regolante la fattispecie dedotta in giudizio.
La società appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stato respinto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio (violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 l.r. 12/2005; della legge 1150/1942; degli artt. 41, 42 e 97 della Costituzione; dell’art. 3 l. 241/1990; violazione e falsa applicazione delle previsioni del PGT di Bergamo; eccesso di potere per difetto e incongruenza della motivazione della scelta urbanistica violativa della aspettativa qualificata del privato, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti; manifesta illogicità e inosservanza di principi di proporzionalità, tutela dell’affidamento e ragionevolezza; sviamento dalla causa tipica dell’atto).
In sintesi, con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio la società aveva sostenuto che l’atto deliberativo impugnato (che ha ritenuto il piano attuativo non coerente con la Scheda di progetto, a causa della mancata previsione della fermata ferroviaria) fosse illegittimo, in quanto il piano attuativo si sarebbe uniformato al progetto definitivo dell’infrastruttura ferroviaria predisposto da R.F.I, il quale non contempla la realizzazione della stazione ferroviaria prevista dal Documento di piano; né il Comune aveva mai avviato il procedimento finalizzato alla definizione dell’Accordo di programma con R.F.I. per la realizzazione di detta stazione ferroviaria; peraltro, nel piano attuativo il sedime destinato ad ospitare l’infrastruttura ferroviaria è stato lasciato libero e a disposizione degli enti interessati, anche eventualmente per la realizzazione della fermata e di ciò il Comune non avrebbe tenuto conto.
Il giudice di primo grado si sarebbe conformato alle prospettazioni difensive del Comune di Bergamo, senza tener conto che la Regione e il Comune non hanno mai dato l’avvio all’Accordo di Programma richiamato nella scheda di P.G.T.; inoltre R.F.I. ha approvato un progetto definitivo di collegamento ferroviario per l’aeroporto di Orio al Serio, senza prevedere la realizzazione della fermata ferroviaria in questione.
A suo giudizio, la circostanza che gli Enti sopra richiamati non abbiano trovato una condivisione in merito alla realizzazione della fermata ferroviaria, non può essere causa della perdita della capacità edificatoria determinata dal P.G.T., comportando la necessità di una ragionevole ricalibratura delle previsioni urbanistiche.
Il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto che la società ha posto in essere tutto quanto possibile per giungere all’approvazione del piano attuativo, lasciando nel compendio una parte del sedime a disposizione per la realizzazione della fermata ferroviaria.
L’appellante denuncia eccesso di potere per sviamento, in quanto il Comune di Bergamo, da un lato, ha subordinato l’edificabilità dell’area alla realizzazione di una fermata ferroviaria e alla approvazione di un Accordo di Programma tra Enti (ossia, ad elementi rispetto a quali il privato non può incidere), dall’altro, nella valutazione del piano attuativo, avrebbe dilungato l’iter istruttorio al fine di pervenire alla approvazione nel 2024 del nuovo P.G.T., nel quale il compendio della appellante è stato destinato a verde (con conseguente perdita della capacità edificatoria).
Il motivo è infondato.
La Scheda progetto allegata al Documento di piano attribuiva al comparto una superficie lorda di pavimento di 24.000 mq, specificando che dal computo di tale parametro doveva ritenersi esclusa la superficie lorda di pavimento relativa alla scuola e inclusa, invece, quella destinata alla stazione ferroviaria.
Inoltre, la Scheda progetto precisava che l’Ambito avrebbe dovuto essere attuato mediante “ Piano Attuativo/Accordo di programma ” e che, in particolare, il Piano attuativo avrebbe potuto essere realizzato “ solo subordinatamente all’approvazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento ferroviario aeroporto-stazione e del parcheggio di interscambio ”.
Il Documento di piano e la relativa Scheda progetto non hanno attribuito alla società una capacità edificatoria diretta, essendo detta capacità espressamente subordinata alla approvazione dell’Accordo di programma per la realizzazione del collegamento ferroviario.
In altri termini, l’edificazione dell’area era subordinata alla condizione sospensiva della “ approvazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento ferroviario aeroporto-stazione e del parcheggio di interscambio ”; non essendosi verificata tale condizione (indipendentemente dalle ragioni della mancata approvazione dell’Accordo di Programma, che esulano dall’oggetto del presente giudizio) la società appellante non può pretendere di edificare lo stesso nell’area di cui è titolare, peraltro utilizzando anche la superficie lorda di pavimento destinata dal Documento di piano alla stazione ferroviaria.
9. Con il secondo motivo di gravame, la società appellante deduce: error in iudicando per travisamento dei fatti ed errata applicazione della normativa regolante la fattispecie in esame così come indicata nei motivi di ricorso in primo grado; difetto di motivazione ed omessa pronuncia su un motivo di ricorso.
L’odierna appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stato respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio (violazione e falsa applicazione di legge: artt. 8 e 14 l.r. 12/2005; legge 1150/1942; artt. 41, 42 e 97 della Costituzione; art. 3 l. 241/1990; violazione e falsa applicazione del PGT di Bergamo; eccesso di potere per difetto ed incongruenza della motivazione della scelta urbanistica violativa della aspettativa qualificata del privato, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti; manifesta illogicità ed inosservanza di principi di proporzionalità, tutela dell’affidamento e ragionevolezza; sviamento dalla causa tipica dell’atto).
Nel ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente aveva censurato la scelta del Comune di volere dare applicazione ad una previsione del P.G.T. relativa alla realizzazione della stazione ferroviaria che non sarebbe più attuale, risalendo a decisioni assunte dall’Amministrazione comunale circa 10 anni prima, ma ormai superate dagli eventi (secondo l’appellante, la Regione e R.F.I. non avrebbero interesse a realizzare la stazione ferroviaria prevista dal P.G.T.).
Il fatto quindi che la società non abbia inserito nel piano attuativo la fermata ferroviaria sarebbe da ricollegare alle scelte degli Enti preposti alla progettazione e alla realizzazione dell’opera.
La società appellante ribadisce in grado di appello le proprie deduzioni in ordine al fatto che le scelte urbanistiche del 2010 non sarebbero più attuali.
La circostanza che il Comune di Bergamo abbia approvato la deliberazione consiliare n. 115 del 2 ottobre 2017 (avente ad oggetto: “ Proroga della validità del Documento di Piano del PGT vigente ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge regionale 28 novembre 2014 n. 31, come modificato dalla legge regionale n. 16 del 26 maggio 2017 e definizione di criteri per l'esame dei Piani attuativi negli Ambiti di Trasformazione ”) confermerebbe la efficacia del Documento di piano, consentendo ai proprietari delle aree di presentare piani attuativi conformi alle sue previsioni.
La società appellante sostiene di aver valutato e adempiuto ad ogni singola previsione ed indicazione della scheda di P.G.T., con l’eccezione delle prescrizioni relative alla realizzazione della fermata ferroviaria, evidenziando che sarebbe stata illogica e irrealizzabile una proposta di piano attuativo che avesse inserito la fermata ferroviaria tra i servizi di previsione, dal momento che tale fermata non è stata voluta e progettata da R.F.I. e dalla Regione.
Il motivo è infondato.
Il Collegio deve ribadire ancora una volta che la Scheda progetto precisava che l’Ambito avrebbe dovuto essere attuato mediante “ Piano Attuativo/Accordo di programma ” e che, in particolare, il piano attuativo avrebbe potuto essere realizzato “ solo subordinatamente all’approvazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento ferroviario aeroporto-stazione e del parcheggio di interscambio ”.
La approvazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento ferroviario non è un elemento accessorio delle previsioni edificatorie dell’Ambito di trasformazione, ma rappresenta la condizione al cui verificarsi è subordinata la edificazione della relativa area.
In ogni caso, l’odierna appellante non poteva sostituirsi alla Amministrazione nella valutazione della attualità, della realizzabilità e della logicità del collegamento ferroviario previsto dalla Scheda progetto dell’Ambito di trasformazione, trattandosi di valutazioni rimesse in via esclusiva agli Enti preposti alla pianificazione del territorio.
10. Con il terzo motivo di gravame, l’appellante deduce error in iudicando per erronea motivazione e per travisamento dei fatti ed errata applicazione della normativa regolante la fattispecie dedotta in giudizio.
L’appellante si duole della reiezione del terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio (violazione e falsa applicazione di legge: art. 14 l.r. 12/2005; legge 1150/1942; artt. 41, 42 e 97 della Costituzione; art. 3 L. 241/1990; violazione e falsa applicazione del PGT di Bergamo; eccesso di potere per difetto ed incongruenza della motivazione della scelta urbanistica violativa della aspettativa qualificata del privato, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti; manifesta illogicità ed inosservanza di principi di proporzionalità, tutela dell’affidamento e ragionevolezza; sviamento dalla causa tipica dell’atto).
Con il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la società aveva contestato quanto sostenuto dal Comune (secondo cui il progetto di Piano attuativo avrebbe previsto i 3.600 mq destinati alla realizzazione della stazione “in aggiunta” ai 24.000 mq di s.l.p. attribuiti al comparto), evidenziando che la stazione ferroviaria, non essendo più contemplata nel progetto definitivo predisposto da R.F.I., non era stata prevista neppure nel piano attuativo, nel quale i 24.000 mq attribuiti al comparto (24.000) erano stati finalizzati per 21.800 mq a destinazioni multifunzionali di tipo profittevole e per 2.200 mq a servizi (residenza sociale).
Il giudice di primo grado ha respinto la censura evidenziando: “ non rileva che la superficie di 3.600 mq destinata alla fermata ferroviaria non sia stata prevista “in aggiunta” alla s.l.p. complessiva di 24.000 mq attribuita al comparto; il fatto è che per la realizzazione della fermata ferroviaria non è stata destinata alcuna s.l.p. all’interno del piano attuativo perché è la stazione stessa a non essere stata prevista; e ciò è sufficiente a confermare la non coerenza del Piano rispetto alle previsioni del Documento di Piano del 2010, transitoriamente ultrattive in forza del criterio guida di cui alla delibera consiliare n. 115/2017 ”.
La società appellante ribadisce le deduzioni formulate nel ricorso di primo grado (ossia, di non aver previsto alcuna superficie lorda di pavimento per la stazione ferroviaria, in quanto non sono stati adottati gli atti finalizzati alla sua realizzazione).
Il motivo è infondato.
Come sopra evidenziato, la Scheda progetto allegata al Documento di piano attribuiva al comparto una superficie lorda di pavimento di 24.000 mq, specificando che dal computo di tale parametro doveva ritenersi esclusa la superficie lorda di pavimento relativa alla scuola e inclusa, invece, quella destinata alla stazione ferroviaria.
La società appellante del tutto inopinatamente ha ritenuto di essere legittimata ad utilizzare anche la superficie lorda di pavimento destinata alla realizzazione della stazione ferroviaria per il collegamento ferroviario aeroporto-stazione.
In primo luogo, l’edificazione dell’area era espressamente subordinata (quale condicio sine qua non ) alla approvazione di un Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento ferroviario; in secondo luogo, certamente la società appellante, per le ragioni sopra richiamate, non poteva utilizzare nel piano attuativo presentato anche la superficie lorda di pavimento destinata alla stazione ferroviaria, sul presupposto della sua non più attuale realizzabilità.
11. Con il quarto motivo di gravame, l’appellante deduce error in iudicando per erronea motivazione e per travisamento dei fatti ed errata applicazione della normativa regolante la fattispecie dedotta in giudizio sotto diverso profilo.
L’appellante si duole della reiezione anche del quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio (violazione e falsa applicazione di legge: artt. 8 e 14 l.r. 12/2005; legge 1150/1942; artt. 41, 42 e 97 della Costituzione; art. 3 l. 241/1990; violazione e falsa applicazione del PGT di Bergamo; eccesso di potere per difetto ed incongruenza della motivazione della scelta urbanistica violativa della aspettativa qualificata del privato, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti; manifesta illogicità 16 ed inosservanza di principi di proporzionalità, tutela dell’affidamento e ragionevolezza; sviamento dalla causa tipica dell’atto).
Con il quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente aveva censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui la Giunta comunale aveva valutato il piano attuativo non coerente con le previsioni del Documento di piano, in violazione della normativa di settore (art. 8 l.r. 12/2005) e degli stessi criteri che il Comune si è dato approvando il proprio P.G.T., i quali attribuiscono al Documento di piano un carattere di flessibilità, di indirizzo progettuale, rendendolo quindi suscettibile di essere adattato al sopravvenire di nuove esigenze e interessi pubblici (nel caso di specie, la circostanza che la stazione ferroviaria non sia stata più prevista all’interno del progetto del nuovo collegamento ferroviario).
Il giudice di primo grado ha respinto la censura con la seguente motivazione: “ Il provvedimento impugnato, nel respingere la proposta di Piano attuativo presentata dalla ricorrente, ha fatto pedissequa e doverosa applicazione della delibera consiliare n. 115 del 2 ottobre 2017, non impugnata dalla ricorrente, la quale – come detto – in attesa dell’approvazione del nuovo Documento di Piano, ha prorogato l’efficacia del Documento di Piano previgente, autorizzando la prosecuzione delle istruttorie relative a Piani attuativi già presentati prima della decadenza del previgente DdP alla condizione, tuttavia, che la proposta progettuale fosse coerente con le prescrizioni contenute nelle Schede progetto del Documento di Piano in relazione ai vari comparti. La giunta si è doverosamente attenuta a tale criterio, stabilito con provvedimento consiliare non impugnato dalla ricorrente. La flessibilità del Documento di Piano invocata dalla parte ricorrente si è dunque scontrata con la (non contestata) rigidità del criterio di salvaguardia introdotto dal consiglio comunale in attesa dell’approvazione di un nuovo Documento di Piano ”.
La società appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado, richiamando l’art. 8 della legge urbanistica regionale (l.r. n. 12/2005) e i principi enunciati nella relazione del Documento di piano del Comune di Bergamo.
Il motivo è infondato.
Giuridicamente irrilevante è la considerazione della società appellante secondo cui le previsioni del Documento di piano possono essere modificate sulla base di quanto previsto dalla legge regionale (art. 8 l.r. 12/2005).
Nonostante il tempo trascorso, l’Amministrazione comunale ha ribadito la validità del Documento di piano nella deliberazione consiliare n. 115 del 2 ottobre 2017.
Il dato di fatto imprescindibile è che il Documento di piano non è stato modificato dal Comune e certamente la modifica di detto atto di pianificazione non poteva essere posta in essere unilateralmente dalla società in sede di piano attuativo, sostituendosi alla Amministrazione titolare del potere di pianificazione territoriale.
In altri termini, il principio della flessibilità dei criteri dell’Ambito di trasformazione non implica che detti principi possano essere unilateralmente modificati dal privato, sul presupposto della loro non attualità, utilizzando (come nel caso di specie) la superficie lorda di pavimento destinata ad un servizio pubblico essenziale.
12. In conclusione, il ricorso in appello è infondato e va respinto; le spese del grado, liquidate nel dispositivo in favore del Comune di Bergamo, debbono essere poste a carico della società appellante, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante al pagamento in favore del Comune di Bergamo delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE GA NI, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
PA OT, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| PA OT | CE GA NI |
IL SEGRETARIO