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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11252 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Saladino, presso il cui studio a Palermo, via
Goethe n. 56, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Bonafe', presso il cui studio a Palermo, via
Gaspare Mignosi n. 2, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/09/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 29/10/2016, ha dedotto che dall'unione coniugale è Controparte_1
Per_ nata la figlia (24/02/2017); che il matrimonio non ha avuto esito felice a causa della relazione extraconiugale instaurata dalla moglie;
di lavorare alle dipendenze di una ditta di carburanti e di percepire una retribuzione di euro 800,00 circa al mese;
ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, l'affidamento congiunto della figlia
1 minore, con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e la previsione a suo carico di un contributo di euro
200,00 al mese per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 06/11/2024 si è costituita in giudizio , la quale ha Controparte_1
aderito alle domande del ricorrente, ad eccezione di quella di addebito della separazione, di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 06/02/2025 le parti hanno raggiunto un accordo, le cui condizioni si riportano integralmente:
Per_
“- affidamento congiunto della figlia minore , con dimora prevalente presso la madre
e regime di visita da parte del padre alle condizioni indicate nella comparsa di costituzione della resistente;
- onere per il ricorrente di versare alla resistente un contributo di euro 200 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
- rinuncia da parte di alla domanda di addebito della separazione;
Parte_1
- compensazione delle spese di lite”.
Alla stessa udienza i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare.
Pertanto, la causa è stata posta in decisione.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Le condizioni dell'accordo delle parti sono conformi alla legge e all'interesse della prole minorenne.
Stante la natura e l'esito della lite, le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo il 15/12/1981 ( ) e , nata a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 13/02/1995 ), i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo il 29/10/2016.
2 2) Omologa le condizioni della separazione dei coniugi indicate nel verbale di udienza del 06/02/2025 e riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio iscritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 306, p. I, dell'anno 2016).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11252 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Saladino, presso il cui studio a Palermo, via
Goethe n. 56, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Bonafe', presso il cui studio a Palermo, via
Gaspare Mignosi n. 2, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/09/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 29/10/2016, ha dedotto che dall'unione coniugale è Controparte_1
Per_ nata la figlia (24/02/2017); che il matrimonio non ha avuto esito felice a causa della relazione extraconiugale instaurata dalla moglie;
di lavorare alle dipendenze di una ditta di carburanti e di percepire una retribuzione di euro 800,00 circa al mese;
ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, l'affidamento congiunto della figlia
1 minore, con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e la previsione a suo carico di un contributo di euro
200,00 al mese per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 06/11/2024 si è costituita in giudizio , la quale ha Controparte_1
aderito alle domande del ricorrente, ad eccezione di quella di addebito della separazione, di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 06/02/2025 le parti hanno raggiunto un accordo, le cui condizioni si riportano integralmente:
Per_
“- affidamento congiunto della figlia minore , con dimora prevalente presso la madre
e regime di visita da parte del padre alle condizioni indicate nella comparsa di costituzione della resistente;
- onere per il ricorrente di versare alla resistente un contributo di euro 200 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
- rinuncia da parte di alla domanda di addebito della separazione;
Parte_1
- compensazione delle spese di lite”.
Alla stessa udienza i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare.
Pertanto, la causa è stata posta in decisione.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Le condizioni dell'accordo delle parti sono conformi alla legge e all'interesse della prole minorenne.
Stante la natura e l'esito della lite, le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo il 15/12/1981 ( ) e , nata a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 13/02/1995 ), i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo il 29/10/2016.
2 2) Omologa le condizioni della separazione dei coniugi indicate nel verbale di udienza del 06/02/2025 e riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio iscritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 306, p. I, dell'anno 2016).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3