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Ordinanza 31 marzo 2021
Ordinanza 31 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 31/03/2021, n. 12199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12199 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: ES NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/12/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
5 Penale Ord. Sez. 7 Num. 12199 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 12/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila respingeva il reclamo proposto dal detenuto ES Natale avverso il provvedimento dell'8.5.2019 con il quale il Magistrato di sorveglianza della sede aveva rigettato il reclamo formulato dal predetto detenuto, mirante ad ottenere: a) l'autorizzazione ad iscriversi presso un istituto scolastico superiore di Ragioneria;
b) che l'Amministrazione penitenziaria provvedesse alla fornitura dei libri di testo necessari;
c) che l'Amministrazione consentisse l'accesso al carcere di un insegnante almeno due volte alla settimana per assisterlo nel percorso di studio;
d) o, in subordine, che gli venisse consentito per due volte alla settimana di collegarsi attraverso la rete internet con un insegnante;
e) che le ore di sostegno scolastico non gli venissero decurtate dalle ore di socialità o di aria. 1.1. Premessa una ricognizione sulle disposizioni normative riferibili al caso di specie (art. 41-bis Ord. pen;
artt. 35 — bis e 69, comma 6, Ord. pen.) e richiamata, nelle parti d'interesse, la circolare D.A.P. del 2.10.2017 (artt. 34 e 14.1), il Tribunale escrudeva che potesse ravvisarsi, in danno del reclamante, un pregiudizio grave e attuale all'esercizio del diritto allo studio ed alla formazione. Osservava, in particolare, il Giudice a quo: 1) che al detenuto non era preclusa dalla normativa di riferimento la possibilità di iscriversi ad un corso di scuola media superiore, che poteva aver luogo con l'unica limitazione dell'obbligo d'iscrizione nell'istituto scolastico più vicino al luogo di detenzione;
2) che, ai sensi della citata circolare, il detenuto poteva anche fruire degli strumenti informatici necessari per lo studio e per la preparazione degli esami a conclusione del percorso;
3) che il diritto allo studio non poteva dirsi violato dal diniego opposto dall'Amministrazione alla richiesta della fornitura gratuita dei libri di testo, atteso che la legge penitenziaria non prevedeva tale possibilità, ma contemplava dei sussidi e dei premi che potevano essere erogati ai detenuti in presenza di determinati presupposti, in particolare, nel caso in cui essi versassero in condizioni di indigenza;
4) che, per quanto concerneva l'ingresso in maniera costante nell'istituto di pena di un insegnante o, comunque, l'utilizzo del sistema SKYPE per il sostegno scolastico, trattavasi di modalità non previste dalla normativa penitenziaria, anche per intuibili esigenze di sicurezza, atteso che concretizzavano un elevato rischio di veicolazione di messaggi da o verso l'esterno. In conclusione, il Tribunale condivideva il tenore del provvedimento reclamato, affermando che il diritto allo studio del detenuto, garantito da norme di legge nazionali e sovranazionali, doveva essere necessariamente contemperato con le esigenze di ordine e di sicurezza sottese al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., con la conseguenza che non era individuabile alcuna lesione grave ed attuale del diritto allo studio e alla formazione, 2 laddove questo fosse garantito e assicurato, come nel caso del ES, seppure con alcune limitazioni rese indispensabili dall'interesse pubblico al mantenimento della sicurezza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il detenuto, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 35 - bis I. n. 354/75 in relazione agli artt. 3, 27 e 34 Cost. e 2 Prot. 1 CEDU, nonché vizio di motivazione. Non era condivisibile il ragionamento seguito dal Tribunale di sorveglianza nel confermare il provvedimento reclamato. I Giudici di merito non avevano risposto alla prospettata circostanza di essersi la Caritas di Pescara resa disponibile a fornire al detenuto l'aiuto economico necessario all'acquisto dei libri di testo. Meritavano ulteriore censura le argomentazioni svolte sul rischio derivante dall'ingresso di un insegnante in carcere o dall'incontro con il medesimo via SKYPE. Ad avviso della difesa ricorrente, considerate le rigide modalità dei colloqui visivi con vetro divisorio e registrazione audio-video e tenuto conto dell'utilizzo consolidato di video conferenza anche a mezzo SKYPE per le udienze con la partecipazione dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., vietare al ES di incontrarsi con un insegnante-tutor appariva una misura ingiustificata e lesiva del suo diritto allo studio e alla formazione;
del resto, grazie alla circolare del D.A.P. n. 31246/2019, lo strumento della chiamata via SKYPE era già utilizzabile, presso gli istituti penitenziari, oltre che per le udienze, anche per le video chiamate con i familiari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. L'impugnazione, invero, si limita a riproporre, nella sostanza, i profili di censura già avanzati in sede di reclamo e adeguatamente vagliati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza nel provvedimento impugnato. Il ricorrente non si confronta, se non in modo parziale e strumentale alla sua tesi, con la cornice normativa pertinente al caso di specie, puntualmente analizzata dal Giudice di merito, e, in particolare, con l'indispensabile necessità di contemperare il diritto allo studio del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. con le esigenze di ordine e sicurezza cui detto regime è preordinato, invocando il ricorso a modalità di collegamento che sono, tuttavia, previste per diverse finalità e ragioni. Non è ravvisabile la dedotta carenza di motivazione sulla questione della possibilità di acquisto gratuito dei libri di testo, avendo il Tribunale adìto fornito corretta risposta alla luce del contenuto della circolare D.A.P. del 2.10.2017. 3 67 Il Presidente Il Consigliere estensore Immune da vizi logici è, dunque, la conclusione cui è approdato il Collegio aquilano nell'escludere la ravvisabilità di un pregiudizio grave ed attuale all'esercizio del diritto allo studio in danno del ricorrente, posto che tale diritto che resta, in ogni caso, tutelato, seppure con le inevitabili limitazioni giustificate dal particolare regime cui egli è sottoposto e che attengono esclusivamente a determinate modalità di esercizio del diritto stesso. 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo indicare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
5 Penale Ord. Sez. 7 Num. 12199 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 12/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila respingeva il reclamo proposto dal detenuto ES Natale avverso il provvedimento dell'8.5.2019 con il quale il Magistrato di sorveglianza della sede aveva rigettato il reclamo formulato dal predetto detenuto, mirante ad ottenere: a) l'autorizzazione ad iscriversi presso un istituto scolastico superiore di Ragioneria;
b) che l'Amministrazione penitenziaria provvedesse alla fornitura dei libri di testo necessari;
c) che l'Amministrazione consentisse l'accesso al carcere di un insegnante almeno due volte alla settimana per assisterlo nel percorso di studio;
d) o, in subordine, che gli venisse consentito per due volte alla settimana di collegarsi attraverso la rete internet con un insegnante;
e) che le ore di sostegno scolastico non gli venissero decurtate dalle ore di socialità o di aria. 1.1. Premessa una ricognizione sulle disposizioni normative riferibili al caso di specie (art. 41-bis Ord. pen;
artt. 35 — bis e 69, comma 6, Ord. pen.) e richiamata, nelle parti d'interesse, la circolare D.A.P. del 2.10.2017 (artt. 34 e 14.1), il Tribunale escrudeva che potesse ravvisarsi, in danno del reclamante, un pregiudizio grave e attuale all'esercizio del diritto allo studio ed alla formazione. Osservava, in particolare, il Giudice a quo: 1) che al detenuto non era preclusa dalla normativa di riferimento la possibilità di iscriversi ad un corso di scuola media superiore, che poteva aver luogo con l'unica limitazione dell'obbligo d'iscrizione nell'istituto scolastico più vicino al luogo di detenzione;
2) che, ai sensi della citata circolare, il detenuto poteva anche fruire degli strumenti informatici necessari per lo studio e per la preparazione degli esami a conclusione del percorso;
3) che il diritto allo studio non poteva dirsi violato dal diniego opposto dall'Amministrazione alla richiesta della fornitura gratuita dei libri di testo, atteso che la legge penitenziaria non prevedeva tale possibilità, ma contemplava dei sussidi e dei premi che potevano essere erogati ai detenuti in presenza di determinati presupposti, in particolare, nel caso in cui essi versassero in condizioni di indigenza;
4) che, per quanto concerneva l'ingresso in maniera costante nell'istituto di pena di un insegnante o, comunque, l'utilizzo del sistema SKYPE per il sostegno scolastico, trattavasi di modalità non previste dalla normativa penitenziaria, anche per intuibili esigenze di sicurezza, atteso che concretizzavano un elevato rischio di veicolazione di messaggi da o verso l'esterno. In conclusione, il Tribunale condivideva il tenore del provvedimento reclamato, affermando che il diritto allo studio del detenuto, garantito da norme di legge nazionali e sovranazionali, doveva essere necessariamente contemperato con le esigenze di ordine e di sicurezza sottese al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., con la conseguenza che non era individuabile alcuna lesione grave ed attuale del diritto allo studio e alla formazione, 2 laddove questo fosse garantito e assicurato, come nel caso del ES, seppure con alcune limitazioni rese indispensabili dall'interesse pubblico al mantenimento della sicurezza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il detenuto, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 35 - bis I. n. 354/75 in relazione agli artt. 3, 27 e 34 Cost. e 2 Prot. 1 CEDU, nonché vizio di motivazione. Non era condivisibile il ragionamento seguito dal Tribunale di sorveglianza nel confermare il provvedimento reclamato. I Giudici di merito non avevano risposto alla prospettata circostanza di essersi la Caritas di Pescara resa disponibile a fornire al detenuto l'aiuto economico necessario all'acquisto dei libri di testo. Meritavano ulteriore censura le argomentazioni svolte sul rischio derivante dall'ingresso di un insegnante in carcere o dall'incontro con il medesimo via SKYPE. Ad avviso della difesa ricorrente, considerate le rigide modalità dei colloqui visivi con vetro divisorio e registrazione audio-video e tenuto conto dell'utilizzo consolidato di video conferenza anche a mezzo SKYPE per le udienze con la partecipazione dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., vietare al ES di incontrarsi con un insegnante-tutor appariva una misura ingiustificata e lesiva del suo diritto allo studio e alla formazione;
del resto, grazie alla circolare del D.A.P. n. 31246/2019, lo strumento della chiamata via SKYPE era già utilizzabile, presso gli istituti penitenziari, oltre che per le udienze, anche per le video chiamate con i familiari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. L'impugnazione, invero, si limita a riproporre, nella sostanza, i profili di censura già avanzati in sede di reclamo e adeguatamente vagliati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza nel provvedimento impugnato. Il ricorrente non si confronta, se non in modo parziale e strumentale alla sua tesi, con la cornice normativa pertinente al caso di specie, puntualmente analizzata dal Giudice di merito, e, in particolare, con l'indispensabile necessità di contemperare il diritto allo studio del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. con le esigenze di ordine e sicurezza cui detto regime è preordinato, invocando il ricorso a modalità di collegamento che sono, tuttavia, previste per diverse finalità e ragioni. Non è ravvisabile la dedotta carenza di motivazione sulla questione della possibilità di acquisto gratuito dei libri di testo, avendo il Tribunale adìto fornito corretta risposta alla luce del contenuto della circolare D.A.P. del 2.10.2017. 3 67 Il Presidente Il Consigliere estensore Immune da vizi logici è, dunque, la conclusione cui è approdato il Collegio aquilano nell'escludere la ravvisabilità di un pregiudizio grave ed attuale all'esercizio del diritto allo studio in danno del ricorrente, posto che tale diritto che resta, in ogni caso, tutelato, seppure con le inevitabili limitazioni giustificate dal particolare regime cui egli è sottoposto e che attengono esclusivamente a determinate modalità di esercizio del diritto stesso. 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo indicare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020