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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/08/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
-I Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1295/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta proposta
DA
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Pompei (Na), alla Via Arpaia n. 46,
E nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi CP_1 C.F._2 residente la Via Arpaia n. 46;
entrambi elettivamente domiciliati in Pompei (Na), alla Via Tre Ponti n. 181, presso lo studio dell'Avv. Carlo Romano (c.f.: ) che li rappresentata e difende in forza C.F._3 di procure allegate telematicamente al ricorso
Ricorrenti
E con l'intervento del
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in data 07.11.2024, in sostituzione dell'udienza del
12.11.2024, il procuratore delle parti ha dato atto del deposito in allegato della convenzione tra i coniugi, modificata rispetto a quella originaria, anche alla luce dei chiarimenti richiesti dal
Tribunale con il richiamato decreto, e sottoscritta dai medesimi coniugi, alla quale integralmente si riporta e ha concluso riportandosi al proprio ricorso introduttivo, chiedendo in particolare dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi, nel rispetto delle condizioni allegate alle presenti note, a modifica di quelle contenute nel ricorso introduttivo.
Il P.M., in data 02.05.2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato in data 21.06.2024, e hanno Parte_1 CP_1 chiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda hanno dichiarato di avere contratto matrimonio concordatario in
Pompei (NA) il giorno 12.09.1993, optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati, a Pompei, cinque figli: , nato il [...], Persona_1 Per_2
nata il [...], , nato il [...], , nato il
[...] Persona_3 Persona_4
Per_ 15.7.2007 , nato il [...]; che il figlio e è sposato ed economicamente Persona_5 autonomo, mentre gli altri figli maggiorenni e minorenni, convivono con la madre, non essendo economicamente autosufficienti;
che il crescente disaccordo aveva fatto venir meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi che già vivevano separatamente, in due distinte abitazioni in Pompei contraddistinte dallo stesso numero civico, la al primo piano CP_2 con i figli, il a piano terra. CP_1
I ricorrenti hanno, altresì, dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
1.2- Fissata con decreto del 18.07.2024 l'udienza cartolare del 12.11.2024 e segnalate talune criticità ravvisate negli accordi di separazione “non conformi all'interesse dei figli minori nella parte in cui prevedono che gli incontri infrasettimanali con il padre si svolgano dalle ore 17,00 alle ore 20,00 escludendo quindi la cena con il genitore;
non indicano una data (ad es. 31 maggio di ogni anno) entro cui i coniugi devono concordare i rispettivi periodi di vacanza con
i figli durante l'estate; rilevato altresì che in assenza di domanda della figlia maggiorenne
non è possibile concordare il pagamento diretto alla stessa figlia, convivente con la Per_2 madre, del contributo paterno al suo mantenimento;
rilevato che i ricorrenti, asseritamente privi di lavoro e di reddito, nulla hanno dedotto in merito ai mezzi di sostentamento di cui dispongono attualmente (pur essendosi il impegnato a versare un contributo mensile CP_1 per i figli di 700 euro per i figli) né hanno precisato se beneficiari di reddito di inclusione”.
Alla scadenza dei termini per il deposito di note sostitutive dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M., non espresso nei termini di legge;
2.- Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Le parti hanno, invero, concordemente dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e la conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, già cessata di fatto prima del deposito del ricorso.
3.- Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, ritiene il tribunale che gli accordi raggiunti dai coniugi per regolare la loro separazione, riportati in dispositivo, quali risultanti dalle modifiche dagli stessi apportate alle condizioni del ricorso, con atto scritto e sottoscritto, con firme autenticate, allegato alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.11.2024, poiché conformi all'interesse dei figli minori e non contrari a norme imperative possono essere senz'altro omologati.
In particolare si osserva, con riferimento alle pattuizioni a contenuto economico, che per quanto allegato e documentato dalle parti: la sig.ra ha lavorato fino al 2020 presso il Parte_1 supermercato Auchan ed è, attualmente, in attesa di occupazione, avendo percepito per l'anno
2021 un reddito di € 10.581,00 a titolo di Naspi e, per l'anno 2022, un reddito di € 3.748,00, nulla per il 2023; b) la sig.ra beneficia, altresì, di assegno unico per i figli per Parte_1 un importo totale annuo di € 7.772,00, è proprietaria di un veicolo targato EN060NY ed è titolare di un conto corrente presso Poste Italiane S.p.A. con giacenza media per l'anno 2021 di
€ 886,85, per l'anno 2022 di € 394,71 e per l'anno 2023 di € 690,58 ; c) il sig. è CP_1 in attesa di occupazione, avendo svolto solo lavori saltuari negli ultimi tre anni nel settore edilizio, risultando privo di reddito;
d) il sig. è proprietario di immobile ubicato in CP_1
Pompei, alla Via Arpaia, al civico n. 50, dove attualmente risiede il figlio in virtù Persona_1 di contratto di comodato d'uso gratuito;
e) i coniugi sono comproprietari dell'immobile sito in
Pompei, alla Via Arpaia n. 46, al piano terra e primo piano, dove vivono;
f) nessuno dei coniugi possiede quote societarie.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla legge.
4.- Trattandosi di procedimento su ricorso congiunto delle parti nulla va disposto in merito alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 21.06.2024 (così come modificato con note scritte e sottoscritte dai ricorrenti con firme autenticate dal difensore depositate in data 07.11.2024) da e così provvede: Parte_1 CP_1 A) Omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_1
), ai patti e alle condizioni di seguito trascritte: C.F._2
a) I coniugi hanno già autonoma residenza, dove continueranno a vivere, in Pompei, alla Via Arpaia
n. 46, al primo piano la sig.ra ed al piano terra il sig. Parte_1 CP_1
b) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio nazionale o del'U.E., con l'obbligo reciproco di comunicare a mezzo di raccomandata a/r ogni successiva variazione del proprio recapito nei termini di legge;
c) L'affidamento dei figli minori e sarà disposto in maniera Persona_4 Persona_5 condivisa tra entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative alla loro istruzione, educazione e crescita saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, al fine di un loro miglior sviluppo ed integrazione nel tessuto sociale;
d) I figli e (come pure i figli maggiorenni e ) Persona_4 Persona_5 Per_2 Per_3 avranno residenza privilegiata presso la madre. In ogni caso i coniugi intendono salvaguardare e tutelare la crescita ed il sereno sviluppo psico fisico dei figli, contemperando le loro rispettive esigenze ed interessi con quelle primarie e fondamentali dei figli stessi. Sarà tutelato il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, conservando altresì rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
e) Essi coniugi concordano che, anche in futuro, i figli minorenni potranno essere ascoltati affinché decidano autonomamente su ogni loro esigenza e volontà ed affinché decidano con quale dei due genitori dimorare abitualmente;
f) Salvo diverso accordo tra i coniugi, si stabilisce che il padre potrà vedere i figli minori e tenerli con sé due pomeriggi a settimana, da concordare volta per volta, dalle 17,00 alle 22,00, comunque fino a dopo cena, ed a fine settimana alterni, dalle ore 17,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica, comunque fino a dopo cena, o anche in altri giorni o ore previamente concordate con la madre, tenuto conto delle rispettive esigenze, e nel rispetto delle esigenze scolastiche e di vita dei minori;
g) Altresì, ad anni alterni, i figli minori staranno con uno dei genitori i giorni 25 e 31 Dicembre e 6
Gennaio e con l'altro genitore il 24 Dicembre ed il 1 Gennaio. Il primo anno sarà la madre a tenere con sé i minori per i giorni 25 e 31 Dicembre e 6 Gennaio ed il padre i giorni del 24
Dicembre ed il 1 Gennaio, e viceversa per gli anni successivi. Inoltre, per la Pasqua il primo anno i figli minori staranno con la madre e per la Pasquetta con il padre e viceversa per gli anni successivi. Nei giorni del compleanno ed onomastico staranno con i genitori ad anni alterni;
h) Il padre trascorrerà con i figli minorenni 15 giorni nel mese di Luglio o di Agosto, previo accordo tra i coniugi entro la data del 31 Maggio di ciascun anno;
i) Per espresso accordo fra i coniugi, il sig. verserà alla moglie il contributo mensile CP_1 di euro 700,00 (settecento/00) per il mantenimento dei figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti e dei figli minori, così meglio ripartiti: €. 200,00 (duecento/00) per il mantenimento di ciascun figlio minorenne, e e per il figlio maggiorenne e Per_4 Per_5 non economicamente autosufficiente . Tanto sul presupposto che è ancora studente, Per_3 Per_3 così come i figli minorenni. Quanto alla figlia maggiorenne verrà corrisposto dal padre Per_2 alla sig.ra il mantenimento mensile di €. 100,00, sul presupposto che la stessa Parte_1
è impegnata in attività di apprendistato ed in procinto di intraprendere attività Per_2 lavorativa. Nulla sarà versato tra i coniugi per il reciproco mantenimento personale, dichiarandosi gli stessi economicamente autosufficienti. L'importo pattuito verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale;
l) Il sig. si obbliga, inoltre, a partecipare nella misura del 50% alle spese mediche, CP_1 ludiche, e scolastiche oltre che a quelle di natura straordinaria necessarie per i figli;
m) Quanto ad altri aspetti relativi al "piano genitoriale", vanno fatte le seguenti precisazioni: il figlio frequenta il terzo anno dell'Istituto Tecnico "Pacinotti" in Scafati, con orari dalle Per_4 ore 08,00 alle ore 13,30, mentre il figlio frequenta la terza media in Scafati, presso Per_5
l'Istituto "Martiri d'Ungheria" con orari dalle ore 08,00 alle ore 14,00; il figlio frequenta Per_4 la scuola calcio per tre volte a settimana con orari dalle 18,00 alle 20,30, oltre eventuali partite del sabato o della domenica, mentre il figlio frequenta la scuola calcio per quattro Per_5 volte a settimana, con orario dalle 19,00 alle 22,00 oltre eventuali gare del sabato o della domenica;
la madre si preoccupa di accompagnare i figli a scuola calcio;
il figlio Parte_1
esce generalmente con gli amici nel fine settimana, mentre il figlio esce Per_4 Per_5 saltuariamente, sempre nel fine settimana;
il figlio è seguito dal medico di base, Dott. Per_4
, mentre il figlio dal pediatra, Dott.ssa ; Persona_6 Per_5 Persona_7
m) Quanto agli aspetti relativi alle disponibilità economiche dei coniugi, si rappresenta che la sig.ra
è in possesso del diploma magistrale, ha lavorato fino al 2020 presso il Parte_1 supermercato "Auchan", ed è attualmente in attesa di occupazione, avendo percepito l'anno
2021 un reddito di €. 10.581,00 a titolo di Naspi, e per l'anno 2022 un reddito di €. 3.748,00 e nulla per il 2023. Inoltre la stessa beneficia direttamente a proprio favore di "assegno unico" per i figli per un importo totale annuo di €. 7.772,00. Il sig. è in possesso del CP_1 diploma di scuola elementare, in attesa di occupazione, avendo svolto solo lavori saltuari negli ultimi tre anni nel settore edilizio, risultando privo di reddito. Lo stesso, alla ricerca di idonea attività lavorativa, provvederà al mantenimento dei figli con i proventi dei lavori saltuari e con quelli dell'attività lavorativa che si auspica di intraprendere. I coniugi sono comproprietari dell'immobile sito in Pompei, alla Via Arpaia n. 46, al piano terra e primo piano, dove vivono.
Inoltre il sig. è proprietario di immobile ubicato in Pompei, alla Via Arpaia, al CP_1 civico n. 50, dove attualmente risiede il figlio in virtù di contratto di comodato Persona_1
d'uso gratuito. La sig.ra è proprietaria di un veicolo Renault Megane Scenic Parte_1 targato EN060NY. Nessuno dei coniugi possiede quote societarie. La sig.ra è Parte_1 titolare di un conto corrente presso Poste Italiane S.p.A. con giacenza media per l'anno 2021 di
€. 886,85, per l'anno 2022 di €. 394,71 e per l'anno 2023 di €. 690,58. Il sig. non CP_1
è titolare di alcun conto corrente;
n) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i beni comuni;
o) Entrambi i coniugi si obbligano a concedersi reciprocamente tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie al rilascio del passaporto e/o ai documenti per l'espatrio. Per il resto dichiarano di non avere più nulla a pretendere al riguardo e, con la sottoscrizione del presente atto, si rilasciano ampia e definitiva liberatoria.
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'Agnello (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 123, parte II, Serie A, Vol.1, anno 2000).
C) Nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
-I Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1295/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta proposta
DA
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Pompei (Na), alla Via Arpaia n. 46,
E nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi CP_1 C.F._2 residente la Via Arpaia n. 46;
entrambi elettivamente domiciliati in Pompei (Na), alla Via Tre Ponti n. 181, presso lo studio dell'Avv. Carlo Romano (c.f.: ) che li rappresentata e difende in forza C.F._3 di procure allegate telematicamente al ricorso
Ricorrenti
E con l'intervento del
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in data 07.11.2024, in sostituzione dell'udienza del
12.11.2024, il procuratore delle parti ha dato atto del deposito in allegato della convenzione tra i coniugi, modificata rispetto a quella originaria, anche alla luce dei chiarimenti richiesti dal
Tribunale con il richiamato decreto, e sottoscritta dai medesimi coniugi, alla quale integralmente si riporta e ha concluso riportandosi al proprio ricorso introduttivo, chiedendo in particolare dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi, nel rispetto delle condizioni allegate alle presenti note, a modifica di quelle contenute nel ricorso introduttivo.
Il P.M., in data 02.05.2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato in data 21.06.2024, e hanno Parte_1 CP_1 chiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda hanno dichiarato di avere contratto matrimonio concordatario in
Pompei (NA) il giorno 12.09.1993, optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati, a Pompei, cinque figli: , nato il [...], Persona_1 Per_2
nata il [...], , nato il [...], , nato il
[...] Persona_3 Persona_4
Per_ 15.7.2007 , nato il [...]; che il figlio e è sposato ed economicamente Persona_5 autonomo, mentre gli altri figli maggiorenni e minorenni, convivono con la madre, non essendo economicamente autosufficienti;
che il crescente disaccordo aveva fatto venir meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi che già vivevano separatamente, in due distinte abitazioni in Pompei contraddistinte dallo stesso numero civico, la al primo piano CP_2 con i figli, il a piano terra. CP_1
I ricorrenti hanno, altresì, dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
1.2- Fissata con decreto del 18.07.2024 l'udienza cartolare del 12.11.2024 e segnalate talune criticità ravvisate negli accordi di separazione “non conformi all'interesse dei figli minori nella parte in cui prevedono che gli incontri infrasettimanali con il padre si svolgano dalle ore 17,00 alle ore 20,00 escludendo quindi la cena con il genitore;
non indicano una data (ad es. 31 maggio di ogni anno) entro cui i coniugi devono concordare i rispettivi periodi di vacanza con
i figli durante l'estate; rilevato altresì che in assenza di domanda della figlia maggiorenne
non è possibile concordare il pagamento diretto alla stessa figlia, convivente con la Per_2 madre, del contributo paterno al suo mantenimento;
rilevato che i ricorrenti, asseritamente privi di lavoro e di reddito, nulla hanno dedotto in merito ai mezzi di sostentamento di cui dispongono attualmente (pur essendosi il impegnato a versare un contributo mensile CP_1 per i figli di 700 euro per i figli) né hanno precisato se beneficiari di reddito di inclusione”.
Alla scadenza dei termini per il deposito di note sostitutive dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M., non espresso nei termini di legge;
2.- Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Le parti hanno, invero, concordemente dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e la conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, già cessata di fatto prima del deposito del ricorso.
3.- Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, ritiene il tribunale che gli accordi raggiunti dai coniugi per regolare la loro separazione, riportati in dispositivo, quali risultanti dalle modifiche dagli stessi apportate alle condizioni del ricorso, con atto scritto e sottoscritto, con firme autenticate, allegato alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.11.2024, poiché conformi all'interesse dei figli minori e non contrari a norme imperative possono essere senz'altro omologati.
In particolare si osserva, con riferimento alle pattuizioni a contenuto economico, che per quanto allegato e documentato dalle parti: la sig.ra ha lavorato fino al 2020 presso il Parte_1 supermercato Auchan ed è, attualmente, in attesa di occupazione, avendo percepito per l'anno
2021 un reddito di € 10.581,00 a titolo di Naspi e, per l'anno 2022, un reddito di € 3.748,00, nulla per il 2023; b) la sig.ra beneficia, altresì, di assegno unico per i figli per Parte_1 un importo totale annuo di € 7.772,00, è proprietaria di un veicolo targato EN060NY ed è titolare di un conto corrente presso Poste Italiane S.p.A. con giacenza media per l'anno 2021 di
€ 886,85, per l'anno 2022 di € 394,71 e per l'anno 2023 di € 690,58 ; c) il sig. è CP_1 in attesa di occupazione, avendo svolto solo lavori saltuari negli ultimi tre anni nel settore edilizio, risultando privo di reddito;
d) il sig. è proprietario di immobile ubicato in CP_1
Pompei, alla Via Arpaia, al civico n. 50, dove attualmente risiede il figlio in virtù Persona_1 di contratto di comodato d'uso gratuito;
e) i coniugi sono comproprietari dell'immobile sito in
Pompei, alla Via Arpaia n. 46, al piano terra e primo piano, dove vivono;
f) nessuno dei coniugi possiede quote societarie.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla legge.
4.- Trattandosi di procedimento su ricorso congiunto delle parti nulla va disposto in merito alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 21.06.2024 (così come modificato con note scritte e sottoscritte dai ricorrenti con firme autenticate dal difensore depositate in data 07.11.2024) da e così provvede: Parte_1 CP_1 A) Omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_1
), ai patti e alle condizioni di seguito trascritte: C.F._2
a) I coniugi hanno già autonoma residenza, dove continueranno a vivere, in Pompei, alla Via Arpaia
n. 46, al primo piano la sig.ra ed al piano terra il sig. Parte_1 CP_1
b) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio nazionale o del'U.E., con l'obbligo reciproco di comunicare a mezzo di raccomandata a/r ogni successiva variazione del proprio recapito nei termini di legge;
c) L'affidamento dei figli minori e sarà disposto in maniera Persona_4 Persona_5 condivisa tra entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative alla loro istruzione, educazione e crescita saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, al fine di un loro miglior sviluppo ed integrazione nel tessuto sociale;
d) I figli e (come pure i figli maggiorenni e ) Persona_4 Persona_5 Per_2 Per_3 avranno residenza privilegiata presso la madre. In ogni caso i coniugi intendono salvaguardare e tutelare la crescita ed il sereno sviluppo psico fisico dei figli, contemperando le loro rispettive esigenze ed interessi con quelle primarie e fondamentali dei figli stessi. Sarà tutelato il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, conservando altresì rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
e) Essi coniugi concordano che, anche in futuro, i figli minorenni potranno essere ascoltati affinché decidano autonomamente su ogni loro esigenza e volontà ed affinché decidano con quale dei due genitori dimorare abitualmente;
f) Salvo diverso accordo tra i coniugi, si stabilisce che il padre potrà vedere i figli minori e tenerli con sé due pomeriggi a settimana, da concordare volta per volta, dalle 17,00 alle 22,00, comunque fino a dopo cena, ed a fine settimana alterni, dalle ore 17,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica, comunque fino a dopo cena, o anche in altri giorni o ore previamente concordate con la madre, tenuto conto delle rispettive esigenze, e nel rispetto delle esigenze scolastiche e di vita dei minori;
g) Altresì, ad anni alterni, i figli minori staranno con uno dei genitori i giorni 25 e 31 Dicembre e 6
Gennaio e con l'altro genitore il 24 Dicembre ed il 1 Gennaio. Il primo anno sarà la madre a tenere con sé i minori per i giorni 25 e 31 Dicembre e 6 Gennaio ed il padre i giorni del 24
Dicembre ed il 1 Gennaio, e viceversa per gli anni successivi. Inoltre, per la Pasqua il primo anno i figli minori staranno con la madre e per la Pasquetta con il padre e viceversa per gli anni successivi. Nei giorni del compleanno ed onomastico staranno con i genitori ad anni alterni;
h) Il padre trascorrerà con i figli minorenni 15 giorni nel mese di Luglio o di Agosto, previo accordo tra i coniugi entro la data del 31 Maggio di ciascun anno;
i) Per espresso accordo fra i coniugi, il sig. verserà alla moglie il contributo mensile CP_1 di euro 700,00 (settecento/00) per il mantenimento dei figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti e dei figli minori, così meglio ripartiti: €. 200,00 (duecento/00) per il mantenimento di ciascun figlio minorenne, e e per il figlio maggiorenne e Per_4 Per_5 non economicamente autosufficiente . Tanto sul presupposto che è ancora studente, Per_3 Per_3 così come i figli minorenni. Quanto alla figlia maggiorenne verrà corrisposto dal padre Per_2 alla sig.ra il mantenimento mensile di €. 100,00, sul presupposto che la stessa Parte_1
è impegnata in attività di apprendistato ed in procinto di intraprendere attività Per_2 lavorativa. Nulla sarà versato tra i coniugi per il reciproco mantenimento personale, dichiarandosi gli stessi economicamente autosufficienti. L'importo pattuito verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale;
l) Il sig. si obbliga, inoltre, a partecipare nella misura del 50% alle spese mediche, CP_1 ludiche, e scolastiche oltre che a quelle di natura straordinaria necessarie per i figli;
m) Quanto ad altri aspetti relativi al "piano genitoriale", vanno fatte le seguenti precisazioni: il figlio frequenta il terzo anno dell'Istituto Tecnico "Pacinotti" in Scafati, con orari dalle Per_4 ore 08,00 alle ore 13,30, mentre il figlio frequenta la terza media in Scafati, presso Per_5
l'Istituto "Martiri d'Ungheria" con orari dalle ore 08,00 alle ore 14,00; il figlio frequenta Per_4 la scuola calcio per tre volte a settimana con orari dalle 18,00 alle 20,30, oltre eventuali partite del sabato o della domenica, mentre il figlio frequenta la scuola calcio per quattro Per_5 volte a settimana, con orario dalle 19,00 alle 22,00 oltre eventuali gare del sabato o della domenica;
la madre si preoccupa di accompagnare i figli a scuola calcio;
il figlio Parte_1
esce generalmente con gli amici nel fine settimana, mentre il figlio esce Per_4 Per_5 saltuariamente, sempre nel fine settimana;
il figlio è seguito dal medico di base, Dott. Per_4
, mentre il figlio dal pediatra, Dott.ssa ; Persona_6 Per_5 Persona_7
m) Quanto agli aspetti relativi alle disponibilità economiche dei coniugi, si rappresenta che la sig.ra
è in possesso del diploma magistrale, ha lavorato fino al 2020 presso il Parte_1 supermercato "Auchan", ed è attualmente in attesa di occupazione, avendo percepito l'anno
2021 un reddito di €. 10.581,00 a titolo di Naspi, e per l'anno 2022 un reddito di €. 3.748,00 e nulla per il 2023. Inoltre la stessa beneficia direttamente a proprio favore di "assegno unico" per i figli per un importo totale annuo di €. 7.772,00. Il sig. è in possesso del CP_1 diploma di scuola elementare, in attesa di occupazione, avendo svolto solo lavori saltuari negli ultimi tre anni nel settore edilizio, risultando privo di reddito. Lo stesso, alla ricerca di idonea attività lavorativa, provvederà al mantenimento dei figli con i proventi dei lavori saltuari e con quelli dell'attività lavorativa che si auspica di intraprendere. I coniugi sono comproprietari dell'immobile sito in Pompei, alla Via Arpaia n. 46, al piano terra e primo piano, dove vivono.
Inoltre il sig. è proprietario di immobile ubicato in Pompei, alla Via Arpaia, al CP_1 civico n. 50, dove attualmente risiede il figlio in virtù di contratto di comodato Persona_1
d'uso gratuito. La sig.ra è proprietaria di un veicolo Renault Megane Scenic Parte_1 targato EN060NY. Nessuno dei coniugi possiede quote societarie. La sig.ra è Parte_1 titolare di un conto corrente presso Poste Italiane S.p.A. con giacenza media per l'anno 2021 di
€. 886,85, per l'anno 2022 di €. 394,71 e per l'anno 2023 di €. 690,58. Il sig. non CP_1
è titolare di alcun conto corrente;
n) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i beni comuni;
o) Entrambi i coniugi si obbligano a concedersi reciprocamente tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie al rilascio del passaporto e/o ai documenti per l'espatrio. Per il resto dichiarano di non avere più nulla a pretendere al riguardo e, con la sottoscrizione del presente atto, si rilasciano ampia e definitiva liberatoria.
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'Agnello (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 123, parte II, Serie A, Vol.1, anno 2000).
C) Nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano