CASS
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2025, n. 37775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37775 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano;
nei confronti di: DIA OR, nato nel Senegal il 16 febbraio 1959; avverso la sentenza n. 3965/25 della Corte di appello di Milano del 9 luglio 2025; letti gli atti dì causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta, altresì, la memoria redatta nell'interesse dell'imputato dall'avv. Alessandro PICCIN NO, del foro di Milano, con la quale si è chiesto il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 37775 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 06/11/2025 RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 9 luglio 2025 la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza con la quale, il precedente 26 giugno 2024 il Tribunale di Milano aveva dichiarato la penale responsabilità di DI OR in relazione al reato di cui all'art. 260 del rdl n. 1265 del 1934, per avere lo stesso, pur sottoposto alla misura obbligatoria della quarantena domiciliare in quanto risultato positivo al tampone per Covid 19, contravvenuto al predetto obbligo recandosi, in data 23 giugno 2020 presso la Questura di Milano per svolgere una pratica amministrativa legata al rilascio del permesso di lungo soggiorno e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di giustizia. Le ragioni della riforma, della sentenza impugnata dall'imputato, sono state esplicitate dalla Corte di merito, attraverso l'affermazione della intervenuta estinzione dei reato per effetto della maturata prescrizione, con il conseguente proscioglimento dello stesso. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, rilevando che, in violazione di legge, la Corte territoriale aveva dichiarato l'intervenuta estinzione del reato, sebbene questo, ratione temporis, dovesse ritenersi regolato dal vigente combinato disposto degli artt. 159 e 161-bis cod. pen., per effetto del quale essendo stato commesso il reato in data 23 giugno 2020, una volta emessa e gliaid la sentenza di primo grado, il regime della prescrizione era oramai non più applicabile. Con atto del 22 ottobre 2025 la difesa di ufficio del DI OR ha contestato la fondatezza della impugnazione, chiedendone, pertanto, il rigetto CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. Osserva, infatti, il Collegio come sia pacifico che il fatto addebitato al DI sia stato da lui commesso in data 23 giugno 2020. In funzione di tale dato incontroverso, si rileva come l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale "tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione il termine prescrizionale minimo di 4 anni decorrente dalla data del commesso reato (...) aumentato di un quarto fino ad anni 5, in assenza di cause di sospensione, risulta compiuto alla data del 23 2 giugno 2025", sia stata sviluppata in contrasto con la vigente normativa in materia. Infatti, va ricordato come questa Corte abbia chiarito che la disciplina del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 103 del 2017 debba continuare ad applicarsi ai soli reati commessi nel tempo della vigenza della legge stessa, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, mentre per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 (quindi anche per il reato oggi oggetto di esame) si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021, (Corte di cassazione Sezioni unite penali, 5 giugno 2025, n. 20989, rv 288175), ma già, in sostanza introdotta a seguito della entrata in vigore della legge n. 3 del 2019. Per effetto di tali norme, sia pure attraverso la successione diacronica di diverse disposizioni aventi diverse collocazioni topografiche (in un caso il comma 2 dell'art. 159 cod. pen., in altro caso l'art. 161-bis cod. pen.), è stato perseguito lo scopo di prevedere che, una volta pronunziata la sentenza di primo grado (con l'importante precisazione, contenuta nella seconda delle disposizioni indicate, che solo a seguito della pronunzia della sentenza di condanna si verifica l'effetto descritto), il corso della prescrizione del reato oggetto di giudizio è, tendenzialmente, definitivamente sospeso. Attraverso le ricordate innovazioni normative, per un verso, infatti, è stato dapprima sostituito il comma secondo dell'art. 159 cod. pen. - il quale, nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore della legge n. 103 del 20217, prevedeva, per quanto ora di interesse, la sospensione, ma per la durata massima di un anno e sei mesi, del termina prescrizionale del reato successivamente alla pronunzia della sentenza di primo grado - con altra disposizione che una tale sospensione la prevedeva sine die (si tratta della legge n. 3 del 2019), e, per altro verso (previa abrogazione del nuovo secondo comma dell'art. 159 cod. pen.) si è, quindi, previsto tramite la introduzione dell'art. 161-bis cod. pen., che il corso della prescrizione cessi definitivamente al momento della pronunzia della sentenza di (condanna) primo grado. Onde bilanciare gli effetti che tali previsioni potrebbero avere sulla ragionevole durata del processo, è stata, altresì, prevista la introduzione dell'art. 344-bis cod. proc. pen., che, appunto onde bilanciare gli effetti dell'avvenuta cessazione della decorrenza del termine di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ha fissato dei rigidi termini di definizione del 3 procedimento penale in grado di appello e di cassazione, la cui violazione determina la improcedibilità della azione penale. Poiché non vi è dubbio che al momento della pronunzia della sentenza di primo grado, evento verificatosi in data 26 giugno 2024, il reato in contestazione, commesso, come detto in data 23 giugno 2020 e, pertanto ricadente sotto la disciplina dianzi sommariamente descritta, non era ancora prescritto, deve rilevarsi la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione fosse maturata in un momento successivo alla pronunzia della sentenza di primo grado. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
nei confronti di: DIA OR, nato nel Senegal il 16 febbraio 1959; avverso la sentenza n. 3965/25 della Corte di appello di Milano del 9 luglio 2025; letti gli atti dì causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta, altresì, la memoria redatta nell'interesse dell'imputato dall'avv. Alessandro PICCIN NO, del foro di Milano, con la quale si è chiesto il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 37775 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 06/11/2025 RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 9 luglio 2025 la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza con la quale, il precedente 26 giugno 2024 il Tribunale di Milano aveva dichiarato la penale responsabilità di DI OR in relazione al reato di cui all'art. 260 del rdl n. 1265 del 1934, per avere lo stesso, pur sottoposto alla misura obbligatoria della quarantena domiciliare in quanto risultato positivo al tampone per Covid 19, contravvenuto al predetto obbligo recandosi, in data 23 giugno 2020 presso la Questura di Milano per svolgere una pratica amministrativa legata al rilascio del permesso di lungo soggiorno e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di giustizia. Le ragioni della riforma, della sentenza impugnata dall'imputato, sono state esplicitate dalla Corte di merito, attraverso l'affermazione della intervenuta estinzione dei reato per effetto della maturata prescrizione, con il conseguente proscioglimento dello stesso. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, rilevando che, in violazione di legge, la Corte territoriale aveva dichiarato l'intervenuta estinzione del reato, sebbene questo, ratione temporis, dovesse ritenersi regolato dal vigente combinato disposto degli artt. 159 e 161-bis cod. pen., per effetto del quale essendo stato commesso il reato in data 23 giugno 2020, una volta emessa e gliaid la sentenza di primo grado, il regime della prescrizione era oramai non più applicabile. Con atto del 22 ottobre 2025 la difesa di ufficio del DI OR ha contestato la fondatezza della impugnazione, chiedendone, pertanto, il rigetto CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. Osserva, infatti, il Collegio come sia pacifico che il fatto addebitato al DI sia stato da lui commesso in data 23 giugno 2020. In funzione di tale dato incontroverso, si rileva come l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale "tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione il termine prescrizionale minimo di 4 anni decorrente dalla data del commesso reato (...) aumentato di un quarto fino ad anni 5, in assenza di cause di sospensione, risulta compiuto alla data del 23 2 giugno 2025", sia stata sviluppata in contrasto con la vigente normativa in materia. Infatti, va ricordato come questa Corte abbia chiarito che la disciplina del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 103 del 2017 debba continuare ad applicarsi ai soli reati commessi nel tempo della vigenza della legge stessa, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, mentre per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 (quindi anche per il reato oggi oggetto di esame) si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021, (Corte di cassazione Sezioni unite penali, 5 giugno 2025, n. 20989, rv 288175), ma già, in sostanza introdotta a seguito della entrata in vigore della legge n. 3 del 2019. Per effetto di tali norme, sia pure attraverso la successione diacronica di diverse disposizioni aventi diverse collocazioni topografiche (in un caso il comma 2 dell'art. 159 cod. pen., in altro caso l'art. 161-bis cod. pen.), è stato perseguito lo scopo di prevedere che, una volta pronunziata la sentenza di primo grado (con l'importante precisazione, contenuta nella seconda delle disposizioni indicate, che solo a seguito della pronunzia della sentenza di condanna si verifica l'effetto descritto), il corso della prescrizione del reato oggetto di giudizio è, tendenzialmente, definitivamente sospeso. Attraverso le ricordate innovazioni normative, per un verso, infatti, è stato dapprima sostituito il comma secondo dell'art. 159 cod. pen. - il quale, nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore della legge n. 103 del 20217, prevedeva, per quanto ora di interesse, la sospensione, ma per la durata massima di un anno e sei mesi, del termina prescrizionale del reato successivamente alla pronunzia della sentenza di primo grado - con altra disposizione che una tale sospensione la prevedeva sine die (si tratta della legge n. 3 del 2019), e, per altro verso (previa abrogazione del nuovo secondo comma dell'art. 159 cod. pen.) si è, quindi, previsto tramite la introduzione dell'art. 161-bis cod. pen., che il corso della prescrizione cessi definitivamente al momento della pronunzia della sentenza di (condanna) primo grado. Onde bilanciare gli effetti che tali previsioni potrebbero avere sulla ragionevole durata del processo, è stata, altresì, prevista la introduzione dell'art. 344-bis cod. proc. pen., che, appunto onde bilanciare gli effetti dell'avvenuta cessazione della decorrenza del termine di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ha fissato dei rigidi termini di definizione del 3 procedimento penale in grado di appello e di cassazione, la cui violazione determina la improcedibilità della azione penale. Poiché non vi è dubbio che al momento della pronunzia della sentenza di primo grado, evento verificatosi in data 26 giugno 2024, il reato in contestazione, commesso, come detto in data 23 giugno 2020 e, pertanto ricadente sotto la disciplina dianzi sommariamente descritta, non era ancora prescritto, deve rilevarsi la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione fosse maturata in un momento successivo alla pronunzia della sentenza di primo grado. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente