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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2025, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza da ultimo fissata con il deposito di note scritte;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
letto il dettato dell'art. 429 c.p.c.;
P.Q.M.
lette le note depositate dalle parti costituite, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
Provvedimento depositato telematicamente in data 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 5
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4704/2023 R.G., avente ad oggetto “contratto di locazione”, pendente
TRA
, in persona del Parte_1 liquidatore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla busta telematica, dall'Avv. Maurizio De Martino e dall'Avv. Maria Gaeta;
- OPPONENTE -
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Raffaele Annunziata, dall'Avv. Vincenzo
AN OC e dall'Avv. Mauro Fortunato Magnelli;
- OPPOSTA -
All'udienza celebrata in data 5.11.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1018/23 emesso, in data 14.8.23, dal Tribunale di Nocera Inferiore, è stato ingiunto all'impresa di pagare in favore della società Parte_1 CP_1 [...]
l'importo di euro 117.600,00, oltre interessi legali e spese della Controparte_1 procedura monitoria, a titolo di canoni di locazione concernenti l'arco temporale circoscritto tra il mese di luglio dell'anno 2021 e quello di giugno dell'anno 2023, in accoglimento del ricorso monitorio pagina 2 di 5 recante in calce la data del 17.7.23, a fondamento del quale la società da ultimo citata aveva dedotto che – con contratto stipulato in data 29.4.14 – avrebbe concesso in locazione all'impresa Parte_1
l'immobile sito in Sarno alla via Ingegno, identificato al N.C.E.U. del prefato Comune al
[...] foglio 18, particella 3020.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 24.10.23, ha spiegato opposizione avverso il testé indicato provvedimento monitorio la chiedendone la Parte_1 revoca. A suffragio dell'avanzata pretesa, la difesa della predetta opponente – premesso che nell'assemblea tenutasi in data 26 novembre 2020 sarebbe stato “deliberato di procedere alla scissione parziale proporzionale della società stessa mediante scorporo e trasferimento degli elementi patrimoniali descritti nel relativo progetto di scissione, approvato con la medesima delibera, alle società di nuova costituzione denominate – ha in limine Parte_2 Controparte_2 eccepito il “difetto di legittimazione passiva” in capo alla propria assistita, assumendo che, per l'effetto della summenzionata operazione di scissione, nel rapporto locativo posto alla base dell'azionata pretesa sarebbero subentrate le due società di nuova costituzione, che, dunque, sarebbero le uniche tenute al pagamento dei canoni oggetto d'ingiunzione; quanto al merito, preliminarmente evidenziato che “le società, parti del presente giudizio sono partecipate a vario titolo dai RM , che, CP_1 purtroppo, nel recente passato hanno assunto un contegno conflittuale che è sfociato in una insanabile dissidio tra gli stessi”, ha eccepito in compensazione un controcredito asseritamente ammontante ad euro 426.351,37, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della ricorrente in monitorio al pagamento del supero.
Di là dall'aver approntato le testé illustrate difese e dall'aver spiegato domanda riconvenzionale, la ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio le Parte_1 imprese e sostenendo che soltanto le medesime Parte_2 Controparte_2 sarebbero legittimate passivamente in relazione alla pretesa azionata in sede monitoria.
Notificati l'atto introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza, ha provveduto a costituirsi, con memoria depositata in data 27.10.24, la società Controparte_1 chiedendo la reiezione delle avverse pretese.
Con ordinanza resa in data 11.3.25, non autorizzata l'evocazione in giudizio delle imprese
[...]
e è stata formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c., con Parte_2 Controparte_2 assegnazione alle parti di un termine per il deposito di una memoria nel corpo della quale manifestare adesione alla stessa o, alternativamente, illustrare le ragioni della mancata accettazione.
Depositando memorie a tal fine autorizzate, i difensori delle parti hanno dato atto dell'adesione dei pagina 3 di 5 propri assistiti alla proposta approntata ai sensi dell'art. 185 bis del codice di rito.
Nel corpo delle note depositate in sostituzione dell'udienza ab origine fissata in data 5.11.25, i procuratori delle parti, dato atto dell'intervenuta esecuzione del raggiunto accordo transattivo, hanno chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone di rilevare che sia i procuratori della parte opponente che il difensore dell'asserita creditrice hanno dato claris litteris atto
– tanto nel corpo delle memorie autorizzate depositate in data 29.5.25, quanto nelle note depositate in sostituzione dell'udienza ab origine fissata in data 5.11.25 – dell'adesione dei rispettivi assistiti alla proposta ex art. 185 c.p.c., nonché chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Orbene, non può tacersi che sia principio tradizionalmente affermato dalla Corte di nomofilachia quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. Sez. Un. n. 13969/04; Cass. n. 28622/19).
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non può che essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere sia in relazione alla pretesa azionata in sede monitoria che alla domanda proposta in via riconvenzionale dalla parte opponente.
Corollario dell'approdo cui si è testé pervenuti è quello per il quale debba disporsi la revoca dell'opposto provvedimento monitorio, tenuto conto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza – “la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posterità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione” (Cass. n. 13085/08).
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono essere integralmente compensate, contemplando l'accordo raggiunto dalle parti anche la relativa regolamentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'impresa pagina 4 di 5 atto di citazione ritualmente notificato, ogni Parte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande proposte dalle parti e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1018/2023 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore, 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 5 di 5
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza da ultimo fissata con il deposito di note scritte;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
letto il dettato dell'art. 429 c.p.c.;
P.Q.M.
lette le note depositate dalle parti costituite, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
Provvedimento depositato telematicamente in data 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 5
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4704/2023 R.G., avente ad oggetto “contratto di locazione”, pendente
TRA
, in persona del Parte_1 liquidatore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla busta telematica, dall'Avv. Maurizio De Martino e dall'Avv. Maria Gaeta;
- OPPONENTE -
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Raffaele Annunziata, dall'Avv. Vincenzo
AN OC e dall'Avv. Mauro Fortunato Magnelli;
- OPPOSTA -
All'udienza celebrata in data 5.11.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1018/23 emesso, in data 14.8.23, dal Tribunale di Nocera Inferiore, è stato ingiunto all'impresa di pagare in favore della società Parte_1 CP_1 [...]
l'importo di euro 117.600,00, oltre interessi legali e spese della Controparte_1 procedura monitoria, a titolo di canoni di locazione concernenti l'arco temporale circoscritto tra il mese di luglio dell'anno 2021 e quello di giugno dell'anno 2023, in accoglimento del ricorso monitorio pagina 2 di 5 recante in calce la data del 17.7.23, a fondamento del quale la società da ultimo citata aveva dedotto che – con contratto stipulato in data 29.4.14 – avrebbe concesso in locazione all'impresa Parte_1
l'immobile sito in Sarno alla via Ingegno, identificato al N.C.E.U. del prefato Comune al
[...] foglio 18, particella 3020.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 24.10.23, ha spiegato opposizione avverso il testé indicato provvedimento monitorio la chiedendone la Parte_1 revoca. A suffragio dell'avanzata pretesa, la difesa della predetta opponente – premesso che nell'assemblea tenutasi in data 26 novembre 2020 sarebbe stato “deliberato di procedere alla scissione parziale proporzionale della società stessa mediante scorporo e trasferimento degli elementi patrimoniali descritti nel relativo progetto di scissione, approvato con la medesima delibera, alle società di nuova costituzione denominate – ha in limine Parte_2 Controparte_2 eccepito il “difetto di legittimazione passiva” in capo alla propria assistita, assumendo che, per l'effetto della summenzionata operazione di scissione, nel rapporto locativo posto alla base dell'azionata pretesa sarebbero subentrate le due società di nuova costituzione, che, dunque, sarebbero le uniche tenute al pagamento dei canoni oggetto d'ingiunzione; quanto al merito, preliminarmente evidenziato che “le società, parti del presente giudizio sono partecipate a vario titolo dai RM , che, CP_1 purtroppo, nel recente passato hanno assunto un contegno conflittuale che è sfociato in una insanabile dissidio tra gli stessi”, ha eccepito in compensazione un controcredito asseritamente ammontante ad euro 426.351,37, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della ricorrente in monitorio al pagamento del supero.
Di là dall'aver approntato le testé illustrate difese e dall'aver spiegato domanda riconvenzionale, la ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio le Parte_1 imprese e sostenendo che soltanto le medesime Parte_2 Controparte_2 sarebbero legittimate passivamente in relazione alla pretesa azionata in sede monitoria.
Notificati l'atto introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza, ha provveduto a costituirsi, con memoria depositata in data 27.10.24, la società Controparte_1 chiedendo la reiezione delle avverse pretese.
Con ordinanza resa in data 11.3.25, non autorizzata l'evocazione in giudizio delle imprese
[...]
e è stata formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c., con Parte_2 Controparte_2 assegnazione alle parti di un termine per il deposito di una memoria nel corpo della quale manifestare adesione alla stessa o, alternativamente, illustrare le ragioni della mancata accettazione.
Depositando memorie a tal fine autorizzate, i difensori delle parti hanno dato atto dell'adesione dei pagina 3 di 5 propri assistiti alla proposta approntata ai sensi dell'art. 185 bis del codice di rito.
Nel corpo delle note depositate in sostituzione dell'udienza ab origine fissata in data 5.11.25, i procuratori delle parti, dato atto dell'intervenuta esecuzione del raggiunto accordo transattivo, hanno chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone di rilevare che sia i procuratori della parte opponente che il difensore dell'asserita creditrice hanno dato claris litteris atto
– tanto nel corpo delle memorie autorizzate depositate in data 29.5.25, quanto nelle note depositate in sostituzione dell'udienza ab origine fissata in data 5.11.25 – dell'adesione dei rispettivi assistiti alla proposta ex art. 185 c.p.c., nonché chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Orbene, non può tacersi che sia principio tradizionalmente affermato dalla Corte di nomofilachia quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. Sez. Un. n. 13969/04; Cass. n. 28622/19).
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non può che essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere sia in relazione alla pretesa azionata in sede monitoria che alla domanda proposta in via riconvenzionale dalla parte opponente.
Corollario dell'approdo cui si è testé pervenuti è quello per il quale debba disporsi la revoca dell'opposto provvedimento monitorio, tenuto conto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza – “la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posterità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione” (Cass. n. 13085/08).
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono essere integralmente compensate, contemplando l'accordo raggiunto dalle parti anche la relativa regolamentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'impresa pagina 4 di 5 atto di citazione ritualmente notificato, ogni Parte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande proposte dalle parti e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1018/2023 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore, 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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