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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/07/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 516/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 516/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
IN PERSONA DEL MINISTRO PT Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 luglio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Sebastianelli Roberta la quale rende la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc per parte resistente nessuno risulta collegato alla stanza virtuale del Giudice I procuratori di parte ricorrente si riportano agli atti e alle deduzioni a verbale e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SEBASTIANELLI ROBERTA e dell'avv. TRIMARCO ERNESTO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI FIRENZE
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. – ex Vice Sovrintendente della Polizia Penitenziaria già riconosciuto vittima del Parte_1 dovere e permanentemente inidoneo al servizio di istituto in conseguenza delle patologie psichiatriche riportate a seguito del sequestro di persona subito, assieme ad altri colleghi, il 25 agosto 1987 presso la casa di reclusione di Porto Azzurro - ha convenuto in giudizio il per vedere accolte Controparte_1 le seguenti conclusioni: << a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la speciale elargizione di cui alla L. 466/1980, all'art. 1 L. 302/90 in misura massima e/o nella minore misura come vorrà riconoscersi in corso di causa;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno vitalizio di cui all'art.. 2 L. 407/1998 e all'art. 4 comma 1 lett. b dpr 243/2006 e smi, nella misura di euro
500,00 mensili, con tutti gli arretrati a decorrere dalla data dell'evento, o in subordine, dalla data di entrata in vigore della citata norma, o in via ulteriormente gradata a decorrere dalla domanda;
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 L. 206/2004 e smi nella misura di euro 1.033,00 mensili con tutti gli arretrati, a decorrere dalla data dell'evento, o in subordine, dalla data di entrata in vigore della citata norma, o in via ulteriormente gradata a decorrere dalla domanda;
d) condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere in favore del ricorrente la speciale elargizione in misura massima pari a euro 200.000,00 oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali a decorrere dalla domanda, detratta la somma di euro 33.390,00 già percepita dal ricorrente;
e)
1 condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere l'assegno vitalizio di cui all'art.. 2 L. 407/1998 e all'art. 4 comma 1 lett. b dpr 243/2006 e smi, nella misura di euro 500,00 mensili, con tutti gli arretrati a decorrere dalla data dell'evento, o in subordine, dalla data di entrata in vigore della citata norma, o in via ulteriormente gradata a decorrere dalla domanda;
f) condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 L. 206/2004 e smi nella misura di euro 1.033,00 mensili con tutti gli arretrati, a decorrere dalla data dell'evento, o in subordine, dalla data di entrata in vigore della citata norma, o in via ulteriormente gradata a decorrere dalla domanda;
g) condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore dei procuratori antistatari>>.
2. Si è costituito in giudizio il che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
3. La causa, istruita per documenti, previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
5. Giova prendere le mosse dagli esiti dell'accertamento peritale, che, secondo i criteri di cui al D.P.R.
181/09 ha quantificato l'invalidità complessiva del ricorrente, già riconosciuto vittima del dovere, nella misura del 23% (in luogo del 15% attribuito in via amministrativa).
6. Il CTU, in particolare, ha accertato che <dalla disamina della documentazione in atti, e particolare dalle relazioni specialistiche psichiatriche effettuate presso struttura pubblica negli anni 2009 2010, il sig. risulta essere affetto da un disturbo post-traumatico stress….dall'esame parte_1 sanitaria dall'indagine anamnestica espletata nel corso delle operazioni peritali non sono emerse condizioni morbose psichiche o organiche preesistenti agli eventi dell'agosto 1987.
Il quadro clinico documentato è da ritenere, per natura ed entità, eziologicamente compatibile con i fatti occorsi durante lo svolgimento del servizio nel mese di agosto 1987, come peraltro già riconosciuto dalla compente Commissione Medica Ospedaliera…Dall'indagine anamnestico-clinica effettuata e dalla documentazione allegata in atti, non sussistono evidenze di ulteriori fattori causali e/o concausali nel determinismo del quadro psico-patologico accertato.
In considerazione dell'ampio lasso temporale trascorso dall'evento psico-traumatico, il quadro clinico documentato può motivatamente ritenersi stabilizzato>>
7. Tanto premesso il CTU, richiamati i parametri di legge, ha quantificato il grado di invalidità del ricorrente come segue: <invalidità permanente: il valore più favorevole è individuabile nella tabella a allegata al d.p.r. n. 834 del 30 12 1981 che contempla, alla ottava categoria, la voce “sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti”.
Sebbene il p. non risulti più seguito in ambito specialistico psichiatrico, egli continua ad avere necessità di
2 assumere terapia psicofarmacologica, come anche rilevato all'epoca delle valutazioni della C.M.O. Tenuto conto del fatto che da oltre dieci anni non si sono più resi necessari supporti specialistici, ai fini valutativi si ritiene di poter considerare il valore minimo del range previsto per le percentuali di invalidità della specifica categoria, pari al 21%.
Danno biologico: il quadro clinico presentato dal ricorrente, avuto riguardo dell'evoluzione clinica documentata e delle effettive necessità terapeutiche, può motivatamente essere rapportato alla voce n.
180: Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della terapia, per la quale è prevista una valutazione massima del 6%.
Danno morale: tenuto conto della soglia di gravità e della permanenza della menomazione, delle condizioni socio-familiari e delle riferite ripercussioni nell'ambito dinamico-relazionale, si ritiene che in conseguenza degli eventi psico-lesivi accertati, il sig. ( ndr.) abbia subito una Pt_2 Parte_1 sofferenza morale di grado lieve, valutabile nella misura di 1/3 del DB e, pertanto, pari al 2%.
In conclusione, applicando la formula DB + DM + (IP - DB), il grado di Invalidità Complessiva risulta essere pari a 6 + 2 + 15 = 23% (ventitré per cento)>>.
8. In risposta alle osservazioni dei procuratori di parte ricorrente, (secondo cui “…Nel caso di specie, dalla bozza di perizia ricevuta, il CTU nel determinare la percentuale di invalidità permanente afferma sostanzialmente di dover attribuire la percentuale del 21% al ricorrente, ovvero il punteggio minimo previsto dalla Tabella A CAT. 8 n. 24 del DPR. 915/78 poiché questi non risulterebbe “più seguito in ambito specialistico psichiatrico” pur sottoponendosi comunque anche attualmente a cure farmacologiche di natura psichiatrica (antidepressivi e benzodiazepine). In disparte la circostanza secondo cui ogni cittadino ha il diritto di tutelare la propria salute scegliendosi il proprio medico di fiducia secondo un criterio insindacabile fondato sull'intuitu persone, il ricorrente è seguito da moltissimi anni dal proprio medico di medicina generale regolarmente iscritto all'Albo degli esercenti la professione medica, e in nessun caso il
CTU può basare una propria valutazione delicatissima di un punteggio da assegnare ai fini dell'accertamento dell'invalidità permanente sulla asserita mancanza di controlli specialistici a fronte di una patologia conclamata e seguita dal professionista di fiducia del ricorrente. Se il CTU lo avesse richiesto in sede di visita diretta, il ricorrente avrebbe potuto sottoporsi nuovamente a controlli specialistici per fornire una relazione ancora più aggiornata sull'andamento del proprio quadro psicopatologico. Ad ogni modo, si ribadisce come il legislatore con le norme sopra menzionate nell'indicare il criterio medico legale “più favorevole” nell'assegnazione del punteggio alla vittima del dovere, abbia sottratto la discrezionalità in parte de quo vincolandola al criterio predeterminato per legge con la misura massima di cui alle tabelle sopra indicate, che nel caso di specie corrisponde al 30%. Una diversa interpretazione frustrerebbe di fatto la ratio della normativa di favore prevista per chi è stato vittima di gravissimi eventi
3 nell'esercizio di un proprio dovere”. Quanto poi alla determinazione della percentuale del 6% per il danno biologico, si deve osservare che trattandosi nel caso di specie di postumi invalidanti macro permanenti il criterio per la quantificazione del danno biologico è quello previsto dal combinato disposto dell'artt. 138 comma 1 dl 209/2005 e smi in relazione al codice 181 delle TABELLE di cui al DM 12/07/200 che attribuisce una percentuale di danno biologico fino al 15% per “Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia”, applicabile per analogia al caso di specie. Pertanto, la percentuale di danno biologico applicabile al caso di specie è del 15%...”.), l'ausiliario ha precisato che: <div/>Per quanto concerne la stima dell'invalidità permanente, a fronte di un ampio range previsto dalle tabelle per ciascuna categoria, è stata formulata la valutazione che, considerando complessivamente i summenzionati fattori, appare meglio rappresentativa del quadro presentato dal periziando.
Per quanto riguarda la stima del danno biologico, la diagnosi di “Disturbo post-traumatico da stress cronico severo” prospettata dai difensori senza adeguata motivazione tecnica non può ritenersi attuale, risultando certamente più coerente il riferimento alla già richiamata voce tabellare del “Disturbo post- traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della terapia>>.
9. All'udienza del 30 gennaio 2025, il dott. , chiamato a meglio precisare le proprie conclusioni, a fronte Per_1 anche dell'istanza dei procuratori di precisare le fonti bibliografiche di lettura scientifica e delle circolari dell' su cui si è fondato l'accertamento dell'invalidità complessiva, ha dichiarato di aver Controparte_2 fatto riferimento ai criteri legali previsti da legge (ovvero alle tabelle di legge), precisando di non ritenere esistenti riferimenti bibliografici in ambito medico legale cui avrebbe dovuto attenersi;
il criterio utilizzato per ancorare al minimo la valutazione ha natura prettamente medica e non risultano altri criteri scientifici più puntuali. La valutazione dal medesimo operata tiene conto dell'evoluzione della patologia specifica
(disturbo post- traumatico da stress) che, sulla base di quella che è la certificazione specialistica allegata
(che si ferma al 2010) e non più supportata da ulteriori specificazioni anche alla luce del tempo trascorso dall'evento e del verosimile adattamento del paziente alla sintomatologia, consente, nell'ottica di un range previsto nelle tabelle della patologia nevrosica non complicata, una valutazione ai limiti inferiori del range previsto.
10. Il CTU ha infine chiarito che le valutazioni del danno biologico sono state ancorate alla data delle certificazioni in quanto la patologia, in ragione del tempo passato dall'evento è da ritenersi stabilizzata a
4 tale data e in ragione della cronicità riconosciuta certamente non più suscettibile di aggravamento ma al più di attenuamento in termini invalidanti.
11. Quanto alla liquidazione del danno morale, premesso che la misura di 2/3 del danno biologico di cui all'art
4 DPR costituisce il limite massimo e della quantificazione e non certo una percentuale fissa e obbligata, appare congrua, in assenza di più specifiche allegazioni sul punto, la quantificazione nella misura di un terzo del DB operata dal CTU, peraltro in maniera coerente con quella di altro collega del ricorrente coinvolto nel medesimo evento del 25 agosto 1987 il cui nome per mero errore materiale è stato indicato nell'elaborato peritale in punto proprio di danno morale.
12. Non sussistendo dunque motivi per discostarsi delle conclusioni del CTU che appaiono sufficientemente argomentate e fondate su elementi obiettivi e corretti criteri medico-legali (anche circa la scelta di quelli più confacenti al caso di specie), deve ritenersi accertata in capo al ricorrente un'invalidità nella misura del
23%.
13. Passando dunque all'esame dei singoli benefici richiesti da parte ricorrente, quanto alla speciale elargizione, l'art 3 legge 466/1980 prevede che <ai magistrati ordinari, ai militari dell'arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, delle guardie pubblica sicurezza, degli agenti custodia, al personale forestale dello stato, funzionari polizia femminile, civile amministrazione istituti prevenzione e pena, vigili fuoco, agli appartenenti alle forze armate stato in servizio ordine pubblico o soccorso, i quali, attività servizio, per diretto effetto ferite lesioni subite nelle circostanze ed condizioni cui articoli 1 2 presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 cento capacità lavorativa che comporti, comunque, la cessazione rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura lire 100 milioni>>.
14. L'art. 1 L. 302/90 esteso alle vittime del dovere per effetto della l. n. 266/2005 (art. 1, commi 554 ss.) prevede poi: <
1. A chiunque subisca un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il
5 perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice penale, a condizione che: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.
4.L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa>>.
15. Nel caso di specie, non si ritiene che la speciale elargizione possa essere concessa nella misura massima sul presupposto che il ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro in conseguenza dell'infermità riportate a seguito del servizio prestato, in quanto risulta dagli atti e comunque non specificamente contestato che il medesimo è stato dichiarato idoneo al transito nei ruoli civili dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre
Amministrazioni statali facoltà cui il medesimo ha ritenuto di non esercitare.
16. Pertanto, non può ritenersi che le infermità da cui è affetto il ricorrente abbiano comportato la cessazione del rapporto di pubblico impiego ai sensi degli artt. 3 L. 466/1980 e 1, co. 5, L. 302/1990 atteso che la stessa è piuttosto riconducibile ad una scelta dell'odierno ricorrente che non ha inteso richiedere il passaggio ad altro ruolo della PA (cfr. Corte di Appello di Firenze n. 47/2019, n. 222/2019).
17. Non risulta inoltre né specificamente allegato né dimostrato che il sequestro di persona subito dal ricorrente nel 1987 avesse natura terroristica, mentre è stato accertato un grado di invalidità inferiore al
25%, di talché non sussistono i presupposti di cui all'art 1 L 302/1990 e all'art 3 legge 466/1980 sopra richiamati.
6 18. Sussiste invece il diritto del ricorrente alla liquidazione di una maggiore elargizione da calcolarsi sulla base del grado di invalidità (23%) accertato, detratto quanto percepito dal medesimo a tale titolo (€
33.390,00).
19. Per contro, l'accertato grado di invalidità complessiva del ricorrente, inferiore al 25%, non consente il riconoscimento degli ulteriori benefici (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio) richiesti dal
Parte_1
20. Infatti, quanto all'assegno vitalizio, l'art. 2 L. 407/1998, prevede che: “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1,2,3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302 subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche è concesso, oltre alla elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile di Euro 500 mensili (2), soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”.
21. Allo stesso modo, per lo speciale assegno vitalizio, l'art. 5 L. 206/2004 comma 3 prevede invece che: <>.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari secondo gli importi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il alla liquidazione a favore di della speciale elargizione Controparte_1 Parte_1 ex art 1 legge 302/1990 da calcolarsi sulla base del grado di invalidità (23%) accertato, detratto quanto percepito a tale titolo, oltre accessori di legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna il al pagamento a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 5390,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario,
IVA e CPA.
7 - pone definitivamente a carico del decreto;
Livorno, 4 luglio 2025
le spese di CTU medico-legale liquidate con separato Controparte_1
Il Giudice dott. Federica Manfré
8
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 516/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
IN PERSONA DEL MINISTRO PT Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 luglio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Sebastianelli Roberta la quale rende la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc per parte resistente nessuno risulta collegato alla stanza virtuale del Giudice I procuratori di parte ricorrente si riportano agli atti e alle deduzioni a verbale e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SEBASTIANELLI ROBERTA e dell'avv. TRIMARCO ERNESTO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI FIRENZE
Parte resistente
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. – ex Vice Sovrintendente della Polizia Penitenziaria già riconosciuto vittima del Parte_1 dovere e permanentemente inidoneo al servizio di istituto in conseguenza delle patologie psichiatriche riportate a seguito del sequestro di persona subito, assieme ad altri colleghi, il 25 agosto 1987 presso la casa di reclusione di Porto Azzurro - ha convenuto in giudizio il per vedere accolte Controparte_1 le seguenti conclusioni: << a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la speciale elargizione di cui alla L. 466/1980, all'art. 1 L. 302/90 in misura massima e/o nella minore misura come vorrà riconoscersi in corso di causa;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno vitalizio di cui all'art.. 2 L. 407/1998 e all'art. 4 comma 1 lett. b dpr 243/2006 e smi, nella misura di euro
500,00 mensili, con tutti gli arretrati a decorrere dalla data dell'evento, o in subordine, dalla data di entrata in vigore della citata norma, o in via ulteriormente gradata a decorrere dalla domanda;
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 L. 206/2004 e smi nella misura di euro 1.033,00 mensili con tutti gli arretrati, a decorrere dalla data dell'evento, o in subordine, dalla data di entrata in vigore della citata norma, o in via ulteriormente gradata a decorrere dalla domanda;
d) condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere in favore del ricorrente la speciale elargizione in misura massima pari a euro 200.000,00 oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali a decorrere dalla domanda, detratta la somma di euro 33.390,00 già percepita dal ricorrente;
e)
1 condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere l'assegno vitalizio di cui all'art.. 2 L. 407/1998 e all'art. 4 comma 1 lett. b dpr 243/2006 e smi, nella misura di euro 500,00 mensili, con tutti gli arretrati a decorrere dalla data dell'evento, o in subordine, dalla data di entrata in vigore della citata norma, o in via ulteriormente gradata a decorrere dalla domanda;
f) condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 L. 206/2004 e smi nella misura di euro 1.033,00 mensili con tutti gli arretrati, a decorrere dalla data dell'evento, o in subordine, dalla data di entrata in vigore della citata norma, o in via ulteriormente gradata a decorrere dalla domanda;
g) condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore dei procuratori antistatari>>.
2. Si è costituito in giudizio il che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
3. La causa, istruita per documenti, previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
5. Giova prendere le mosse dagli esiti dell'accertamento peritale, che, secondo i criteri di cui al D.P.R.
181/09 ha quantificato l'invalidità complessiva del ricorrente, già riconosciuto vittima del dovere, nella misura del 23% (in luogo del 15% attribuito in via amministrativa).
6. Il CTU, in particolare, ha accertato che <dalla disamina della documentazione in atti, e particolare dalle relazioni specialistiche psichiatriche effettuate presso struttura pubblica negli anni 2009 2010, il sig. risulta essere affetto da un disturbo post-traumatico stress….dall'esame parte_1 sanitaria dall'indagine anamnestica espletata nel corso delle operazioni peritali non sono emerse condizioni morbose psichiche o organiche preesistenti agli eventi dell'agosto 1987.
Il quadro clinico documentato è da ritenere, per natura ed entità, eziologicamente compatibile con i fatti occorsi durante lo svolgimento del servizio nel mese di agosto 1987, come peraltro già riconosciuto dalla compente Commissione Medica Ospedaliera…Dall'indagine anamnestico-clinica effettuata e dalla documentazione allegata in atti, non sussistono evidenze di ulteriori fattori causali e/o concausali nel determinismo del quadro psico-patologico accertato.
In considerazione dell'ampio lasso temporale trascorso dall'evento psico-traumatico, il quadro clinico documentato può motivatamente ritenersi stabilizzato>>
7. Tanto premesso il CTU, richiamati i parametri di legge, ha quantificato il grado di invalidità del ricorrente come segue: <invalidità permanente: il valore più favorevole è individuabile nella tabella a allegata al d.p.r. n. 834 del 30 12 1981 che contempla, alla ottava categoria, la voce “sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti”.
Sebbene il p. non risulti più seguito in ambito specialistico psichiatrico, egli continua ad avere necessità di
2 assumere terapia psicofarmacologica, come anche rilevato all'epoca delle valutazioni della C.M.O. Tenuto conto del fatto che da oltre dieci anni non si sono più resi necessari supporti specialistici, ai fini valutativi si ritiene di poter considerare il valore minimo del range previsto per le percentuali di invalidità della specifica categoria, pari al 21%.
Danno biologico: il quadro clinico presentato dal ricorrente, avuto riguardo dell'evoluzione clinica documentata e delle effettive necessità terapeutiche, può motivatamente essere rapportato alla voce n.
180: Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della terapia, per la quale è prevista una valutazione massima del 6%.
Danno morale: tenuto conto della soglia di gravità e della permanenza della menomazione, delle condizioni socio-familiari e delle riferite ripercussioni nell'ambito dinamico-relazionale, si ritiene che in conseguenza degli eventi psico-lesivi accertati, il sig. ( ndr.) abbia subito una Pt_2 Parte_1 sofferenza morale di grado lieve, valutabile nella misura di 1/3 del DB e, pertanto, pari al 2%.
In conclusione, applicando la formula DB + DM + (IP - DB), il grado di Invalidità Complessiva risulta essere pari a 6 + 2 + 15 = 23% (ventitré per cento)>>.
8. In risposta alle osservazioni dei procuratori di parte ricorrente, (secondo cui “…Nel caso di specie, dalla bozza di perizia ricevuta, il CTU nel determinare la percentuale di invalidità permanente afferma sostanzialmente di dover attribuire la percentuale del 21% al ricorrente, ovvero il punteggio minimo previsto dalla Tabella A CAT. 8 n. 24 del DPR. 915/78 poiché questi non risulterebbe “più seguito in ambito specialistico psichiatrico” pur sottoponendosi comunque anche attualmente a cure farmacologiche di natura psichiatrica (antidepressivi e benzodiazepine). In disparte la circostanza secondo cui ogni cittadino ha il diritto di tutelare la propria salute scegliendosi il proprio medico di fiducia secondo un criterio insindacabile fondato sull'intuitu persone, il ricorrente è seguito da moltissimi anni dal proprio medico di medicina generale regolarmente iscritto all'Albo degli esercenti la professione medica, e in nessun caso il
CTU può basare una propria valutazione delicatissima di un punteggio da assegnare ai fini dell'accertamento dell'invalidità permanente sulla asserita mancanza di controlli specialistici a fronte di una patologia conclamata e seguita dal professionista di fiducia del ricorrente. Se il CTU lo avesse richiesto in sede di visita diretta, il ricorrente avrebbe potuto sottoporsi nuovamente a controlli specialistici per fornire una relazione ancora più aggiornata sull'andamento del proprio quadro psicopatologico. Ad ogni modo, si ribadisce come il legislatore con le norme sopra menzionate nell'indicare il criterio medico legale “più favorevole” nell'assegnazione del punteggio alla vittima del dovere, abbia sottratto la discrezionalità in parte de quo vincolandola al criterio predeterminato per legge con la misura massima di cui alle tabelle sopra indicate, che nel caso di specie corrisponde al 30%. Una diversa interpretazione frustrerebbe di fatto la ratio della normativa di favore prevista per chi è stato vittima di gravissimi eventi
3 nell'esercizio di un proprio dovere”. Quanto poi alla determinazione della percentuale del 6% per il danno biologico, si deve osservare che trattandosi nel caso di specie di postumi invalidanti macro permanenti il criterio per la quantificazione del danno biologico è quello previsto dal combinato disposto dell'artt. 138 comma 1 dl 209/2005 e smi in relazione al codice 181 delle TABELLE di cui al DM 12/07/200 che attribuisce una percentuale di danno biologico fino al 15% per “Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia”, applicabile per analogia al caso di specie. Pertanto, la percentuale di danno biologico applicabile al caso di specie è del 15%...”.), l'ausiliario ha precisato che: <div/>Per quanto concerne la stima dell'invalidità permanente, a fronte di un ampio range previsto dalle tabelle per ciascuna categoria, è stata formulata la valutazione che, considerando complessivamente i summenzionati fattori, appare meglio rappresentativa del quadro presentato dal periziando.
Per quanto riguarda la stima del danno biologico, la diagnosi di “Disturbo post-traumatico da stress cronico severo” prospettata dai difensori senza adeguata motivazione tecnica non può ritenersi attuale, risultando certamente più coerente il riferimento alla già richiamata voce tabellare del “Disturbo post- traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della terapia>>.
9. All'udienza del 30 gennaio 2025, il dott. , chiamato a meglio precisare le proprie conclusioni, a fronte Per_1 anche dell'istanza dei procuratori di precisare le fonti bibliografiche di lettura scientifica e delle circolari dell' su cui si è fondato l'accertamento dell'invalidità complessiva, ha dichiarato di aver Controparte_2 fatto riferimento ai criteri legali previsti da legge (ovvero alle tabelle di legge), precisando di non ritenere esistenti riferimenti bibliografici in ambito medico legale cui avrebbe dovuto attenersi;
il criterio utilizzato per ancorare al minimo la valutazione ha natura prettamente medica e non risultano altri criteri scientifici più puntuali. La valutazione dal medesimo operata tiene conto dell'evoluzione della patologia specifica
(disturbo post- traumatico da stress) che, sulla base di quella che è la certificazione specialistica allegata
(che si ferma al 2010) e non più supportata da ulteriori specificazioni anche alla luce del tempo trascorso dall'evento e del verosimile adattamento del paziente alla sintomatologia, consente, nell'ottica di un range previsto nelle tabelle della patologia nevrosica non complicata, una valutazione ai limiti inferiori del range previsto.
10. Il CTU ha infine chiarito che le valutazioni del danno biologico sono state ancorate alla data delle certificazioni in quanto la patologia, in ragione del tempo passato dall'evento è da ritenersi stabilizzata a
4 tale data e in ragione della cronicità riconosciuta certamente non più suscettibile di aggravamento ma al più di attenuamento in termini invalidanti.
11. Quanto alla liquidazione del danno morale, premesso che la misura di 2/3 del danno biologico di cui all'art
4 DPR costituisce il limite massimo e della quantificazione e non certo una percentuale fissa e obbligata, appare congrua, in assenza di più specifiche allegazioni sul punto, la quantificazione nella misura di un terzo del DB operata dal CTU, peraltro in maniera coerente con quella di altro collega del ricorrente coinvolto nel medesimo evento del 25 agosto 1987 il cui nome per mero errore materiale è stato indicato nell'elaborato peritale in punto proprio di danno morale.
12. Non sussistendo dunque motivi per discostarsi delle conclusioni del CTU che appaiono sufficientemente argomentate e fondate su elementi obiettivi e corretti criteri medico-legali (anche circa la scelta di quelli più confacenti al caso di specie), deve ritenersi accertata in capo al ricorrente un'invalidità nella misura del
23%.
13. Passando dunque all'esame dei singoli benefici richiesti da parte ricorrente, quanto alla speciale elargizione, l'art 3 legge 466/1980 prevede che <ai magistrati ordinari, ai militari dell'arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, delle guardie pubblica sicurezza, degli agenti custodia, al personale forestale dello stato, funzionari polizia femminile, civile amministrazione istituti prevenzione e pena, vigili fuoco, agli appartenenti alle forze armate stato in servizio ordine pubblico o soccorso, i quali, attività servizio, per diretto effetto ferite lesioni subite nelle circostanze ed condizioni cui articoli 1 2 presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 cento capacità lavorativa che comporti, comunque, la cessazione rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura lire 100 milioni>>.
14. L'art. 1 L. 302/90 esteso alle vittime del dovere per effetto della l. n. 266/2005 (art. 1, commi 554 ss.) prevede poi: <
1. A chiunque subisca un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il
5 perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice penale, a condizione che: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.
4.L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa>>.
15. Nel caso di specie, non si ritiene che la speciale elargizione possa essere concessa nella misura massima sul presupposto che il ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro in conseguenza dell'infermità riportate a seguito del servizio prestato, in quanto risulta dagli atti e comunque non specificamente contestato che il medesimo è stato dichiarato idoneo al transito nei ruoli civili dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre
Amministrazioni statali facoltà cui il medesimo ha ritenuto di non esercitare.
16. Pertanto, non può ritenersi che le infermità da cui è affetto il ricorrente abbiano comportato la cessazione del rapporto di pubblico impiego ai sensi degli artt. 3 L. 466/1980 e 1, co. 5, L. 302/1990 atteso che la stessa è piuttosto riconducibile ad una scelta dell'odierno ricorrente che non ha inteso richiedere il passaggio ad altro ruolo della PA (cfr. Corte di Appello di Firenze n. 47/2019, n. 222/2019).
17. Non risulta inoltre né specificamente allegato né dimostrato che il sequestro di persona subito dal ricorrente nel 1987 avesse natura terroristica, mentre è stato accertato un grado di invalidità inferiore al
25%, di talché non sussistono i presupposti di cui all'art 1 L 302/1990 e all'art 3 legge 466/1980 sopra richiamati.
6 18. Sussiste invece il diritto del ricorrente alla liquidazione di una maggiore elargizione da calcolarsi sulla base del grado di invalidità (23%) accertato, detratto quanto percepito dal medesimo a tale titolo (€
33.390,00).
19. Per contro, l'accertato grado di invalidità complessiva del ricorrente, inferiore al 25%, non consente il riconoscimento degli ulteriori benefici (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio) richiesti dal
Parte_1
20. Infatti, quanto all'assegno vitalizio, l'art. 2 L. 407/1998, prevede che: “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1,2,3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302 subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche è concesso, oltre alla elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile di Euro 500 mensili (2), soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”.
21. Allo stesso modo, per lo speciale assegno vitalizio, l'art. 5 L. 206/2004 comma 3 prevede invece che: <>.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari secondo gli importi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il alla liquidazione a favore di della speciale elargizione Controparte_1 Parte_1 ex art 1 legge 302/1990 da calcolarsi sulla base del grado di invalidità (23%) accertato, detratto quanto percepito a tale titolo, oltre accessori di legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna il al pagamento a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 5390,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario,
IVA e CPA.
7 - pone definitivamente a carico del decreto;
Livorno, 4 luglio 2025
le spese di CTU medico-legale liquidate con separato Controparte_1
Il Giudice dott. Federica Manfré
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