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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/05/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 124/2025
Udienza del 06/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte resistente/opposta; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 124/2025 promossa
DA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Carnovale
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Pitari
- RESISTENTE / OPPOSTO -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 124/2025
655/2024 (R.G. Lav. n. 2708/2024).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17/01/2025, la
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 655/2024 (emesso il 09/12/2024 nel proc. iscritto al
R.G. Lav. n. 2708/2024), notificato in data 10/12/2024, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di € 10.664,84 (oltre interessi, rivalutazione e spese della procedura monitoria) in favore di , già suo dipendente dal 02/09/2015 al CP_1
14/11/2023, a titolo di TFR residuo.
2. A supporto dell'opposizione la Società ricorrente ha dedotto:
i) il difetto di prova delle prestazioni rese;
ii) la contestazione specifica dei conteggi e dei prospetti prodotti, evidenziando che controparte non aveva tenuto assolutamente conto di € 2.000,00 che la stessa aveva versato al lavoratore a mezzo bonifico bancario in data 05/11/2024;
iii) la correttezza del proprio operato, atteso che l'opposto era stato sempre perfettamente saldato, senza un solo giorno di ritardo.
3. Si è costituito che ha concluso per il rigetto CP_1 dell'opposizione.
4. In primo luogo, si deve rilevare che l'opposizione è ammissibile, atteso che la sua tempestività deve essere valutata avendo riguardo alla data di deposito del ricorso in Cancelleria e non a quella di notificazione (ciò a partire da Cass. n. 4010 del 1979 e Cass. n. 5021 del 1980). Diversamente opinando, si farebbe ricadere sulla parte opponente il tempo occorrente per l'assegnazione del fascicolo (di opposizione) al Giudice e per l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza (che sono adempimenti preliminari, non imputabili alla parte, necessari per poter procedere alla successiva notificazione).
5. Ciò premesso, il ricorso è solo parzialmente fondato nei sensi
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 124/2025
che di seguito si precisano, sicché il decreto ingiuntivo deve essere comunque revocato, con condanna della Società opponente al pagamento della minor somma effettivamente dovuta al momento della presente pronuncia.
6. Il primo motivo di opposizione è infondato e, invero, inconferente se si ha riguardo alla natura documentale della prova posta a base del ricorso monitorio.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il ricorrente ha pienamente assolto all'onere probatorio su di esso incombente sin dalla fase monitoria, atteso che la somma spettante a titolo di TFR risulta dalla Certificazione Unica (CU) 2024 (redditi 2023) allegata al ricorso monitorio.
Si tratta di documentazione redatta e proveniente dallo stesso datore di lavoro, che viene consegnata, come previsto dalla normativa in materia tributaria, al dipendente.
In detto documento si attesta (al punto 810) un TFR rimasto in azienda pari a € 14.095,12.
Il lavoratore ricorrente nella fase monitoria riconosceva, poi, di aver ricevuto alcuni acconti, sicché residuava la somma di €
10.664,84, che veniva effettivamente ingiunta.
Sul punto non vi è stata contestazione alcuna.
7. Infondato è il terzo motivo di opposizione atteso che esso è generico ed irrilevante.
L'opponente vanta, infatti, una generica ineccepibilità della sua condotta, avendo provveduto - a suo dire - a tempestivi ed integrali pagamenti delle somme spettanti ai componenti della propria forza lavoro.
Non ha però documentato di aver specificamente corrisposto la somma residua del TFR oggetto dell'ingiunzione di pagamento, se non limitatamente ad un ulteriore parziale acconto di € 2.000,00 corrisposto a mezzo bonifico eseguito in data 05/11/2024.
8. Il secondo motivo è infondato e inconferente nella parte in cui
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 124/2025
contesta i conteggi di controparte che, invero, si limita a dedurre la somma dovuta dalla citata CU, ammettendo spontaneamente di aver ricevuto alcuni acconti (sul cui ammontare - si ripete - non vi è stata specifica contestazione) che hanno fatto residuare una somma minore di quella indicata nella CU.
8.1. Il secondo motivo è invece fondato nella parte in cui si deduce la corresponsione della somma di € 2.000,00 in data (05/11/2024) successiva al deposito del ricorso monitorio (avvenuto il
28/10/2024), ma prima dell'emissione dell'ingiunzione (avvenuta il
09/12/2024).
8.2. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda
o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con
l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo» (Cass., Sez. Un., n. 7448/1993).
In senso conforme si è statuito che «L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta
d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 124/2025
pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, pur se il pagamento della somma ingiunta sia stato effettuato dopo l'emissione dell'ingiunzione, salvo a pronunziare condanna al pagamento di una minor somma»(Cass. n.
5074/1999).
8.3. In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata al pagamento della minor somma di € 8.664,84 (€ 10.664,84 - € 2.000,00).
9. Non rileva, infatti, l'ulteriore pagamento di € 1.000,00 eseguito dalla Società opponente a mezzo bonifico in data 28/04/2025 (si veda l'allegato 2 alle note di trattazione scritta depositate da parte resistente/opposta in data 05/05/2025, per l'odierna udienza).
Invero, tale somma veniva corrisposta in forza di un accordo transattivo concluso tra le parti in data 09/04/2025 (allegato 1 alle predette note di trattazione).
Tuttavia, il medesimo accordo prevedeva (art. 4) il pagamento, entro il 30/04/2025, anche delle spese legali per un importo di €
1.036,48, che incontestatamente non è stato eseguito (parte opponente, dopo essersi costituita, non è comparsa in nessuna delle due udienze - del 08/04/2025 e quella odierna - di trattazione della causa). Sul punto, l'accordo transattivo statuiva, altresì, che esso si debba ritenere “privo di validità” in caso di mancanza di prova dell'avvenuta esecuzione del bonifico in favore del difensore dell'odierno opposto.
Inoltre, l'accordo transattivo precisa (art. 8, punto b)) che in caso di mancato pagamento nei termini stabiliti esso si deve intendere risolto e le somme già versate “verranno trattenute a titolo di risarcimento del danno subito, che si considererà separato dalla sorte capitale iniziale”.
In definitiva, la somma di € 1.000,00 versata con bonifico del
28/04/2025 in esecuzione dell'accordo transattivo non deve essere decurtata dalla somma di € 8.664,84.
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 124/2025
10. Non è fondata la domanda di condanna per lite temeraria (ex art. 96 cod. proc. civ.) avanzata da parte resistente/opposta, non potendosi ritenere, alla luce della revoca del decreto ingiuntivo, seppur per un pagamento parziale avvenuto prima dell'emissione dell'ingiunzione, che la Società opponente abbia agito con mala fede o colpa grave.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente l'opposizione nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 655/2024;
- in accoglimento parziale della domanda avanzata da
con il ricorso monitorio, condanna la CP_1 opponente al pagamento della Parte_1 somma di € 8.664,84 in favore dell'opposto , CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
- condanna l'opponente al Parte_1 pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 2.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Andrea Pitari.
Così deciso in Catanzaro, in data 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 6 di 6
Udienza del 06/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte resistente/opposta; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 124/2025 promossa
DA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Carnovale
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Pitari
- RESISTENTE / OPPOSTO -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 124/2025
655/2024 (R.G. Lav. n. 2708/2024).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17/01/2025, la
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 655/2024 (emesso il 09/12/2024 nel proc. iscritto al
R.G. Lav. n. 2708/2024), notificato in data 10/12/2024, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di € 10.664,84 (oltre interessi, rivalutazione e spese della procedura monitoria) in favore di , già suo dipendente dal 02/09/2015 al CP_1
14/11/2023, a titolo di TFR residuo.
2. A supporto dell'opposizione la Società ricorrente ha dedotto:
i) il difetto di prova delle prestazioni rese;
ii) la contestazione specifica dei conteggi e dei prospetti prodotti, evidenziando che controparte non aveva tenuto assolutamente conto di € 2.000,00 che la stessa aveva versato al lavoratore a mezzo bonifico bancario in data 05/11/2024;
iii) la correttezza del proprio operato, atteso che l'opposto era stato sempre perfettamente saldato, senza un solo giorno di ritardo.
3. Si è costituito che ha concluso per il rigetto CP_1 dell'opposizione.
4. In primo luogo, si deve rilevare che l'opposizione è ammissibile, atteso che la sua tempestività deve essere valutata avendo riguardo alla data di deposito del ricorso in Cancelleria e non a quella di notificazione (ciò a partire da Cass. n. 4010 del 1979 e Cass. n. 5021 del 1980). Diversamente opinando, si farebbe ricadere sulla parte opponente il tempo occorrente per l'assegnazione del fascicolo (di opposizione) al Giudice e per l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza (che sono adempimenti preliminari, non imputabili alla parte, necessari per poter procedere alla successiva notificazione).
5. Ciò premesso, il ricorso è solo parzialmente fondato nei sensi
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 124/2025
che di seguito si precisano, sicché il decreto ingiuntivo deve essere comunque revocato, con condanna della Società opponente al pagamento della minor somma effettivamente dovuta al momento della presente pronuncia.
6. Il primo motivo di opposizione è infondato e, invero, inconferente se si ha riguardo alla natura documentale della prova posta a base del ricorso monitorio.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il ricorrente ha pienamente assolto all'onere probatorio su di esso incombente sin dalla fase monitoria, atteso che la somma spettante a titolo di TFR risulta dalla Certificazione Unica (CU) 2024 (redditi 2023) allegata al ricorso monitorio.
Si tratta di documentazione redatta e proveniente dallo stesso datore di lavoro, che viene consegnata, come previsto dalla normativa in materia tributaria, al dipendente.
In detto documento si attesta (al punto 810) un TFR rimasto in azienda pari a € 14.095,12.
Il lavoratore ricorrente nella fase monitoria riconosceva, poi, di aver ricevuto alcuni acconti, sicché residuava la somma di €
10.664,84, che veniva effettivamente ingiunta.
Sul punto non vi è stata contestazione alcuna.
7. Infondato è il terzo motivo di opposizione atteso che esso è generico ed irrilevante.
L'opponente vanta, infatti, una generica ineccepibilità della sua condotta, avendo provveduto - a suo dire - a tempestivi ed integrali pagamenti delle somme spettanti ai componenti della propria forza lavoro.
Non ha però documentato di aver specificamente corrisposto la somma residua del TFR oggetto dell'ingiunzione di pagamento, se non limitatamente ad un ulteriore parziale acconto di € 2.000,00 corrisposto a mezzo bonifico eseguito in data 05/11/2024.
8. Il secondo motivo è infondato e inconferente nella parte in cui
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 124/2025
contesta i conteggi di controparte che, invero, si limita a dedurre la somma dovuta dalla citata CU, ammettendo spontaneamente di aver ricevuto alcuni acconti (sul cui ammontare - si ripete - non vi è stata specifica contestazione) che hanno fatto residuare una somma minore di quella indicata nella CU.
8.1. Il secondo motivo è invece fondato nella parte in cui si deduce la corresponsione della somma di € 2.000,00 in data (05/11/2024) successiva al deposito del ricorso monitorio (avvenuto il
28/10/2024), ma prima dell'emissione dell'ingiunzione (avvenuta il
09/12/2024).
8.2. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda
o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con
l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo» (Cass., Sez. Un., n. 7448/1993).
In senso conforme si è statuito che «L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta
d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 124/2025
pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, pur se il pagamento della somma ingiunta sia stato effettuato dopo l'emissione dell'ingiunzione, salvo a pronunziare condanna al pagamento di una minor somma»(Cass. n.
5074/1999).
8.3. In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata al pagamento della minor somma di € 8.664,84 (€ 10.664,84 - € 2.000,00).
9. Non rileva, infatti, l'ulteriore pagamento di € 1.000,00 eseguito dalla Società opponente a mezzo bonifico in data 28/04/2025 (si veda l'allegato 2 alle note di trattazione scritta depositate da parte resistente/opposta in data 05/05/2025, per l'odierna udienza).
Invero, tale somma veniva corrisposta in forza di un accordo transattivo concluso tra le parti in data 09/04/2025 (allegato 1 alle predette note di trattazione).
Tuttavia, il medesimo accordo prevedeva (art. 4) il pagamento, entro il 30/04/2025, anche delle spese legali per un importo di €
1.036,48, che incontestatamente non è stato eseguito (parte opponente, dopo essersi costituita, non è comparsa in nessuna delle due udienze - del 08/04/2025 e quella odierna - di trattazione della causa). Sul punto, l'accordo transattivo statuiva, altresì, che esso si debba ritenere “privo di validità” in caso di mancanza di prova dell'avvenuta esecuzione del bonifico in favore del difensore dell'odierno opposto.
Inoltre, l'accordo transattivo precisa (art. 8, punto b)) che in caso di mancato pagamento nei termini stabiliti esso si deve intendere risolto e le somme già versate “verranno trattenute a titolo di risarcimento del danno subito, che si considererà separato dalla sorte capitale iniziale”.
In definitiva, la somma di € 1.000,00 versata con bonifico del
28/04/2025 in esecuzione dell'accordo transattivo non deve essere decurtata dalla somma di € 8.664,84.
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 124/2025
10. Non è fondata la domanda di condanna per lite temeraria (ex art. 96 cod. proc. civ.) avanzata da parte resistente/opposta, non potendosi ritenere, alla luce della revoca del decreto ingiuntivo, seppur per un pagamento parziale avvenuto prima dell'emissione dell'ingiunzione, che la Società opponente abbia agito con mala fede o colpa grave.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente l'opposizione nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 655/2024;
- in accoglimento parziale della domanda avanzata da
con il ricorso monitorio, condanna la CP_1 opponente al pagamento della Parte_1 somma di € 8.664,84 in favore dell'opposto , CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
- condanna l'opponente al Parte_1 pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 2.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Andrea Pitari.
Così deciso in Catanzaro, in data 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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