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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1435/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1435/2018
TRA
difeso dall'avv. DI MUNDO FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv.ti. Valeria Grandizio ed CP_1
TO RI, NZ AM
RESISTENTI
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 luglio 2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13920189001076977000, notificata in data 12 giugno 2018 dall' , con la Controparte_2 quale le veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 60.924,80, a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti.
1 2. Deduceva parte ricorrente la nullità dell'intimazione per mancata indicazione dell'ente creditore e per l'omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento sottese, nonché, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti, essendo decorso il termine quinquennale previsto per i contributi previdenziali.
3. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso e Controparte_2 depositando l'estratto di ruolo con la documentazione attestante la notifica di alcune cartelle.
4. Si costituiva altresì l' , quale ente creditore, deducendo la regolarità delle CP_1 notifiche degli avvisi di addebito n. 43920120000163765000, n.
43920120000893718000 e n. 43920130000486130000, afferenti agli anni 2010,
2011 e 2012.
5. Dall'esame della documentazione prodotta è risultato che:
– talune delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento sono state annullate per effetto della definizione agevolata introdotta dal D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018;
– le restanti cartelle e gli avvisi di addebito indicati sono stati notificati rispettivamente tra il 2009 e il 2013, in particolare la più recente notifica dell'ultimo avviso di addebito indicato risale al 9 aprile 2013, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata soltanto in data 12 giugno 2018;
– pertanto, essendo decorso un periodo superiore a cinque anni senza che siano intervenuti validi atti interruttivi, tutti i crediti risultano prescritti ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995.
6. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che i contributi previdenziali si prescrivono nel termine quinquennale anche dopo la notifica della cartella o dell'avviso di addebito, ove non sia intervenuto un titolo giudiziale idoneo a determinare l'applicazione del termine decennale (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
23397/2016; n. 31352/2019; n. 19549/2025).
7. È altresì pacifico che la definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018 determina l'estinzione del debito e il venir meno dell'interesse dell'Amministrazione alla riscossione (Cass. civ., sez. VI, n. 34332/2022).
2 8. Ne consegue che l'opposizione deve essere integralmente accolta, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e dei crediti ivi contenuti.
9. Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' , con distrazione in favore Controparte_2 del procuratore antistatario della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da parte ricorrente avverso l'intimazione di pagamento n. 13920189001076977000, notificata il 12 giugno
2018, così provvede:
1.accoglie integralmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata, nonché tutti i crediti contributivi in essa contenuti, meglio specificati nel ricorso introduttivo, per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995, e per l'annullamento di alcune cartelle ai sensi del D.L. n.
119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che Controparte_2 liquida in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso, 22/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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