Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/06/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 947 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA PIETRAGROSSA 29/D CEFALU', presso lo studio dell'Avv. BARRANCO ROSARIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elet- Controparte_1
tivamente domiciliato in VIA CESARE CIVELLO 47 CAMPOFELICE DI ROC-
CELLA, presso lo studio dell'Avv. SABATINO VINCENZO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
Tribunale di Termini Imerese sez. I civile
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili .
Conclusioni delle parti: All'udienza del 20/05/2025 le parti concludeva-
no come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi-
ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 25.06.2021.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa-
rati con decreto di omologazione della separazione consensuale n. cronol.
14150/2021 del 30/06/2021 pronunziato da questo Tribunale in data
30.06.2021.
A tale proposito deve rilevarsi che all'udienza del 20/05/2025, il procu-
ratore del resistente l'avv. SABATINO VINCENZO ha dichiarato di aderire al-
le domande della ricorrente, manifestando la disponibilità del proprio assi-
stito ad assumersi l'onere del mantenimento esclusivo della figlia maggio-
renne con lui convivente, così come richiesto dalla Parte_1
I procuratori delle parti hanno, dunque, precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provve-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile dimenti e, segnatamente: i) la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ii) la conferma delle condizioni stabilite all'epoca della separa-
zione consensuale con decreto di omologazione della separazione consen-
suale n. cronol. 14150/2021 del 30/06/2021 pronunziato da questo Tri-
bunale; iii) la posizione a carico del resistente dell'onere di mantenimento della figlia con lui convivente fino al raggiungimento della maggio- Per_1
re età della stessa, esonerando la ricorrente dalla relativa contribuzione.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti quale di-
chiarata dai rispettivi procuratori, possono essere adottate ai fini della de-
terminazione delle statuizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensa-
zione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in COLLESANO, in data 25/10/1995, da Parte_2
nato a [...], in data [...], e da
[...] Parte_3
[...
, nata a [...], in data [...], trascritto nei registri del-
lo Stato Civile del medesimo Comune al n. 13, parte II serie A, dell'anno
1995, alle condizioni richiamate in parte motiva.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 03/06/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot-
toscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile