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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 21675 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Parte_1
Morandi come in atti RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario utile ai fini dell'assegno ordinario di invalidità, di aver depositato dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento, con la quale non sono state riconosciute le condizioni sanitarie necessarie ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, ha convenuto in giudizio l' affinché fosse accertata e CP_1 dichiarata la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per la provvidenza richiesta. L' si è costituito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Il ricorso appare tempestivamente iscritto entro il termine di 30 gg. dal deposito della dichiarazione di dissenso, come previsto dall'art.445 bis comma 6 c.p.c..
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto. L'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 prevede che per ottenere l'assegno ordinario di invalidità la capacità lavorativa dell'assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo, mentre l'art. 2 stessa legge richiede per la pensione di invalidità che l'assicurato si trovi nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Entrambe le prestazioni sono subordinate alla esistenza in favore del richiedente di versamenti contributivi non inferiori a quanto stabilito dall'art.
4. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello diverso e successivo in cui è stata accertata la sussistenza dei requisiti. Nella fattispecie in esame, all'esito della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del presente giudizio, è emersa la sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. La consulenza tecnica (si veda la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU dott. ha accertato infatti che “sussistono … dalla data della Persona_1 doma i requisiti utili alla concessione del beneficio economico dell'assegno ordinario d'invalidità, ex art. 1 della legge 222/84”. Sulla base dei risultati della consulenza, condivisi dal giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici, deve ritenersi accertato che la parte ricorrente sia in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa.
Nessuna statuizione deve essere adottata in merito alla condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione.
Le spese di entrambe le fasi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese di consulenza medico legale di entrambe le fasi di giudizio sono poste definitivamente a carico dell' e sono liquidate per la presente fase CP_1 come da separato decreto e per l edente come da decreto del giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, dichiara che la parte ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di inabilità (art. 1 l. 222/84), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.696,00 oltre CP_1 spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
2 pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Roma, 03/03/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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