Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01613/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Carla Moscattini e Francesco Poliselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Modena, in persona del Ministero pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) provvedimento Div. Ant./-OMISSIS-./prot.mopg recante “avviso orale” ex art. 3. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in forza del quale la Questura di Modena ha ammonito il ricorrente “a cambiare condotta di vita, avvertendolo che, in caso di inadempienza, sarà proposto al competente Tribunale per l'applicazione di una più grave misura di prevenzione, come previsto dagli artt. 4 e ss. D.L.vo 6 settembre 2011, n° 159”;
B) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni, compresi gli atti richiamati negli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AO AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Questura di Modena, con provvedimento Div. Ant./-OMISSIS-./prot.mipg, notificato in data 26 giugno 2023, ha avvisato il ricorrente che esistono indizi a suo carico, invitandolo a cambiare condotta di vita e avvertendolo che, in caso di inadempienza, sarà proposto al competente Tribunale per l'applicazione di una più grave misura di prevenzione, come previsto dagli arti. 4 e ss., d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Nel motivare il provvedimento che precede l’Amministrazione ha valorizzato i seguenti elementi, in sintesi:
- in data 24 agosto 2022, il Tribunale di Modena ha emesso nei confronti del ricorrente decreto penale di condanna divenuto esecutivo il 4 novembre 2022, per il reato p. e p. dall’art. 612, comma 2 c.p. (minaccia) condannandolo a giorni 15 di reclusione, pena sostituita con la multa;
- il ricorrente risulta essere stato denunciato in stato di libertà per reati contro la moralità (atti osceni), reati contro il patrimonio (ricettazione, furto, furto aggravato, furto in abitazione), reati contro la P.A. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa, violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia delle cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa), reati previsti dal Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), reati contro la persona (lesioni personali stradali) e reati inerenti l'indebito utilizzo di carte di credito/pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante, tutti reati che offendono l'ordine e la sicurezza pubblica;
- il ricorrente annovera le seguenti condanne: condanna emessa il 27 febbraio 1996 dal Tribunale Militare di Padova, con sentenza divenuta irrevocabile il 07 giugno 1996 alla pena di mesi 4 di reclusione con sospensione condizionale della pena per il reato p. e p. dall'art. 148 Codice penale militare (diserzione); condanna emessa il 27 marzo 1996 dal Tribunale Militare di Padova, con sentenza divenuta irrevocabile il 28 maggio 1996, alla pena di mesi 4 di reclusione con sospensione condizionale della pena per il reato p. e p. dall'art. 148 Codice penale militare (diserzione); condanna emessa il 9 maggio 2017 dal Tribunale di Modena, con sentenza divenuta irrevocabile il 3 giugno 2017 alla pena di quattro mesi di arresto sostituiti da lavoro di pubblica utilità per il reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool);
- le condotte sopra richiamate evidenziano l'inequivocabile indole criminale, nonché la pericolosità sociale del destinatario, il quale, per di più, si accompagna a persone parimenti pregiudicate, dedite alla commissione di reati di varia tipologia;
- le valutazioni circa le condotte tenute dal destinatario della misura di prevenzione irroganda, delle circostanze di fatto e della natura dell'interesse offeso, sono significative e di efficacia probativa e convincente ai fini del giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, il quale, per le sopraesposte argomentazioni, deve ritenersi dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica come previsto dall'art. 1, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e quindi persona ascrivibile alla categoria di persone in tale norma elencate;
- il comportamento tenuto dal ricorrente è da ritenersi pericoloso per la sicurezza pubblica secondo le previsioni di cui all'art. 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n, 159.
Avverso il provvedimento che precede il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 25 ottobre 2023, chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo, in sintesi: 1. secondo il ricorrente, non sussisterebbero elementi idonei a giustificare il giudizio di pericolosità espresso dall’Amministrazione, in quanto le mere denunce non corredate dalla valorizzazione di elementi fattuali contenuti nelle stesse non possono assurgere a “risultanze fattuali” o ad “elementi di fatto significativi nel loro complesso”, tanto più che le denunce riportate nella motivazione dell’atto impugnato sarebbero citate in maniera aspecifica e non puntuale; i precedenti specifici citati dall’Amministrazione nella motivazione del provvedimento riguarderebbero reati non gravi e di indole diversa, commessi in tempi non ravvicinati ed in circostanze eterogenee tra loro, con violazione del principio di proporzionalità tra l’avviso e la rilevanza dei precedenti ascritti, in due casi risalenti addirittura al 1996.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
I destinatari potenziali dell’avviso orale sono, ai sensi dell’art. 1:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Nel caso di specie l’Amministrazione ha ricondotto la situazione del ricorrente alla fattispecie sub c) che precede.
Come ricordato anche recentemente dalla giurisprudenza amministrativa (si veda, ex plurimis, Tar Campania, sez. V, 07 marzo 2025, n. 1863), «l'avviso orale è un provvedimento monitorio, col quale si invita il soggetto avvisato a modificare il proprio comportamento, per non incorrere in ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati; l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ha finalità lato sensu preventiva, sicché l'esercizio del potere di cui è titolare l'amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell'interessato o comunque l'esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria (T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 2058/2021). In altri termini, ai fini dell'applicabilità dell'avviso orale, per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato, è sufficiente che l'Autorità di P.S. ravvisi elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici. Ne consegue che è legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della Autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 159/2011. In particolare, la misura di prevenzione dell'avviso può essere disposta anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato vive dei proventi di attività delittuosa o sia dedito a traffici illeciti o, ancora, si associ con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del prevenuto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale (T.A.R. Sicilia, n. 2323/2021). La ratio dell'avviso orale non è repressiva, ma eminentemente cautelare e trova adeguato fondamento nella valutazione discrezionale di fatti e circostanze indicativi dell'esposizione del destinatario ad occasioni di coinvolgimento personale in attività illecite. È stato precisato che "l'avviso orale a tenere una condotta conforme alla legge - che rappresenta la misura più tenue tra quelle previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 - ben può essere motivato con riferimento anche a semplici sospetti a carico del destinatario, purché basati su elementi di fatto che ne facciano ragionevolmente ritenere sussistenti gli elementi di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011" (T.A.R. Veneto, n. 468/2019) e "anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato vive dei proventi di attività delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale (ex multis, con riferimento alla previgente omologa previsione dell'art. 1 della legge 1423/1956, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 837/2012, n. 1530/2011 e n. 2468/2011; Sez. I, n. 1206/2011)" (Consiglio di Stato sez. III, n. 1859/2016)».
Gli elementi indicati nel provvedimento impugnato, se considerati nel loro insieme e non atomisticamente, sono tali da giustificare una valutazione complessiva di pericolosità che giustifica, in ragione della sopra ricordata finalità cautelare dell’avviso orale, l’adozione del provvedimento impugnato.
Non osta a tale conclusione, anzitutto, la risalenza di alcune condanne: al contrario, il fatto che il ricorrente sia stato periodicamente condannato penalmente (dal Giudice militare o ordinario) per reati non irrilevanti ai fini che qui interessano (diserzione, minaccia, guida sotto l’influenza di alcol) in un arco di tempo che va dal 1996 al 2022 (e il provvedimento qui censurato è del 12 giugno 2023), esclude una soluzione di continuità nella condotta sociale del ricorrente.
Inoltre, non è decisivo il fatto che non siano stati puntualmente specificati i riferimenti, contenuti nel provvedimento impugnato, alle denunce relative alla persona del ricorrente, anche perché di alcuni di questi fatti in realtà vi è traccia proprio nelle sentenze depositate in atti.
A tal proposito, il fatto che, ad esempio, per i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Parma n. -OMISSIS-, il Giudice ordinario sia addivenuto ad una decisione di assoluzione per non avere commesso il fatto, non priva di rilievo il fatto che il ricorrente sia stato sottoposto a procedimento penale: sempre avuto riguardo alle caratteristiche e finalità del provvedimento in esame, infatti, occorre sottolineare come nella motivazione della predetta sentenza si legge che « gli elementi indiziari portati dall’accusa e cioè la vicinanza temporale tra il momento del furto e quello dei prelievi (o tentati prelievi) al bancomat da parte di -OMISSIS-, il fatto che egli si sia trovato ad operare i prelievi a -OMISSIS- senza che vi sia un apparente motivo per la sua presenza in quel Comune, la circostanza dell’esecuzione di più operazioni in un ristretto arco temporale, sono certamente significativi, ma non permettono di escludere che -OMISSIS- abbia effettuato le operazioni al bancomat utilizzando altre carte bancomat o di credito, in assenza di accertamenti sul punto ».
In altre parole, l’assoluzione in sede penale è risultata, secondo il giudice, necessitata, perché gli elementi probatori a disposizione semplicemente non erano sufficienti, tenuto conto della finalità sanzionatoria e della natura di extrema ratio della condanna penale; diverso è a dirsi per i provvedimenti come quello in esame, rispetto ai quali anche una situazione indiziaria come quella che precede può concorrere a corroborare la valutazione di pericolosità.
Lo stesso è a dirsi con la sentenza del Tribunale penale di Modena depositata in data 21 novembre 2025 dal ricorrente.
Se, da un lato, infatti, la decisione conferma che quest’ultimo è stato sottoposto a procedimento penale per lesioni personali colpose (590 c.p.) cagionate a terzi alla guida della propria vettura, come si ricava anche dal provvedimento impugnato e dal certificato dei carichi pendenti, dall’altro lato, va sottolineato come si tratti non di una sentenza di assoluzione, ma di mera improcedibilità per assenza di querela.
Ne consegue, pertanto, che non si sono elementi per ritenere viziato o, comunque, illegittimo il provvedimento impugnato, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO TI, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
AO AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO AS | AO TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.