TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/10/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria FR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2380 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. FÙ FR P.IVA_1
OPPONENTE e attore in riconvenzionale
E
p. Iva in persona di in Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 qualità di amministratore unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Paludi e dall'Avv. Giuseppe Di Vico
OPPOSTA e convenuta in riconvenzionale
E
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. FÙ Parte_2 C.F._1
FR
ATTORE
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
Risarcimento danni
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 04 luglio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 11
Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Va chiarito che nella presente decisione si terranno in considerazione unicamente le deduzioni ed allegazioni difensive articolate dalle parti entro i termini perentori di cui all'art. 183, co 6, c.p.c. ad eccezione del difetto di legittimazione attiva avanzata da parte opposta in comparsa conclusionale.
^^^
Va anzitutto premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore in senso sostanziale è il creditore opposto il quale è in questa veste tenuto all'onere della prova sui fatti costitutivi del suo diritto (cfr. ex plurimis Cass. Civ. sent. n.
2124 del 3.3.1994). Corollari di tale principio sono che: a) la pronuncia del decreto ingiuntivo non vale a far presumere il credito dell'ingiungente ovvero che l'opposizione è sufficiente, per se stessa, a ripristinare le posizioni probatorie delle parti secondo il loro interesse ad agire o a resistere all'azione (così, sin da Cass.
16.5.1951 n. 1205; cfr. pure, fra le successive, Cass. 15.5.1974 n. 1385 e 12.5.1980
n. 3102); b) sono irrilevanti eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insufficienza della prova scritta data, che non importino insussistenza del diritto fatto valere in quella sede (cfr.: Cass., 24.11.1981 n. 6244); di talché la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda di ingiunzione, dovendosi di conseguenza escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento (cfr.: Cass. 28.9.1994 n. 7892).
La presente controversia ha ad oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale, in relazione alla quale sul creditore grava l'onere di provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento è dovuto a causa non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ciò premesso, nel caso di specie l'esistenza del titolo deve ritenersi certamente provata, in quanto pacifica tra le parti.
Pagina 2 di 11 La vicenda riguarda una contestazione di inadempimento sorta nel corso di un rapporto intercorso tra due soggetti imprenditoriali, dei quali il primo deduce il mancato saldo del corrispettivo di alcune forniture e servizi ed il secondo, invece,
l'insussistenza della pretesa.
Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione, per cui la fattura o l'estratto delle scritture contabili, che hanno costituito titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituiscono fonte di prova per la parte che li ha emessi, in quanto, nel successivo giudizio di opposizione, il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione, da parte dell'opponente. (cfr. Cass., Sez. II, 30/07/04, n. 14556 - Cass., Sez. III, 17/11/03, n.
17271).
Ebbene a fondamento delle proprie pretese creditorie l'opposta pone l a fattura indirizzata all'opponente e recante l' importo riconosciuto nel provvedimento monitorio. Le scritture contabili regolarmente tenute, bollate e vidimate a norma di legge (cfr.: certificazione P.U.) ai sensi degli artt. 2709 e 2710 cod. civ. hanno efficacia probatoria non solo contro l'imprenditore ma anche fra imprenditori per rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, come nella specie. Ed invero, il giudice può utilizzare le annotazioni dei libri commerciali anche a favore della parte cui essi appartengono, quando non sussistono contestazioni specifiche, ritenendole attendibili ed idonee a dar vita ad una prova valida anche in favore dell'imprenditore da cui promanano.
L' opposta, oltre a versare in atti gli estratti autentici delle scritture contabili e la fattura di cui si è già fatto cenno, ha prodotto i DDT. Tale documento, introdotto con il D.P.R. 14/08/1996 n. 472, è quello che accompagna i beni durante il trasporto.
La firma di chi ritira la merce, fatta sull'esemplare trattenuto da colui che consegna, non è obbligatoria, ma può rivelarsi molto utile nel caso di contestazioni tra le parti.
Dalla documentazione versata in atti emerge che i DDT erano sottoscritti dal destinatario ed attestano l'avvenuta consegna della merce (peraltro non contestata).
Sulla presunta corresponsione della somma di euro 60.400,00 la FÙ non versa in atti documentazione contabile e corroboro dimostrativo di quanto rappresentato.
Segue la spettanza della somma ingiunta.
^^^
Pagina 3 di 11 Sulla domanda riconvenzionale.
Sull'eccezione palesata in comparsa conclusionale dalla Parte_3
La carenza di legittimazione attiva sollevata in comparsa conclusionale, anche in un contesto di costituzione successiva, può essere eccepita dal convenuto perché è una condizione dell'azione che può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio sebbene la sua formulazione in comparsa conclusionale sia una difesa tardiva. La legittimazione attiva indica la titolarità del diritto sostanziale che viene azionato in giudizio indi anche se tardiva, rientra nel normale ambito delle difese e non costituisce una eccezione di rito preclusa da decadenze o preclusioni.
Orbene la costituzione dell'attore in giudizio, dopo essere stata sollevata l'eccezione di carenza di legittimazione, non ha di per sé l'effetto di sanare il difetto. Tuttavia, nel caso per cui è processo, l'attore ha dimostrato la propria legittimazione con la documentazione insistente in atti già nel corso del giudizio.
Essendo provata la titolarità del diritto, segue la sanatoria del difetto.
^^^
Sul merito della riconvenzionale.
Sulla disciplina applicabile e sull'accettazione delle opere.
Deve essere chiarita - ai fini dell'esame della fondatezza della domanda avanzata in giudizio da parte attrice - qual è la disciplina applicabile al caso in esame, e, in particolare, la relazione tra le previsioni generali in tema di inadempimento contrattuale di cui agli arrt. 1453 e ss. c.c. (e la relativa eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.) e la garanzia per vizi nell'ambito del contratto di appalto disciplinata dagli artt. 1667 e 1668 c.c.. Ebbene, se, per un verso, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito che tali ultime disposizioni (id est, gli artt. 1667 e 1668 c.c.) integrano, ma non escludono, le previsioni in tema di inadempimento contrattuale (id est, gli artt .1453 e 1455 c.c.); è opportuno precisare, per altro verso, che le discipline in esame hanno ambiti di applicazione parzialmente differenti, per cui non si “sovrappongono” tra loro, ma - piuttosto- si
“affiancano”: la garanzia per vizi in tema di appalto (con tutti i termini di decadenza e di prescrizione ivi contemplati), infatti, è una disciplina che si riferisce al caso in cui i vizi si riferiscano ad un'opera appaltata che sia stata completata e consegnata;
mentre la responsabilità ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. sorge nel diverso caso in cui l'appaltatore non esegua integralmente l'opera, ovvero qualora non consegni l'opera eseguita, o - ancora - la consegni in ritardo rispetto
Pagina 4 di 11 ai termini contrattualmente pattuiti. Tale impostazione interpretativa, peraltro, è corroborata dalla stessa Corte di Cassazione, la quale, nella pronuncia n.
1590/1990, ha chiarito che “le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto (art. 1667, 1668, 1669 c.c.) integrano, ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e 1455 c.c. sorge allorquando egli non esegue integralmente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, previste dagli art. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha consegnato un'opera completa ma affetta da vizi o non conforme e così ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica.
Pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera”. Più recentemente, è intervenuta una nuova pronuncia (Cassazione civile, sez. II, 24/06/2011, n. 13983) che ha ulteriormente ribadito: “Nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli art. 1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli art. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (cfr., in senso conforme, Cass. 5-2-2006 n. 3302; Cass. 6-
4-2006 n. 8103; Cass. 9-8-1996 n. 7364; Cass. Sez. 2, 16-10-1998 n. 10255;
Tribunale Massa, 17/05/2016, n. 490).
In applicazione dei citati principi di diritto, nel caso in esame risulta applicabile la disciplina prevista dagli artt. 1667 e ss. c.c, in quanto l'opera è stata completata e consegnata nel dicembre 2017 dall'impresa appaltatrice alla committenza – circostanza non contestata dalle parti-.
Pagina 5 di 11 Tuttavia, è necessario analizzare l'effettiva accettazione delle opere appaltate da parte dell'attore.
Ebbene, in punto di diritto si osserva che -per costante giurisprudenza- in tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non equivale, ipso facto, ad accettazione della medesima senza riserve (e quindi ad accettazione tacita pur in difetto di verifica, ex art.1665 comma 4 c.c.), occorrendo in concreto stabilire se nel comportamento delle parti siano ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera senza riserve. In altri termini, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa e non implica, di per sé, la rinuncia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili, quando sia seguita dalla denuncia delle difformità e dei vizi dell'opera, così come non comporta la rinuncia al riconoscimento degli altri diritti convenzionalmente pattuiti riconducibili all'inadempimento dell'appaltatore
(cfr., ex multiis, Cass. n. 9361/2013; Cass. 12829/2004; Cass. 7260/2003; Cass.
11349/2004; Cass. 5131/2007).
In applicazione di tali principi, si rileva che nel caso in esame le opere appaltate, nonostante siano state consegnate, non risultano mai accettate dalla committenza, in quanto l'attore ha contestato e denunciato alla controparte una serie di vizi relativi al materiale fornito ed alla relativa modalità di posa in opera per come confermato dalla difesa della CP_2
Il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente fare riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza ed a semplici sospetti, con la precisazione che la denunzia dei vizi della cosa è, per sua natura, una dichiarazione recettizia, che non può produrre effetti fino a che non sia portata a conoscenza del destinatario (cfr. Cass. Civ., n. 777 del 16.1.2020; n. 3040 del 16.12.2015; n. 2460 dell'1.2.2008; Cass. Civ., n. 10106 del 2.9.1992).
La difesa della stilava al punto XVI “le innumerevole chiamate della CP_2 si sono sempre risolte con l'intervento tecnico della Parte_1 CP_1
. Detta affermazione può essere interpretata come tacito riconoscimento
[...] dei vizi. Ed invero la giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto che l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, è fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, ed è soggetta non già ai termini di
Pagina 6 di 11 prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (cfr. Cass. Civ., n.
14815 del 7.6.2018).
Pertanto, in considerazione della mancata accettazione delle opere appaltate emerge che il committente ha proceduto non solo alla verifica di tali opere, ma anche alla tempestiva contestazione dei relativi vizi, con la conseguente infondatezza dell'eccezione ex art. 1665, commi 3 e 4 sollevata da parte convenuta.
Sulle opere
L'appaltatore è tenuto alla diligenza richiesta dall'art. 1176, co. 2, c.c. per l'esercizio di un'attività professionale qualificata (da cui consegue l'obbligo di rendere edotto il committente di carenze progettuali ostative alla realizzazione dell'opera); tuttavia, qualora, a fronte di tali deduzioni, il committente decida comunque di proseguire con i lavori, allora lo stesso appaltatore non potrà essere ritenuto responsabile in relazione a tali opere, poiché ridotto a mero esecutore materiale di quanto ordinato dalla committenza (anche mediante la direzione dei lavori). Tale indirizzo interpretativo è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nella esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. quale modello astratto di condotta, che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente e obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura della attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse del creditore, nonché a evitare possibili eventi dannosi. Ove questa ultima ipotesi non ricorra ed egli debba attenersi alle previsioni del progetto predisposto dal committente, ovvero da terzi, poiché la impostazione dell'opera deve corrispondere a una funzionalità e utilizzabilità tali da renderla accettabile nonché tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente, lo stesso ha, comunque, il dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative alla utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti. Ciò anche allo scopo di promuoverne le modifiche necessarie al conseguimento di detto risultato. Egli, quindi, va esente da responsabilità per i vizi e le difformità di cui l'opera può risultare affetta in conseguenza delle rilevate carenze e dei segnalati errori, laddove il committente, pur resone edotto, gli richieda […] di dare ugualmente esecuzione al progetto e gli ribadisca le indicazioni. In tale ipotesi, infatti, l'appaltatore stesso risulta ridotto a mero nudus minister, cioè passivo strumento nelle mani del primo direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute, senza possibilità di iniziativa o
Pagina 7 di 11 vaglio critico” (Cassazione civile, sez. I, 18/05/2016, n. 10165, e, in senso conforme, cfr. Tribunale Roma, sez. XIII, 14/07/2016, n. 14199; Cassazione civile sez. lav., 23 marzo 1999, n. 2745).
Riassumendo quanto sin qui argomentato, dunque, 1) l'appaltatore deve assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, co. 2, c.c.; 2)
l'appaltatore è obbligato a controllare -nei limiti delle sue cognizioni- la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale
"nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; 3) la relativa prova (quella, cioè, relativa al dissenso manifestato ed all'“imposizione” da parte della committenza all'appaltatore di eseguire le opere in un determinato modo) grava sullo stesso appaltatore, e, in mancanza, quest'ultima parte è tenuta, a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalle obbligazioni assunte, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente (cfr., a tale ultimo riguardo, Cassazione civile, sez. II, 17/06/2013, n. 15093; Cassazione civile, sez. II, 21/05/2012, n. 8016
Tribunale Milano, sez. V, 14/05/2014, n. 5003; Tribunale Milano, sez. VII,
19/07/2012, n. 8853).
Ebbene, in applicazione dei citati principi, non può non osservarsi che la società convenuta non ha manifestato il proprio dissenso al FÙ. Non è emerso alcun particolare rilevante a tal fine, con la conseguenza che la -non Parte_3 avendo “adempiuto” all'onere probatorio di cui era gravata nel senso appena chiarito- è tenuta alla garanzia per vizi e difetti dell'opera di cui all'art. 1668 c.c..
Pertanto, alla luce delle considerazioni in fatto ed in diritto appena esposte, la domanda in riconvenzionale avanzata in giudizio dalla FÙ va accolta.
Sul danno
Secondo la costante -e condivisibile- giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., ex multiis, Cass. n. 9033/2006; Trib. Siena n. 857/2015), nell'appalto tra privati la tutela apprestata al committente ai sensi della norma di cui all'art. 1668 c.c. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento, cosicché qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica.
Pagina 8 di 11 Tanto premesso in diritto, ai fini della quantificazione e dell'analitica descrizione dei vizi riscontrati, può farsi riferimento alla C.T.U. redatta dall'ing. Per_1 complesso condivisibile in quanto redatta con rigore scientifico, coerente nelle premesse e logica nelle conclusioni, oltre ad essere esaustiva anche in ordine alle controdeduzioni sui rilievi mossi da parte convenuta, su sollecitazione del giudice
(da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta ).
Pertanto, sulla base delle conclusioni illustrate a pag. 13 della C.T.U. : da quanto evidenziato nel corso della seguente relazione tecnica, si riporta una computazione di massima degli interventi necessari a soddisfare pienamente il fabbisogno di energia richiesto per la climatizzazione e per ACS dall'edificio. Il totale degli interventi di ripristino degli impianti termici e il ripristino delle opere murarie comprendente:
➢ fornitura e posa degli impianti e macchine termiche;
➢ ripristino delle opere murarie;
➢ progettazione effettuata da tecnico abilitato;
➢ oneri per la sicurezza. viene valutato in € 135.124,28 IVA esclusa.
Conclusioni
In conclusione, alla luce delle considerazioni in fatto ed in diritto sinora svolte, è stato 1) accertato l'inadempimento e la responsabilità dell'appaltatore in relazione alle opere oggetto di appalto;
2) accertato il danno alle parti dell'immobile rispetto alle quali è stato possibile procedere ad un effettivo riscontro e quantificazione dello stesso.
Pertanto, accertata la presenza di difformità e vizi nell'esecuzione dei lavori, la appaltatrice -la quale non ha dimostrato di aver invece eseguito i lavori secondo le regole dell'arte- è tenuta al risarcimento, che la committente chiede di commisurare alle spese per l'eliminazione dei vizi (art.1668 cc).
Operata la compensazione con il credito vantato da per il saldo lavori CP_1 pari ad euro 47.819,76, consegue un obbligo risarcitorio a suo carico per la somma di €. 87.304,52.
Pertanto la in persona legale rappresentante p.t., va condannata a Parte_3 pagare a Euro € 87.304,52 a titolo di risarcimento del danno. Parte_2
Peraltro, con riferimento alla natura di tale obbligazione, si osserva che –secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità, condiviso da questo Giudice (cfr, ex pluribus, Cass. n. 11594/2004; Tribunale
Milano n. 14398/2014; Trib. Milano n. 2078/2014) -, in tema di appalto, mentre la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità
Pagina 9 di 11 dell'opera, a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 c.c., ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta.
Ne consegue che sull'importo sopra determinato (Euro 87.304,52), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al dicembre 2017 (data di completamento delle opere), e, quindi, anno per anno, a partire da tale ultima data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Infine, sulla somma così determinata, dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, secondo i parametri appena evidenziati, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Lite temeraria
In ordine al risarcimento ex art. 96 c.p.c, avanzato da parte convenuta va evidenziato che tale domanda per responsabilità processuale aggravata, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), con la conseguenza che, ove dagli atti del processo non risultino, come nella specie, elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (cfr.: Cassazione civile, sez. lav.,
11/12/2012, n. 22659). Mancando indi la prova in ordine all'esistenza di un pregiudizio aggiuntivo la domanda ex art. 96 c.p.c., va rigettata.
In forza delle superiori argomentazioni motive il decreto n. 566/2018 deve quindi essere revocato.
La reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese di lite.
Le spese della C.T.U. e di quelle anticipate dalla FÙ per il procedimento di ATP
-già separatamente liquidate - vanno poste definitivamente a carico di CP_3
[...]
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2757/2018 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) Revoca in decreto ingiuntivo n. 566/2018.
2) ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale e, per l'effetto:
3) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento in favore di dell'importo di Euro Parte_2
87.304,52 oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in motivazione.
4) PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio -come già liquidate in corso di causa- e di quelle anticipate dalla FÙ per il procedimento di ATP a carico di in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t..
5) Spese compensate.
Così deciso in Castrovillari il 09 ottobre 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria FR Di Maio
Pagina 11 di 11