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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. IO LA Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2375 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Francesco Arrica, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale: a) dichiarare la separazione personale tra i coniugi autorizzandoli a vivere separatamente;
b) con vittoria di spese, anche vive, compensi ed accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato depositato in data 10/04/2025, ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione personale dalla coniuge, odierna parte resistente. CP_1
In particolare, ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio con in Quartu Sant'Elena in data 15/10/2011 e che CP_1
dall'unione coniugale non sono nati figli;
- che i coniugi sono economicamente indipendenti;
- che la convivenza è cessata in data 7/11/2016 quando la resistente, dopo essere partita alle
Maldive per un master, non ha più fatto ritorno a casa;
Cont
- di aver provato più volte a mettersi in contatto telefonico con la senza mai ottenere alcuna risposta.
***
All'udienza del 5/11/2025 il Giudice delegato ha proceduto alla audizione della sola parte ricorrente,
non essendo la resistente comparsa nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha quindi rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve pertanto essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali e, in particolare, dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente e dalla mancata opposizione di parte resistente, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe intollerabile per loro.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
*** Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
10/11/1971 e nata a [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato CP_1
Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 68, parte II, serie C, anno 2011- Comune
di Quartu Sant'Elena);
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari in data 6/11/2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il giudice estensore
Nicole Cefis
Il Presidente
IO LA