TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/10/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2590 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c..”, riservato per la decisione all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 29 settembre 2025, vertente tra
(C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Cassino, Corso della Repubblica n. 183, presso lo dell'Avv. Roberta
Facchini, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Davide Cortellesi e Laura Pirolli, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Pirolli, in
Cassino via Ponte La Pietra;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 1. Con ricorso depositato il 12 ottobre 2024, – premesso che dalla relazione Parte_1 more uxorio con erano nati i figli (il 23 ottobre 2013) e (il 3 maggio Controparte_1 Per_1 Per_2
2016); che il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 1466/23 del 17 novembre 2023, aveva disciplinato l'affidamento e il mantenimento dei figli minori (in particolare, si era posto a carico del sig. , CP_1 fino alla permanenza (della durata di circa 18 mesi) dello stesso presso la Comunità Dianova o altra analoga struttura, il pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli pari ad euro 200,00 mensili rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% spese straordinarie) – ha riferito che il sig. , CP_1 non più in comunità, risulta svolgere attività lavorativa e che, nonostante ciò, non adempie agli obblighi di pagamento a suo carico. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporsi l'incremento dell'attuale assegno di mantenimento di almeno euro 150,00 per ciascun figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Con le note scritte, depositate il 26 settembre 2025, ha chiesto la rideterminazione dell'assegno di mantenimento in almeno euro 350,00 complessivi oltre al 100% dell'assegno unico in suo favore.
Si è costituito , contestando quanto dedotto dalla ricorrente, e riferendo di Controparte_1 svolgere attività lavorativa precaria e di trovarsi in condizioni economiche disagiate. Ha quindi chiesto rigettarsi la domanda proposta da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, in subordine, determinare il nuovo importo dell'assegno in misura equa tenendo conto della reale situazione reddituale dello stesso e subordinandolo all'effettiva stabilizzazione del rapporto lavorativo.
All'udienza del 4 giugno 2025, rilevato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, non è stato adottato alcun provvedimento temporaneo e urgente a modifica delle condizioni attualmente vigenti.
All'udienza del 29 settembre 2025, all'esito di discussione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Orbene, va considerato che la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni in relazione alla prole è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473bis. 29 c.p.c., il quale ricollega la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, attribuisce al procedimento di modifica natura non di revisio prioris istantiae - e quindi di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio - bensì di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra le parti al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni soggettive e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia, la pagina 2 di 5 natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di a tutela dei minori e in materia economica in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
2.1. Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto la revisione dell'assegno di mantenimento per i minori, in considerazione del fatto che l'intesa raggiunta dalle parti nel precedente giudizio e recepita nella sentenza di cui si richiede la modifica, era limitata alla permanenza del sig. presso la CP_1
Comunità in cui si trovava (per circa 18 mesi). Inoltre, a sostegno di detta domanda, la ha Pt_1 riferito che l'ex compagno, uscito dalla comunità, avrebbe trovato un impiego. Circostanza, questa, confermata dal resistente in udienza, avendo lo stesso riferito di lavorare, seppure con contratto in scadenza ad agosto 2025, e di percepire lo stipendio mensile di circa euro 1200-1300 netti.
Ciò evidenziato, deve ritenersi integrata la sopravvenienza indicata dalla ricorrente, e considerata dalle stesse parti nel precedente accordo (di cui si richiede la modifica), ossia l'uscita del sig.
dalla Comunità presso cui si trovava. La permanenza del resistente presso tale struttura CP_1 precludeva verosimilmente allo stesso la possibilità di reperire un'occupazione lavorativa (sia essa stabile o occasionale), e dunque di fornire un adeguato apporto economico per i figli. Ciò che ha giustificato la previsione, concordata dalle stesse parti, di una minima contribuzione economica per la prole (euro 100,00 per ciascun figlio) sino al perdurare di tale effettivo impedimento.
Tuttavia, è pacifico sia il fatto che il sig. , al momento dell'introduzione del presente CP_1 giudizio, sia uscito dalla Comunità, sia il fatto che lo stesso abbia iniziato a lavorare, percependo, come riferito dal medesimo, una retribuzione di euro 1200/1300 mensili netti.
Tanto considerato, a prescindere dall'eventuale successiva interruzione del rapporto lavorativo – interruzione comunque non documentata, ben potendo il contratto essere stato prorogato (peraltro, una prima proroga sicuramente si è avuta, visto che il resistente aveva riferito in udienza che il rapporto lavorativo sarebbe terminato il 31 agosto 2025, mentre dal contratto in atti è indicata, quale scadenza, il
6 giugno 2025; doc. 1 comparsa di costituzione) – ritiene il Collegio che il sig. , stante CP_1 anche la giovane età (di anni 36) ed essendosi comunque successivamente collocato nel mondo del lavoro, abbia, ad oggi, una capacità lavorativa e una potenzialità economica tale da giustificare un lieve incremento dell'assegno di mantenimento per la prole. Inoltre, quanto riferito dal resistente con le note scritte per l'udienza cartolare del 29 settembre 2025 circa il proprio stato di disoccupazione e l'impossibilità di lavorare “per motivi di salute”, oltre ad essere del tutto generico, è privo di qualsivoglia riscontro probatorio. pagina 3 di 5 Per di più, la ricorrente – la quale precedentemente lavorava part time in una pasticceria dal 2023 percependo euro 750,00 mensili (cfr. dichiarazione redditi 2024) – ha documentato l'avvenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 22 giugno 2025 (cfr. allegato alle note depositate il 26.9.2025), con conseguente peggioramento della propria condizione economica, considerato, peraltro, che la stessa risulta onerata anche dal pagamento mensile del canone di locazione pari a euro 400,00 (cfr. contratto allegato al ricorso).
Alla luce delle anzidette considerazioni, e tenuto conto della situazione economico reddituale delle parti sopra esaminata, deve disporsi l'aumento dell'assegno di mantenimento nella misura complessiva, ritenuto congrua, di euro 300,00 (ero 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat, e oltre al 50 % delle spese straordinarie per la prole.
2.2. Quanto alla domanda della ricorrente di percezione dell'assegno unico per l'intero (come sta avvenendo allo stato), formulata sin dall'udienza del 4 giugno 2025, deve preliminarmente considerarsi che sulla base della ratio della norma e delle finalità sociali dell'istituto, la Suprema Corte si è espressa in senso favorevole a tale attribuzione, sulla scorta del principio per cui la corresponsione integrale dell'assegno unico in favore del coniuge collocatario, anche in caso di affidamento condiviso, rappresenti una soluzione idonea a perseguire l'interesse superiore dei minori, cui il beneficio è preordinato (Cass. Civ. sez. I, 22 febbraio 2025, n. 4672).
Tale orientamento appare certamente condivisibile. Infatti, sebbene la normativa citata preveda che l'assegno unico spetti a entrambi i genitori, anche separati o non conviventi con la prole e che, in caso di affidamento condiviso, il beneficio si suddivida tra i due genitori, deve comunque tenersi conto del fatto che trattasi di misura a sostegno della genitorialità disposta nell'interesse del minore e che l'attribuzione al genitore unico collocatario consente a quest'ultimo di assolvere direttamente e in modo più adeguato alle esigenze del minore.
Alla luce dell'orientamento sopra menzionato, si ritiene che, nel caso in esame, sussistano i presupposti per l'attribuzione dell'assegno unico alla ricorrente, considerato che è genitore collocatario dei figli minori e provvedere, in via esclusiva o comunque prevalente, al soddisfacimento dei bisogni primari dei minori che con lei convivono. L'attribuzione integrale dell'assegno alla ricorrente appare, quindi, maggiormente corrispondente all'interesse dei figli, sia in considerazione del minimo contributo economico offerto dal padre sia in ragione del peggioramento della situazione reddituale della ricorrente, allo stato disoccupata.
3. Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) pagina 4 di 5 per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio ove si considerino la natura del procedimento, le questioni trattate, i pregressi rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Cassino n. 1466/2023, del 15/17 novembre 2023, pone a carico di il pagamento della complessiva somma di euro 300,00, rivalutabili Controparte_1 secondo gli indici Istat, da versare alla sig.ra entro il giorno quindici di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento dei due figli (euro 150,00 per ciascuno), confermando la suddetta sentenza per il resto;
2) dispone l'attribuzione per l'intero, in favore di dell'assegno unico universale per i Parte_1 figli;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 1 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2590 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c..”, riservato per la decisione all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 29 settembre 2025, vertente tra
(C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Cassino, Corso della Repubblica n. 183, presso lo dell'Avv. Roberta
Facchini, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Davide Cortellesi e Laura Pirolli, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Pirolli, in
Cassino via Ponte La Pietra;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 1. Con ricorso depositato il 12 ottobre 2024, – premesso che dalla relazione Parte_1 more uxorio con erano nati i figli (il 23 ottobre 2013) e (il 3 maggio Controparte_1 Per_1 Per_2
2016); che il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 1466/23 del 17 novembre 2023, aveva disciplinato l'affidamento e il mantenimento dei figli minori (in particolare, si era posto a carico del sig. , CP_1 fino alla permanenza (della durata di circa 18 mesi) dello stesso presso la Comunità Dianova o altra analoga struttura, il pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli pari ad euro 200,00 mensili rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% spese straordinarie) – ha riferito che il sig. , CP_1 non più in comunità, risulta svolgere attività lavorativa e che, nonostante ciò, non adempie agli obblighi di pagamento a suo carico. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporsi l'incremento dell'attuale assegno di mantenimento di almeno euro 150,00 per ciascun figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Con le note scritte, depositate il 26 settembre 2025, ha chiesto la rideterminazione dell'assegno di mantenimento in almeno euro 350,00 complessivi oltre al 100% dell'assegno unico in suo favore.
Si è costituito , contestando quanto dedotto dalla ricorrente, e riferendo di Controparte_1 svolgere attività lavorativa precaria e di trovarsi in condizioni economiche disagiate. Ha quindi chiesto rigettarsi la domanda proposta da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, in subordine, determinare il nuovo importo dell'assegno in misura equa tenendo conto della reale situazione reddituale dello stesso e subordinandolo all'effettiva stabilizzazione del rapporto lavorativo.
All'udienza del 4 giugno 2025, rilevato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, non è stato adottato alcun provvedimento temporaneo e urgente a modifica delle condizioni attualmente vigenti.
All'udienza del 29 settembre 2025, all'esito di discussione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Orbene, va considerato che la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni in relazione alla prole è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473bis. 29 c.p.c., il quale ricollega la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, attribuisce al procedimento di modifica natura non di revisio prioris istantiae - e quindi di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio - bensì di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra le parti al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni soggettive e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia, la pagina 2 di 5 natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di a tutela dei minori e in materia economica in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
2.1. Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto la revisione dell'assegno di mantenimento per i minori, in considerazione del fatto che l'intesa raggiunta dalle parti nel precedente giudizio e recepita nella sentenza di cui si richiede la modifica, era limitata alla permanenza del sig. presso la CP_1
Comunità in cui si trovava (per circa 18 mesi). Inoltre, a sostegno di detta domanda, la ha Pt_1 riferito che l'ex compagno, uscito dalla comunità, avrebbe trovato un impiego. Circostanza, questa, confermata dal resistente in udienza, avendo lo stesso riferito di lavorare, seppure con contratto in scadenza ad agosto 2025, e di percepire lo stipendio mensile di circa euro 1200-1300 netti.
Ciò evidenziato, deve ritenersi integrata la sopravvenienza indicata dalla ricorrente, e considerata dalle stesse parti nel precedente accordo (di cui si richiede la modifica), ossia l'uscita del sig.
dalla Comunità presso cui si trovava. La permanenza del resistente presso tale struttura CP_1 precludeva verosimilmente allo stesso la possibilità di reperire un'occupazione lavorativa (sia essa stabile o occasionale), e dunque di fornire un adeguato apporto economico per i figli. Ciò che ha giustificato la previsione, concordata dalle stesse parti, di una minima contribuzione economica per la prole (euro 100,00 per ciascun figlio) sino al perdurare di tale effettivo impedimento.
Tuttavia, è pacifico sia il fatto che il sig. , al momento dell'introduzione del presente CP_1 giudizio, sia uscito dalla Comunità, sia il fatto che lo stesso abbia iniziato a lavorare, percependo, come riferito dal medesimo, una retribuzione di euro 1200/1300 mensili netti.
Tanto considerato, a prescindere dall'eventuale successiva interruzione del rapporto lavorativo – interruzione comunque non documentata, ben potendo il contratto essere stato prorogato (peraltro, una prima proroga sicuramente si è avuta, visto che il resistente aveva riferito in udienza che il rapporto lavorativo sarebbe terminato il 31 agosto 2025, mentre dal contratto in atti è indicata, quale scadenza, il
6 giugno 2025; doc. 1 comparsa di costituzione) – ritiene il Collegio che il sig. , stante CP_1 anche la giovane età (di anni 36) ed essendosi comunque successivamente collocato nel mondo del lavoro, abbia, ad oggi, una capacità lavorativa e una potenzialità economica tale da giustificare un lieve incremento dell'assegno di mantenimento per la prole. Inoltre, quanto riferito dal resistente con le note scritte per l'udienza cartolare del 29 settembre 2025 circa il proprio stato di disoccupazione e l'impossibilità di lavorare “per motivi di salute”, oltre ad essere del tutto generico, è privo di qualsivoglia riscontro probatorio. pagina 3 di 5 Per di più, la ricorrente – la quale precedentemente lavorava part time in una pasticceria dal 2023 percependo euro 750,00 mensili (cfr. dichiarazione redditi 2024) – ha documentato l'avvenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 22 giugno 2025 (cfr. allegato alle note depositate il 26.9.2025), con conseguente peggioramento della propria condizione economica, considerato, peraltro, che la stessa risulta onerata anche dal pagamento mensile del canone di locazione pari a euro 400,00 (cfr. contratto allegato al ricorso).
Alla luce delle anzidette considerazioni, e tenuto conto della situazione economico reddituale delle parti sopra esaminata, deve disporsi l'aumento dell'assegno di mantenimento nella misura complessiva, ritenuto congrua, di euro 300,00 (ero 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat, e oltre al 50 % delle spese straordinarie per la prole.
2.2. Quanto alla domanda della ricorrente di percezione dell'assegno unico per l'intero (come sta avvenendo allo stato), formulata sin dall'udienza del 4 giugno 2025, deve preliminarmente considerarsi che sulla base della ratio della norma e delle finalità sociali dell'istituto, la Suprema Corte si è espressa in senso favorevole a tale attribuzione, sulla scorta del principio per cui la corresponsione integrale dell'assegno unico in favore del coniuge collocatario, anche in caso di affidamento condiviso, rappresenti una soluzione idonea a perseguire l'interesse superiore dei minori, cui il beneficio è preordinato (Cass. Civ. sez. I, 22 febbraio 2025, n. 4672).
Tale orientamento appare certamente condivisibile. Infatti, sebbene la normativa citata preveda che l'assegno unico spetti a entrambi i genitori, anche separati o non conviventi con la prole e che, in caso di affidamento condiviso, il beneficio si suddivida tra i due genitori, deve comunque tenersi conto del fatto che trattasi di misura a sostegno della genitorialità disposta nell'interesse del minore e che l'attribuzione al genitore unico collocatario consente a quest'ultimo di assolvere direttamente e in modo più adeguato alle esigenze del minore.
Alla luce dell'orientamento sopra menzionato, si ritiene che, nel caso in esame, sussistano i presupposti per l'attribuzione dell'assegno unico alla ricorrente, considerato che è genitore collocatario dei figli minori e provvedere, in via esclusiva o comunque prevalente, al soddisfacimento dei bisogni primari dei minori che con lei convivono. L'attribuzione integrale dell'assegno alla ricorrente appare, quindi, maggiormente corrispondente all'interesse dei figli, sia in considerazione del minimo contributo economico offerto dal padre sia in ragione del peggioramento della situazione reddituale della ricorrente, allo stato disoccupata.
3. Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) pagina 4 di 5 per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio ove si considerino la natura del procedimento, le questioni trattate, i pregressi rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Cassino n. 1466/2023, del 15/17 novembre 2023, pone a carico di il pagamento della complessiva somma di euro 300,00, rivalutabili Controparte_1 secondo gli indici Istat, da versare alla sig.ra entro il giorno quindici di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento dei due figli (euro 150,00 per ciascuno), confermando la suddetta sentenza per il resto;
2) dispone l'attribuzione per l'intero, in favore di dell'assegno unico universale per i Parte_1 figli;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 1 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
pagina 5 di 5