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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/05/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 273 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma alla via Gregorio VII n. 490 presso lo studio dell'avv. Gianfranco Laviola, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 3.09.2022; attrice
E
, nato a [...] in data [...], Controparte_1 CP_2
nata a [...] in data [...], nato a
[...] Controparte_3
DD UZ (Cs) il 27.06.1949, , nato a [...] Controparte_4 il 6.12.1947, e , nato a [...] in data [...], Controparte_5 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Emilio L. Di Cianni e
Gabriella Reda presso il cui studio, sito in Cosenza alla Piazza 1° Maggio n. 20 - Città 2000 -, sono elettivamente domiciliati, come da procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.05.2017, nonché nato a [...] il Controparte_6
25.12.1971, rappresentato e difeso dai suddetti avv.ti Emilio L. Di Cianni e Gabriella Reda unitamente all'avv. Dario Sammarro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza al Viale Trieste n. 38, come da procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.05.2017 e a quella di costituzione di nuovo difensore in aggiunta depositata il 26.09.2023; convenuti
e ; Controparte_7 Controparte_8 convenuti contumaci
NONCHE'
1 , , , e Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
[...] convenuti
Oggetto: azione di nullità contrattuale e divisione ereditaria.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato il 20.02.2017, evocando in giudizio i Parte_1 germani , , e quali CP_6 CP_1 CP_7 CP_5 CP_2 CP_8 CP_4 CP_3 eredi dei genitori e (rispettivamente deceduti in data Persona_1 Persona_2
11.11.2010 e 3.02.2012 senza lasciare testamento), ha rilevato che, in seguito alla morte di questi ultimi, ciascuno dei figli ha ereditato la quota di 1/9 di tutti beni, immobili e mobili, loro appartenuti, come da dichiarazioni di successione prodotte in atti;
in particolare, al momento del decesso, l'eredità dei genitori era composta da diversi beni immobili (alcuni dei quali pro quota)
e un libretto di risparmio postale, come indicati nell'anzidetto atto di citazione;
illegittimamente, con atto notarile del 21.12.2015, rep. n. 32784 - racc. n. 18211, , senza Controparte_6 che fosse ancora intervenuto lo scioglimento della comunione ereditaria (in via consensuale o giudiziale), ha acquistato al prezzo di euro 36.000,00 da tutti i fratelli (ad eccezione della stessa attrice, non concorde) la quota complessiva di 7/9 (che si è aggiunta a quella di 1/9 a lui spettante) di uno dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario dei defunti genitori, ovvero dell'unità immobiliare sita in DD UZ alla via Spurio Cursore n. 2, posta al piano terra con annessa corte, avente una consistenza catastale di sei vani. Dunque, sul presupposto che, prima dello scioglimento della comunione ereditaria (in mancanza di assegnazione giudiziaria o di accordo tra tutti i coeredi) non fosse consentito a questi ultimi di attribuirsi uno dei beni ereditari e procedere alla vendita pro quota dello stesso, ha chiesto di accertare il suo Parte_1 diritto ad ottenere la pronuncia della nullità dell'atto di compravendita del 21.12.2015 e, per l'effetto, annullarlo, in quanto stipulato in violazione delle norme sulla divisione ereditaria e di quelle sulla compravendita (stante, tra l'altro, l'assenza in capo alla parte venditrice di qualsivoglia titolo); di accertare il suo diritto ad ottenere la divisione dell'intero compendio ereditario per la quota di 1/9, a lei spettante per legge, e, per l'effetto, ordinare la divisione dell'asse ereditario dei defunti genitori in parti uguali tra i nove figli con l'assegnazione in favore di ciascuno della quota di 1/9 in proprietà esclusiva;
di ordinare la ripartizione delle spese in misura uguale tra i condividenti, fatta salva la condanna al pagamento delle stesse della parte che avesse sollevato infondate contestazioni nel corso della procedura di divisione.
Con comparsa, ritualmente depositata il 19.05.2017, si sono costituiti in giudizio CP_1
[...] Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3
e . Gli stessi, contestando quanto ex adverso Controparte_4 Controparte_5 dedotto, in via preliminare, hanno evidenziato che la maggior parte dell'asse ereditario dei defunti
2 genitori era costituita da quote ideali di beni immobili in comunione con altri comproprietari, con la conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli stessi. Nel merito, hanno, invece, rilevato l'inammissibilità e infondatezza della domanda di nullità dell'atto di compravendita ex adverso proposta, potendo, tra l'altro, ciascun comunista, ai sensi dell'art. 1103
c.c., disporre della propria quota cedendola ad altri e non ricorrendo, comunque, nel caso di specie alcuna ipotesi di nullità ex art. 1418 c.c., né di annullabilità del contratto stipulato il 21.12.2015.
Pertanto, hanno chiesto, preliminarmente, di dichiarare la non integrità del contraddittorio e, nel merito, di accertare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda proposta dall'attrice, ponendo a carico della stessa tutte le spese della divisione giudiziaria, stante la volontà di tutti gli altri eredi costituiti di procedere ad una divisione bonaria, con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarre in favore degli avvocati antistatari per dichiarato anticipo.
e , regolarmente evocati in giudizio, non si sono Controparte_7 Controparte_8 costituiti;
sicché, all'udienza del 31.10.2017, è stata dichiarata la loro contumacia.
Attivata la procedura di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, la stessa si è conclusa con esito negativo, come da verbale prodotto in atti.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., l'attrice con la prima memoria depositata ai sensi di tale norma, a fronte dell'eccezione di non integrità del contraddittorio ex adverso sollevata, ha chiesto di essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di sorella della de cuius (madre delle parti in causa); CP_14 Persona_2 richiesta di cui i convenuti costituiti, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., hanno eccepito la tardività, in quanto l'attrice, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 183 c.p.c.
(nella formulazione applicabile ratione temporis), avrebbe dovuto formulare tale istanza all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa.
In ogni caso, all'udienza del 28.05.2019, l'attrice ha rappresentato di aver provveduto sua sponte (senza alcuna autorizzazione giudiziale) ad integrare il contraddittorio nei confronti di evidenziando, altresì, che quest'ultima, successivamente alla notifica in CP_14 questione (ovvero in data 17.01.2019), era deceduta, riservandosi di produrre sia l'atto notificato, sia la documentazione attestante la comproprietà in capo alla medesima dei beni CP_14 oggetto di causa (atti mai prodotti). Disposta la comparizione delle parti per interloquire con le stesse in merito alla questione della non integrità del contraddittorio, anche alla luce della sentenza n. 24009/2010 emessa il 26.08.2010 dal Tribunale di Roma avente ad oggetto lo scioglimento della comunione di alcuni beni immobili (riguardanti il presente giudizio) ereditati pro quota dalla defunta unitamente alla sorella (prodotta dall'attrice in data Persona_2 CP_14
18.05.2021), con ordinanza del 3.11.2023, il precedente Giudice istruttore (diversa persona fisica rispetto allo scrivente magistrato) ha dichiarato la contumacia di , Controparte_10 [...]
, e e disposto un rinvio della causa onerando Controparte_9 Controparte_11 CP_12
(invano) “parte diligente alla produzione della documentazione utile a individuare e verificare
3 gli eredi di sorella di e l'eventuale contitolarità di quote CP_14 Persona_2 di proprietà (in capo ad essi o a terzi) sugli immobili oggetto del presente giudizio e indicati nella sentenza n. 24009/2010 (RGAC n.69101/2004) del Tribunale di Roma”, nonché ordinando a parte attrice il deposito, entro quindici giorni dalla comunicazione del medesimo provvedimento, di depositare la prova dell'avvenuta consegna dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio a Altresì, disposta, con ordinanza del 4.10.2024, la Controparte_13 comparizione delle parti onde interloquire con le stesse in ordine al mancato deposito dei titoli di provenienza in capo ai de cuius e dei beni immobili Persona_1 Persona_2 facenti parte della comunione ereditaria oggetto di causa, in data 4.11.2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.04.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, posta la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti legittimate a parteciparvi (secondo quanto è dato desumere dagli atti di causa), va disattesa la domanda con cui l'attrice ha chiesto la pronuncia della nullità (o, comunque, invalidità) dell'atto di compravendita del 21.12.2015, nonché va dichiarata l'inammissibilità della domanda con cui è stata chiesta la divisione dei beni facenti parte dell'asse ereditario dei de cuius
e Persona_1 Persona_2
Preliminarmente, vista l'eccezione di non integrità del contraddittorio sollevata dai convenuti costituiti in giudizio, stante l'asserita mancata evocazione in giudizio di litisconsorti necessari, deve osservarsi che, per pacifica giurisprudenza, nel caso in cui venga eccepita la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri soggetti, è onere di chi propone tale eccezione di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, nonché provare la loro esistenza ed i presupposti di fatto e di diritto idonei a giustificare l'invocata integrazione del contraddittorio (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 23634 del 28.09.2018 e Cass. civ. n.
10168 del 27.04.2018). Ebbene, tali oneri non sono stati assolti nel caso di specie, anche se si considera che i convenuti costituiti (come l'attrice) non hanno ottemperato alle ordinanze con cui in corso di causa è stata disposta la produzione della documentazione utile ad individuare e verificare l'esistenza di eredi di e l'eventuale contitolarità in capo agli stessi o a CP_14 terzi di quote di proprietà sugli immobili oggetto del presente giudizio. Dunque, a fronte di dette lacune (assertive e documentali), non è stata mai autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori soggetti, avendovi, in realtà, l'attrice provveduto sua sponte, in seguito alla relativa eccezione sollevata dai convenuti costituiti (circostanza che, tra l'altro, esime dalla delibazione della prova della regolarità della notifica dell'atto di citazione in giudizio di
[...]
. Peraltro, alla luce di quanto desumibile dagli atti di causa, (o CP_13 CP_14 chi ha acquistato la qualità di erede della stessa) non potrebbe, comunque, considerarsi
4 litisconsorte necessaria nel presente giudizio. Infatti, dalla sentenza n. 24009/2010 emessa dal
Tribunale di Roma a definizione del giudizio iscritto al n. 69101/2004 R.G. (avente ad oggetto lo scioglimento della comunione di alcuni beni ereditati dalla de cuius rientranti nella Persona_2 massa ereditaria oggetto della domanda di divisione proposta nel presente giudizio) si evince che i beni di cui al progetto divisionale approvato in detto processo sono stati assegnati ciascuno per la metà a e alla sorella madre delle odierne parti in causa. A CP_14 Persona_2 fronte di ciò, conformemente a tale assegnazione per la quota di ½, nell'atto introduttivo del presente giudizio, nell'elencare i beni già appartenuti alla de cuius di cui è stata Persona_2 chiesta la divisione, è stata, in ogni caso, espressamente indicata la sola quota di ½ degli immobili assegnata in via esclusiva alla medesima (cfr. pagine 3 e 4), così da non rendere Persona_2 necessaria la partecipazione di altri soggetti. Per consolidata giurisprudenza, infatti, in sede di divisione giudiziale di beni, può essere assegnata ad uno dei condividenti la quota indivisa di un bene in comunione, senza che sia necessario chiamare in giudizio il terzo comproprietario del bene per altro titolo, tranne nel caso in cui si chieda (a differenza della fattispecie in esame) anche lo scioglimento delle altre comunioni gravanti sul medesimo bene (cfr. in tal senso, tra le altre,
Cass. civ. n. 27377/2021, Cass. civ. n. 15764/2020 e Cass. civ. n. 471/1976).
Tanto premesso, in merito alla domanda con cui l'attrice ha chiesto la pronuncia della nullità dell'atto di compravendita del 21.12.2015, occorre rilevare che, ai sensi dall'art. 1103 c.c., ciascuno dei partecipanti alla comunione ha la libera disponibilità della propria quota, sicché la vendita della quota del bene o dei beni della comunione è valida e pienamente efficace senza che alcuno dei compartecipi possa opporvisi. Secondo costante giurisprudenza, infatti, “In materia di proprietà, il principio generale che regola il regime giuridico della comunione pro indiviso è quello della libera disponibilità della quota ideale, sicché è ben possibile che ciascun comunista autonomamente venda o prometta di vendere la sua quota, valido essendo il contratto anche nell'ipotesi in cui il bene sia dalle parti considerato un unicum inscindibile, risultando in tal caso
l'alienazione meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte alla stipula dell'atto” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sez. II dell'11.03.2004 n. 4965). Vendita di quote ereditarie, altresì, avente nel caso di specie, anche considerando quanto disposto dall'art. 732 c.p.c., efficacia immediata, in quanto avvenuta in favore non di terzi, ma di un coerede-comunista, così da comportare la modifica delle quote astratte nei confronti di tutti i coeredi, con la riduzione di quelle dei cedenti e l'accrescimento di quella del cessionario. L'atto di compravendita del
21.12.2015 intervenuto tra i coeredi (ad eccezione dell'attrice) non può, dunque, Parte_1 ritenersi affetto da alcuna nullità, essendo pienamente valido ed efficace (a nulla rilevando, altresì, in ragione di quanto esposto le deduzioni con cui – peraltro carente sul punto Parte_1 di legittimazione attiva – ha rilevato l'annullabilità del medesimo atto, stante l'errore essenziale sull'oggetto in cui sarebbero incorsi i coeredi venditori, credendo di poter disporre della quota di un bene di loro esclusiva proprietà).
5 In ultimo, esaminato il compendio documentale in atti, va dichiarata l'inammissibilità della domanda con cui è stata chiesta la divisione dei beni facenti parte dell'asse ereditario dei de cuius
e Persona_1 Persona_2
Deve, infatti, darsi atto (come già rilevato con ordinanza del 4.10.2024) dell'omesso deposito, nel rispetto delle preclusioni di cui ai termini dell'art. 183, comma 6, c.p.c., dei titoli di provenienza in capo ai de cuius degli immobili oggetto di divisione ereditaria;
titoli, in ogni caso, indispensabili per verificare la comproprietà dei medesimi immobili in favore dei condividenti, ovvero per accertare la titolarità in capo a questi ultimi dei cespiti rientranti nella massa ereditaria e procedere, quindi, allo scioglimento della stessa (cfr. al riguardo, ex plurimis, Corte appello
Salerno sez. II del 24.02.2023 n. 256, secondo cui “Nei giudizi di scioglimento della comunione i condividenti devono dimostrare il loro titolo di comproprietà; tuttavia ciò non vuol dire che sia loro richiesta una prova rigorosa analoga a quella che fonda l'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa. Pertanto tale onere probatorio non comporta la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere - imposti dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato - che dunque non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità
o improcedibilità della domanda, tenuto conto che in tali giudizi l'intervento dei creditori è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate”; nonché, tra l'altro, Cass. civ. ord. n. 10067/2020, con cui è stata, in ogni caso, condivisa l'esigenza che, nel giudizio di divisione ereditaria, sia offerta la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius o, più genericamente, la prova della comproprietà, pur precisando che, anche in presenza di contestazioni dei coeredi, non è posto a carico dell'attore l'onere delle prova rigorosa chiesta nel caso di un'azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa). Si ritiene, infatti, che, prima di procedere alla formazione dell'asse ereditario oggetto di divisione e delle relative quote, il giudice non può esimersi dal verificare la comproprietà in capo ai condividenti dei beni facenti parte del compendio ereditario
(con il conseguente onere probatorio gravante sulle parti). La domanda di scioglimento di una comunione ereditaria contiene, infatti, in sé, quale presupposto indeclinabile, l'affermazione che sussiste una comunione da sciogliere (ossia che sui beni oggetto della stessa le parti in causa vantano un diritto di comproprietà), sicché la verifica in questione va effettuata d'ufficio (essendo indispensabile per accertare la ricorrenza di una delle condizioni dell'azione di divisione), a nulla rilevando il deposito, tra l'altro, di dichiarazioni di successione (essendo atti provenienti dalle parti con una rilevanza meramente fiscale - cfr. in questo senso, ex multis, Cass. civ. n.
14395/2004), di certificati catastali (cfr. in proposito, ex plurimis, Cass. civ. n. 5257/2011 e Cass. civ. n. 11115/1997) e di atti testamentari (discutendosi dell'assenza dei titoli di provenienza dei
6 beni caduti in comunione ereditaria in capo al de cuius e non dell'assenza dei titoli di provenienza dal de cuius ai soggetti beneficiari di disposizioni testamentarie).
Parimenti, giova precisare, non è stata offerta alcuna prova circa le somme, asseritamente cadute in comunione ereditaria, di cui al libretto di risparmio postale indicato nell'atto introduttivo del giudizio e, comunque, non si sarebbe potuto procedere alla sola divisione delle stesse (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. sez. II del 24.03.2016 n. 5869, con cui, a fronte del principio di universalità della divisione ereditaria, è stata ravvisata la possibilità di addivenire ad una divisione parziale solo nel caso in cui – a differenza della fattispecie in esame – intervenga un accordo tra le parti ovvero tale divisione costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che nessuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse ereditario).
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché, considerato il rilievo d'ufficio delle carenze probatorie implicanti l'inammissibilità della domanda di divisione ereditaria (alla quale anche i convenuti costituiti si sono, in ogni caso, associati), oltre che l'inammissibilità ed infondatezza dell'eccezione preliminare di mancata integrazione del contraddittorio sollevata da detti convenuti, tali spese vanno poste a carico dell'attrice nella misura di ½, con compensazione della residua parte. Pertanto, va condannata alla rifusione, nella misura di ½, delle Parte_1 spese di lite in favore dei convenuti costituiti in giudizio (con distrazione ex art. 93 c.p.c.). Invece, nulla va disposto con riguardo agli altri convenuti non costituitisi in giudizio, non essendovi stati esborsi con il sorgere del diritto al relativo rimborso. Dette spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi del vigente decreto ministeriale n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della causa indicato in atti), con diminuzione del
50% ed esclusione della fase istruttoria, considerata l'attività difensiva concretamente prestata, le peculiarità della vicenda processuale in esame, la natura e il valore della controversia, nonché la complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 273/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda con cui ha chiesto la pronuncia della nullità dell'atto Parte_1 notarile di compravendita del 21.12.2015, rep. n. 32784 - racc. n. 18211;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di divisione dei beni rientranti nell'asse ereditario dei de cuius e Persona_1 Persona_2
- condanna alla rifusione, in favore dei convenuti costituiti in giudizio, nella Parte_1 misura di ½, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma (pari a 1/1) di euro 4.217,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cpa
7 e Iva, come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati antistatari Emilio L. Di Cianni e
Gabriella Reda per dichiarato anticipo, con compensazione della residua metà;
- nulla dispone per le spese di lite relativamente alla posizione processuale degli altri convenuti non costituiti in giudizio.
Paola, 10.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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