Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7858-2024
Tribunale di Firenze
III Sezione Civile
Innanzi al giudice Dott. Carlo Carvisiglia, oggi 21 gennaio 2025 è chiamata la causa N.R.G. 7858-2024, promossa da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
E' comparso l'avv. Mancini per parte attrice
E' comparsa l'avv. Pezzatini in sostituzione dell'Avv. Giancarlo
Poggiali Candidi Tommasi Crudeli per parte convenuta.
Il giudice esperisce il tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
L'avv. Mancini chiede la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art.127 ter cpc.
l'avv. Pezzatini chiede la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'avv. Mancini conclude come da memoria ex art.171 ter n.1 cpc. , con richiesta di distrazione di spese in suo favore quuale procuratore antistatario.
L'avv. Pezzatini conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
I procuratori, all'esito della discussione, dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio il giudice dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
1
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
III Sezione Civile
Nella persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, dott.
Carlo Carvisiglia ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con il quale il
Tribunale di Firenze ha ordinato alla società Controparte_2
(debitore principale) ed ai garanti , Parte_2 [...]
, , , ), Pt_1 Parte_3 Parte_4 Persona_1
il pagamento, in solido tra loro, della complessiva somma pari ad €
246.934,81, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di Controparte_1
L'attrice ha proposto i seguenti tre motivi di opposizione:
I. carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
II. decadenza della banca dall'azione nei confronti del fideiussore ex art. 1957c.c., stante la nullità parziale della fideiussione azionata in relazione all'art. 6, essendo tale clausola in contrasto con il provvedimento della Banca d'Italia 55/2005;
III. limitazione della garanzia fideiussoria all'importo di € 36.000,00 dalla stessa previsto, in luogo di quello di € 246.934,81 di cui al provvedimento monitorio oggetto di opposizione.
2 Tanto premesso, l'opponente ha richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“ Piaccia al Tribunale,
In via principale, in accoglimento del I° motivo di opposizione, revocare il decreto opposto, accertando la carenza di titolarità, in capo all'opposta del credito azionato e conseguente carenza di legittimazione attiva della stessa nel presente Controparte_3
giudizio;
In subordine, in accoglimento del II° motivo di ricorso, revocando il decreto opposto, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione azionata, conseguentemente dichiarare CP_3
decaduta ex art. 1957 c.c. dall'azione nei confronti della Sig.ra
[...]
e conseguentemente, accertare l'estinzione di ogni Parte_1
obbligazione di quest'ultimo nei confronti della stessa;
In ulteriore subordine, in accoglimento del III° motivo di ricorso, revocando il decreto opposto, accertare e dichiarare la somma dovuta dall'opponente Sig.ra in € 36.000,00, pari all'importo garantito, in luogo di quella Pt_1
ingiunta.
In ogni caso, vittoria di spese ed onorari del procedimento, nessuna esclusa e nella massima estensione.”.
Si è costituita la convenuta, la quale ha contestato l'opposizione proposta, di cui ha chiesto il rigetto precisando, nel contempo, quanto al terzo motivo, che “l'azione monitoria nei confronti della NO
è limitata – e non poteva essere diversamente – a Parte_1
quanto oggetto della garanzia prestata”.
La causa è stata istruita unicamente in via documentale.
2. L'opposizione è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Anzitutto, si prende atto della rinuncia di parte attrice al primo motivo di opposizione (cfr. pagg.
1-2 della memoria ex art. 171 ter n.1 cpc.).
3 Il secondo motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
Trattasi della nota questione della nullità delle fideiussioni per conformità delle stesse rispetto allo schema anticoncorrenziale elaborato dall'ABI, dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005.
Nel caso di specie i provvedimenti da ultimo richiamati, quello dell'ABI
e quello della Banca d'Italia, non sono stati, tuttavia, prodotti in giudizio dall'opponente nei termini di formazione del thema probandum, impedendo in tal modo l'accertamento anche d'ufficio della contestata nullità (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III, n.
4175/2020). Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “il collegio non ignora gli approdi della giurisprudenza di legittimità che, "con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche", hanno affermato l'elevata attitudine" del provvedimento adottato dalla Banca d'Italia anche prima della modifica di cui alla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11 (al pari di quelli emessi dalla Autorità Garante per la Concorrenza), a provare la condotta anticoncorrenziale giudizialmente denunciata, evidenziando l'importanza che il giudice di merito, per un verso, apprezzi il contenuto complessivo della garanzia e, per altro verso, "valuti se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa" (Cass. civ. 22 maggio 2019, n. 13846); rileva tuttavia la Corte che la censura è svolta in patente violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, in ragione della mancata trascrizione, allegazione o individuazione all'interno del fascicolo di ufficio dei tre contratti di fideiussione menzionati dai ricorrenti e del provvedimento della Banca
d'Italia del 2 maggio 2005 (in relazione al quale, trattandosi di atto regolamentare, non opera il principio iura novit curia)” (Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9679). La Suprema Corte ha, quindi,
4 precisato che, pur essendo la nullità rilevabile d'ufficio, di regola, in ogni stato e grado del giudizio, è necessario che i presupposti di fatto della nullità siano stati allegati dalle parti o comunque emergano ex actis.
Nella specie, non è stato depositato il predetto provvedimento, né il modello ABI, sicché non emergono dagli atti i presupposti di fatto dell'invocata nullità (in termini analoghi cfr. Corte appello Venezia sez.
II, 28/04/2021, n.1282).
Sotto altro profilo, va altresì evidenziato che:
a) la fideiussione rilasciata dalla sig.ra n data 29-7-2008 (cfr. Pt_1
doc.3 fasc. parte attrice) è una fideiussione specifica poiché relativa al solo finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente concesso dalla banca a per Controparte_2
l'importo di euro 200.000,00 (v. doc. n. 5 fasc. proc. monitorio);
b) secondo il condivisibile recente insegnamento del Supremo
Collegio (v. Cass. n. 10689/2024 e Cass. n. 19401/2024), non è possibile ritenere, in relazione al provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale;
c) in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale il garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità e, pertanto, non rileva l'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c.
E', al contrario, senz'altro fondato il terzo motivo di opposizione.
La stessa opposta ha, d'altra parte, riconosciuto che la garanzia prestata dalla stessa attrice è limitata alla somma di euro 36.000,00, tanto da aver azionato la stessa in via monitoria limitatamente a detto importo.
5 Tanto premesso, se, per un verso, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo, per altro verso l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 36.000,00.
3. Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione proposta e del corrispondente riconoscimento del credito azionato in misura inferiore a quella indicata nel provvedimento monitorio, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
Spese della procedura monitoria a carico dell'attrice limitatamente alla quota di 1/7 dell'importo liquidato nel decreto ingiuntivo, tenuto conto del rapporto tra l'entità del credito consacrato nel decreto ingiuntivo e quella del credito poi riconosciuto nel presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. revoca il decreto ingiuntivo;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 36.000,00;
3. dichiara le spese di lite del giudizio di opposizione integralmente compensate tra le parti;
4. pone le spese della procedura monitoria a carico dell'attrice limitatamente alla quota di 1/7 dell'importo liquidato nel decreto ingiuntivo.
Così deciso in Firenze in data 21 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Carvisiglia
6