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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3054/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20039/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Plures Spa (già Alia Servizi Ambientali Spa) - 04855090488
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259038722045000 TARI 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3193/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20 novembre 2025 la parte ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate-
Riscossione ed Alia Servizi Ambientali S.P.A. in relazione a intimazione di pagamento
071202590038722045000 del 22 settembre 2025, relativa al mancato pagamento della Tariffa di igiene ambientale per l'annualità 2011 eccependo la illegittimità della intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti sottostanti e la prescrizione della pretesa impositiva in quanto a fronte di atto notificato in data
18.04.2015, la intimazione di pagamento risulta notificata in data 22.09.2025.
Con controdeduzioni del 16 gennaio 2026 DE si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
Controdeduzioni 32 Alia Servizi Ambientali Spa che a seguito della fusione con Publiservizi, Consiag e
Acqua Toscana, ha assunto la denominazione sociale di Plures Spa si è costituta in giudizio e ha ribadito la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. n. 2941 del 2007, n. 4271 del 2003. Cass. S.U. n. 10955 del 2002) ha chiarito che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre;
tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle prestazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui cioè è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile però anche "uno actu" con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c. (Cass. n. 9295 del 1993).
In altri termini, la disposizione codicistica trova applicazione nella ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre la medesima norma non trova applicazione nella ipotesi di debito unico.
È pacifico che i tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una "causa debendi" di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso.
Nei casi considerati, l'utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio) che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato;
nè
è necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame della esistenza dei presupposti impositivi, che permangono fino alla verificazione di un mutamento obbiettivo della situazione di fatto giustificante il servizio, nè il corrispettivo potrebbe dall'utente essere corrisposto in unica soluzione, in quanto ab initio non determinato e non determinabile, nè nell'entità, nè nella durata (Cass., sez. trib. 23/02/2010 n. 4283).
Nessun rilievo può darsi alla osservazione che l'importo dei pagamenti annuali ed infrannuali possa variare nel tempo, in quanto tali variazioni non dipendono da nuova negoziazione del rapporto, che rimane stabile, ma da variazioni del costo dei servizi prestati, il cui addebito da parte degli enti impostori discende da considerazioni di politica fiscale ed economica rapportata alla generalità degli utenti del servizio ed indipendenti dalla volontà del singolo contribuente.
Ne consegue che trattandosi di imposta TARSU relativa all'anno 2011, cartella notificata in data 18.04.2015
e ingiunzione notificata in data 22.09.2025 i tributi in oggetto essendo sottoposti alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, in assenza di dimostrazione di qualsiasi atto di interruzione ad opera dell'ufficio sono prescritti.
La Commissione, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle stesse. Tali ragioni si rinvengono nelle statuizioni relative ai punti della controversia, così come evidenziate e risolte da questa Corte, nella peculiarità e della complessità delle questioni trattate,
e da tutte le vicende processuali così come esposte in narrativa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20039/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Plures Spa (già Alia Servizi Ambientali Spa) - 04855090488
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259038722045000 TARI 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3193/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20 novembre 2025 la parte ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate-
Riscossione ed Alia Servizi Ambientali S.P.A. in relazione a intimazione di pagamento
071202590038722045000 del 22 settembre 2025, relativa al mancato pagamento della Tariffa di igiene ambientale per l'annualità 2011 eccependo la illegittimità della intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti sottostanti e la prescrizione della pretesa impositiva in quanto a fronte di atto notificato in data
18.04.2015, la intimazione di pagamento risulta notificata in data 22.09.2025.
Con controdeduzioni del 16 gennaio 2026 DE si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
Controdeduzioni 32 Alia Servizi Ambientali Spa che a seguito della fusione con Publiservizi, Consiag e
Acqua Toscana, ha assunto la denominazione sociale di Plures Spa si è costituta in giudizio e ha ribadito la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. n. 2941 del 2007, n. 4271 del 2003. Cass. S.U. n. 10955 del 2002) ha chiarito che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre;
tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle prestazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui cioè è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile però anche "uno actu" con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c. (Cass. n. 9295 del 1993).
In altri termini, la disposizione codicistica trova applicazione nella ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre la medesima norma non trova applicazione nella ipotesi di debito unico.
È pacifico che i tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una "causa debendi" di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso.
Nei casi considerati, l'utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio) che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato;
nè
è necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame della esistenza dei presupposti impositivi, che permangono fino alla verificazione di un mutamento obbiettivo della situazione di fatto giustificante il servizio, nè il corrispettivo potrebbe dall'utente essere corrisposto in unica soluzione, in quanto ab initio non determinato e non determinabile, nè nell'entità, nè nella durata (Cass., sez. trib. 23/02/2010 n. 4283).
Nessun rilievo può darsi alla osservazione che l'importo dei pagamenti annuali ed infrannuali possa variare nel tempo, in quanto tali variazioni non dipendono da nuova negoziazione del rapporto, che rimane stabile, ma da variazioni del costo dei servizi prestati, il cui addebito da parte degli enti impostori discende da considerazioni di politica fiscale ed economica rapportata alla generalità degli utenti del servizio ed indipendenti dalla volontà del singolo contribuente.
Ne consegue che trattandosi di imposta TARSU relativa all'anno 2011, cartella notificata in data 18.04.2015
e ingiunzione notificata in data 22.09.2025 i tributi in oggetto essendo sottoposti alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, in assenza di dimostrazione di qualsiasi atto di interruzione ad opera dell'ufficio sono prescritti.
La Commissione, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle stesse. Tali ragioni si rinvengono nelle statuizioni relative ai punti della controversia, così come evidenziate e risolte da questa Corte, nella peculiarità e della complessità delle questioni trattate,
e da tutte le vicende processuali così come esposte in narrativa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.