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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/11/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1211 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1
PALOMBI
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano NISI CP_1
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30 luglio 2021, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il precesso notificato in data 12 luglio 2021 con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di €13.696,68 sulla base della sentenza n. 288/2021 emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 6 maggio 2021. L'opponente ha affermato l'illegittimità dell'atto di precesso per aver richiesto la parte ricorrente anche il pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/02. Ha pertanto chiesto al Tribunale di:
«accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato al
[...] in data 12.7.2021 poiché intimante il pagamento di una somma errata nel quantum, per i Parte_1 motivi spiegati in narrativa.
Con vittoria di spese, oltre le spese generali, compensi, IVA e CAP come per legge».
1.1. si è costituita e, contestando l'avverso atto difensivo, ha chiesto al CP_1
Tribunale di: «voglia il Giudice adito riconoscere il diritto della lavoratrice comparente di procedere esecutivamente
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
per le somme portate dal precetto e non contestate, pari ad € 11.483,09, ferma la determinazione degli effettivi interessi dovuti in sede di precisazione del credito dinanzi al G.E.
In ogni caso, nel merito, Voglia il Tribunale rigettare l'avversa opposizione svolta perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte, respingendo tutte le istanze svolte dall'opponente.
In subordine Voglia l'adito Giudice, pacifici gli importi indicati in precetto a titolo di sorte, rivalutazione e spese legali (oltre accessori) confermare il precetto per le suddette voci, oltre interessi al tasso legale sulla sorte.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali».
1.2. Concesso termine per note, la causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Con atto di precetto notificato all'opponente in data 12 luglio 2021, CP_1 ha intimato il pagamento della somma di euro 13.696,68, derivante dalla sentenza di questo
Tribunale n. 288/2021 con cui gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 7.788,65 a titolo di capitale ed euro 2.789,00 a titolo di spese legali.
3. Unico motivo di opposizione riguarda l'inserimento nell'atto di precetto della somma di €2.065,61 a titolo di interessi moratori, ritenuti non dovuti dall'opponente.
4. La questione giuridica da affrontare nella presente fattispecie è se, in assenza di espressa previsione nel dispositivo di una sentenza degli interessi dovuti, il credito possa autonomamente applicare e calcolare gli interessi moratori e inserirli in un atto di precetto.
5. Deve osservarsi come sulla questione si sia di recente espressa la Suprema Corte,
a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1244 del 7 maggio 2024, nella quale è stato affermato il seguente principio di diritto: «nel caso di condanna giudiziale al pagamento di interessi legali senza alcuna ulteriore specificazione, la misura degli interessi, decorrente dopo la proposizione della domanda giudiziale è pari al tasso legale. In tale ipotesi, quindi non potranno ritenersi liquidati nel dispositivo anche gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali disciplinati dall'art. 1284 comma 4 c.c. in ragione della portata generale di tale disposizione rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, atteso che
l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dalla disposizione citata, presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale ed ove dal titolo non emerga un siffatto accertamento non è consentita l'integrazione in fase in fase esecutiva ma è esperibile soltanto il rimedio dell'impugnazione».
In applicazione dell'esposto principio, rilevato che nel titolo esecutivo non era contenuta alcuna previsione circa l'applicazione degli intessi moratori, ritiene il Giudice che l'opposto non aveva diritto ad includere nell'atto di precetto la somma di €2.065,61 a tale titolo, essendo dovuti solo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c., componente
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
obbligatoria del credito, riconoscibile d'ufficio quale conseguenza automatica della condanna al pagamento di un credito in favore del lavoratore.
Essendo allora l'opposto creditore di una somma inferiore rispetto a quella indicata nell'atto di precetto, questo deve essere annullato.
4. La sussistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali al momento della notifica del precetto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - dichiara che in esecuzione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 288 del 2021
è creditrice di della somma di €7.788,65, oltre CP_1 Parte_1 interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e oltre spese di lite come liquidate in sentenza e, per l'effetto, annulla l'atto di precetto notificato da a CP_1 Parte_1 in data 12 luglio 2021;
[...]
2. - compensa le spese di lite.
Civitavecchia, 27 novembre 2025
GIUDICE
EL LL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1211 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1
PALOMBI
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano NISI CP_1
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30 luglio 2021, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il precesso notificato in data 12 luglio 2021 con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di €13.696,68 sulla base della sentenza n. 288/2021 emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 6 maggio 2021. L'opponente ha affermato l'illegittimità dell'atto di precesso per aver richiesto la parte ricorrente anche il pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/02. Ha pertanto chiesto al Tribunale di:
«accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato al
[...] in data 12.7.2021 poiché intimante il pagamento di una somma errata nel quantum, per i Parte_1 motivi spiegati in narrativa.
Con vittoria di spese, oltre le spese generali, compensi, IVA e CAP come per legge».
1.1. si è costituita e, contestando l'avverso atto difensivo, ha chiesto al CP_1
Tribunale di: «voglia il Giudice adito riconoscere il diritto della lavoratrice comparente di procedere esecutivamente
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
per le somme portate dal precetto e non contestate, pari ad € 11.483,09, ferma la determinazione degli effettivi interessi dovuti in sede di precisazione del credito dinanzi al G.E.
In ogni caso, nel merito, Voglia il Tribunale rigettare l'avversa opposizione svolta perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte, respingendo tutte le istanze svolte dall'opponente.
In subordine Voglia l'adito Giudice, pacifici gli importi indicati in precetto a titolo di sorte, rivalutazione e spese legali (oltre accessori) confermare il precetto per le suddette voci, oltre interessi al tasso legale sulla sorte.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali».
1.2. Concesso termine per note, la causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Con atto di precetto notificato all'opponente in data 12 luglio 2021, CP_1 ha intimato il pagamento della somma di euro 13.696,68, derivante dalla sentenza di questo
Tribunale n. 288/2021 con cui gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 7.788,65 a titolo di capitale ed euro 2.789,00 a titolo di spese legali.
3. Unico motivo di opposizione riguarda l'inserimento nell'atto di precetto della somma di €2.065,61 a titolo di interessi moratori, ritenuti non dovuti dall'opponente.
4. La questione giuridica da affrontare nella presente fattispecie è se, in assenza di espressa previsione nel dispositivo di una sentenza degli interessi dovuti, il credito possa autonomamente applicare e calcolare gli interessi moratori e inserirli in un atto di precetto.
5. Deve osservarsi come sulla questione si sia di recente espressa la Suprema Corte,
a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1244 del 7 maggio 2024, nella quale è stato affermato il seguente principio di diritto: «nel caso di condanna giudiziale al pagamento di interessi legali senza alcuna ulteriore specificazione, la misura degli interessi, decorrente dopo la proposizione della domanda giudiziale è pari al tasso legale. In tale ipotesi, quindi non potranno ritenersi liquidati nel dispositivo anche gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali disciplinati dall'art. 1284 comma 4 c.c. in ragione della portata generale di tale disposizione rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, atteso che
l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dalla disposizione citata, presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale ed ove dal titolo non emerga un siffatto accertamento non è consentita l'integrazione in fase in fase esecutiva ma è esperibile soltanto il rimedio dell'impugnazione».
In applicazione dell'esposto principio, rilevato che nel titolo esecutivo non era contenuta alcuna previsione circa l'applicazione degli intessi moratori, ritiene il Giudice che l'opposto non aveva diritto ad includere nell'atto di precetto la somma di €2.065,61 a tale titolo, essendo dovuti solo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c., componente
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
obbligatoria del credito, riconoscibile d'ufficio quale conseguenza automatica della condanna al pagamento di un credito in favore del lavoratore.
Essendo allora l'opposto creditore di una somma inferiore rispetto a quella indicata nell'atto di precetto, questo deve essere annullato.
4. La sussistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali al momento della notifica del precetto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - dichiara che in esecuzione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 288 del 2021
è creditrice di della somma di €7.788,65, oltre CP_1 Parte_1 interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e oltre spese di lite come liquidate in sentenza e, per l'effetto, annulla l'atto di precetto notificato da a CP_1 Parte_1 in data 12 luglio 2021;
[...]
2. - compensa le spese di lite.
Civitavecchia, 27 novembre 2025
GIUDICE
EL LL
3 di 3