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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/11/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. RA TO Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. SS NN Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUBINO MARIA STELLA e dell'avv. MAROTTA SERENA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SANTORO FLORA e dell'avv. TORTORELLA SANDRO, elettivamente domiciliata presso i predetti difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 01/04/2025.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/1/2025, i coniugi e Parte_1 CP_1
hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
[...] data 14/01/2017 in Ascea, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio d i detto Comune dell'anno 2017, p. II, Ufficio I, Sede centrale;
che adottavano il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dal loro matrimonio nasceva una figlia: (nata a [...] il [...]) ; che Persona_1
l'unione matrimoniale con il passare del tempo si è logorata venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni;
che, in data 13/11/2023, veniva pubblicata la sentenza n.
963/2023, con cui veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 26/09/2023.
Tanto premesso, i ricorrenti congiuntamente formulavano domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex 473 bis.51 c.p.c ., confermando le condizioni previste dalla sentenza di separazione, con l'aggiunta delle condizioni di cui al ricorso.
Nel dettaglio, tali condizioni prevedono:
“Confermare in toto il mantenimento delle condizioni pattuite all'udienza del 26.09.2023 e confermate in sentenza di separazione n. 963/2023 e con l'aggiunta di una nuova condizione precisata al punto L:
A. La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori ai sensi Persona_1 del novellato disposto dell'art. 155 c.c. con l'impegno da parte di entrambi i genitori di educarla ed istruirla.
B. I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sulla figlia per le decisioni straordinarie, mentre eserciteranno potestà separate nei periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di essi.
C.
Considerato che
il sig. lavora in Germania per circa 7 mesi Parte_1 consecutivi all'anno, da marzo a settembre, e al fine di evitare ogni possibile problematica di relazione derivante dal cambiamento delle abitudini, disporre che la figlia minore sia collocata prevalentemente Persona_1 con la mamma presso l'attuale residenza in Ascea, via Calliope n. 1.
pagina 2 di 6 D.
Considerato che
il rientra in Italia ad ottobre, disporre che Parte_1 durante le festività natalizie la minore trascorra la maggior parte di esse, almeno 10 giorni di fila, ed il Capodanno con il padre ad anni alterni e, allo stesso modo, il giorno di Pasqua e di Pasquetta. Ciascun coniuge, nell'interesse superiore della minore e nel reciproco rispetto, si impegna ad effettuare tempestiva comunicazione all'altro in caso di impedimento nell'esercizio del diritto di frequentazione.
E. Disporre che durante l'estate, la bambina stia 30 giorni consecutivi con il padre da usufruire tra luglio o agosto, con facoltà per il padre Parte_1 di portarla in Germania per trascorrere del tempo anche con i nonni
[...] paterni;
F. Il genitore che accompagnerà in vacanza la minore sarà tenuto a comunicare un recapito dove l'altro potrà contattare la figlia;
in caso di malattia o di infortunio della minore, il genitore che avrà la custodia in quel momento dovrà tempestivamente avvisare l'altro e permettergli di contattarlo e far loro visita;
G. I coniugi si impegnano ad evitare comportamenti che possano essere di pregiudizio per la salute psico-fisica e la serena crescita della minore. A tal fine si impegnano, in caso di convivenze more uxorio, a far rispettare sempre entrambe le figure genitoriali e soprattutto a non farle confondere con gli eventuali nuovi compagni degli stessi.
H. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
I. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
, la somma di € 300,00 (Euro trecento/00) a titolo di contributo
[...] mantenimento per la figlia minore oltre il 50% delle eventuali Per_1 ulteriori spese ordinarie e delle spese straordinarie, documentate tramite un rendiconto che la sig.ra si è impegnata a presentare al CP_1 Parte_1 entro il giorno 28 di ogni mese, con relativo impegno di quest'ultimo a versare le suddette spese entro il 15 del mese successivo.
pagina 3 di 6 J. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute della figlia, (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori.
K. Ognuno dei coniugi è tenuto a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie a tutela della figlia minore: spese mediche, spese scolastiche e universitarie, spese per l'inizio di un'attività lavorativa e quanto altro necessario sempre nel loro interesse.
L. Ognuno dei due genitori si impegna, almeno una volta all'anno, a predisporre una forma di risparmio in favore della minore attraverso buoni postali, libretti di risparmio, polizze ecc., tenuto conto della disponibilità economica degli stessi e proporzionata al proprio reddito.
Per spese mediche da documentare devono intendersi: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
tickets sanitari.
Per spese mediche da documentare e che richiedono preventivo accordo devono intendersi: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario LE .
Per spese scolastiche da documentare devono intendersi: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa.
Per spese scolastiche da documentare e che richiedono preventivo accordo devono intendersi: lezioni private;
gite scolastiche con pernottamento;
Per spese extrascolastiche da documentare e che richiedono preventivo accordo devono intendersi: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, e pertinenti attrezzature.”
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015,
n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo pagina 4 di 6 decorso il termine normativamente previsto, a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione consensuale.
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Dato atto, dunque, della sussistenza dei presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritiene il
Collegio di poter accogliere la domanda di divorzio alle condizioni di cui al ricorso e trascritte nella presente sentenza.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, così provvede:
- Pronunzia lo scioglimento del matrimonio tra , nato Parte_1 il 28/3/1986 a Vallo della Lucania SA, (C.F. ), e C.F._1
, nata il [...] a [...], Controparte_1
(C.F. ), contratto in data 14/01/2017 in Ascea, C.F._2 annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ascea dell'anno 2017, n. 1, p. II, Ufficio I, Sede centrale alle condizioni richiamate in parte motiva;
pagina 5 di 6 - Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascea per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio .
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
SS NN RA TO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. RA TO Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. SS NN Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUBINO MARIA STELLA e dell'avv. MAROTTA SERENA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SANTORO FLORA e dell'avv. TORTORELLA SANDRO, elettivamente domiciliata presso i predetti difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 01/04/2025.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/1/2025, i coniugi e Parte_1 CP_1
hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
[...] data 14/01/2017 in Ascea, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio d i detto Comune dell'anno 2017, p. II, Ufficio I, Sede centrale;
che adottavano il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dal loro matrimonio nasceva una figlia: (nata a [...] il [...]) ; che Persona_1
l'unione matrimoniale con il passare del tempo si è logorata venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni;
che, in data 13/11/2023, veniva pubblicata la sentenza n.
963/2023, con cui veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 26/09/2023.
Tanto premesso, i ricorrenti congiuntamente formulavano domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex 473 bis.51 c.p.c ., confermando le condizioni previste dalla sentenza di separazione, con l'aggiunta delle condizioni di cui al ricorso.
Nel dettaglio, tali condizioni prevedono:
“Confermare in toto il mantenimento delle condizioni pattuite all'udienza del 26.09.2023 e confermate in sentenza di separazione n. 963/2023 e con l'aggiunta di una nuova condizione precisata al punto L:
A. La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori ai sensi Persona_1 del novellato disposto dell'art. 155 c.c. con l'impegno da parte di entrambi i genitori di educarla ed istruirla.
B. I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sulla figlia per le decisioni straordinarie, mentre eserciteranno potestà separate nei periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di essi.
C.
Considerato che
il sig. lavora in Germania per circa 7 mesi Parte_1 consecutivi all'anno, da marzo a settembre, e al fine di evitare ogni possibile problematica di relazione derivante dal cambiamento delle abitudini, disporre che la figlia minore sia collocata prevalentemente Persona_1 con la mamma presso l'attuale residenza in Ascea, via Calliope n. 1.
pagina 2 di 6 D.
Considerato che
il rientra in Italia ad ottobre, disporre che Parte_1 durante le festività natalizie la minore trascorra la maggior parte di esse, almeno 10 giorni di fila, ed il Capodanno con il padre ad anni alterni e, allo stesso modo, il giorno di Pasqua e di Pasquetta. Ciascun coniuge, nell'interesse superiore della minore e nel reciproco rispetto, si impegna ad effettuare tempestiva comunicazione all'altro in caso di impedimento nell'esercizio del diritto di frequentazione.
E. Disporre che durante l'estate, la bambina stia 30 giorni consecutivi con il padre da usufruire tra luglio o agosto, con facoltà per il padre Parte_1 di portarla in Germania per trascorrere del tempo anche con i nonni
[...] paterni;
F. Il genitore che accompagnerà in vacanza la minore sarà tenuto a comunicare un recapito dove l'altro potrà contattare la figlia;
in caso di malattia o di infortunio della minore, il genitore che avrà la custodia in quel momento dovrà tempestivamente avvisare l'altro e permettergli di contattarlo e far loro visita;
G. I coniugi si impegnano ad evitare comportamenti che possano essere di pregiudizio per la salute psico-fisica e la serena crescita della minore. A tal fine si impegnano, in caso di convivenze more uxorio, a far rispettare sempre entrambe le figure genitoriali e soprattutto a non farle confondere con gli eventuali nuovi compagni degli stessi.
H. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
I. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
, la somma di € 300,00 (Euro trecento/00) a titolo di contributo
[...] mantenimento per la figlia minore oltre il 50% delle eventuali Per_1 ulteriori spese ordinarie e delle spese straordinarie, documentate tramite un rendiconto che la sig.ra si è impegnata a presentare al CP_1 Parte_1 entro il giorno 28 di ogni mese, con relativo impegno di quest'ultimo a versare le suddette spese entro il 15 del mese successivo.
pagina 3 di 6 J. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute della figlia, (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori.
K. Ognuno dei coniugi è tenuto a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie a tutela della figlia minore: spese mediche, spese scolastiche e universitarie, spese per l'inizio di un'attività lavorativa e quanto altro necessario sempre nel loro interesse.
L. Ognuno dei due genitori si impegna, almeno una volta all'anno, a predisporre una forma di risparmio in favore della minore attraverso buoni postali, libretti di risparmio, polizze ecc., tenuto conto della disponibilità economica degli stessi e proporzionata al proprio reddito.
Per spese mediche da documentare devono intendersi: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
tickets sanitari.
Per spese mediche da documentare e che richiedono preventivo accordo devono intendersi: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario LE .
Per spese scolastiche da documentare devono intendersi: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa.
Per spese scolastiche da documentare e che richiedono preventivo accordo devono intendersi: lezioni private;
gite scolastiche con pernottamento;
Per spese extrascolastiche da documentare e che richiedono preventivo accordo devono intendersi: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, e pertinenti attrezzature.”
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015,
n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo pagina 4 di 6 decorso il termine normativamente previsto, a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione consensuale.
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Dato atto, dunque, della sussistenza dei presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritiene il
Collegio di poter accogliere la domanda di divorzio alle condizioni di cui al ricorso e trascritte nella presente sentenza.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, così provvede:
- Pronunzia lo scioglimento del matrimonio tra , nato Parte_1 il 28/3/1986 a Vallo della Lucania SA, (C.F. ), e C.F._1
, nata il [...] a [...], Controparte_1
(C.F. ), contratto in data 14/01/2017 in Ascea, C.F._2 annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ascea dell'anno 2017, n. 1, p. II, Ufficio I, Sede centrale alle condizioni richiamate in parte motiva;
pagina 5 di 6 - Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascea per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio .
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
SS NN RA TO
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