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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06/03/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 1955 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Marco Bellonio Parte_1 C.F._1
-appellante-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Luigi Di Bonaventura Controparte_1 C.F._2
-appellata- avverso la sentenza n. 305/2020, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G. n.
1756/2019, pubblicata in data 28.04.2020.
***
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in parziale riforma della Sentenza impugnata, contrariis reiectis, - nel merito, riformare la sentenza di primo grado n. 305/2020, emessa dal Giudice di pace di Teramo nel procedimento recante n. 1756/2019 R.G., nella parte in cui si è disposta la compensazione delle spese e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, condannare l'Arch. a Controparte_1
pagina 1 di 5 rifondere in favore del sig. le spese, i diritti e gli onorari del giudizio di primo grado. Con vittoria Parte_1 di spese, competenze ed onorari, C.P.A. e contributo ex art. 15 l. L.P., come per legge”;
- PARTE APPELLATA: “voglia rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado n. 305/2020, con condanna della parte appellante alle spese e competenze del presente giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di ottenere la riforma della sentenza indicata in epigrafe limitatamente alla Controparte_1 statuizione sulle spese di lite.
In particolare, la sentenza appellata trae origine dall'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 482/19 emesso dal Giudice di Pace di Teramo in forza del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore del della somma di euro 4.456,59 quale corrispettivo CP_1 per l'attività professionale svolta a vario titolo per la ristrutturazione dell'abitazione dello stesso Pt_1 oltre interessi e spese di lite.
I-1.1. Con la proposta opposizione, l' ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale Pt_1 del Giudice adito per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta, competenza individuata, al contrario, in favore del Giudice di Pace di Atri con conseguente richiesta di dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo.
I-1.2. In primo grado si è costituito concludendo per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
I-1.3. All'esito del primo grado di giudizio, il Giudice di Pace di Teramo, con la sentenza appellata, ha accolto l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Atri con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite.
A tale ultimo proposito il primo giudice ha così disposto: “appare possibile, nel caso di specie, compensare integralmente le spese di lite tra le parti, alla luce del tecnicismo, cavillosità e novità delle questioni procedurali trattate”.
I-2. Avverso la sentenza n. 305/2020 del Giudice di Pace di Teramo ha proposto appello l' Pt_1 limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, sostenendo la presenza di vizi nell'iter logico seguito dal giudice di primo grado.
I-3. Si è costituito concludendo per la conferma della sentenza appellata e l'integrale Controparte_1 rigetto del gravame, con il favore delle spese del grado.
pagina 2 di 5 I-4. Il giudizio di secondo grado, documentalmente istruito, è pervenuto in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 06/03/2025.
II. ESAME DEL GRAVAME.
II-5. In ordine all'unico motivo di gravame si osserva quanto segue.
Quanto alla disciplina generale delle spese processuali giova rammentare che a mente dell'art. 90 c.p.c.
“Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”. Al principio di anticipazione, così come disciplinato dalla richiamata disposizione, si aggiunge il principio della soccombenza che governa l'intera disciplina delle spese processuali, enucleato all'art. 91 c.p.c., in forza del quale “Il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare (…)”.
Come evidenziato da autorevole dottrina, il principio della soccombenza costituisce corollario del più generale principio di causalità, inteso nel senso che le spese del giudizio vanno poste a carico della parte che ha causato, nell'altra, la necessità del processo.
Il principio della soccombenza non è esente da deroghe, la più importante delle quali è da individuarsi nell'applicazione della compensazione delle spese di lite. Dispone infatti l'art. 92, comma 2, c.p.c. che
“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La formulazione letterale della disposizione è, com'è noto, il risultato di un processo di progressivo assottigliamento – per via legislativa – delle ipotesi in cui il giudice è abilitato alla deroga del principio di soccombenza.
Sulla lettera della disposizione è tuttavia intervenuto il giudice costituzionale che, con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 (nella versione novellata dal d.l.
n. 132/2014) “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Come chiarito dalla migliore dottrina, i gravi ed eccezionali motivi idonei a deviare dal corso della soccombenza debbono essere identificati in circostanze oggettive che abbiano imprevedibilmente inciso sull'esito del giudizio (come lo ius superveniens) o in ipotesi-limite in cui il soccombente non aveva alcuna possibilità di evitare il giudizio (es. sentenza che accoglie un'azione costitutiva necessaria).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che una valida statuizione di compensazione, dopo l'intervento additivo della Consulta, potrebbe predicarsi nelle situazioni di obiettiva incertezza del pagina 3 di 5 diritto controverso (cfr. Cass. n. 15495/2022), in quelle caratterizzate da una elevata complessità delle questioni giuridiche o da un formante giurisprudenziale particolarmente contraddittorio (cfr. Cass. n.
7992/2022, Cass. n. 26889/2019, Cass. n. 4360/2019), fermo in ogni caso l'obbligo per il giudice di merito di fornire a tal proposito una motivazione puntuale e specifica (cfr. Cass. n. 24178/2022).
II-6. L'evocata cornice ermeneutica, nella quale il presente giudizio si colloca, rende palese la fondatezza dell'appello.
II-6.1. Deve anzitutto rilevarsi come sul piano dell'onere motivazionale il primo giudice si sia limitato a una formula del tutto generica, inidonea a sostenere la decisione compensatoria. Il Giudice di Pace, infatti, ha svolto un'ampia premessa in diritto per poi concludere succintamente nel senso che la compensazione sarebbe giustificata dal tecnicismo, dalla cavillosità e dalla novità delle questioni procedurali trattate.
II-6.2. La motivazione, oltre che insufficiente, si presenta non perspicua.
Anzitutto le ragioni di complessità tecnica giustificano la compensazione solo in presenza di un contesto normativo particolarmente intricato, circostanza questa che non è dato riscontrare nell'ipotesi di specie, essendosi limitato il primo giudice alla piana enucleazione della nozione di “consumatore”, delineata nelle sue coordinate essenziali da oltre un quarantennio e comunque definita normativamente nel codice del consumo, senza particolari margini di incertezza (neppure sul piano della sussunzione dell' nella categoria). Pt_1
Sicché non è dato riscontrare alcuno degli indici evocati dal Giudice di Pace a fondamento della pronuncia di compensazione delle spese di lite (tecnicismo, cavillosità, novità).
II-7. In parziale riforma della sentenza appellata va dunque disposto che le spese del primo giudizio sono poste a carico del in virtù del principio di soccombenza, con assorbimento di ogni CP_1 ulteriore questione.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna della parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante che vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(per il primo grado: parametri relativi alla tabella n. 1 – Giudice di Pace, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00, riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto del carattere solo processuale della pronuncia definitiva, della non particolare complessità della controversia, dell'attività in concreto svolta e dell'importanza dell'affare; per il secondo grado: parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e pagina 4 di 5 sommari di cognizione innanzi al Tribunale, valore della controversia compreso nello scaglione da euro
1.100,01 a euro 5.200,00, riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per le fasi “di studio della controversia”, “introduttiva del giudizio” e “decisionale”, tenuto conto del carattere solo processuale della pronuncia definitiva, della non particolare complessità della controversia, dell'attività in concreto svolta, dell'importanza dell'affare e del modulo decisorio prescelto, esclusione della fase
“istruttoria e/o di trattazione” in ragione della natura documentale del procedimento).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese del primo Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, che si liquidano in euro 632,50 per compensi e in euro 786,00 per esborsi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 850,50 per compensi e in euro 174,00 per esborsi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 20/03/2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06/03/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 1955 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Marco Bellonio Parte_1 C.F._1
-appellante-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Luigi Di Bonaventura Controparte_1 C.F._2
-appellata- avverso la sentenza n. 305/2020, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G. n.
1756/2019, pubblicata in data 28.04.2020.
***
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in parziale riforma della Sentenza impugnata, contrariis reiectis, - nel merito, riformare la sentenza di primo grado n. 305/2020, emessa dal Giudice di pace di Teramo nel procedimento recante n. 1756/2019 R.G., nella parte in cui si è disposta la compensazione delle spese e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, condannare l'Arch. a Controparte_1
pagina 1 di 5 rifondere in favore del sig. le spese, i diritti e gli onorari del giudizio di primo grado. Con vittoria Parte_1 di spese, competenze ed onorari, C.P.A. e contributo ex art. 15 l. L.P., come per legge”;
- PARTE APPELLATA: “voglia rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado n. 305/2020, con condanna della parte appellante alle spese e competenze del presente giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di ottenere la riforma della sentenza indicata in epigrafe limitatamente alla Controparte_1 statuizione sulle spese di lite.
In particolare, la sentenza appellata trae origine dall'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 482/19 emesso dal Giudice di Pace di Teramo in forza del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore del della somma di euro 4.456,59 quale corrispettivo CP_1 per l'attività professionale svolta a vario titolo per la ristrutturazione dell'abitazione dello stesso Pt_1 oltre interessi e spese di lite.
I-1.1. Con la proposta opposizione, l' ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale Pt_1 del Giudice adito per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta, competenza individuata, al contrario, in favore del Giudice di Pace di Atri con conseguente richiesta di dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo.
I-1.2. In primo grado si è costituito concludendo per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
I-1.3. All'esito del primo grado di giudizio, il Giudice di Pace di Teramo, con la sentenza appellata, ha accolto l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Atri con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite.
A tale ultimo proposito il primo giudice ha così disposto: “appare possibile, nel caso di specie, compensare integralmente le spese di lite tra le parti, alla luce del tecnicismo, cavillosità e novità delle questioni procedurali trattate”.
I-2. Avverso la sentenza n. 305/2020 del Giudice di Pace di Teramo ha proposto appello l' Pt_1 limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, sostenendo la presenza di vizi nell'iter logico seguito dal giudice di primo grado.
I-3. Si è costituito concludendo per la conferma della sentenza appellata e l'integrale Controparte_1 rigetto del gravame, con il favore delle spese del grado.
pagina 2 di 5 I-4. Il giudizio di secondo grado, documentalmente istruito, è pervenuto in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 06/03/2025.
II. ESAME DEL GRAVAME.
II-5. In ordine all'unico motivo di gravame si osserva quanto segue.
Quanto alla disciplina generale delle spese processuali giova rammentare che a mente dell'art. 90 c.p.c.
“Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”. Al principio di anticipazione, così come disciplinato dalla richiamata disposizione, si aggiunge il principio della soccombenza che governa l'intera disciplina delle spese processuali, enucleato all'art. 91 c.p.c., in forza del quale “Il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare (…)”.
Come evidenziato da autorevole dottrina, il principio della soccombenza costituisce corollario del più generale principio di causalità, inteso nel senso che le spese del giudizio vanno poste a carico della parte che ha causato, nell'altra, la necessità del processo.
Il principio della soccombenza non è esente da deroghe, la più importante delle quali è da individuarsi nell'applicazione della compensazione delle spese di lite. Dispone infatti l'art. 92, comma 2, c.p.c. che
“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La formulazione letterale della disposizione è, com'è noto, il risultato di un processo di progressivo assottigliamento – per via legislativa – delle ipotesi in cui il giudice è abilitato alla deroga del principio di soccombenza.
Sulla lettera della disposizione è tuttavia intervenuto il giudice costituzionale che, con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 (nella versione novellata dal d.l.
n. 132/2014) “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Come chiarito dalla migliore dottrina, i gravi ed eccezionali motivi idonei a deviare dal corso della soccombenza debbono essere identificati in circostanze oggettive che abbiano imprevedibilmente inciso sull'esito del giudizio (come lo ius superveniens) o in ipotesi-limite in cui il soccombente non aveva alcuna possibilità di evitare il giudizio (es. sentenza che accoglie un'azione costitutiva necessaria).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che una valida statuizione di compensazione, dopo l'intervento additivo della Consulta, potrebbe predicarsi nelle situazioni di obiettiva incertezza del pagina 3 di 5 diritto controverso (cfr. Cass. n. 15495/2022), in quelle caratterizzate da una elevata complessità delle questioni giuridiche o da un formante giurisprudenziale particolarmente contraddittorio (cfr. Cass. n.
7992/2022, Cass. n. 26889/2019, Cass. n. 4360/2019), fermo in ogni caso l'obbligo per il giudice di merito di fornire a tal proposito una motivazione puntuale e specifica (cfr. Cass. n. 24178/2022).
II-6. L'evocata cornice ermeneutica, nella quale il presente giudizio si colloca, rende palese la fondatezza dell'appello.
II-6.1. Deve anzitutto rilevarsi come sul piano dell'onere motivazionale il primo giudice si sia limitato a una formula del tutto generica, inidonea a sostenere la decisione compensatoria. Il Giudice di Pace, infatti, ha svolto un'ampia premessa in diritto per poi concludere succintamente nel senso che la compensazione sarebbe giustificata dal tecnicismo, dalla cavillosità e dalla novità delle questioni procedurali trattate.
II-6.2. La motivazione, oltre che insufficiente, si presenta non perspicua.
Anzitutto le ragioni di complessità tecnica giustificano la compensazione solo in presenza di un contesto normativo particolarmente intricato, circostanza questa che non è dato riscontrare nell'ipotesi di specie, essendosi limitato il primo giudice alla piana enucleazione della nozione di “consumatore”, delineata nelle sue coordinate essenziali da oltre un quarantennio e comunque definita normativamente nel codice del consumo, senza particolari margini di incertezza (neppure sul piano della sussunzione dell' nella categoria). Pt_1
Sicché non è dato riscontrare alcuno degli indici evocati dal Giudice di Pace a fondamento della pronuncia di compensazione delle spese di lite (tecnicismo, cavillosità, novità).
II-7. In parziale riforma della sentenza appellata va dunque disposto che le spese del primo giudizio sono poste a carico del in virtù del principio di soccombenza, con assorbimento di ogni CP_1 ulteriore questione.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna della parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante che vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(per il primo grado: parametri relativi alla tabella n. 1 – Giudice di Pace, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00, riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto del carattere solo processuale della pronuncia definitiva, della non particolare complessità della controversia, dell'attività in concreto svolta e dell'importanza dell'affare; per il secondo grado: parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e pagina 4 di 5 sommari di cognizione innanzi al Tribunale, valore della controversia compreso nello scaglione da euro
1.100,01 a euro 5.200,00, riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per le fasi “di studio della controversia”, “introduttiva del giudizio” e “decisionale”, tenuto conto del carattere solo processuale della pronuncia definitiva, della non particolare complessità della controversia, dell'attività in concreto svolta, dell'importanza dell'affare e del modulo decisorio prescelto, esclusione della fase
“istruttoria e/o di trattazione” in ragione della natura documentale del procedimento).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese del primo Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, che si liquidano in euro 632,50 per compensi e in euro 786,00 per esborsi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 850,50 per compensi e in euro 174,00 per esborsi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 20/03/2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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