TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29145/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29145/2022 promossa da: on sede in Milano c.so di Porta Nuova 16 (C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Alessandro Casella del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Visconti di Modrone, n. 6, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro
C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano Ripa di Porta Ticinese 87, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Paganuzzi (C.F. e dall'avv. C.F._1
Ilaria Calcatelli (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei C.F._2 difensori in Milano, viale Papiniano 44, in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Parte convenuta opposta
Oggetto: contratto di prestazione d'opera professionale
Conclusioni delle parti: parte attrice:
In via preliminare:
- rigettare l'eventuale istanza di di Controparte_2 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.9237/2022 emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e notificato il 6.6.2022 perché l'opposizione si fonda su prova scritta e di pronta soluzione, per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte;
pagina 1 di 10 In via principale e nel merito:
pagina 2 di 10 - accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
a saldo del corrispettivo pattuito (e già versato per euro Controparte_2
15.000,00 oltre Iva) per l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”, e per l'effetto,
- in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n.9237/2022 emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e opposto in questa sede;
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1346 e 1418 c.c., dell'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice” affidato da a Pt_1 Controparte_2 come da preventivo del 26.9.2021, per indeterminatezza dell'oggetto e precisamente
[...] della prestazione costituente l'obbligazione della convenuta opposta, e per l'effetto:
- revocare il decreto ingiuntivo n.9237/2022 emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e opposto in questa sede;
- condannare, a rifondere a Controparte_2 Parte_1
l'importo di Euro 15.000,00 oltre Iva, versatole a titolo di corrispettivo per l'incarico di
[...] direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”; In via riconvenzionale subordinata:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento di Controparte_2 all'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice” affidatole da
[...] per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte, e per l'effetto; Parte_1
- dichiarare la risoluzione del contratto avente ad oggetto l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice” affidato da a Pt_1 Controparte_2 come da preventivo del 26.9.2021, per esclusivi fatto e colpa di
[...] [...]
Controparte_2
- dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_2
a saldo del corrispettivo pattuito (e già versato per euro 15.000,00 oltre Iva)
[...] per l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.9237/2022 emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e opposto in questa sede;
- condannare, a rifondere a Controparte_2 Parte_1
l'importo di Euro 15.000,00 oltre Iva, versatole a titolo di corrispettivo per l'incarico di
[...] direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”; In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui, ad esito del giudizio, dovesse essere ritenuta Parte_1 tenuta a pagare a un importo ulteriore Controparte_2 rispetto a quanto già versato a titolo di corrispettivo per l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”, ridurre tale importo nella minor somma che dovesse risultare dovuta ad esito di causa, per tutto quanto esposto in fatto e diritto, e per l'effetto, In ogni caso: revocare il decreto ingiuntivo n.9237/2022, emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e opposto in questa sede;
In via Istruttoria: Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: Cap. 1) Vero che, il direttore tecnico di uno spettacolo teatrale svolge le seguenti mansioni:
organizzare e coordinare il lavoro delle maestranze sia tecniche che creative (macchinisti, elettricisti, parte scenotecnica); pagina 3 di 10 definire il calendario delle attività di allestimento così da evitare sovrapposizioni ed interferenze tra le squadre tecniche, agevolare il lavoro e consentire il completamento a regola d'arte di quanto necessario in tempi certi;
raccogliere presso i fornitori la documentazione attestante la realizzazione a regola d'arte dell'allestimento sotto ogni aspetto (dalle certificazioni di regolare esecuzione delle opere, a quelle attestanti la qualità dei materiali utilizzati, i collaudi, il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza) da sottoporre alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini del rilascio della licenza d'agibilità, ovvero, di fatto, dell'autorizzazione a mettere in scena lo spettacolo e verificarne la correttezza;
fornire istruzioni per la soluzione dei problemi tecnici che si dovessero manifestare nell'allestimento dello spettacolo;
progettare le soluzioni tecniche necessarie a realizzare le richieste creative provenienti dal registra dello spettacolo?
Cap. 2) Vero che, lo spettacolo “Alice!” per cui è causa è stato rappresentato presso la Fabbrica del Vapore, a Milano, da dicembre 2021 a marzo 2022 all'interno di una struttura allestita a tenda, secondo un modello di inizio Novecento, una sorta di tendone circense con una struttura interna in legno e arredata con numerosi specchi, denominata Spiegeltent? Cap. 3) Vero che, perché fosse consentita la rappresentazione dello spettacolo “Alice!” (per cui è causa) nella c.d. Spielgeltent di cui al precedente capitolo n.2, il rilascio della licenza d'agibilità e dell'autorizzazione a mettere in scena lo spettacolo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo aveva ad oggetto anche la stessa struttura c.d. Spielgeltent? Cap. 4) Vero che, nell'autunno 2021, l'attività di collazione della documentazione dei fornitori attestante la realizzazione a regola d'arte dell'allestimento dello spettacolo “Alice!” per cui è causa (dai certificati di regolare esecuzione delle opere, a quelle attestanti la qualità dei materiali utilizzati, i collaudi, il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza) ivi compreso il montaggio della c.d. Spielgeltent di cui al precedente capitolo n.2, da fornire all'ing. perché fosse sottoposta alla Commissione Comunale di CP_3
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini del rilascio della licenza d'agibilità è stata svolta dalla project manager, signora Controparte_4
Cap. 5) Vero che, nell'autunno 2021, l'attività di collazione della documentazione attestante la realizzazione a regola d'arte dell'allestimento dello spettacolo “Alice!” di cui al precedente capitolo n.2 era stata espressamente delegata dal Direttore Tecnico, ing. alla CP_2 project manager dello spettacolo, signora Controparte_4
Cap. 6) Vero che, nell'autunno 2021, nell'ambito delle attività di allestimento dello spettacolo
“Alice!”, per cui è causa, il Direttore Tecnico, ing. delegava alla project manager CP_2 dello spettacolo, signora altre mansioni oltre a quelle indicate nei due Controparte_4 precedenti capitoli di prova nn. 5 e 6, quali ad es. la verifica della presenza di bagni chimici da installare in loco e la convocazione di operatori per la movimentazione della scenografia ecc..? Cap.7) Vero che, nell'autunno 2021, nell'ambito delle attività di allestimento dello spettacolo
“Alice!”, per cui è causa, la direttrice di creazione, si è trovata costretta più Parte_3
pagina 4 di 10 volte a sollecitare il Direttore Tecnico, ing. affinché provvedesse a definire il CP_2 programma delle prove tecniche (audio e luci) dello spettacolo? Cap. 8) Vero che, nell'autunno 2021, nell'ambito delle attività di allestimento dello spettacolo
“Alice!”, per cui è causa, il programma delle prove tecniche dello spettacolo è stato definito dai responsabili luci e audio? Cap.9) Vero che, nell'autunno 2021, nell'ambito delle attività di allestimento dello spettacolo
“Alice!”, per cui è causa, la direttrice di creazione, ha ripetutamente Parte_3 manifestato, tra gli altri anche all'A.U. di sig. il proprio disappunto per Pt_1 Pt_2
l'operato del Direttore Tecnico, ing. CP_2
Cap.10) Vero che, nell'autunno 2021, nell'ambito delle attività di allestimento dello spettacolo
“Alice!”, per cui è causa l'ing. , professionista abilitato, incaricato di interfacciarsi CP_3 con la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e di introdurre l'istanza per il rilascio della licenza di agibilità, ha ripetutamente manifestato, tra gli altri anche all'A.U. di sig. il proprio disappunto per l'operato del Direttore Tecnico, Pt_1 Pt_2 ing. CP_2
Cap. 11) Vero che, nell'autunno 2021, nell'ambito delle attività di allestimento dello spettacolo
“Alice!”, per cui è causa, il Direttore Tecnico, ing. ometteva di supervisionare le CP_2 fasi di montaggio delle strutture necessarie all'allestimento e rappresentazione dello spettacolo presso la Fabbrica del Vapore, ivi compreso il montaggio della c.d. Spielgeltent di cui al precedente capitolo n.2? Cap. 12) Vero che, nell'autunno 2021, nell'ambito delle attività di allestimento dello spettacolo
“Alice!”, per cui è causa, il Direttore Tecnico, ing. ometteva di fornire supporto CP_2 tecnico nell'allestimento dello show, delegando ai responsabili e tecnici impegnati nell'allestimento la soluzione di problemi tecnici di volta in volta emersi? Cap. 13) Vero che, nell'autunno 2021, nell'ambito delle attività di allestimento dello spettacolo
“Alice!”, per cui è causa, il Direttore Tecnico, ing. ometteva di presenziare, presso CP_2 la Fabbrica del Vapore, alle prove pomeridiane dello show? Si indicano a testi:
- la sig.ra Controparte_4
- la sig.ra Parte_3
- il sig. CP_3
- il sig. Tes_1
- il sig. Persona_1
- il sig. Testimone_2
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Con la più ampia riserva.
Parte convenuta:
in via preliminare confermare la esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 9237/22 nel merito previo accertamento dell'attività svolta dalla Parte_4
in favore della per il periodo dedotto nel preventivo dal settembre
[...] Pt_1
2021 al 16/12/21
pagina 5 di 10 1) accertare e dichiarare il diritto della CP_2 Parte_5
al pagamento della residua somma di € 8.540,00 per i motivi descritti in narrativa e, per
[...]
l'effetto, 2) respingere le domande tutte proposte dalla per i motivi di cui in narrativa Parte_1
e 3) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Parte_1
la somma di € 8.540,00 Parte_6 confermando il decreto ingiuntivo n 9237/22, RG 10139/22, notificato in data 6/6/22, emesso dal Tribunale di Milano in data 16/5/22, oltre interessi moratori come in ogni caso 4) Con vittoria di spese e onorari, maggiorazione ex art. 4, comma 1bis DM 37/2018 (collegamenti ipertestuali), spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: Laddove i provvedimenti istruttori dovessero essere revocati e rivalutati si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze capitolate in fatto da 1 a 51.2 precedute dalle parole
“vero che”. Ammettersi prova contraria sulle circostanze dedotte dalle controparti. Testi: come in atti
*** Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.7.2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 9237/2022 emesso, su istanza di Controparte_2 [...]
dal Tribunale di Milano in data 6.6.2022 (e notificato in pari data), con cui Controparte_2 veniva alla stessa ingiunto il pagamento della somma di euro 8.540,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo pattuito tra le parti per la direzione tecnica di uno spettacolo teatrale. Parte opponente eccepiva: - la nullità dell'incarico per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. (così l'opponente: <In via preliminare, come è stato esposto nel primo paragrafo della parte in fatto, il contratto sottoscritto tra le parti deve ritenersi ex artt.1346 e 1418 c.c. nullo per indeterminatezza dell'oggetto. Nell'incarico, infatti, manca qualsiasi esplicito riferimento all'attività che la convenuta avrebbe dovuto svolgere nell'allestimento dello spettacolo per cui è causa. Tutto quello che viene detto è che il sig. – avrebbe dovuto svolgere il ruolo di “direttore tecnico”; manca, tuttavia, CP_2 CP_2 qualsiasi declinazione delle attività che quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere in tale qualità. Tale oggettiva carenza non può che determinare la nullità del contratto, mancando del tutto la definizione di una delle due prestazioni corrispettive del rapporto che, peraltro, nel caso di specie, costituisce anche l'oggetto>>); - l'inadempimento dell'opposta per avere abbandonato la produzione prima del termine del contratto, per essersi disinteressata della pratica relativa al rilascio dell'agibilità dello spettacolo da parte della Commissione Comunale e per un complessivo mancato adempimento delle prestazioni che generalmente un direttore tecnico deve eseguire, cosa che rendeva dunque legittimo ex art. 1460 c.c. il mancato saldo del corrispettivo pattuito. Rassegnava le seguenti conclusioni:
<In via preliminare:
pagina 6 di 10 - rigettare l'eventuale istanza di di concessione della Controparte_2 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.9237/2022 emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e notificato il 6.6.2022 perché l'opposizione si fonda su prova scritta e di pronta soluzione, per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte;
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_2
a saldo del corrispettivo pattuito (e già versato per euro 15.000,00 oltre Iva) per l'incarico di direzione
[...] tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”, e per l'effetto,
- in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n.9237/2022 emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e opposto in questa sede;
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1346 e 1418 c.c., dell'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice” affidato da a come da Pt_1 Controparte_2 preventivo del 26.9.2021, per indeterminatezza dell'oggetto e precisamente della prestazione costituente l'obbligazione della convenuta opposta, e per l'effetto:
- revocare il decreto ingiuntivo n.9237/2022 emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e opposto in questa sede;
- condannare, a rifondere a l'importo Controparte_2 Parte_1 di Euro 15.000,00 oltre Iva, versatole a titolo di corrispettivo per l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”; In via riconvenzionale subordinata:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento di Controparte_2 all'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice” affidatole da per tutte le Parte_1 ragioni in fatto e diritto esposte, e per l'effetto;
- dichiarare la risoluzione del contratto avente ad oggetto l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice” affidato da a come da Pt_1 Controparte_2 preventivo del 26.9.2021, per esclusivi fatto e colpa di Controparte_2
- dichiarare che nulla è dovuto da a a Parte_1 Controparte_2 saldo del corrispettivo pattuito (e già versato per euro 15.000,00 oltre Iva) per l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.9237/2022 emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e opposto in questa sede;
- condannare, a rifondere a l'importo Controparte_2 Parte_1 di Euro 15.000,00 oltre Iva, versatole a titolo di corrispettivo per l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”; In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui, ad esito del giudizio, dovesse essere ritenuta tenuta a pagare a Parte_1 un importo ulteriore rispetto a quanto già versato a Controparte_2 titolo di corrispettivo per l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”, ridurre tale importo nella minor somma che dovesse risultare dovuta ad esito di causa, per tutto quanto esposto in fatto e diritto, e per l'effetto, in ogni caso: revocare il decreto ingiuntivo n.9237/2022, emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e opposto in questa sede. Con la più ampia riserva istruttoria.
pagina 7 di 10 Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio>>.
Con comparsa in data 23.11.2022 si costituiva in giudizio Controparte_2 che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto
[...] dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, in particolare sottolineando come l'incarico del 26.9.2021 fosse la formalizzazione di accordi verbali intercorsi tra le parti in precedenza e come le prestazioni inerenti la figura del direttore tecnico fossero ben presenti alla controparte che infatti ne dava una elencazione minuziosa nell'atto di citazione, con conseguente infondatezza della eccezione di nullità del contratto inter partes, e inoltre precisando che l'opposta aveva eseguito l'attività correttamente e compiutamente come si poteva desumere direttamente dalla copiosa documentazione che produceva e come risultava anche confermato dal fatto che l'opponente avesse, senza mai muovere alcun rilievo circa l'esecuzione della prestazione, provveduto al pagamento di tre tranches su quattro del corrispettivo pattuito, peraltro anche quando lo spettacolo, preparato completato ed allestito, era già in scena.
Alla prima udienza del 6.2.2023 le parti si riportavano alle rispettive istanze. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, assegnati i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie, precisate le conclusioni, con ordinanza 5.11.2024 venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva L'eccezione di parte opponente relativa alla nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto è infondata. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno inteso mettere per iscritto nel preventivo in data 26.9.2021 gli elementi fondamentali del contratto. Nel documento si legge infatti: <Con la presente siamo qui a proporvi la nostra offerta per la consulenza di
– nel ruolo di direttore tecnico per quanto riguarda vostro spettacolo “Alice!” che si CP_2 CP_2 svolgerà a Milano dal 9 dicembre 2021. Il periodo di collaborazione partie da settembre 2021 per terminare il 16 dicembre 2021. Tale collaborazione non ha termini di esclusività. Non è richiesta da parte di Parte_1 presenza quotidiana presso i propri uffici, ma quando e ove necessario stabilito dalle parti con anticipo.
garantisce comunque presenza e reperibilità per il raggiungimento ottimale del risultato Controparte_2 dell'evento. Il compenso pattuito è pari a 22.000,00 euro oltre all'iva. Il pagamento avverrà nelle seguenti tranches:
• 5.000 euro + iva entro il 31 ottobre 2021
• 5.000 euro + iva entro il 30 novembre 2021
• 5.000 euro + iva entro il 31 dicembre 2021
• 7.000 euro + iva entro il 31 gennaio 2022 Sono esclusi da tale importo i seguenti costi i quali, se a carico della Associati, saranno messi in CP_2 fattura a consuntivo:
• Spese di trasferta al di fuori del comune di Milano (vitto, trasporto, alloggio) pagina 8 di 10
Se d'accordo, Vi preghiamo di renderci la presente da Voi sottoscritta in segno di accettazione e benestare>> (doc. 1b). Quindi l'oggetto del contratto era la prestazione di direttore tecnico dello spettacolo teatrale
“Alice!”, prestazione che, benchè non determinata nei minimi particolari, era sufficientemente identificata, come peraltro si evince anche dal fatto che parte opponente, come ulteriore eccezione, contesta la mancata esecuzione delle varie attività rientranti nel compito del direttore tecnico, dandone un preciso elenco. Peraltro è evidente che, una volta specificato il tipo di spettacolo, la prestazione del direttore tecnico risulta implicitamente determinata quanto alle attività da compiere. In considerazione del particolare settore contrattuale in oggetto e considerate le stesse allegazioni della parte opponente non può esservi dubbio che l'oggetto del contratto fosse determinato. Quindi l'eccezione di nullità del contratto deve essere rigettata. Quanto alla eccezione di inadempimento contrattuale, occorre osservare che l'evidenza dell'esecuzione delle prestazioni eseguite dalla parte opposta è data dalla documentazione versata in atti da , ossia dalle numerose comunicazioni intercorse tra i vari soggetti CP_2 coinvolti nella realizzazione dello spettacolo teatrale <> (docc. da 13 a 20). Da tali comunicazioni emerge come il direttore tecnico abbia coordinato il lavoro di detti soggetti, predisponendo gli allestimenti materiali, gli impianti e gli strumenti tecnici necessari allo svolgimento dello spettacolo, ed abbia fatto in modo che senza ritardi e senza problemi lo spettacolo teatrale sia andato in scena, secondo le tempistiche richieste e i costi assegnati, peraltro con notevole successo. La lettura che parte opponente dà di queste comunicazioni (cfr. pagg.
9-28 comparsa conclusionale) non può essere condivisa. Dalle stesse non è dato evincere alcun inadempimento da parte del direttore tecnico, ma una fisiologica interazione tra i soggetti addetti alla realizzazione di uno spettacolo teatrale. Non risultano peraltro contestazioni né da parte dell'opponente né da parte di terzi circa l'operato del direttore tecnico. In ordine alle due specifiche contestazioni indicate da parte opponente in atto di citazione, si osserva che parte opposta ha replicato fondatamente che il rilascio della agibilità era compito di un altro consulente, l'Ing. che era munito dei requisiti professionali per gestire la CP_3 richiesta, mentre il compito, assolto, di parte opposta era quello di verificare che l'iter di richiesta e rilascio avvenisse correttamente, come è stato. Per ciò che attiene al lamentato abbandono della produzione da parte di , qualche giorno prima del termine finale CP_2 indicato in contratto, è sufficiente rilevare come si trattò solo di due giorni ed avvenne in ogni caso dopo che il lavoro era stato interamente portato a termine e dopo la prova generale dello spettacolo. D'altro canto, non sussistono contestazioni circa l'operato del direttore tecnico per tutta la durata del contratto;
solo in data 22.2.2022, quando quest'ultimo sollecitava il saldo del proprio compenso, la parte opponente contestava, peraltro assai genericamente, senza alcuna precisa indicazione di prestazioni non eseguite o male eseguite, l'esecuzione del contratto. E' significativo che parte opposta dichiari di aver chiesto ad ogni soggetto coinvolto nella realizzazione del progetto uno sconto sul corrispettivo, a chiara evidenza della difficoltà in cui versava la parte opponente nel tenere fede agli impegni economici assunti. Ciò risulta anche dal fatto che le tranches pagate (tre su quattro) sono state tutte pagate in ritardo. Inoltre, è evidente che, se il direttore tecnico non avesse eseguito praticamente alcuna prestazione, come sostenuto da parte opponente in questo giudizio in cui viene chiesta pagina 9 di 10 addirittura la restituzione di quanto già versato in acconto, parte opponente si sarebbe ben guardata dal versare le prime tre tranches. Per quanto detto, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto,
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 4.237,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge, da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Milano, 1.4.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29145/2022 promossa da: on sede in Milano c.so di Porta Nuova 16 (C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Alessandro Casella del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Visconti di Modrone, n. 6, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro
C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano Ripa di Porta Ticinese 87, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Paganuzzi (C.F. e dall'avv. C.F._1
Ilaria Calcatelli (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei C.F._2 difensori in Milano, viale Papiniano 44, in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Parte convenuta opposta
Oggetto: contratto di prestazione d'opera professionale
Conclusioni delle parti: parte attrice:
In via preliminare:
- rigettare l'eventuale istanza di di Controparte_2 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.9237/2022 emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e notificato il 6.6.2022 perché l'opposizione si fonda su prova scritta e di pronta soluzione, per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte;
pagina 1 di 10 In via principale e nel merito:
pagina 2 di 10 - accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
a saldo del corrispettivo pattuito (e già versato per euro Controparte_2
15.000,00 oltre Iva) per l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”, e per l'effetto,
- in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n.9237/2022 emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e opposto in questa sede;
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1346 e 1418 c.c., dell'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice” affidato da a Pt_1 Controparte_2 come da preventivo del 26.9.2021, per indeterminatezza dell'oggetto e precisamente
[...] della prestazione costituente l'obbligazione della convenuta opposta, e per l'effetto:
- revocare il decreto ingiuntivo n.9237/2022 emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e opposto in questa sede;
- condannare, a rifondere a Controparte_2 Parte_1
l'importo di Euro 15.000,00 oltre Iva, versatole a titolo di corrispettivo per l'incarico di
[...] direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”; In via riconvenzionale subordinata:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento di Controparte_2 all'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice” affidatole da
[...] per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte, e per l'effetto; Parte_1
- dichiarare la risoluzione del contratto avente ad oggetto l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice” affidato da a Pt_1 Controparte_2 come da preventivo del 26.9.2021, per esclusivi fatto e colpa di
[...] [...]
Controparte_2
- dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_2
a saldo del corrispettivo pattuito (e già versato per euro 15.000,00 oltre Iva)
[...] per l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.9237/2022 emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e opposto in questa sede;
- condannare, a rifondere a Controparte_2 Parte_1
l'importo di Euro 15.000,00 oltre Iva, versatole a titolo di corrispettivo per l'incarico di
[...] direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”; In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui, ad esito del giudizio, dovesse essere ritenuta Parte_1 tenuta a pagare a un importo ulteriore Controparte_2 rispetto a quanto già versato a titolo di corrispettivo per l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”, ridurre tale importo nella minor somma che dovesse risultare dovuta ad esito di causa, per tutto quanto esposto in fatto e diritto, e per l'effetto, In ogni caso: revocare il decreto ingiuntivo n.9237/2022, emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e opposto in questa sede;
In via Istruttoria: Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: Cap. 1) Vero che, il direttore tecnico di uno spettacolo teatrale svolge le seguenti mansioni:
organizzare e coordinare il lavoro delle maestranze sia tecniche che creative (macchinisti, elettricisti, parte scenotecnica); pagina 3 di 10 definire il calendario delle attività di allestimento così da evitare sovrapposizioni ed interferenze tra le squadre tecniche, agevolare il lavoro e consentire il completamento a regola d'arte di quanto necessario in tempi certi;
raccogliere presso i fornitori la documentazione attestante la realizzazione a regola d'arte dell'allestimento sotto ogni aspetto (dalle certificazioni di regolare esecuzione delle opere, a quelle attestanti la qualità dei materiali utilizzati, i collaudi, il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza) da sottoporre alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini del rilascio della licenza d'agibilità, ovvero, di fatto, dell'autorizzazione a mettere in scena lo spettacolo e verificarne la correttezza;
fornire istruzioni per la soluzione dei problemi tecnici che si dovessero manifestare nell'allestimento dello spettacolo;
progettare le soluzioni tecniche necessarie a realizzare le richieste creative provenienti dal registra dello spettacolo?
Cap. 2) Vero che, lo spettacolo “Alice!” per cui è causa è stato rappresentato presso la Fabbrica del Vapore, a Milano, da dicembre 2021 a marzo 2022 all'interno di una struttura allestita a tenda, secondo un modello di inizio Novecento, una sorta di tendone circense con una struttura interna in legno e arredata con numerosi specchi, denominata Spiegeltent? Cap. 3) Vero che, perché fosse consentita la rappresentazione dello spettacolo “Alice!” (per cui è causa) nella c.d. Spielgeltent di cui al precedente capitolo n.2, il rilascio della licenza d'agibilità e dell'autorizzazione a mettere in scena lo spettacolo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo aveva ad oggetto anche la stessa struttura c.d. Spielgeltent? Cap. 4) Vero che, nell'autunno 2021, l'attività di collazione della documentazione dei fornitori attestante la realizzazione a regola d'arte dell'allestimento dello spettacolo “Alice!” per cui è causa (dai certificati di regolare esecuzione delle opere, a quelle attestanti la qualità dei materiali utilizzati, i collaudi, il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza) ivi compreso il montaggio della c.d. Spielgeltent di cui al precedente capitolo n.2, da fornire all'ing. perché fosse sottoposta alla Commissione Comunale di CP_3
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini del rilascio della licenza d'agibilità è stata svolta dalla project manager, signora Controparte_4
Cap. 5) Vero che, nell'autunno 2021, l'attività di collazione della documentazione attestante la realizzazione a regola d'arte dell'allestimento dello spettacolo “Alice!” di cui al precedente capitolo n.2 era stata espressamente delegata dal Direttore Tecnico, ing. alla CP_2 project manager dello spettacolo, signora Controparte_4
Cap. 6) Vero che, nell'autunno 2021, nell'ambito delle attività di allestimento dello spettacolo
“Alice!”, per cui è causa, il Direttore Tecnico, ing. delegava alla project manager CP_2 dello spettacolo, signora altre mansioni oltre a quelle indicate nei due Controparte_4 precedenti capitoli di prova nn. 5 e 6, quali ad es. la verifica della presenza di bagni chimici da installare in loco e la convocazione di operatori per la movimentazione della scenografia ecc..? Cap.7) Vero che, nell'autunno 2021, nell'ambito delle attività di allestimento dello spettacolo
“Alice!”, per cui è causa, la direttrice di creazione, si è trovata costretta più Parte_3
pagina 4 di 10 volte a sollecitare il Direttore Tecnico, ing. affinché provvedesse a definire il CP_2 programma delle prove tecniche (audio e luci) dello spettacolo? Cap. 8) Vero che, nell'autunno 2021, nell'ambito delle attività di allestimento dello spettacolo
“Alice!”, per cui è causa, il programma delle prove tecniche dello spettacolo è stato definito dai responsabili luci e audio? Cap.9) Vero che, nell'autunno 2021, nell'ambito delle attività di allestimento dello spettacolo
“Alice!”, per cui è causa, la direttrice di creazione, ha ripetutamente Parte_3 manifestato, tra gli altri anche all'A.U. di sig. il proprio disappunto per Pt_1 Pt_2
l'operato del Direttore Tecnico, ing. CP_2
Cap.10) Vero che, nell'autunno 2021, nell'ambito delle attività di allestimento dello spettacolo
“Alice!”, per cui è causa l'ing. , professionista abilitato, incaricato di interfacciarsi CP_3 con la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e di introdurre l'istanza per il rilascio della licenza di agibilità, ha ripetutamente manifestato, tra gli altri anche all'A.U. di sig. il proprio disappunto per l'operato del Direttore Tecnico, Pt_1 Pt_2 ing. CP_2
Cap. 11) Vero che, nell'autunno 2021, nell'ambito delle attività di allestimento dello spettacolo
“Alice!”, per cui è causa, il Direttore Tecnico, ing. ometteva di supervisionare le CP_2 fasi di montaggio delle strutture necessarie all'allestimento e rappresentazione dello spettacolo presso la Fabbrica del Vapore, ivi compreso il montaggio della c.d. Spielgeltent di cui al precedente capitolo n.2? Cap. 12) Vero che, nell'autunno 2021, nell'ambito delle attività di allestimento dello spettacolo
“Alice!”, per cui è causa, il Direttore Tecnico, ing. ometteva di fornire supporto CP_2 tecnico nell'allestimento dello show, delegando ai responsabili e tecnici impegnati nell'allestimento la soluzione di problemi tecnici di volta in volta emersi? Cap. 13) Vero che, nell'autunno 2021, nell'ambito delle attività di allestimento dello spettacolo
“Alice!”, per cui è causa, il Direttore Tecnico, ing. ometteva di presenziare, presso CP_2 la Fabbrica del Vapore, alle prove pomeridiane dello show? Si indicano a testi:
- la sig.ra Controparte_4
- la sig.ra Parte_3
- il sig. CP_3
- il sig. Tes_1
- il sig. Persona_1
- il sig. Testimone_2
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Con la più ampia riserva.
Parte convenuta:
in via preliminare confermare la esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 9237/22 nel merito previo accertamento dell'attività svolta dalla Parte_4
in favore della per il periodo dedotto nel preventivo dal settembre
[...] Pt_1
2021 al 16/12/21
pagina 5 di 10 1) accertare e dichiarare il diritto della CP_2 Parte_5
al pagamento della residua somma di € 8.540,00 per i motivi descritti in narrativa e, per
[...]
l'effetto, 2) respingere le domande tutte proposte dalla per i motivi di cui in narrativa Parte_1
e 3) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Parte_1
la somma di € 8.540,00 Parte_6 confermando il decreto ingiuntivo n 9237/22, RG 10139/22, notificato in data 6/6/22, emesso dal Tribunale di Milano in data 16/5/22, oltre interessi moratori come in ogni caso 4) Con vittoria di spese e onorari, maggiorazione ex art. 4, comma 1bis DM 37/2018 (collegamenti ipertestuali), spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: Laddove i provvedimenti istruttori dovessero essere revocati e rivalutati si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze capitolate in fatto da 1 a 51.2 precedute dalle parole
“vero che”. Ammettersi prova contraria sulle circostanze dedotte dalle controparti. Testi: come in atti
*** Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.7.2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 9237/2022 emesso, su istanza di Controparte_2 [...]
dal Tribunale di Milano in data 6.6.2022 (e notificato in pari data), con cui Controparte_2 veniva alla stessa ingiunto il pagamento della somma di euro 8.540,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo pattuito tra le parti per la direzione tecnica di uno spettacolo teatrale. Parte opponente eccepiva: - la nullità dell'incarico per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. (così l'opponente: <In via preliminare, come è stato esposto nel primo paragrafo della parte in fatto, il contratto sottoscritto tra le parti deve ritenersi ex artt.1346 e 1418 c.c. nullo per indeterminatezza dell'oggetto. Nell'incarico, infatti, manca qualsiasi esplicito riferimento all'attività che la convenuta avrebbe dovuto svolgere nell'allestimento dello spettacolo per cui è causa. Tutto quello che viene detto è che il sig. – avrebbe dovuto svolgere il ruolo di “direttore tecnico”; manca, tuttavia, CP_2 CP_2 qualsiasi declinazione delle attività che quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere in tale qualità. Tale oggettiva carenza non può che determinare la nullità del contratto, mancando del tutto la definizione di una delle due prestazioni corrispettive del rapporto che, peraltro, nel caso di specie, costituisce anche l'oggetto>>); - l'inadempimento dell'opposta per avere abbandonato la produzione prima del termine del contratto, per essersi disinteressata della pratica relativa al rilascio dell'agibilità dello spettacolo da parte della Commissione Comunale e per un complessivo mancato adempimento delle prestazioni che generalmente un direttore tecnico deve eseguire, cosa che rendeva dunque legittimo ex art. 1460 c.c. il mancato saldo del corrispettivo pattuito. Rassegnava le seguenti conclusioni:
<In via preliminare:
pagina 6 di 10 - rigettare l'eventuale istanza di di concessione della Controparte_2 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.9237/2022 emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e notificato il 6.6.2022 perché l'opposizione si fonda su prova scritta e di pronta soluzione, per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte;
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_2
a saldo del corrispettivo pattuito (e già versato per euro 15.000,00 oltre Iva) per l'incarico di direzione
[...] tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”, e per l'effetto,
- in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n.9237/2022 emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e opposto in questa sede;
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1346 e 1418 c.c., dell'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice” affidato da a come da Pt_1 Controparte_2 preventivo del 26.9.2021, per indeterminatezza dell'oggetto e precisamente della prestazione costituente l'obbligazione della convenuta opposta, e per l'effetto:
- revocare il decreto ingiuntivo n.9237/2022 emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e opposto in questa sede;
- condannare, a rifondere a l'importo Controparte_2 Parte_1 di Euro 15.000,00 oltre Iva, versatole a titolo di corrispettivo per l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”; In via riconvenzionale subordinata:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento di Controparte_2 all'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice” affidatole da per tutte le Parte_1 ragioni in fatto e diritto esposte, e per l'effetto;
- dichiarare la risoluzione del contratto avente ad oggetto l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice” affidato da a come da Pt_1 Controparte_2 preventivo del 26.9.2021, per esclusivi fatto e colpa di Controparte_2
- dichiarare che nulla è dovuto da a a Parte_1 Controparte_2 saldo del corrispettivo pattuito (e già versato per euro 15.000,00 oltre Iva) per l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.9237/2022 emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e opposto in questa sede;
- condannare, a rifondere a l'importo Controparte_2 Parte_1 di Euro 15.000,00 oltre Iva, versatole a titolo di corrispettivo per l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”; In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui, ad esito del giudizio, dovesse essere ritenuta tenuta a pagare a Parte_1 un importo ulteriore rispetto a quanto già versato a Controparte_2 titolo di corrispettivo per l'incarico di direzione tecnica dello spettacolo teatrale “Alice”, ridurre tale importo nella minor somma che dovesse risultare dovuta ad esito di causa, per tutto quanto esposto in fatto e diritto, e per l'effetto, in ogni caso: revocare il decreto ingiuntivo n.9237/2022, emesso dal Tribunale di Milano 16.5.2022 e opposto in questa sede. Con la più ampia riserva istruttoria.
pagina 7 di 10 Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio>>.
Con comparsa in data 23.11.2022 si costituiva in giudizio Controparte_2 che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto
[...] dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, in particolare sottolineando come l'incarico del 26.9.2021 fosse la formalizzazione di accordi verbali intercorsi tra le parti in precedenza e come le prestazioni inerenti la figura del direttore tecnico fossero ben presenti alla controparte che infatti ne dava una elencazione minuziosa nell'atto di citazione, con conseguente infondatezza della eccezione di nullità del contratto inter partes, e inoltre precisando che l'opposta aveva eseguito l'attività correttamente e compiutamente come si poteva desumere direttamente dalla copiosa documentazione che produceva e come risultava anche confermato dal fatto che l'opponente avesse, senza mai muovere alcun rilievo circa l'esecuzione della prestazione, provveduto al pagamento di tre tranches su quattro del corrispettivo pattuito, peraltro anche quando lo spettacolo, preparato completato ed allestito, era già in scena.
Alla prima udienza del 6.2.2023 le parti si riportavano alle rispettive istanze. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, assegnati i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie, precisate le conclusioni, con ordinanza 5.11.2024 venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva L'eccezione di parte opponente relativa alla nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto è infondata. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno inteso mettere per iscritto nel preventivo in data 26.9.2021 gli elementi fondamentali del contratto. Nel documento si legge infatti: <Con la presente siamo qui a proporvi la nostra offerta per la consulenza di
– nel ruolo di direttore tecnico per quanto riguarda vostro spettacolo “Alice!” che si CP_2 CP_2 svolgerà a Milano dal 9 dicembre 2021. Il periodo di collaborazione partie da settembre 2021 per terminare il 16 dicembre 2021. Tale collaborazione non ha termini di esclusività. Non è richiesta da parte di Parte_1 presenza quotidiana presso i propri uffici, ma quando e ove necessario stabilito dalle parti con anticipo.
garantisce comunque presenza e reperibilità per il raggiungimento ottimale del risultato Controparte_2 dell'evento. Il compenso pattuito è pari a 22.000,00 euro oltre all'iva. Il pagamento avverrà nelle seguenti tranches:
• 5.000 euro + iva entro il 31 ottobre 2021
• 5.000 euro + iva entro il 30 novembre 2021
• 5.000 euro + iva entro il 31 dicembre 2021
• 7.000 euro + iva entro il 31 gennaio 2022 Sono esclusi da tale importo i seguenti costi i quali, se a carico della Associati, saranno messi in CP_2 fattura a consuntivo:
• Spese di trasferta al di fuori del comune di Milano (vitto, trasporto, alloggio) pagina 8 di 10
Se d'accordo, Vi preghiamo di renderci la presente da Voi sottoscritta in segno di accettazione e benestare>> (doc. 1b). Quindi l'oggetto del contratto era la prestazione di direttore tecnico dello spettacolo teatrale
“Alice!”, prestazione che, benchè non determinata nei minimi particolari, era sufficientemente identificata, come peraltro si evince anche dal fatto che parte opponente, come ulteriore eccezione, contesta la mancata esecuzione delle varie attività rientranti nel compito del direttore tecnico, dandone un preciso elenco. Peraltro è evidente che, una volta specificato il tipo di spettacolo, la prestazione del direttore tecnico risulta implicitamente determinata quanto alle attività da compiere. In considerazione del particolare settore contrattuale in oggetto e considerate le stesse allegazioni della parte opponente non può esservi dubbio che l'oggetto del contratto fosse determinato. Quindi l'eccezione di nullità del contratto deve essere rigettata. Quanto alla eccezione di inadempimento contrattuale, occorre osservare che l'evidenza dell'esecuzione delle prestazioni eseguite dalla parte opposta è data dalla documentazione versata in atti da , ossia dalle numerose comunicazioni intercorse tra i vari soggetti CP_2 coinvolti nella realizzazione dello spettacolo teatrale <> (docc. da 13 a 20). Da tali comunicazioni emerge come il direttore tecnico abbia coordinato il lavoro di detti soggetti, predisponendo gli allestimenti materiali, gli impianti e gli strumenti tecnici necessari allo svolgimento dello spettacolo, ed abbia fatto in modo che senza ritardi e senza problemi lo spettacolo teatrale sia andato in scena, secondo le tempistiche richieste e i costi assegnati, peraltro con notevole successo. La lettura che parte opponente dà di queste comunicazioni (cfr. pagg.
9-28 comparsa conclusionale) non può essere condivisa. Dalle stesse non è dato evincere alcun inadempimento da parte del direttore tecnico, ma una fisiologica interazione tra i soggetti addetti alla realizzazione di uno spettacolo teatrale. Non risultano peraltro contestazioni né da parte dell'opponente né da parte di terzi circa l'operato del direttore tecnico. In ordine alle due specifiche contestazioni indicate da parte opponente in atto di citazione, si osserva che parte opposta ha replicato fondatamente che il rilascio della agibilità era compito di un altro consulente, l'Ing. che era munito dei requisiti professionali per gestire la CP_3 richiesta, mentre il compito, assolto, di parte opposta era quello di verificare che l'iter di richiesta e rilascio avvenisse correttamente, come è stato. Per ciò che attiene al lamentato abbandono della produzione da parte di , qualche giorno prima del termine finale CP_2 indicato in contratto, è sufficiente rilevare come si trattò solo di due giorni ed avvenne in ogni caso dopo che il lavoro era stato interamente portato a termine e dopo la prova generale dello spettacolo. D'altro canto, non sussistono contestazioni circa l'operato del direttore tecnico per tutta la durata del contratto;
solo in data 22.2.2022, quando quest'ultimo sollecitava il saldo del proprio compenso, la parte opponente contestava, peraltro assai genericamente, senza alcuna precisa indicazione di prestazioni non eseguite o male eseguite, l'esecuzione del contratto. E' significativo che parte opposta dichiari di aver chiesto ad ogni soggetto coinvolto nella realizzazione del progetto uno sconto sul corrispettivo, a chiara evidenza della difficoltà in cui versava la parte opponente nel tenere fede agli impegni economici assunti. Ciò risulta anche dal fatto che le tranches pagate (tre su quattro) sono state tutte pagate in ritardo. Inoltre, è evidente che, se il direttore tecnico non avesse eseguito praticamente alcuna prestazione, come sostenuto da parte opponente in questo giudizio in cui viene chiesta pagina 9 di 10 addirittura la restituzione di quanto già versato in acconto, parte opponente si sarebbe ben guardata dal versare le prime tre tranches. Per quanto detto, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto,
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 4.237,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge, da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Milano, 1.4.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 10 di 10