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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 04/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 7878/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7878/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Mainardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte, hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 ottobre 2024 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio concordatario in Fidenza (PR), il 26 aprile 1987, e che dalla loro unione sono nati tre figli divenuti tutti maggiorenni e indipendenti sotto il profilo economico.
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate (riguardanti il godimento della casa familiare e ulteriori questioni di natura prevalentemente economica), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 3 febbraio 2025, insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, la reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla prefigurata cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Per altro verso, debbono omologarsi le condizioni concordate dai ricorrenti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e comunque afferenti a diritti disponibili.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Fidenza (PR) il 26 aprile 1987, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 20, P. II, S. A, anno 1987.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 28 ottobre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 3 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7878/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Mainardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte, hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 ottobre 2024 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio concordatario in Fidenza (PR), il 26 aprile 1987, e che dalla loro unione sono nati tre figli divenuti tutti maggiorenni e indipendenti sotto il profilo economico.
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate (riguardanti il godimento della casa familiare e ulteriori questioni di natura prevalentemente economica), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 3 febbraio 2025, insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, la reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla prefigurata cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Per altro verso, debbono omologarsi le condizioni concordate dai ricorrenti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e comunque afferenti a diritti disponibili.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Fidenza (PR) il 26 aprile 1987, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 20, P. II, S. A, anno 1987.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 28 ottobre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 3 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2