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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 578/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza nel procedimento iscritto al n. 578 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra
[...]
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pascale), in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avvocato Simona Daminelli), e intervenuta quale cessionaria di Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: Controparte_1 P.IVA_3
– rappresentata e difesa dall'avvocato Pierluigi Federici).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene impugnata la sentenza n. 148/2020, emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria a definizione del giudizio n. 4183/2012, con la quale è stata respinta la domanda di ripetizione dell'indebito azionata (dall'appellante) con riferimento al conto corrente n. 2101.37
e ad altri questo collegati, sull'assunto per il quale il credito della correntista – rispetto a quei conti – dovesse essere compensato con il maggiore controcredito vantato dalla banca in relazione al rapporto numero 15447 (e – anche in tal caso – ad altri rapporti collegati), pari – nella determinazione del primo giudice – a complessivi 1.682.174,69 euro (quale saldo in favore della banca, calcolato al netto della commissione di massimo scoperto pure applicata al rapporto in questione, appunto avente numero 15447), senza considerare – nella prospettazione dell'appellante – come a) l'eccezione di compensazione (sollevata dalla banca convenuta) fosse tardiva, e b) aggiuntivamente, non vi fosse possibilità di fare ricorso alla compensazione impropria (stante l'autonomia – dedotta dall'appellante – dei rapporti e la insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1243 c.c.).
3. (di seguito, anche o – più partitamente – Parte_1 Parte_1 Pt_1 deduce l'erroneità della sentenza laddove il primo giudice a) ha limitato – a suo dire – la declaratoria di nullità del rapporto n. 15447 alla sola clausola sulla commissione di massimo scoperto, mancando di pronunciarsi sulla eccezione dell'attrice in ordine all'applicazione d'un tasso di interessi diverso e superiore rispetto a quello pattuito in contratto, in violazione dell'art. 118 TUB, b) ha rideterminato il saldo del conto n. 15447 in 82.185,58 euro a debito della correntista, senza avvedersi di come esso fosse frutto (oltreché dell'addebito della commissione sul massimo scoperto, anche) della conservata incidenza della sua capitalizzazione trimestrale, c) ha ritenuto di poter escludere, in positivo, la violazione della normativa in materia d'usura in relazione ai conti n. 30007146, n. 62466 e n. 3168119: ciò – ad avviso dell'autrice del gravame – nonostante la mancata acquisizione agli atti dei relativi contratti scritti, d) ha omesso di pronunciare la natura usuraria degli interessi quelli addebitati sul conto n. 1544 (pure – a detta della stessa parte – accertata dal consulente in primo grado),
e) ha mancato di pronunciare l'illegittimità dei saldi dei conti n. 30007146, n. 62466 e n.
3168119, nonostante la prova della ripetuta modifica – in senso peggiorativo, e in dedotta violazione dell'art. 118 TUB – dei tassi di interesse applicati nel corso del rapporto.
3.1. L'appellata resiste all'iniziativa avversaria, sostenendo nel merito l'infondatezza dell'appello, perorando – in particolare – la correttezza dell'argomentazione contenuta in sentenza, avuto riguardo alla praticabilità della compensazione impropria, e concludendo per la reiezione integrale dell'impugnazione.
2 3.2. È intervenuta nel presente grado di giudizio (in prossimità dell'udienza di precisazione delle conclusioni), quale cessionaria di e succeditrice di Controparte_2 CP_1 CP_1
(a titolo particolare) nel diritto controverso, la quale ha svolto difese finalizzate ad
[...]
ottenere una profonda rivisitazione della statuizione gravata.
4. All'esito della camera di consiglio del 16 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Giova innanzitutto ripercorrere sinteticamente il tema del decidere.
5.1. Una serie di rapporti di conto corrente – accesi in tempi diversi, e con soggetti giuridici a loro volta rispettivamente differenti (sebbene confluiti successivamente nell'unica convenuta odierna) – veniva impugnata dalla società correntista per nullità parziale, argomentata sull'articolato presupposto dell'avvenuta capitalizzazione della commissione di massimo scoperto, nonché dell'applicazione illegittima d'interessi ultralegali e d'uso sulla piazza, e dell'inserimento di voci di costo fittizie (da parte delle varie banche susseguitesi pro tempore).
6. Il primo giudice accertava (anche in forza della mancata contestazione avversaria) le nullità dedotte, ma negava all'attrice la condanna della banca alla restituzione dell'indebito.
6.1. Il Tribunale – più precisamente – valorizzava l'eccezione di compensazione sollevata dall'istituto creditizio (peraltro costituitosi tardivamente).
6.2. La banca – infatti – rilevava l'esistenza d'un proprio controcredito (verso la correntista appellante), ottenendo la reiezione della relativa domanda di ripetizione.
6.3. La sentenza gravata limitava – quindi – la statuizione (e il proprio dispositivo) alla declaratoria delle nullità lamentate dall'impresa, senza condannare la banca a rifondere quanto pagato indebitamente dalla correntista.
7. Il motivo principale dell'appello censura esattamente la praticabilità della compensazione
(appunto ritenuta dal Tribunale, ma contestata dall'appellante): al riguardo, l'attrice sostiene a) la diversità dei conti correnti (d'afferenza delle molteplici poste attive e passive controverse), b) la correlata ipotizzabilità – al più – d'una compensazione propria (stante la diversità di rapporti suddetta), c) la conseguente imprescindibilità di un'eccezione in senso stretto, d) la constatata intempestività – nella specie – della costituzione giudiziale della banca, e e) la pedissequa impossibilità – per il giudice – di porre quella specifica difesa avversaria a base della decisione.
7.1. – poi – evidenzia anche l'impercorribilità del meccanismo ex art. Parte_1
1853 c.c., richiedente a) sia la sopravvivenza (al conto in passivo) di altro conto (sul quale annotare – come posta di debito – il saldo negativo del diverso conto in passivo) sia b)
l'inesistenza d'una volontà del correntista, contraria alla compensazione (e qui individuabile
3 – ad avviso di – nella domanda giudiziale di nullità articolata dalla società) e infine c) Pt_1 la positiva esigibilità – da parte della banca – del controcredito opposto in compensazione
(propria): esigibilità qui da escludere, data l'esistenza – su uno dei conti – d'un affidamento non revocato, appunto comportante l'inesigibilità del rientro della società dallo scoperto relativo.
8. Ciò detto, l'argomento dell'appellante – attinente al regime di rilevabilità della compensazione – non è condivisibile.
8.1. Come chiarito – fra le altre – da Cass., Sez. III Civ., sent. n. 18914/2019 «L'art. 1853 c.c. prevede un'ipotesi di compensazione tecnica e legale che non può essere rilevata d'ufficio, essendo il relativo effetto estintivo soggetto ad un onere di dichiarazione, peraltro non necessitante di formule sacramentali, della parte che decida di avvalersene».
8.1.1. Quanto sopra – tuttavia – troverebbe applicazione laddove i rapporti sussistenti fra gli interlocutori processuali fossero effettivamente distinti e reciprocamente impermeabili.
8.2. Nella specie – al contrario – i due rapporti (pur nella loro genetica e persistente alterità contabile) ineriscono a una complessa relazione negoziale vicendevole, progressivamente popolatasi di più conti (pervenuti sotto l'egida dello stesso istituto bancario, anche in virtù di periodiche fusioni e acquisizioni societarie), tutti nondimeno intercorrenti fra e Pt_1
(salva la successiva cessione dei crediti a società di Controparte_1 Controparte_2
cartolarizzazione).
8.3. L'incontestata tardività della costituzione giudiziale dell – allora – non impedisce CP_3 il recepimento – ai fini della decisione – dell'evocato controcredito bancario, ventilato dalla banca a preclusione della domanda attorea (di condanna alla restituzione dell'indebito).
8.4. difende (a pagina 4 della propria costituzione di secondo grado) la Controparte_1
compensazione praticata dal Tribunale, sostenendo d'aver svolto «una semplice eccezione, da proporre con l'atto introduttivo ma senza dover rispettare i venti giorni prima dell'udienza»;
l'asserto non sarebbe valorizzabile (nel senso auspicato da qualora Controparte_1
l'eccezione veicolata nel processo fosse un'eccezione in senso stretto;
sennonché – equivalendo la compensazione impropria a una difesa (quantomeno sul piano delle decadenze processuali applicabili), essa non soggiace ai termini decadenziali afferenti alla costituzione del convenuto, ed è finanche rilevabile officiosamente dal giudice.
9. Per quanto sin qui precisato – allora – il controcredito accertato come dovuto (in via astratta, stante l'assenza – nel procedimento – di una domanda riconvenzionale di condanna di a seguito della pure espletata consulenza tecnica, essendo pari a Parte_1
4 1.682.174,69 euro, è sufficiente a paralizzare l'accoglibilità della domanda d'accertamento dell'indebito (in favore di . Pt_1
10. Con riferimento ai motivi d'appello restanti, va puntualizzato quanto segue.
11. Si deve – al riguardo – rimarcare (con – da ultimo – Cass., Sez. I Civ., sent. n.
17634/2021) come «Nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante
l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn.
26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma secondo dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degl'interessi, stabilito dall'art. 2, comma secondo, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'invio al correntista degli estratti conto
5 recanti l'indicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta
Ufficiale, non risultasse sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del
1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art.
1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR: l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica».
11.1. L'affermazione – compiuta nella sentenza di prima cura – per la quale i contratti di conto corrente bancario aventi numero 2101.37 (poi 500018588) e 15447 (poi 4496873) vadano considerati parzialmente nulli, per l'avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista (capitalizzazione praticata dalla banca anche successivamente al 9 febbraio 2000: data d'adozione della delibera del Comitato interministeriale per il Credito e il
Risparmio, predisposta ai sensi dell'art. 25, II c., d. lgs. 342/1999, rimasto vigente anche all'indomani della sentenza della Corte costituzionale – n. 425/2000 – dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 25, III c., d. lgs. 342/1999) – è incensurabile, giacché – con riferimento alla sorte dei due rapporti – (su cui sarebbe gravato il relativo Controparte_1
onere probatorio) non ha dimostrato d'essersi adeguata alla delibera CICR del 9 febbraio
2000: quanto sopra, anche in relazione al conto numero 15447, e sebbene la banca – limitatamente a tale ultimo rapporto – abbia documentato l'intervenuta modifica del relativo contratto (operata in ottemperanza alla precitata delibera CICR del 9 febbraio 2000), producendo in giudizio gli atti di cui all'ordine d'esibizione pronunciato dal Tribunale di Reggio
Calabria il 16 maggio 2015.
6 12. La sentenza gravata è altrettanto incensurabile nella parte in cui essa ha sancito la nullità dei rapporti bancari controversi, per avvenuto rimando – ai fini dell'individuazione del tasso d'interesse passivo (pattuito in misura superiore al tasso legale) – alle cosiddette clausole
"uso piazza" (per il periodo anteriore all'entrata in vigore del Testo unico bancario, ossia il d. lgs. 385/1993, anticipato – sul punto – dalla l. 154/1992).
12.1. In proposito, si rammenti – pedissequamente a Cass., Sez. I Civ., ord. n. 24048/2019 – come «In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale,
e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza».
13. In terzo luogo, la sentenza è ugualmente irreprensibile nell'aver accertato l'avvenuta applicazione non concordata fra le parti – per il conto numero 2101.37 – della commissione di massimo scoperto: tale eventualità – esplicitata (da parte attorea) fin dall'esordio della lite
– non è stata contestata dalla banca.
14. Ciò detto, non sono apprezzabili le doglianze formulate da in relazione ai Parte_1
conteggi operati dal consulente, innanzitutto con riferimento alla commissione di massimo scoperto applicata al conto avente numero 15447.
15. Di tale conto è stata prodotta dalla banca l'integrazione contrattuale d'adeguamento del rapporto alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, a norma della quale integrazione le parti hanno previsto l'applicazione d'una commissione di massimo scoperto, e normato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, con clausola di pari periodicità (trimestrale).
16. Circa il saldo del conto numero 15447 alla data del 31 ottobre 2011, l'appellante censura il procedimento di sottrazione (a detto saldo) dell'importo (calcolato dal consulente) derivante dall'applicazione della commissione di massimo scoperto, compiuta sulla base dell'importo percentuale contemplato in contratto.
17. Le censure (di pagina 16 e 17) sono esplorative, non essendo chiaro a quale diverso epilogo ricostruttivo l'appellante intenderebbe pervenire, né essendo indicati – con sufficiente perspicuità – dall'appellante l'errore in cui il consulente sarebbe incorso, il diverso
7 procedimento aritmetico da preferirsi, e l'ammontare risultante all'esito dell'eventuale riconsiderazione di detto calcolo.
18. A ciò si aggiunga – a monte – la genericità delle rivendicazioni portate da in primo Pt_1
grado (quali compendiate nell'atto di citazione davanti al Tribunale).
19. La correntista – a pag. 22 della citazione – ha invocato la rideterminazione «per il tramite di Consulenza tecnica d'Ufficio» dei rapporti di dare e avere intercorsi, ma un tale auspicio si risolve nell'attribuzione alla consulenza d'una funzione suppletiva, integrativa e recuperatoria delle lacune difensive dell'attrice.
20. Nel corpo del libello d'instaurazione della causa in primo grado – a ben vedere – difetta qualsiasi calcolo del dovuto e dell'indebito (pure rivendicato), e le doglianze si risolvono nell'enunciazione dei possibili vizi affliggenti i rapporti bancari, cui non segue – però – alcuno sforzo argomentativo sugli importi addebitati (patologicamente) al correntista, e sull'ammontare conseguentemente scorporabile per ricondurre i conti correnti alla legalità.
21. Laterizi – nondimeno – dopo aver (meramente) chiesto e atteso – con il proprio libello – lo svolgimento (ottenuto in primo grado) d'una perizia disposta d'ufficio, per giovarsi delle relative risultanze (senza farle – tuttavia – precedere da una propria e autonoma ricostruzione, satisfattiva del proprio onere probatorio), denuncia il computo realizzato dal consulente del Tribunale.
22. Quest'ultimo – però – risulta approfondito, intellegibile, coerente.
23. Orbene, come chiarito – fra le altre, e con richiamo della giurisprudenza ivi evocata – da
Cass., Sez III Civ., sent. n. 8460/2020, «Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche
e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata [...] pertanto, qualora la parte – come accaduto nel caso di specie – muova critiche precise e puntuali supportate da elementi probatori concreti e decisivi per la decisione della controversia in relazione ad aspetti essenziali dell'elaborato del CTU, il giudice è tenuto a prenderle in esame espressamente e ad esporre le ragioni per cui le disattenda».
24. D'altra parte l'attrice non potrebbe recuperare in appello doglianze mai svolte nel proprio libello introduttivo, veicolandole nel processo (di seconda cura) attraverso il canale delle contestazioni alla consulenza d'ufficio.
8 25. ha ritratto dalla causa tutta l'utilità ricavabile dal tenore delle proprie difese del Pt_1
primo grado, ottenendo la declaratoria di nullità dei rapporti controversi, per avvenuta applicazione a) su base trimestrale, degli interessi passivi, b) d'una commissione di massimo scoperto mai pattuita (circostanza – quest'ultima – rimasta anch'essa incontestata dalla banca), e – per di più – capitalizzata trimestralmente, c) d'un tasso d'interesse ultralegale stabilito mediante rinvio agli usi correnti sulla piazza.
26. Nemmeno può accogliersi – d'altra parte – il motivo relativo all'omessa pronuncia del giudice sulla nullità dell'interesse ultralegale pattuito (mediante rimando ai cosiddetti "usi su piazza"), poiché risulta – al contrario – l'avvenuta statuizione del Tribunale, declaratoria della nullità dei due rapporti scrutinati, anche in relazione al dedotto profilo della nullità del tasso ultralegale.
27. Parimenti inaccoglibile è il motivo d'appello concernente – infine – l'usurarietà del tasso applicato al rapporto avente (originariamente) numero 15447, giacché l'appellante – il quale si confronta con il tasso applicato – non fa riferimento al tasso effettivo globale, e non lo evoca nel contesto del proprio libello.
28. Per tutto quanto sin qui illustrato, quindi, l'appello non si presta ad accoglimento.
29. Occorre – adesso – prendere posizione sulla valutabilità delle doglianze esposte da
[...]
a mezzo della propria costituzione in appello. CP_2
30. La società anzidetta – di cartolarizzazione di crediti – ha documentato (senza incontrare
– in argomento – la smentita avversaria) d'aver acquisito (fra gli altri) i crediti qui controversi mediante cessione del 20 giugno 2024, provenuta da (a sua volta precedente CP_4
cessionaria di in pendenza dell'appello qui delibato. Controparte_1
31. La partecipazione di al presente giudizio – dunque – ha avuto luogo in Controparte_2
considerazione della successione (a titolo particolare) della società a responsabilità limitata nel diritto controverso, perfezionatasi ad appello già proposto.
32. La società di cartolarizzazione – allora – avrebbe dovuto ritenersi (ed è tuttora) tenuta ad accettare il contraddittorio in quello specifico stadio d'avanzamento del processo, in corrispondenza del quale la compagine stessa ha ritenuto di fare ingresso nella vertenza (di secondo grado).
33. La successione nella posizione (attiva o passiva) disputata – infatti – non vale a rimettere in termini l'avente causa (di alcuna delle parti processuali originarie), in vista del compimento d'attività processuali eventualmente ormai impedite ai rispettivi danti causa.
9 34. Ragionando diversamente – invero – si autorizzerebbe un impiego potenzialmente elusivo della circolazione dei diritti e degli obblighi, consentendo l'aggiramento di preclusioni processuali (ove reputate superabili per il solo fatto della sottostante vicenda circolatoria).
35. La precisazione anzidetta s'impone in ragione del contenuto peculiare della costituzione della società summenzionata, la quale – nel sollecitare una profonda rivisitazione quantitativa della statuizione gravata – ha introdotto – in via di fatto – un appello incidentale, inammissibile in virtù della fase del processo in cui lo stesso risulta materialmente proposto.
36. D'altra parte, l'assimilabilità dell'atto giudiziario (provenuto da a un Controparte_2
appello (incidentale) è indirettamente confermata dall'antecedente processuale riferito dalla stessa compagine, la quale ha dichiarato d'aver dapprima presentato al Tribunale un'istanza di correzione della sentenza gravata, e di averne subito la reiezione, proprio in virtù dell'avvenuta proposizione d'un appello (da parte di , avverso la Parte_1
medesima statuizione giudiziale: statuizione di cui la società di cartolarizzazione aveva provato a ottenere – appunto – la correzione di alcuni passaggi.
37. Mentre – dunque – in pendenza d'un appello avverso una sentenza, quest'ultima non può
(più) essere fatta oggetto (d'istanza) di correzione, le modifiche alla sentenza – auspicate da
– avrebbero dovuto formalizzarsi davanti a questa Corte secondo i criteri e i Controparte_2 tempi d'un appello, e – data la preesistenza del gravame di – d'un appello di tipo Pt_1
incidentale.
38. Sulla scorta di tutte le considerazioni appena operate – pertanto – l'impostazione difensiva della società di cartolarizzazione – destinata, ma soltanto a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, a immettere nel processo doglianze finalizzate a una revisione affatto penetrante della sentenza impugnata – non è assecondabile da questa Corte, poiché surrettiziamente tendente a rimettere indebitamente in termini la società di cartolarizzazione stessa, per la proposizione di un'impugnazione alla stessa ormai preclusa.
39. A ciò si aggiunga la circostanza (dirimente) per la quale – vertendosi, appunto, in un'ipotesi di successione nel diritto in contesa – la società di cartolarizzazione è semplicemente subentrata nella posizione (sostanziale e processuale) della propria avente causa (a sua volta cessionaria del credito controverso, acquisito da quest'ultima in provenienza da . Controparte_1
40. risulta tempestivamente, ritualmente ed efficacemente costituita nel presente CP_1
giudizio d'appello, avendo spiegato le proprie difese e partecipato fin dapprincipio al giudizio di gravame.
10 41. La compagine nuova creditrice, subentrante e (seconda) avente causa di è CP_1 tenuta – in ultima analisi – ad accettare il giudizio nello stato in cui esso pende al tempo della decisione (della società di cartolarizzazione) di manifestarsi all'Ufficio giudiziario.
42. Per tutto quanto sin qui illustrato, allora l'appello va respinto.
43. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico
[...]
, risultano calcolate ai valori minimi, e sono determinate secondo il prospetto CP_5
seguente (e con attribuzione separata ad ambo le controparti, difese da procuratori differenti):
Fase di studio della controversia: € 3.709,00
Fase introduttiva del giudizio: € 2.157,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 4.969,00
Fase decisionale: € 6.167,00
Compenso tabellare: € 17.002,00
44. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le susseguenti valutazioni – da compiersi a cura della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Parte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, nonché di Controparte_1 CP_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, intervenuta quale cessionaria di
[...]
in persona del rappresentante legale pro-tempore, disattese ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1
alla rifusione separata delle competenze processuali sostenute da in Controparte_1
persona del rappresentante legale pro tempore, e di in persona del Controparte_2
rappresentante legale pro tempore, le quali vengono liquidate complessivamente nell'importo pari a 17.002,00 euro, con attribuzione separata a ciascuna controparte vittoriosa: quanto sopra, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
11 - dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello,
e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
12
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza nel procedimento iscritto al n. 578 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra
[...]
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pascale), in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avvocato Simona Daminelli), e intervenuta quale cessionaria di Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: Controparte_1 P.IVA_3
– rappresentata e difesa dall'avvocato Pierluigi Federici).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene impugnata la sentenza n. 148/2020, emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria a definizione del giudizio n. 4183/2012, con la quale è stata respinta la domanda di ripetizione dell'indebito azionata (dall'appellante) con riferimento al conto corrente n. 2101.37
e ad altri questo collegati, sull'assunto per il quale il credito della correntista – rispetto a quei conti – dovesse essere compensato con il maggiore controcredito vantato dalla banca in relazione al rapporto numero 15447 (e – anche in tal caso – ad altri rapporti collegati), pari – nella determinazione del primo giudice – a complessivi 1.682.174,69 euro (quale saldo in favore della banca, calcolato al netto della commissione di massimo scoperto pure applicata al rapporto in questione, appunto avente numero 15447), senza considerare – nella prospettazione dell'appellante – come a) l'eccezione di compensazione (sollevata dalla banca convenuta) fosse tardiva, e b) aggiuntivamente, non vi fosse possibilità di fare ricorso alla compensazione impropria (stante l'autonomia – dedotta dall'appellante – dei rapporti e la insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1243 c.c.).
3. (di seguito, anche o – più partitamente – Parte_1 Parte_1 Pt_1 deduce l'erroneità della sentenza laddove il primo giudice a) ha limitato – a suo dire – la declaratoria di nullità del rapporto n. 15447 alla sola clausola sulla commissione di massimo scoperto, mancando di pronunciarsi sulla eccezione dell'attrice in ordine all'applicazione d'un tasso di interessi diverso e superiore rispetto a quello pattuito in contratto, in violazione dell'art. 118 TUB, b) ha rideterminato il saldo del conto n. 15447 in 82.185,58 euro a debito della correntista, senza avvedersi di come esso fosse frutto (oltreché dell'addebito della commissione sul massimo scoperto, anche) della conservata incidenza della sua capitalizzazione trimestrale, c) ha ritenuto di poter escludere, in positivo, la violazione della normativa in materia d'usura in relazione ai conti n. 30007146, n. 62466 e n. 3168119: ciò – ad avviso dell'autrice del gravame – nonostante la mancata acquisizione agli atti dei relativi contratti scritti, d) ha omesso di pronunciare la natura usuraria degli interessi quelli addebitati sul conto n. 1544 (pure – a detta della stessa parte – accertata dal consulente in primo grado),
e) ha mancato di pronunciare l'illegittimità dei saldi dei conti n. 30007146, n. 62466 e n.
3168119, nonostante la prova della ripetuta modifica – in senso peggiorativo, e in dedotta violazione dell'art. 118 TUB – dei tassi di interesse applicati nel corso del rapporto.
3.1. L'appellata resiste all'iniziativa avversaria, sostenendo nel merito l'infondatezza dell'appello, perorando – in particolare – la correttezza dell'argomentazione contenuta in sentenza, avuto riguardo alla praticabilità della compensazione impropria, e concludendo per la reiezione integrale dell'impugnazione.
2 3.2. È intervenuta nel presente grado di giudizio (in prossimità dell'udienza di precisazione delle conclusioni), quale cessionaria di e succeditrice di Controparte_2 CP_1 CP_1
(a titolo particolare) nel diritto controverso, la quale ha svolto difese finalizzate ad
[...]
ottenere una profonda rivisitazione della statuizione gravata.
4. All'esito della camera di consiglio del 16 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Giova innanzitutto ripercorrere sinteticamente il tema del decidere.
5.1. Una serie di rapporti di conto corrente – accesi in tempi diversi, e con soggetti giuridici a loro volta rispettivamente differenti (sebbene confluiti successivamente nell'unica convenuta odierna) – veniva impugnata dalla società correntista per nullità parziale, argomentata sull'articolato presupposto dell'avvenuta capitalizzazione della commissione di massimo scoperto, nonché dell'applicazione illegittima d'interessi ultralegali e d'uso sulla piazza, e dell'inserimento di voci di costo fittizie (da parte delle varie banche susseguitesi pro tempore).
6. Il primo giudice accertava (anche in forza della mancata contestazione avversaria) le nullità dedotte, ma negava all'attrice la condanna della banca alla restituzione dell'indebito.
6.1. Il Tribunale – più precisamente – valorizzava l'eccezione di compensazione sollevata dall'istituto creditizio (peraltro costituitosi tardivamente).
6.2. La banca – infatti – rilevava l'esistenza d'un proprio controcredito (verso la correntista appellante), ottenendo la reiezione della relativa domanda di ripetizione.
6.3. La sentenza gravata limitava – quindi – la statuizione (e il proprio dispositivo) alla declaratoria delle nullità lamentate dall'impresa, senza condannare la banca a rifondere quanto pagato indebitamente dalla correntista.
7. Il motivo principale dell'appello censura esattamente la praticabilità della compensazione
(appunto ritenuta dal Tribunale, ma contestata dall'appellante): al riguardo, l'attrice sostiene a) la diversità dei conti correnti (d'afferenza delle molteplici poste attive e passive controverse), b) la correlata ipotizzabilità – al più – d'una compensazione propria (stante la diversità di rapporti suddetta), c) la conseguente imprescindibilità di un'eccezione in senso stretto, d) la constatata intempestività – nella specie – della costituzione giudiziale della banca, e e) la pedissequa impossibilità – per il giudice – di porre quella specifica difesa avversaria a base della decisione.
7.1. – poi – evidenzia anche l'impercorribilità del meccanismo ex art. Parte_1
1853 c.c., richiedente a) sia la sopravvivenza (al conto in passivo) di altro conto (sul quale annotare – come posta di debito – il saldo negativo del diverso conto in passivo) sia b)
l'inesistenza d'una volontà del correntista, contraria alla compensazione (e qui individuabile
3 – ad avviso di – nella domanda giudiziale di nullità articolata dalla società) e infine c) Pt_1 la positiva esigibilità – da parte della banca – del controcredito opposto in compensazione
(propria): esigibilità qui da escludere, data l'esistenza – su uno dei conti – d'un affidamento non revocato, appunto comportante l'inesigibilità del rientro della società dallo scoperto relativo.
8. Ciò detto, l'argomento dell'appellante – attinente al regime di rilevabilità della compensazione – non è condivisibile.
8.1. Come chiarito – fra le altre – da Cass., Sez. III Civ., sent. n. 18914/2019 «L'art. 1853 c.c. prevede un'ipotesi di compensazione tecnica e legale che non può essere rilevata d'ufficio, essendo il relativo effetto estintivo soggetto ad un onere di dichiarazione, peraltro non necessitante di formule sacramentali, della parte che decida di avvalersene».
8.1.1. Quanto sopra – tuttavia – troverebbe applicazione laddove i rapporti sussistenti fra gli interlocutori processuali fossero effettivamente distinti e reciprocamente impermeabili.
8.2. Nella specie – al contrario – i due rapporti (pur nella loro genetica e persistente alterità contabile) ineriscono a una complessa relazione negoziale vicendevole, progressivamente popolatasi di più conti (pervenuti sotto l'egida dello stesso istituto bancario, anche in virtù di periodiche fusioni e acquisizioni societarie), tutti nondimeno intercorrenti fra e Pt_1
(salva la successiva cessione dei crediti a società di Controparte_1 Controparte_2
cartolarizzazione).
8.3. L'incontestata tardività della costituzione giudiziale dell – allora – non impedisce CP_3 il recepimento – ai fini della decisione – dell'evocato controcredito bancario, ventilato dalla banca a preclusione della domanda attorea (di condanna alla restituzione dell'indebito).
8.4. difende (a pagina 4 della propria costituzione di secondo grado) la Controparte_1
compensazione praticata dal Tribunale, sostenendo d'aver svolto «una semplice eccezione, da proporre con l'atto introduttivo ma senza dover rispettare i venti giorni prima dell'udienza»;
l'asserto non sarebbe valorizzabile (nel senso auspicato da qualora Controparte_1
l'eccezione veicolata nel processo fosse un'eccezione in senso stretto;
sennonché – equivalendo la compensazione impropria a una difesa (quantomeno sul piano delle decadenze processuali applicabili), essa non soggiace ai termini decadenziali afferenti alla costituzione del convenuto, ed è finanche rilevabile officiosamente dal giudice.
9. Per quanto sin qui precisato – allora – il controcredito accertato come dovuto (in via astratta, stante l'assenza – nel procedimento – di una domanda riconvenzionale di condanna di a seguito della pure espletata consulenza tecnica, essendo pari a Parte_1
4 1.682.174,69 euro, è sufficiente a paralizzare l'accoglibilità della domanda d'accertamento dell'indebito (in favore di . Pt_1
10. Con riferimento ai motivi d'appello restanti, va puntualizzato quanto segue.
11. Si deve – al riguardo – rimarcare (con – da ultimo – Cass., Sez. I Civ., sent. n.
17634/2021) come «Nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante
l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn.
26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma secondo dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degl'interessi, stabilito dall'art. 2, comma secondo, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'invio al correntista degli estratti conto
5 recanti l'indicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta
Ufficiale, non risultasse sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del
1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art.
1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR: l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica».
11.1. L'affermazione – compiuta nella sentenza di prima cura – per la quale i contratti di conto corrente bancario aventi numero 2101.37 (poi 500018588) e 15447 (poi 4496873) vadano considerati parzialmente nulli, per l'avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista (capitalizzazione praticata dalla banca anche successivamente al 9 febbraio 2000: data d'adozione della delibera del Comitato interministeriale per il Credito e il
Risparmio, predisposta ai sensi dell'art. 25, II c., d. lgs. 342/1999, rimasto vigente anche all'indomani della sentenza della Corte costituzionale – n. 425/2000 – dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 25, III c., d. lgs. 342/1999) – è incensurabile, giacché – con riferimento alla sorte dei due rapporti – (su cui sarebbe gravato il relativo Controparte_1
onere probatorio) non ha dimostrato d'essersi adeguata alla delibera CICR del 9 febbraio
2000: quanto sopra, anche in relazione al conto numero 15447, e sebbene la banca – limitatamente a tale ultimo rapporto – abbia documentato l'intervenuta modifica del relativo contratto (operata in ottemperanza alla precitata delibera CICR del 9 febbraio 2000), producendo in giudizio gli atti di cui all'ordine d'esibizione pronunciato dal Tribunale di Reggio
Calabria il 16 maggio 2015.
6 12. La sentenza gravata è altrettanto incensurabile nella parte in cui essa ha sancito la nullità dei rapporti bancari controversi, per avvenuto rimando – ai fini dell'individuazione del tasso d'interesse passivo (pattuito in misura superiore al tasso legale) – alle cosiddette clausole
"uso piazza" (per il periodo anteriore all'entrata in vigore del Testo unico bancario, ossia il d. lgs. 385/1993, anticipato – sul punto – dalla l. 154/1992).
12.1. In proposito, si rammenti – pedissequamente a Cass., Sez. I Civ., ord. n. 24048/2019 – come «In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale,
e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza».
13. In terzo luogo, la sentenza è ugualmente irreprensibile nell'aver accertato l'avvenuta applicazione non concordata fra le parti – per il conto numero 2101.37 – della commissione di massimo scoperto: tale eventualità – esplicitata (da parte attorea) fin dall'esordio della lite
– non è stata contestata dalla banca.
14. Ciò detto, non sono apprezzabili le doglianze formulate da in relazione ai Parte_1
conteggi operati dal consulente, innanzitutto con riferimento alla commissione di massimo scoperto applicata al conto avente numero 15447.
15. Di tale conto è stata prodotta dalla banca l'integrazione contrattuale d'adeguamento del rapporto alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, a norma della quale integrazione le parti hanno previsto l'applicazione d'una commissione di massimo scoperto, e normato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, con clausola di pari periodicità (trimestrale).
16. Circa il saldo del conto numero 15447 alla data del 31 ottobre 2011, l'appellante censura il procedimento di sottrazione (a detto saldo) dell'importo (calcolato dal consulente) derivante dall'applicazione della commissione di massimo scoperto, compiuta sulla base dell'importo percentuale contemplato in contratto.
17. Le censure (di pagina 16 e 17) sono esplorative, non essendo chiaro a quale diverso epilogo ricostruttivo l'appellante intenderebbe pervenire, né essendo indicati – con sufficiente perspicuità – dall'appellante l'errore in cui il consulente sarebbe incorso, il diverso
7 procedimento aritmetico da preferirsi, e l'ammontare risultante all'esito dell'eventuale riconsiderazione di detto calcolo.
18. A ciò si aggiunga – a monte – la genericità delle rivendicazioni portate da in primo Pt_1
grado (quali compendiate nell'atto di citazione davanti al Tribunale).
19. La correntista – a pag. 22 della citazione – ha invocato la rideterminazione «per il tramite di Consulenza tecnica d'Ufficio» dei rapporti di dare e avere intercorsi, ma un tale auspicio si risolve nell'attribuzione alla consulenza d'una funzione suppletiva, integrativa e recuperatoria delle lacune difensive dell'attrice.
20. Nel corpo del libello d'instaurazione della causa in primo grado – a ben vedere – difetta qualsiasi calcolo del dovuto e dell'indebito (pure rivendicato), e le doglianze si risolvono nell'enunciazione dei possibili vizi affliggenti i rapporti bancari, cui non segue – però – alcuno sforzo argomentativo sugli importi addebitati (patologicamente) al correntista, e sull'ammontare conseguentemente scorporabile per ricondurre i conti correnti alla legalità.
21. Laterizi – nondimeno – dopo aver (meramente) chiesto e atteso – con il proprio libello – lo svolgimento (ottenuto in primo grado) d'una perizia disposta d'ufficio, per giovarsi delle relative risultanze (senza farle – tuttavia – precedere da una propria e autonoma ricostruzione, satisfattiva del proprio onere probatorio), denuncia il computo realizzato dal consulente del Tribunale.
22. Quest'ultimo – però – risulta approfondito, intellegibile, coerente.
23. Orbene, come chiarito – fra le altre, e con richiamo della giurisprudenza ivi evocata – da
Cass., Sez III Civ., sent. n. 8460/2020, «Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche
e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata [...] pertanto, qualora la parte – come accaduto nel caso di specie – muova critiche precise e puntuali supportate da elementi probatori concreti e decisivi per la decisione della controversia in relazione ad aspetti essenziali dell'elaborato del CTU, il giudice è tenuto a prenderle in esame espressamente e ad esporre le ragioni per cui le disattenda».
24. D'altra parte l'attrice non potrebbe recuperare in appello doglianze mai svolte nel proprio libello introduttivo, veicolandole nel processo (di seconda cura) attraverso il canale delle contestazioni alla consulenza d'ufficio.
8 25. ha ritratto dalla causa tutta l'utilità ricavabile dal tenore delle proprie difese del Pt_1
primo grado, ottenendo la declaratoria di nullità dei rapporti controversi, per avvenuta applicazione a) su base trimestrale, degli interessi passivi, b) d'una commissione di massimo scoperto mai pattuita (circostanza – quest'ultima – rimasta anch'essa incontestata dalla banca), e – per di più – capitalizzata trimestralmente, c) d'un tasso d'interesse ultralegale stabilito mediante rinvio agli usi correnti sulla piazza.
26. Nemmeno può accogliersi – d'altra parte – il motivo relativo all'omessa pronuncia del giudice sulla nullità dell'interesse ultralegale pattuito (mediante rimando ai cosiddetti "usi su piazza"), poiché risulta – al contrario – l'avvenuta statuizione del Tribunale, declaratoria della nullità dei due rapporti scrutinati, anche in relazione al dedotto profilo della nullità del tasso ultralegale.
27. Parimenti inaccoglibile è il motivo d'appello concernente – infine – l'usurarietà del tasso applicato al rapporto avente (originariamente) numero 15447, giacché l'appellante – il quale si confronta con il tasso applicato – non fa riferimento al tasso effettivo globale, e non lo evoca nel contesto del proprio libello.
28. Per tutto quanto sin qui illustrato, quindi, l'appello non si presta ad accoglimento.
29. Occorre – adesso – prendere posizione sulla valutabilità delle doglianze esposte da
[...]
a mezzo della propria costituzione in appello. CP_2
30. La società anzidetta – di cartolarizzazione di crediti – ha documentato (senza incontrare
– in argomento – la smentita avversaria) d'aver acquisito (fra gli altri) i crediti qui controversi mediante cessione del 20 giugno 2024, provenuta da (a sua volta precedente CP_4
cessionaria di in pendenza dell'appello qui delibato. Controparte_1
31. La partecipazione di al presente giudizio – dunque – ha avuto luogo in Controparte_2
considerazione della successione (a titolo particolare) della società a responsabilità limitata nel diritto controverso, perfezionatasi ad appello già proposto.
32. La società di cartolarizzazione – allora – avrebbe dovuto ritenersi (ed è tuttora) tenuta ad accettare il contraddittorio in quello specifico stadio d'avanzamento del processo, in corrispondenza del quale la compagine stessa ha ritenuto di fare ingresso nella vertenza (di secondo grado).
33. La successione nella posizione (attiva o passiva) disputata – infatti – non vale a rimettere in termini l'avente causa (di alcuna delle parti processuali originarie), in vista del compimento d'attività processuali eventualmente ormai impedite ai rispettivi danti causa.
9 34. Ragionando diversamente – invero – si autorizzerebbe un impiego potenzialmente elusivo della circolazione dei diritti e degli obblighi, consentendo l'aggiramento di preclusioni processuali (ove reputate superabili per il solo fatto della sottostante vicenda circolatoria).
35. La precisazione anzidetta s'impone in ragione del contenuto peculiare della costituzione della società summenzionata, la quale – nel sollecitare una profonda rivisitazione quantitativa della statuizione gravata – ha introdotto – in via di fatto – un appello incidentale, inammissibile in virtù della fase del processo in cui lo stesso risulta materialmente proposto.
36. D'altra parte, l'assimilabilità dell'atto giudiziario (provenuto da a un Controparte_2
appello (incidentale) è indirettamente confermata dall'antecedente processuale riferito dalla stessa compagine, la quale ha dichiarato d'aver dapprima presentato al Tribunale un'istanza di correzione della sentenza gravata, e di averne subito la reiezione, proprio in virtù dell'avvenuta proposizione d'un appello (da parte di , avverso la Parte_1
medesima statuizione giudiziale: statuizione di cui la società di cartolarizzazione aveva provato a ottenere – appunto – la correzione di alcuni passaggi.
37. Mentre – dunque – in pendenza d'un appello avverso una sentenza, quest'ultima non può
(più) essere fatta oggetto (d'istanza) di correzione, le modifiche alla sentenza – auspicate da
– avrebbero dovuto formalizzarsi davanti a questa Corte secondo i criteri e i Controparte_2 tempi d'un appello, e – data la preesistenza del gravame di – d'un appello di tipo Pt_1
incidentale.
38. Sulla scorta di tutte le considerazioni appena operate – pertanto – l'impostazione difensiva della società di cartolarizzazione – destinata, ma soltanto a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, a immettere nel processo doglianze finalizzate a una revisione affatto penetrante della sentenza impugnata – non è assecondabile da questa Corte, poiché surrettiziamente tendente a rimettere indebitamente in termini la società di cartolarizzazione stessa, per la proposizione di un'impugnazione alla stessa ormai preclusa.
39. A ciò si aggiunga la circostanza (dirimente) per la quale – vertendosi, appunto, in un'ipotesi di successione nel diritto in contesa – la società di cartolarizzazione è semplicemente subentrata nella posizione (sostanziale e processuale) della propria avente causa (a sua volta cessionaria del credito controverso, acquisito da quest'ultima in provenienza da . Controparte_1
40. risulta tempestivamente, ritualmente ed efficacemente costituita nel presente CP_1
giudizio d'appello, avendo spiegato le proprie difese e partecipato fin dapprincipio al giudizio di gravame.
10 41. La compagine nuova creditrice, subentrante e (seconda) avente causa di è CP_1 tenuta – in ultima analisi – ad accettare il giudizio nello stato in cui esso pende al tempo della decisione (della società di cartolarizzazione) di manifestarsi all'Ufficio giudiziario.
42. Per tutto quanto sin qui illustrato, allora l'appello va respinto.
43. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico
[...]
, risultano calcolate ai valori minimi, e sono determinate secondo il prospetto CP_5
seguente (e con attribuzione separata ad ambo le controparti, difese da procuratori differenti):
Fase di studio della controversia: € 3.709,00
Fase introduttiva del giudizio: € 2.157,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 4.969,00
Fase decisionale: € 6.167,00
Compenso tabellare: € 17.002,00
44. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le susseguenti valutazioni – da compiersi a cura della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Parte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, nonché di Controparte_1 CP_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, intervenuta quale cessionaria di
[...]
in persona del rappresentante legale pro-tempore, disattese ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1
alla rifusione separata delle competenze processuali sostenute da in Controparte_1
persona del rappresentante legale pro tempore, e di in persona del Controparte_2
rappresentante legale pro tempore, le quali vengono liquidate complessivamente nell'importo pari a 17.002,00 euro, con attribuzione separata a ciascuna controparte vittoriosa: quanto sopra, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
11 - dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello,
e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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