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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/11/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE RI ME, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 46/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Cuseo;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni;
CP_1
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 5.01.2024, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' al fine di conseguire la caducazione o comunque la declaratoria di illegittimità della CP_1 comunicazione di indebito ricevuta dalla controparte in data 12.04.2023 ed avente ad oggetto la pretesa restitutoria dell'importo di euro 36.990,22, corrisposto sulla pensione categoria IOCOM n.
37020714 nel periodo compreso tra il 1.01.2013 ed il 30.11.2022.
A sostegno delle proprie prospettazioni invocava il principio di irripetibilità delle somme percepite e la decadenza di controparte dal potere recuperatorio azionato, richiamando a tal fine la sanatoria di cui all'art. 13, commi 1 e 2, della legge 412/1991, avendo ella sempre provveduto alla rituale dichiarazione dei redditi percepiti negli anni per cui è causa ed avendo in ogni caso ricevuto le prestazioni senza alcun dolo.
Eccepiva altresì la violazione del principio del “clare loqui” che dovrebbe conformare le comunicazioni di indebito previdenziale, non avendo l' in alcun modo esplicitato le ragioni che CP_1
l'avevano indotto a ritenere indebitamente erogate le prestazioni di cui stava richiedendo la ripetizione.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone la reiezione sulla base di varie CP_1 argomentazioni in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova preliminarmente rilevare come il ricorso, nella sua impostazione originaria, verta unicamente sulla irripetibilità dell'indebito contestato e sulle carenze motivazionali del provvedimento di recupero opposto.
All'esito della costituzione dell' , acquisita a quel punto piena consapevolezza Controparte_2 delle ragioni su cui si fondava la pretesa restitutoria controversa in causa, parte ricorrente ha ritenuto di implementare le proprie difese spingendosi a contestare anche la fondatezza del credito vantato da controparte, deducendo in particolare che nella specie l' non avrebbe dovuto considerare anche CP_1 il reddito percepito dalla sua ex coniuge, dalla quale si era legalmente separato sin dal 2000.
Ritiene il Tribunale che tali ulteriori doglianze possano e debbano essere vagliate seppur introdotte solo a seguito della costituzione dell' convenuto. CP_2
La Suprema Corte, infatti, in plurime occasioni ha avuto modo di chiarire che l'Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non deve limitarsi a contestare genericamente l'indebito, ma deve precisare gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento
(Cass.
5.1.2011 n. 198).
Nel caso di specie, la comunicazione del 12.04.2023 impugnata (ma lo stesso vale anche per quella precedentemente inoltrata al ricorrente in data 4.11.2022 ed allegata alla memoria dell' reca una CP_1 generica dicitura “ricalcolo a decorrere dal 1 dicembre 2012. Il ricalcolo comprende la: - variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
- variazione dei dati di calcolo per supplemento di pensione;
- rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo”, senza però fare alcuno specifico riferimento ai motivi che avevano determinato la variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione e la formazione dell'indebito contestato, in tal guisa precludendo al ricorrente il pieno esercizio delle proprie prerogative defensionali, almeno in prima battuta.
La violazione del principio del clare loqui nella comunicazione di indebito, pertanto, ad avviso di questo giudice, impone di consentire alla parte ricorrente un'implementazione delle proprie difese nel primo atto successivo alla costituzione 'chiarificatrice' dell' come accaduto nella vicenda CP_1 processuale che qui occupa.
Ciò posto, le ulteriori argomentazioni spese dalla parte ricorrente in punto di merito della pretesa creditoria -dall'esame delle quali appare opportuno prendere le mosse- non appaiono in ogni caso condivisibili, per le ragioni che seguono.
Il verbale di separazione consensuale omologato a febbraio del 2000, acquisito al compendio documentale, prevedeva espressamente che i coniugi avrebbero dovuto vivere separati, che la casa coniugale di via M. D'Azeglio in Latina sarebbe stata assegnata all'odierno ricorrente e che la moglie, unitamente alla figlia , si sarebbe dovuta trasferire “al più presto” in Pontinia, alla via Persona_1
Macchione n.
3. L'omologa della separazione avveniva alle condizioni su esposte.
Ebbene, costituisce circostanza pacifica oltre che documentalmente asseverata, che la coniuge del ricorrente, sig.ra non si sia in fatto mai allontanata dalla casa coniugale di via Parte_2
D'Azeglio sino al febbraio 2023. Ne consegue che sino a tale data, non essendo state rispettate (per oltre ventitré anni) le condizioni di separazione omologate, questa in fatto non ha avuto luogo;
di qui il superamento del limite reddituale da parte dei coniugi permanentemente conviventi, non rilevando in senso contrario l'insussistenza di armonia familiare dedotta alla difesa, la quale ha sostenuto che la coppia viveva da
“separata in casa”.
Posta -per le ragioni che precedono- la fondatezza della pretesa restitutoria vantata dall' e CP_1 volgendo ora allo scrutinio della eccezione di irripetibilità dell'indebito contestato, il Tribunale osserva preliminarmente che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'articolo 38, comma 1, della
Costituzione, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.
Inoltre, per il decreto legislativo 112/1998, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà.
L'integrazione al trattamento minimo che viene in rilievo nel presente giudizio, a ben vedere, agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi sia prestazioni che ne sono prive e mira inequivocabilmente a garantire che, quale che sia la natura della prestazione cui accede, questa non risulti inferiore ad importi considerati come un minimum non riducibile.
Con riferimento, dunque, a tale finalità, l'integrazione al trattamento minimo può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (mutuando i principi espressi dalla Cass. n.13915/2021 in tema di maggiorazione sociale).
Ciò chiarito, secondo la Corte di legittimità, il principio generale che governa la disciplina dell'indebito assistenziale è il seguente: «in tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile» (Cass. 29419 del 2018).
Ebbene, esaminando il compendio documentale acquisito al processo, emerge che l'odierna parte ricorrente, che -considerato il reddito percepito dalla coniuge- ha sempre superato le soglie reddituali di sbarramento all'accesso alla integrazione al trattamento minimo chiesta in ripetizione, non ha mai comunicato all'Istituto nè all'Amministrazione finanziaria la propria condizione di soggetto coniugato, a prescindere dalla 'separazione in casa' che, come visto, non incide sulla determinazione del parametro reddituale coniugale da prendere in considerazione.
L'indebita erogazione della prestazione, quindi, appare senz'altro ascrivibile ad un errore integralmente imputabile al percettore, idoneo ad escludere anche qualsiasi affidamento di quest'ultimo sulla legittima spettanza trattamento di integrazione al minimo corrispostogli.
Da tutte le superiori brevi considerazioni discende l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza per giustificare l'operatività del meccanismo della soluti retentio e, in definitiva, il rigetto del ricorso.
Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Latina, data del deposito
IL GIUDICE
BE RI ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE RI ME, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 46/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Cuseo;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni;
CP_1
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 5.01.2024, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' al fine di conseguire la caducazione o comunque la declaratoria di illegittimità della CP_1 comunicazione di indebito ricevuta dalla controparte in data 12.04.2023 ed avente ad oggetto la pretesa restitutoria dell'importo di euro 36.990,22, corrisposto sulla pensione categoria IOCOM n.
37020714 nel periodo compreso tra il 1.01.2013 ed il 30.11.2022.
A sostegno delle proprie prospettazioni invocava il principio di irripetibilità delle somme percepite e la decadenza di controparte dal potere recuperatorio azionato, richiamando a tal fine la sanatoria di cui all'art. 13, commi 1 e 2, della legge 412/1991, avendo ella sempre provveduto alla rituale dichiarazione dei redditi percepiti negli anni per cui è causa ed avendo in ogni caso ricevuto le prestazioni senza alcun dolo.
Eccepiva altresì la violazione del principio del “clare loqui” che dovrebbe conformare le comunicazioni di indebito previdenziale, non avendo l' in alcun modo esplicitato le ragioni che CP_1
l'avevano indotto a ritenere indebitamente erogate le prestazioni di cui stava richiedendo la ripetizione.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone la reiezione sulla base di varie CP_1 argomentazioni in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova preliminarmente rilevare come il ricorso, nella sua impostazione originaria, verta unicamente sulla irripetibilità dell'indebito contestato e sulle carenze motivazionali del provvedimento di recupero opposto.
All'esito della costituzione dell' , acquisita a quel punto piena consapevolezza Controparte_2 delle ragioni su cui si fondava la pretesa restitutoria controversa in causa, parte ricorrente ha ritenuto di implementare le proprie difese spingendosi a contestare anche la fondatezza del credito vantato da controparte, deducendo in particolare che nella specie l' non avrebbe dovuto considerare anche CP_1 il reddito percepito dalla sua ex coniuge, dalla quale si era legalmente separato sin dal 2000.
Ritiene il Tribunale che tali ulteriori doglianze possano e debbano essere vagliate seppur introdotte solo a seguito della costituzione dell' convenuto. CP_2
La Suprema Corte, infatti, in plurime occasioni ha avuto modo di chiarire che l'Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non deve limitarsi a contestare genericamente l'indebito, ma deve precisare gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento
(Cass.
5.1.2011 n. 198).
Nel caso di specie, la comunicazione del 12.04.2023 impugnata (ma lo stesso vale anche per quella precedentemente inoltrata al ricorrente in data 4.11.2022 ed allegata alla memoria dell' reca una CP_1 generica dicitura “ricalcolo a decorrere dal 1 dicembre 2012. Il ricalcolo comprende la: - variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
- variazione dei dati di calcolo per supplemento di pensione;
- rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo”, senza però fare alcuno specifico riferimento ai motivi che avevano determinato la variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione e la formazione dell'indebito contestato, in tal guisa precludendo al ricorrente il pieno esercizio delle proprie prerogative defensionali, almeno in prima battuta.
La violazione del principio del clare loqui nella comunicazione di indebito, pertanto, ad avviso di questo giudice, impone di consentire alla parte ricorrente un'implementazione delle proprie difese nel primo atto successivo alla costituzione 'chiarificatrice' dell' come accaduto nella vicenda CP_1 processuale che qui occupa.
Ciò posto, le ulteriori argomentazioni spese dalla parte ricorrente in punto di merito della pretesa creditoria -dall'esame delle quali appare opportuno prendere le mosse- non appaiono in ogni caso condivisibili, per le ragioni che seguono.
Il verbale di separazione consensuale omologato a febbraio del 2000, acquisito al compendio documentale, prevedeva espressamente che i coniugi avrebbero dovuto vivere separati, che la casa coniugale di via M. D'Azeglio in Latina sarebbe stata assegnata all'odierno ricorrente e che la moglie, unitamente alla figlia , si sarebbe dovuta trasferire “al più presto” in Pontinia, alla via Persona_1
Macchione n.
3. L'omologa della separazione avveniva alle condizioni su esposte.
Ebbene, costituisce circostanza pacifica oltre che documentalmente asseverata, che la coniuge del ricorrente, sig.ra non si sia in fatto mai allontanata dalla casa coniugale di via Parte_2
D'Azeglio sino al febbraio 2023. Ne consegue che sino a tale data, non essendo state rispettate (per oltre ventitré anni) le condizioni di separazione omologate, questa in fatto non ha avuto luogo;
di qui il superamento del limite reddituale da parte dei coniugi permanentemente conviventi, non rilevando in senso contrario l'insussistenza di armonia familiare dedotta alla difesa, la quale ha sostenuto che la coppia viveva da
“separata in casa”.
Posta -per le ragioni che precedono- la fondatezza della pretesa restitutoria vantata dall' e CP_1 volgendo ora allo scrutinio della eccezione di irripetibilità dell'indebito contestato, il Tribunale osserva preliminarmente che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'articolo 38, comma 1, della
Costituzione, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.
Inoltre, per il decreto legislativo 112/1998, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà.
L'integrazione al trattamento minimo che viene in rilievo nel presente giudizio, a ben vedere, agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi sia prestazioni che ne sono prive e mira inequivocabilmente a garantire che, quale che sia la natura della prestazione cui accede, questa non risulti inferiore ad importi considerati come un minimum non riducibile.
Con riferimento, dunque, a tale finalità, l'integrazione al trattamento minimo può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (mutuando i principi espressi dalla Cass. n.13915/2021 in tema di maggiorazione sociale).
Ciò chiarito, secondo la Corte di legittimità, il principio generale che governa la disciplina dell'indebito assistenziale è il seguente: «in tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile» (Cass. 29419 del 2018).
Ebbene, esaminando il compendio documentale acquisito al processo, emerge che l'odierna parte ricorrente, che -considerato il reddito percepito dalla coniuge- ha sempre superato le soglie reddituali di sbarramento all'accesso alla integrazione al trattamento minimo chiesta in ripetizione, non ha mai comunicato all'Istituto nè all'Amministrazione finanziaria la propria condizione di soggetto coniugato, a prescindere dalla 'separazione in casa' che, come visto, non incide sulla determinazione del parametro reddituale coniugale da prendere in considerazione.
L'indebita erogazione della prestazione, quindi, appare senz'altro ascrivibile ad un errore integralmente imputabile al percettore, idoneo ad escludere anche qualsiasi affidamento di quest'ultimo sulla legittima spettanza trattamento di integrazione al minimo corrispostogli.
Da tutte le superiori brevi considerazioni discende l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza per giustificare l'operatività del meccanismo della soluti retentio e, in definitiva, il rigetto del ricorso.
Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Latina, data del deposito
IL GIUDICE
BE RI ME