Sentenza 19 dicembre 2025
Decreto presidenziale 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01870/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2246 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Iacobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo relativo alla domanda n. -OMISSIS-, assicurata n. -OMISSIS-, di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata a mezzo p.e.c. in data -OMISSIS-;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4 c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione richiesta nell’istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Torino e del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. ET ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato che:
- la Questura di Torino ha dichiarato di avere provveduto nelle more del presente giudizio alla richiesta conversione del permesso di soggiorno del ricorrente da protezione speciale in motivi di lavoro;
- deve ritenersi sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione del ricorso sull’accesso, avendo ottenuto il ricorrente il bene della vita cui era strumentale l’istanza di accesso;
Ritenuto pertanto:
- che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione;
- di disporre la compensazione delle spese tra le parti in ragione dell’esito della lite;
Rilevato che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con separato provvedimento presidenziale verrà liquidato il compenso spettante al suo difensore;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Rinvia a separato provvedimento presidenziale la liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA RI, Presidente
Luca Pavia, Referendario
ET ZA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET ZA | FA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.