Art. 12.
Ai conferimenti indicati nell' articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , la disciplina fiscale ivi prevista si applica anche quando i relativi atti vengano stipulati posteriormente al 31 dicembre 1980 ma non oltre tre mesi dalla data di comunicazione di accertamento positivo del Comitato interministeriale per la programmazione economica o da quella di scadenza del termine di sei mesi senza che vi sia stata comunicazione di esito negativo, a condizione che la delibera di aumento di capitale sia stata adottata e la relazione al Comitato sia stata presentata entro il 31 dicembre 1980.
Ai conferimenti indicati nell' articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , la disciplina fiscale ivi prevista si applica anche quando i relativi atti vengano stipulati posteriormente al 31 dicembre 1980 ma non oltre tre mesi dalla data di comunicazione di accertamento positivo del Comitato interministeriale per la programmazione economica o da quella di scadenza del termine di sei mesi senza che vi sia stata comunicazione di esito negativo, a condizione che la delibera di aumento di capitale sia stata adottata e la relazione al Comitato sia stata presentata entro il 31 dicembre 1980.