Articolo 12 della Legge 22 dicembre 1980, n. 882
Articolo 11Articolo 13
Versione
28 dicembre 1980
Art. 12.
Ai conferimenti indicati nell' articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , la disciplina fiscale ivi prevista si applica anche quando i relativi atti vengano stipulati posteriormente al 31 dicembre 1980 ma non oltre tre mesi dalla data di comunicazione di accertamento positivo del Comitato interministeriale per la programmazione economica o da quella di scadenza del termine di sei mesi senza che vi sia stata comunicazione di esito negativo, a condizione che la delibera di aumento di capitale sia stata adottata e la relazione al Comitato sia stata presentata entro il 31 dicembre 1980.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1980