Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 09/03/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza. n. 53/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Rossana De Corato, all’esito dell’udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso in riassunzione del giudizio iscritto al n. 37871 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XXX nato a [...] il XXX (Cod. Fisc. XXX), rappresentato e difeso dall’avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana, che ha indicato per comunicazioni l’indirizzo pec: ladogana.pierangelovladimiro@avvocatibari.legalmail.it
contro:
-l’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani, n. 108 VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITI, all’udienza del 9 dicembre 2025, l’avv. Ladogana per il ricorrente e l’avv. De Leonardis per l’INPS Ritenuto e considerato in
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato presso la Segreteria della sezione in data 26 marzo 2025, il ricorrente, ex militare della Marina Militare e transitato nei ruoli civili del Ministero della difesa, ha impugnato la Determinazione INPS (n. SP1052024000059) del 10 luglio 2024 con cui gli era stato liquidato il trattamento privilegiato di 8^ categoria “…con decorrenza economica dal 4.11.2019 (data di assunzione all’impiego civile) …” del Ministero della difesa e non, invece, “…d’ufficio…” dal 7 marzo 2019 (coincidente con la data del verbale n. 256 con cui la CMO di Taranto lo aveva dichiarato “…Permanentemente non idoneo al servizio in M.M. incondizionato, idoneo alla riserva ed idoneo alle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa…”).
A sostegno dell’avanzata domanda, che, come detto, è volta ad ottenere l’accertamento del dies a quo di decorrenza economica della pensione privilegiata dalla data di riforma del servizio militare, il ricorrente: (i) ha richiamato: i principi di cui alla sentenza delle SS.RR. n. 12/2023/QM/PRES secondo cui “…Quanto alla decorrenza del beneficio della p.p.o. in applicazione dell’art. 167 del D.P.R. n. 1092/73 deve essere liquidato anche nel caso di transito nei ruoli civili, dalla data del Processo Verbale di riforma del servizio militare…”; (ii) ha citato la sentenza della Sezione Giurisdizionale Sicilia n. 812/2022 e altra giurisprudenza ivi richiamata per cui “…la liquidazione del trattamento privilegiato, laddove ricollegata normativamente alla cessazione dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio, giusta previsione di cui all’art. 167 del D.P.R. n. 1092/1973 deve, invero, ritenersi riferibile anche alle ipotesi in cui l’accertamento abbia riguardato l’inidoneità al servizio militare con reimpiegabilità nelle aree funzionali del personale civile…”; (iii) ha ritenuto non valido l’argomento secondo cui il presupposto indefettibile per l’erogazione della prestazione previdenziale sarebbe mancante perché il transito nelle aree funzionali del personale civile “…non sarebbe un momento interruttivo del rapporto d’impiego con l’Amministrazione, ma un mero cambiamento di status…”, con conseguente diritto alla liquidazione del trattamento privilegiato d’ufficio a decorrere dalla data di cessazione dal servizio militare, avvenuta per inidoneità assoluta.
In considerazione di quanto suesposto ha concluso chiedendo la disapplicazione dell’impugnata determinazione dell’INPS e, per l’effetto, ha chiesto che sia accertata e dichiarata “… la sussistenza del diritto del ricorrente alla liquidazione dei ratei di p.p.o. maturati e non riscossi a decorrere dal 07.03.2019 fino al 04.11.2019 con la maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dal 07.03.2019 fino al soddisfo…”.
2.- Con memoria in data 14 novembre 2025, si è costituito l’INPS chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
Nello specifico, l’Istituto previdenziale ha evidenziato che: (i) il trattamento privilegiato riconosciuto al ricorrente ha la decorrenza giuridica dal 4 novembre 2019 ed economica dal 1° giugno 2023, ai sensi e per gli effetti dell’applicazione dell’art. 191 del DPR n. 1092/1973, trattandosi di liquidazione da effettuarsi a domanda, in quanto presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto “…con effetto dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda…”; (ii) il ricorrente è transitato nell’impiego civile e, quindi, doveva necessariamente presentare domanda “…con effetto costitutivo del diritto al trattamento privilegiato…”; (iii) è inconfigurabile la pretesa del ricorrente di vedersi riconosciuto il trattamento privilegiato giuridico ed economico “…addirittura da data antecedente al transito nel servizio civile…”.
3.- In data 1° dicembre 2025, il ricorrente ha depositato una breve memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento della domanda e richiamando nuovamente il principio di diritto espresso dalle SS.RR. con la sentenza n. 12/2023/QM/PRES.
4.- All’odierna udienza entrambe le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni in conformità agli atti scritti.
5.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
6.- La Sezione è chiamata a pronunciarsi sull’individuazione della corretta decorrenza economica del trattamento privilegiato concesso al ricorrente, XXX, ex militare della Marina Militare, transitato nei ruoli civili a seguito dell’accertamento della permanente inidoneità al servizio militare per infermità dipendente da causa di servizio.
6.1- Preliminarmente, va precisato (come risulta dagli atti incartati al fascicolo processuale) che il XXX, arruolato nella Marina Militare dal 2 settembre 2008, è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare, ma reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della Difesa, sulla base del processo verbale n. 256 del 7 marzo 2019 della CMO di Taranto; successivamente, previa sua istanza, è stato autorizzato a transitare nei ruoli civili del Ministero della Difesa, con decorrenza dal 4 novembre 2019.
In prosieguo di tempo, il Ministero della difesa con decreto ministeriale del 14 aprile 2023, all’esito dell’iter procedurale previsto, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità “protusioni discali cervicali in assenza di alterazioni neurogene periferiche “ e “discopatie lombari multilivello con incipienti segni di radicolopatia cronica”” sofferte dal XXX, a cui ha fatto seguito l’adozione da parte dell’INPS dell’impugnata determinazione n. SP1052024000059 del 10 luglio 2024 di riconoscimento della pensione privilegiata di 8^ cat. Tab. A con decorrenza giuridica dal 4 novembre 2019 e decorrenza economica dal 1° giugno 2023 (vale a dire, dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione privilegiata, avvenuta il 31 maggio 2023).
6.2- Osserva il giudicante che, nel caso di specie, non sono in contestazione né la dipendenza da causa di servizio dell’infermità alla colonna che ha consentito al XXX di accedere al trattamento pensionistico privilegiato di cui al provvedimento INPS n. SP1052024000059, né la circostanza che il transito del ricorrente nei ruoli civili sia stato determinato da infermità (“Cervicalgia cronica in spondilosi diffusa, discopatie ed EDD cervico lombari multiple stenosi del canale midollare fra L5 ed S1, radicolopatia di L5 bilaterale EMG certificata”), successivamente dichiarate dipendenti da causa di servizio, bensì, viene in rilievo - con l’esclusivo intento d’individuare la decorrenza economica del trattamento pensionistico di privilegio riconosciutogli, qui in discussione - il differente profilo del riconoscimento d’ufficio o a domanda delle condizioni di fatto e di diritto occorrenti ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, nelle ipotesi in cui il militare transiti ad altro servizio di impiego civile per permanente inidoneità al servizio militare.
Va, in ogni caso, evidenziato che il ricorso non ha correttamente centrato la questione, in quanto asserisce erroneamente che la pensione privilegiata in godimento al XXX abbia una decorrenza economica dal 4 novembre 2019 (mentre, invece, dalla lettura del provvedimento di liquidazione dell’INPS si evince chiaramente che essa decorre dal 1° giugno 2023) e la pretesa, come detto, è volta ad ottenere un’ulteriore anticipazione alla data del 7 marzo 2019 (coincidente con la visita medica della CMO di Taranto che ne ha riscontrato la permanente inidoneità al servizio militare).
Infine, per mera completezza espositiva, si evidenzia che il richiamo letterale alla sentenza delle “…SS.RR. n. 12/2023/QM/PRES..” operato dal difensore del ricorrente, si rivela del tutto incongruo, atteso che la stessa ha riguardato questione differente e, in ogni caso, non consta che alcuna pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte riporti la frase trascritta nel ricorso introduttivo, e reiterata nelle memorie difensive depositate in prossimità dell’odierna udienza.
7.- Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Deve considerarsi, infatti, che, ai sensi dell’art. 167 del DPR n. 1092/1973, il trattamento privilegiato è liquidato d’ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio (comma 1), in ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda (comma 2).
Il successivo art. 191 del d.p.r. cit. statuisce al comma 1: “… La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto…”.
Nel caso all’esame, viene in rilievo l’applicazione del combinato disposto del comma 2 dell’art. 167, che dispone: “…In ogni altro caso [ndr. diverso da quello in cui è liquidato d’ufficio] il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda…” e dell’art. 191, comma 3 del medesimo d.p.r. n. 1092/1973 che recita testualmente: “…Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda…”
Ed invero, dalla lettura della suindicata normativa, emerge, senza dubbio alcuno, che il trattamento privilegiato (qualora non debba essere liquidato d’ufficio) decorre dal giorno del congedo (soltanto) se la domanda sia presentata entro due anni da tale evento, decorrendo viceversa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda qualora essa sia inoltrata dopo tale orizzonte temporale; pertanto, poiché nel caso che ne occupa la domanda risulta trasmessa in data 31 maggio 2023 l’INPS ha correttamente liquidato il trattamento pensionistico a decorrere dal 1° giugno 2023 (primo giorno del mese successivo), ex art. 191, comma 3 cit., come riportato in nota nel provvedimento di liquidazione.
Né diverso significato può attribuirsi all’espressione “…giorno in cui è sorto il diritto…” riferendosi, questa, alla data del collocamento a riposo che, nel caso di specie, coincide con la cessazione dal servizio militare (avvenuta il 3 novembre 2019, data in cui era stato disposto il transito nei ruoli civili del Ministero della difesa).
7.1- Si evidenzia, in ogni caso, con specifico riferimento all’ipotesi di dipendente transitato nei ruoli civile a seguito di riforma dal servizio militare per motivi di salute, che secondo l’orientamento prevalente delle Sezioni di Appello, la disposizione di cui all’art. 167 d.P.R. 1092/1973, deve essere interpretata nel senso di ritenere che «…la norma deve intendersi riferita alla “definitiva” cessazione dal servizio per infermità, senza alcuna prosecuzione del rapporto nei ruoli civili, cosicché il trattamento di privilegio non può essere liquidato d’ufficio dalla Amministrazione, ma solo a seguito di domanda dell’interessato, con decorrenza dal “primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (…), ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, secondo comma, e 191, terzo comma, del più volte richiamato DPR n. 1092/1973. La giurisprudenza di questa Corte, ha chiarito che in casi analoghi a quello in esame - di transito nei ruoli civili della Amministrazione ad opera di dipendenti dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare - la domanda dell’interessato con la quale questi chieda il trattamento privilegiato debba considerarsi il dies a quo della liquidazione del medesimo, non potendosi invece far decorrere detto termine da una antecedente liquidazione d’ufficio poiché l’interessato non è definitivamente “cessato dal servizio…”. (cfr. Sez. III sent. n. 3/2024 e giurisprudenza ivi richiamata).
8.- Da quanto considerato, deriva che l’INPS ha correttamente riconosciuto al ricorrente la pensioni privilegiata in godimento con decorrenza economica dal 1° giugno 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 37871 del registro di segreteria, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS che si liquidano complessivamente in € 500,00.
Così deciso, in Bari, all’esito della pubblica udienza del 9 dicembre 2025.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Depositata il 09.03.2026 Il Funzionario Dott.ssa NN SS
(F. to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il Funzionario Dott.ssa NN SS
(F. to digitalmente)