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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 3866/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3866/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 29/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 01/10/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 393/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 18/04/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 10/12/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 28/04/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e
279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 14/10/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
11/09/2025 e 29/10/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. manterrà la propria residenza presso l'attuale casa coniugale a Eraclea (VE), in via Murazzetta Parte_1
n. 49.
2. ha trasferito la propria residenza in Brasile a far data dal 15 dicembre 2024, in un immobile Parte_2 di sua proprietà.
3. ha contribuito con un versamento mensile di 200,00 € in favore di fino al Parte_1 Parte_2
15 dicembre 2024 , data in cui la stessa è diventata economicamente autosufficiente con la pensione di vecchiaia in Brasile.
4.I ricorrenti, se necessario, si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
5.Si chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/08/2014 tra Parte_1
e , matrimonio iscritto/trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Jesolo, al n. 16, parte I, dell'anno 2014;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025 Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 3866/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3866/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 29/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 01/10/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 393/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 18/04/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 10/12/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 28/04/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e
279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 14/10/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
11/09/2025 e 29/10/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. manterrà la propria residenza presso l'attuale casa coniugale a Eraclea (VE), in via Murazzetta Parte_1
n. 49.
2. ha trasferito la propria residenza in Brasile a far data dal 15 dicembre 2024, in un immobile Parte_2 di sua proprietà.
3. ha contribuito con un versamento mensile di 200,00 € in favore di fino al Parte_1 Parte_2
15 dicembre 2024 , data in cui la stessa è diventata economicamente autosufficiente con la pensione di vecchiaia in Brasile.
4.I ricorrenti, se necessario, si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
5.Si chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/08/2014 tra Parte_1
e , matrimonio iscritto/trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Jesolo, al n. 16, parte I, dell'anno 2014;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025 Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca