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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/10/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile
composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 214/2023 R.G. promossa da
, rappr. e dif. da Avv.ti Mario Roccaforte ed Elena Coppola Parte_1
APPELLANTE contro rappr. e dif. da Avv. Massimo De Filippis CP_1
APPELLATA
e
, rappr. e dif. da Avv. Angela Buccoliero Controparte_2
INTERVENIENTE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c. coincidenti con quelle rassegnate rispettivamente in atto di appello ed in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale quanto a ed in atto di CP_1 intervento quanto al . Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. chiedeva al Tribunale di Taranto CP_1 di accertare e dichiarare la occupazione/detenzione senza titolo di Parte_1 dell'immobile ubicato in al piano terra di Via Venezia nn. 40/42/44, in Catasto CP_2
Fabbricati al foglio 246, particella 982, sub 34 [come da variazioni catastali dell'11 novembre 2008, del 9 novembre 2015 e del 21 giugno 2018], e per l'effetto condannare il medesimo all'immediato rilascio del detto immobile ad essa ricorrente, con Pt_1 vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda, premesso che con atto di compravendita del 18 maggio 2006 il le aveva trasferito, tra gli altri, la piena proprietà, tra gli altri, Controparte_2 dell'immobile oggetto di causa, subordinato alla stipula di apposita convenzione con cui regolare i rapporti tra l'Ente civico e la esponente, stipula avvenuta in data 11 febbraio
2019, assumeva che il locale in parola risultava occupato senza titolo dal e Pt_1 contro la volontà di essa deducente sicché si rendeva necessaria la sua condanna al rilascio. si costituiva assumendo di occupare e di utilizzare l'immobile da Parte_1 oltre trent'anni uti dominus per esercitarvi la sua attività di meccanico dal novembre
1989, allorquando vi si era trasferito dalla limitrofa Via Bari n. 16/C sede dell'officina presso cui all'epoca prestava attività lavorativa come aiuto meccanico di tale;
Per_1 affermava di aver pagato le relative utenze e di aver curato personalmente la manutenzione dei locali, atteso che né quest'ultimo né si erano CP_1 interessati della manutenzione ordinaria o di quella straordinaria;
affermava che nessun rappresentante o incaricato di si era mai presentato nei locali a CP_1 rivendicare la proprietà o a richiederne la disponibilità; concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, formulava domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione da parte sua dell'immobile oggetto di causa, appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di . con vittoria delle spese di lite. CP_2
Disposto il mutamento di rito, all'esito dell'istruttoria orale e documentale della causa, il Tribunale adito, sulla base delle dichiarazioni testimoniali e di quanto risultava dal
“Verbale di chiusura coattiva di esercizio commerciale abusivo” redatto dalla Polizia
Municipale di in data 18 marzo 2003 CP_2 con sentenza n. 1229/2023 pubblicata in data 19 maggio 2023, così decideva: “1) Part Rigetta la domanda della di accertamento dell'occupazione senza titolo degli CP_3 immobili oggetto del presente giudizio;
2) Rigetta la domanda della ricorrente di rilascio dell'immobile per cui è causa;
3) Accerta e dichiara l'acquisto da parte di
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
pag. 2/9 residente in [...], dell'immobile ubicato in alla Via CP_2 CP_2
Venezia 40/42/44, piano terra;
in catasto al foglio 246, particella 982, sub 34, per usucapione ordinaria ventennale;
4) Spese compensate.”. ha proposto appello quanto al capo sulle spese chiedendo, in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna di alla rifusione CP_1 in suo favore delle spese di lite, con vittoria di quelle del presente grado, sulla base delle censure che si illustreranno più avanti. si è costituita in giudizio prima che spirasse il termine il termine breve CP_1 decorrente dalla notifica dell'appello principale [sicché, detto per incidens, non si pone alcun problema di tempestività dell'appello incidentale di cui si dirà] ed ha contestato il fondamento dell'appello avversario;
ha poi proposto appello incidentale con cui, sulla base delle doglianze che si esporranno in prosieguo, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna del all'immediato rilascio dell'immobile Pt_1 oggetto di causa con rigetto della domanda riconvenzionale di controparte;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
Il è intervenuto ad adiuvandum in prossimità della prima udienza Controparte_2 aderendo alle conclusioni formulate da con vittoria delle spese di lite. CP_1
La causa viene ora in decisione a seguito di rimessione al collegio ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
quale appellante principale, ha censurato la compensazione delle Parte_1 spese di lite disposta da giudice a quo sul rilievo che la ragione da questi addotta
(“peculiarità della materia del contendere”) non è riconducibile ai motivi che ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. possono giustificate la deroga al principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c..
E' opportuno illustrare anche le censure mosse da con appello CP_1 incidentale, in modo da procedere all'esame delle doglianze in ordine logico.
L'appellante incidentale: → con il primo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia sull'eccepita improcedibilità della domanda riconvenzionale atteso che il non Pt_1 aveva fornito nel termine decadenziale di cui all'art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c. la prova documentale dell'attivazione della procedura obbligatoria di mediazione disposta dal pag. 3/9 Tribunale con provvedimento del 12 aprile 2021, evidenziando di aver tempestivamente sollevato la questione con il primo atto difensivo successivo alla scadenza del termine, non senza considerare che la procedura attivata dal come ricavabile dai Pt_1 documenti dal medesimo tardivamente prodotti, aveva ad oggetto non la domanda di accertamento di usucapione bensì un oggetto diverso (“immobile occupato senza titolo”); → con il secondo motivo ha lamentato l'errata interpretazione dei documenti e delle dichiarazioni testimoniali ed in particolare, ha contestato che il verbale della
Polizia Municipale, risalente all'anno 2003, potesse costituire prova del possesso animo domini utile all'acquisto dell'immobile per usucapione;
nell'ambito dello stesso motivo di appello ha anche lamentato l'omessa esposizione da parte del giudice di prime cure del processo logico sulla cui base era giunto ad asserire che il si era immesso Pt_1 nel possesso della cosa con l'intento di tenere il bene come proprio, peraltro in difetto di riscontri obiettivi, quali un contratto di fornitura di servizi, una bolletta di energia, gas, telefono o condominiale;
→ con il terzo motivo ha denunciato la violazione di legge segnalando il difetto di ogni prova dell'elemento soggettivo non essendo sufficiente la dichiarazione dei testi di aver visto il utilizzare il bene e ha negato che possa Pt_1 assegnarsi rilevanza ai fini del possesso ad usucapionem ad una generica attività di manutenzione ordinaria poiché ciò non è incompatibile con la proprietà altrui;
ha concluso che difetta la prova di un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà; ha, infine, rimarcato che al processo avrebbe dovuto partecipare il soggetto su cui è destinata a ripercuotersi Controparte_2
l'accertamento della usucapione in capo al considerato che la deducente Pt_1 società costituiva semplicemente una società veicolo della operazione di cartolarizzazione posta in essere dall'Ente civico.
Così riassunti i motivi di appello principale ed incidentale, si procederà ora al loro esame cominciando dai motivi di appello incidentale il cui accoglimento renderebbe superfluo l'esame dell'appello principale.
In via preliminare si segnala che l'intervento del ha comportato Controparte_2
l'accettazione della causa nello stadio in cui si trovava e tanto comporta il superamento della questione della estensione della controversia all'Ente civico, peraltro solo prospettata da senza che ne sia stata tratta alcuna conseguenza ai fini del CP_1
pag. 4/9 presente giudizio. Ad ogni buon conto si osserva che proprietaria dell'immobile oggetto della domanda di rilascio e della domanda di accertamento della sua usucapione da parte del era, al tempo dell'avvio del giudizio di primo grado proprio Pt_1
ciò che esclude la necessità della partecipazione al giudizio del CP_1 [...]
. CP_2
Passando allo scrutinio delle doglianze a fondamento dell'appello incidentale, la prima è infondata. Dagli atti e verbali di causa si evince che il giudice di prime cure, all'udienza del 12 aprile 2021 ed all'esito di rinvii per la ricerca di un bonario componimento, dispose che ciascuna delle parti promuovesse la mediazione per la rispettiva domanda.
All'udienza successiva il solo difensore del affermò che la mediazione Pt_1 esperita aveva avuto esito negativo. In quell'occasione il difensore di controparte - il quale per incidens nulla dedusse con riguardo alla mediazione posta a suo carico e solo successivamente all'udienza depositò il verbale negativo della mediazione avviata - non osservò né eccepì alcunché in ordine all'avvenuto espletamento della mediazione da parte del con riguardo alla domanda riconvenzionale, salvo poi eccepire, in Pt_1 memoria ex art. 183, co. 6 n. 3, c.p.c., l'improcedibilità della domanda riconvenzionale.
In conclusione, posto che alla prima udienza tenutasi dopo l'ordinanza con cui il giudicante aveva disposto che ciascuna parte promuovesse la mediazione per la propria domanda, nessuna di esse sollevò alcuna eccezione con riferimento alla mediazione della quale era onerata l'avversario né avendo rilevato nulla il giudice di prime cure, non può ora lamentare la tardività della produzione documentale CP_1 avversaria diretta a provare l'avvio del ridetto tentativo di conciliazione.
Le censure mosse con i restanti due motivi di appello incidentale, esaminabili congiuntamente, sono invece condivisibili nei termini che si passano ad esporre.
Sulla base dell'istruttoria svolta, a differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo, non può dirsi raggiunta la prova del possesso ad usucapionem necessario all'acquisto del diritto di proprietà da parte di Parte_1
Va premesso che il possesso ad usucapionem, il quale viene a privare il proprietario del suo diritto o a gravare la proprietà altrui di un diritto reale minore, deve esplicarsi in maniera tale da rendere esteriore e palese l'esercizio di facoltà sulla cosa costituenti segno incontrovertibile dell'esercizio di una signoria incompatibile con quella del pag. 5/9 titolare del diritto di proprietà. Inoltre, per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'impiego di un bene secondo la sua naturale destinazione non accompagnato da condotte volte ad escludere gli altri dal suo godimento non dà luogo di per sé ad un possesso utile all'usucapione del bene poiché una siffatta attività non è un'espressione tipica del diritto di proprietà (ex plurimis Cass. ord. 5marzo 2020, n.
6123 ed anche Cass. ord. 20 gennaio 2022, n. 1796).
Ebbene, venendo al caso di specie, le dichiarazioni rese dai testi escussi fanno riferimento ad una relazione con la cosa, in particolare: immobile di ampia superficie avente consistenza pari a mq 192 e superficie catastale pari a mq 217 come da ultima variazione catastale in atti, non costituente univoca manifestazione di una signoria di fatto sulla stessa mentre il riferimento ad attività manutentive è cronologicamente generico poiché nessuno dei testi ha indicato specificamente l'epoca di realizzazione ed anzi uno di essi ( ) ha fatto riferimento a lavori in corso al tempo della Testimone_1 deposizione (8 aprile 2022), i quali sono del tutto irrilevanti poiché non si collocano nel periodo di asserito possesso ad usucapionem. In ogni caso i lavori in questione (lavori di pitturazione secondo il teste lavori di sistemazione dei locali Testimone_2 secondo il teste mentre nessuna indicazione del tipo di Testimone_3 manutenzione è stata, infine, data dal teste ), non sono qualificabili in Testimone_1 termini di manutenzione straordinaria incisiva al punto da dar luogo ad espressioni delle facoltà dominicali. Ed infatti non risulta che sia stata chiesta una qualche autorizzazione al e, pertanto, dovette trattarsi di lavori non strutturali. A quel che si è sin qui CP_2 esposto occorre poi aggiungere che la detta prova dichiarativa non trova in atti alcun riscontro obiettivo in ordine all'inizio della relazione di fatto instaurata con la cosa dal
Nonostante questi abbia asserito di aver regolarmente pagato le utenze, Pt_1 nessuna prova sul punto è stata offerta, sebbene sarebbe stato agevole l'ottemperanza di tale onere. D'altra parte è logico ipotizzare che, se il predetto si fosse comportato nella sua relazione con la cosa in modo tale da imprimerle il suo dominio, non potrebbe non aver dotato l'immobile dell'allaccio dell'acqua o di fornitura di energia elettrica e tuttavia, di ciò - si ripete - non vi è traccia. Quindi, delle due l'una: o il non Pt_1 impresse alla relazione con il bene alcuna particolare connotazione costituente pag. 6/9 espressione di facoltà tipicamente dominicali oppure, se lo fece, non vi è prova della durata temporale dell'esercizio del dominio (si vedano le pronunzie della S.C. su citate).
Alcun riscontro del possesso ad usucapionem quanto meno sufficiente temporalmente all'acquisto oggetto della domanda del è, inoltre, ricavabile dal verbale della Pt_1 polizia municipale del marzo 2003 di chiusura coattiva dell'esercizio commerciale abusivo ubicato in Via Venezia (civico illeggibile) con apposizione dei sigilli in base a ordinanza del Sindaco di e neppure dal verbale di rimozione dei sigilli CP_2 dell'aprile 2003 in esecuzione di decreto dirigenziale la cui motivazione non è leggibile.
Un siffatto riscontro non può ravvisarsi neppure nell'ordinanza del 13 luglio 2011 con cui, a seguito di rapporto ispettivo del 27 giugno 2011 effettuato dalla Polizia
Municipale, era stata ordinata al in qualità di titolare di attività di Pt_1 autoriparatore, la chiusura immediata del laboratorio artigianale sito in Via Venezia n.
40, sul rilievo della mancata presentazione della denuncia di inizio attività alla Camera di Commercio di . Ed in verità tali documenti non costituiscono riconoscimento CP_2 di alcunché da parte del Comune e al più comprovano che il in quegli anni Pt_1 svolgeva la sua attività di autoriparatore nei locali di cui al civico 40 di Via Venezia in maniera abusiva. Inoltre, anche a considerare il verbale del marzo 2003 e le circostanze fattuali da esso ricavabili (i.e. la allocazione in Via Venezia n. 40 dell'attività abusiva di autoriparatore da parte del , si osserva che, al tempo della notifica del ricorso Pt_1 ex art. 702 bis e ss. c.p.c. di volto ad ottenere il rilascio dell'immobile, CP_1 notifica avvenuta almeno nell'ottobre 2019 (il ricorso notificato manca in atti ma la data di notifica si desume dal decreto di fissazione dell'udienza), non si era ancora compiuto il termine ventennale necessario all'acquisto della proprietà per usucapione. Anzi, a ben vedere, da detti documenti si ricava che la Polizia Municipale effettuò i controlli di sua competenza sull'attività del sia nel 2003 sia nel 2011 mentre non vi è traccia Pt_1 di controlli effettuati nell'ampio arco temporale tra l'asserito inizio della relazione di fatto con il bene (1989) ed il 2003 (quattordici anni), ciò che contrasta con quanto avvenuto in un arco temporale ben più breve (dal 2002 al 2011).
Un'ultima notazione: il , dante causa di non si è Controparte_2 CP_1 disinteressato del bene tanto vero che nel 2005 lo inserì tra i beni da dismettere pag. 7/9 mediante procedura di cartolarizzazione trasferendone successivamente la proprietà a
Controparte_1
In definitiva va condiviso quanto valutato dal primo giudice in ordine al difetto di prova in ordine al fatto costitutivo della sua domanda, i.e. in ordine all'esercizio di un potere di fatto sulla cosa ad immagine del diritto di proprietà protrattosi per il tempo necessario all'acquisto per usucapione.
Tanto basta al rigetto della domanda proposta da posto che l'onere Parte_1 della prova dell'acquisto per usucapione ricade su chi agisce mentre la parte resistente può anche limitarsi ad evidenziare le lacune e le contraddizioni della prospettazione e degli elementi di prova addotti da chi assume di aver usucapito.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, eccezione o argomentazione esposta dalle parti, in accoglimento dell'appello incidentale, va rigettata la domanda proposta da di accertamento del suo acquisto per usucapione dell'immobile del Parte_1 quale ha chiesto il rilascio e, nel contempo, egli va condannato al suo CP_1 rilascio non avendo opposto un valido titolo a quello dedotto da a CP_1 fondamento della sua pretesa, fondata sull'atto con cui in data 18 maggio 2006 il
Comune le aveva trasferito l'immobile pervenuto all'Ente civico per atto di compravendita del 19 aprile 1973 (si veda la documentazione prodotta da CP_1
.
[...]
Le considerazioni che precedono assorbono l'esame dell'appello proposto dal Pt_1 vertente sulla regolamentazione delle spese di lite, tuttavia superata dall'accoglimento dell'appello proposto da con conseguente nuova disciplina degli oneri CP_1 processuali di entrambi i gradi.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza tra e Parte_1
nella misura liquidata in dispositivo in applicazione delle tariffe previste CP_1 dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, della dipendenza della decisione della causa dalla risoluzione di questioni sedimentate nella riflessione giurisprudenziale nonché delle attività effettivamente espletate.
Vanno, invece, compensate le spese di lite tra il ed il , Pt_1 Controparte_2 intervenuto per sua scelta nel solo giudizio di appello ed a mero sostegno di CP_1
[...]
pag. 8/9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Taranto n. 1229/2023, pubblicata in data 19 maggio 2023, così provvede: accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza CP_1 impugnata, rigetta la domanda proposta da di accertamento del suo Parte_1 acquisto per usucapione del bene immobile ubicato in alla Via Venezia nn. CP_2
40/42/44 piano terraneo, censito in Catasto al foglio 246, particella 982, sub 34, e lo condanna al suo rilascio in favore di CP_1 dichiara assorbito l'appello proposto da Parte_1 condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in euro 76,00 per anticipazioni ed in euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, quanto al presente grado, in euro
1.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dichiara compensate le spese di lite tra ed il . Parte_1 Controparte_2
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile
composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 214/2023 R.G. promossa da
, rappr. e dif. da Avv.ti Mario Roccaforte ed Elena Coppola Parte_1
APPELLANTE contro rappr. e dif. da Avv. Massimo De Filippis CP_1
APPELLATA
e
, rappr. e dif. da Avv. Angela Buccoliero Controparte_2
INTERVENIENTE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c. coincidenti con quelle rassegnate rispettivamente in atto di appello ed in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale quanto a ed in atto di CP_1 intervento quanto al . Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. chiedeva al Tribunale di Taranto CP_1 di accertare e dichiarare la occupazione/detenzione senza titolo di Parte_1 dell'immobile ubicato in al piano terra di Via Venezia nn. 40/42/44, in Catasto CP_2
Fabbricati al foglio 246, particella 982, sub 34 [come da variazioni catastali dell'11 novembre 2008, del 9 novembre 2015 e del 21 giugno 2018], e per l'effetto condannare il medesimo all'immediato rilascio del detto immobile ad essa ricorrente, con Pt_1 vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda, premesso che con atto di compravendita del 18 maggio 2006 il le aveva trasferito, tra gli altri, la piena proprietà, tra gli altri, Controparte_2 dell'immobile oggetto di causa, subordinato alla stipula di apposita convenzione con cui regolare i rapporti tra l'Ente civico e la esponente, stipula avvenuta in data 11 febbraio
2019, assumeva che il locale in parola risultava occupato senza titolo dal e Pt_1 contro la volontà di essa deducente sicché si rendeva necessaria la sua condanna al rilascio. si costituiva assumendo di occupare e di utilizzare l'immobile da Parte_1 oltre trent'anni uti dominus per esercitarvi la sua attività di meccanico dal novembre
1989, allorquando vi si era trasferito dalla limitrofa Via Bari n. 16/C sede dell'officina presso cui all'epoca prestava attività lavorativa come aiuto meccanico di tale;
Per_1 affermava di aver pagato le relative utenze e di aver curato personalmente la manutenzione dei locali, atteso che né quest'ultimo né si erano CP_1 interessati della manutenzione ordinaria o di quella straordinaria;
affermava che nessun rappresentante o incaricato di si era mai presentato nei locali a CP_1 rivendicare la proprietà o a richiederne la disponibilità; concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, formulava domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione da parte sua dell'immobile oggetto di causa, appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di . con vittoria delle spese di lite. CP_2
Disposto il mutamento di rito, all'esito dell'istruttoria orale e documentale della causa, il Tribunale adito, sulla base delle dichiarazioni testimoniali e di quanto risultava dal
“Verbale di chiusura coattiva di esercizio commerciale abusivo” redatto dalla Polizia
Municipale di in data 18 marzo 2003 CP_2 con sentenza n. 1229/2023 pubblicata in data 19 maggio 2023, così decideva: “1) Part Rigetta la domanda della di accertamento dell'occupazione senza titolo degli CP_3 immobili oggetto del presente giudizio;
2) Rigetta la domanda della ricorrente di rilascio dell'immobile per cui è causa;
3) Accerta e dichiara l'acquisto da parte di
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
pag. 2/9 residente in [...], dell'immobile ubicato in alla Via CP_2 CP_2
Venezia 40/42/44, piano terra;
in catasto al foglio 246, particella 982, sub 34, per usucapione ordinaria ventennale;
4) Spese compensate.”. ha proposto appello quanto al capo sulle spese chiedendo, in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna di alla rifusione CP_1 in suo favore delle spese di lite, con vittoria di quelle del presente grado, sulla base delle censure che si illustreranno più avanti. si è costituita in giudizio prima che spirasse il termine il termine breve CP_1 decorrente dalla notifica dell'appello principale [sicché, detto per incidens, non si pone alcun problema di tempestività dell'appello incidentale di cui si dirà] ed ha contestato il fondamento dell'appello avversario;
ha poi proposto appello incidentale con cui, sulla base delle doglianze che si esporranno in prosieguo, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna del all'immediato rilascio dell'immobile Pt_1 oggetto di causa con rigetto della domanda riconvenzionale di controparte;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
Il è intervenuto ad adiuvandum in prossimità della prima udienza Controparte_2 aderendo alle conclusioni formulate da con vittoria delle spese di lite. CP_1
La causa viene ora in decisione a seguito di rimessione al collegio ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
quale appellante principale, ha censurato la compensazione delle Parte_1 spese di lite disposta da giudice a quo sul rilievo che la ragione da questi addotta
(“peculiarità della materia del contendere”) non è riconducibile ai motivi che ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. possono giustificate la deroga al principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c..
E' opportuno illustrare anche le censure mosse da con appello CP_1 incidentale, in modo da procedere all'esame delle doglianze in ordine logico.
L'appellante incidentale: → con il primo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia sull'eccepita improcedibilità della domanda riconvenzionale atteso che il non Pt_1 aveva fornito nel termine decadenziale di cui all'art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c. la prova documentale dell'attivazione della procedura obbligatoria di mediazione disposta dal pag. 3/9 Tribunale con provvedimento del 12 aprile 2021, evidenziando di aver tempestivamente sollevato la questione con il primo atto difensivo successivo alla scadenza del termine, non senza considerare che la procedura attivata dal come ricavabile dai Pt_1 documenti dal medesimo tardivamente prodotti, aveva ad oggetto non la domanda di accertamento di usucapione bensì un oggetto diverso (“immobile occupato senza titolo”); → con il secondo motivo ha lamentato l'errata interpretazione dei documenti e delle dichiarazioni testimoniali ed in particolare, ha contestato che il verbale della
Polizia Municipale, risalente all'anno 2003, potesse costituire prova del possesso animo domini utile all'acquisto dell'immobile per usucapione;
nell'ambito dello stesso motivo di appello ha anche lamentato l'omessa esposizione da parte del giudice di prime cure del processo logico sulla cui base era giunto ad asserire che il si era immesso Pt_1 nel possesso della cosa con l'intento di tenere il bene come proprio, peraltro in difetto di riscontri obiettivi, quali un contratto di fornitura di servizi, una bolletta di energia, gas, telefono o condominiale;
→ con il terzo motivo ha denunciato la violazione di legge segnalando il difetto di ogni prova dell'elemento soggettivo non essendo sufficiente la dichiarazione dei testi di aver visto il utilizzare il bene e ha negato che possa Pt_1 assegnarsi rilevanza ai fini del possesso ad usucapionem ad una generica attività di manutenzione ordinaria poiché ciò non è incompatibile con la proprietà altrui;
ha concluso che difetta la prova di un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà; ha, infine, rimarcato che al processo avrebbe dovuto partecipare il soggetto su cui è destinata a ripercuotersi Controparte_2
l'accertamento della usucapione in capo al considerato che la deducente Pt_1 società costituiva semplicemente una società veicolo della operazione di cartolarizzazione posta in essere dall'Ente civico.
Così riassunti i motivi di appello principale ed incidentale, si procederà ora al loro esame cominciando dai motivi di appello incidentale il cui accoglimento renderebbe superfluo l'esame dell'appello principale.
In via preliminare si segnala che l'intervento del ha comportato Controparte_2
l'accettazione della causa nello stadio in cui si trovava e tanto comporta il superamento della questione della estensione della controversia all'Ente civico, peraltro solo prospettata da senza che ne sia stata tratta alcuna conseguenza ai fini del CP_1
pag. 4/9 presente giudizio. Ad ogni buon conto si osserva che proprietaria dell'immobile oggetto della domanda di rilascio e della domanda di accertamento della sua usucapione da parte del era, al tempo dell'avvio del giudizio di primo grado proprio Pt_1
ciò che esclude la necessità della partecipazione al giudizio del CP_1 [...]
. CP_2
Passando allo scrutinio delle doglianze a fondamento dell'appello incidentale, la prima è infondata. Dagli atti e verbali di causa si evince che il giudice di prime cure, all'udienza del 12 aprile 2021 ed all'esito di rinvii per la ricerca di un bonario componimento, dispose che ciascuna delle parti promuovesse la mediazione per la rispettiva domanda.
All'udienza successiva il solo difensore del affermò che la mediazione Pt_1 esperita aveva avuto esito negativo. In quell'occasione il difensore di controparte - il quale per incidens nulla dedusse con riguardo alla mediazione posta a suo carico e solo successivamente all'udienza depositò il verbale negativo della mediazione avviata - non osservò né eccepì alcunché in ordine all'avvenuto espletamento della mediazione da parte del con riguardo alla domanda riconvenzionale, salvo poi eccepire, in Pt_1 memoria ex art. 183, co. 6 n. 3, c.p.c., l'improcedibilità della domanda riconvenzionale.
In conclusione, posto che alla prima udienza tenutasi dopo l'ordinanza con cui il giudicante aveva disposto che ciascuna parte promuovesse la mediazione per la propria domanda, nessuna di esse sollevò alcuna eccezione con riferimento alla mediazione della quale era onerata l'avversario né avendo rilevato nulla il giudice di prime cure, non può ora lamentare la tardività della produzione documentale CP_1 avversaria diretta a provare l'avvio del ridetto tentativo di conciliazione.
Le censure mosse con i restanti due motivi di appello incidentale, esaminabili congiuntamente, sono invece condivisibili nei termini che si passano ad esporre.
Sulla base dell'istruttoria svolta, a differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo, non può dirsi raggiunta la prova del possesso ad usucapionem necessario all'acquisto del diritto di proprietà da parte di Parte_1
Va premesso che il possesso ad usucapionem, il quale viene a privare il proprietario del suo diritto o a gravare la proprietà altrui di un diritto reale minore, deve esplicarsi in maniera tale da rendere esteriore e palese l'esercizio di facoltà sulla cosa costituenti segno incontrovertibile dell'esercizio di una signoria incompatibile con quella del pag. 5/9 titolare del diritto di proprietà. Inoltre, per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'impiego di un bene secondo la sua naturale destinazione non accompagnato da condotte volte ad escludere gli altri dal suo godimento non dà luogo di per sé ad un possesso utile all'usucapione del bene poiché una siffatta attività non è un'espressione tipica del diritto di proprietà (ex plurimis Cass. ord. 5marzo 2020, n.
6123 ed anche Cass. ord. 20 gennaio 2022, n. 1796).
Ebbene, venendo al caso di specie, le dichiarazioni rese dai testi escussi fanno riferimento ad una relazione con la cosa, in particolare: immobile di ampia superficie avente consistenza pari a mq 192 e superficie catastale pari a mq 217 come da ultima variazione catastale in atti, non costituente univoca manifestazione di una signoria di fatto sulla stessa mentre il riferimento ad attività manutentive è cronologicamente generico poiché nessuno dei testi ha indicato specificamente l'epoca di realizzazione ed anzi uno di essi ( ) ha fatto riferimento a lavori in corso al tempo della Testimone_1 deposizione (8 aprile 2022), i quali sono del tutto irrilevanti poiché non si collocano nel periodo di asserito possesso ad usucapionem. In ogni caso i lavori in questione (lavori di pitturazione secondo il teste lavori di sistemazione dei locali Testimone_2 secondo il teste mentre nessuna indicazione del tipo di Testimone_3 manutenzione è stata, infine, data dal teste ), non sono qualificabili in Testimone_1 termini di manutenzione straordinaria incisiva al punto da dar luogo ad espressioni delle facoltà dominicali. Ed infatti non risulta che sia stata chiesta una qualche autorizzazione al e, pertanto, dovette trattarsi di lavori non strutturali. A quel che si è sin qui CP_2 esposto occorre poi aggiungere che la detta prova dichiarativa non trova in atti alcun riscontro obiettivo in ordine all'inizio della relazione di fatto instaurata con la cosa dal
Nonostante questi abbia asserito di aver regolarmente pagato le utenze, Pt_1 nessuna prova sul punto è stata offerta, sebbene sarebbe stato agevole l'ottemperanza di tale onere. D'altra parte è logico ipotizzare che, se il predetto si fosse comportato nella sua relazione con la cosa in modo tale da imprimerle il suo dominio, non potrebbe non aver dotato l'immobile dell'allaccio dell'acqua o di fornitura di energia elettrica e tuttavia, di ciò - si ripete - non vi è traccia. Quindi, delle due l'una: o il non Pt_1 impresse alla relazione con il bene alcuna particolare connotazione costituente pag. 6/9 espressione di facoltà tipicamente dominicali oppure, se lo fece, non vi è prova della durata temporale dell'esercizio del dominio (si vedano le pronunzie della S.C. su citate).
Alcun riscontro del possesso ad usucapionem quanto meno sufficiente temporalmente all'acquisto oggetto della domanda del è, inoltre, ricavabile dal verbale della Pt_1 polizia municipale del marzo 2003 di chiusura coattiva dell'esercizio commerciale abusivo ubicato in Via Venezia (civico illeggibile) con apposizione dei sigilli in base a ordinanza del Sindaco di e neppure dal verbale di rimozione dei sigilli CP_2 dell'aprile 2003 in esecuzione di decreto dirigenziale la cui motivazione non è leggibile.
Un siffatto riscontro non può ravvisarsi neppure nell'ordinanza del 13 luglio 2011 con cui, a seguito di rapporto ispettivo del 27 giugno 2011 effettuato dalla Polizia
Municipale, era stata ordinata al in qualità di titolare di attività di Pt_1 autoriparatore, la chiusura immediata del laboratorio artigianale sito in Via Venezia n.
40, sul rilievo della mancata presentazione della denuncia di inizio attività alla Camera di Commercio di . Ed in verità tali documenti non costituiscono riconoscimento CP_2 di alcunché da parte del Comune e al più comprovano che il in quegli anni Pt_1 svolgeva la sua attività di autoriparatore nei locali di cui al civico 40 di Via Venezia in maniera abusiva. Inoltre, anche a considerare il verbale del marzo 2003 e le circostanze fattuali da esso ricavabili (i.e. la allocazione in Via Venezia n. 40 dell'attività abusiva di autoriparatore da parte del , si osserva che, al tempo della notifica del ricorso Pt_1 ex art. 702 bis e ss. c.p.c. di volto ad ottenere il rilascio dell'immobile, CP_1 notifica avvenuta almeno nell'ottobre 2019 (il ricorso notificato manca in atti ma la data di notifica si desume dal decreto di fissazione dell'udienza), non si era ancora compiuto il termine ventennale necessario all'acquisto della proprietà per usucapione. Anzi, a ben vedere, da detti documenti si ricava che la Polizia Municipale effettuò i controlli di sua competenza sull'attività del sia nel 2003 sia nel 2011 mentre non vi è traccia Pt_1 di controlli effettuati nell'ampio arco temporale tra l'asserito inizio della relazione di fatto con il bene (1989) ed il 2003 (quattordici anni), ciò che contrasta con quanto avvenuto in un arco temporale ben più breve (dal 2002 al 2011).
Un'ultima notazione: il , dante causa di non si è Controparte_2 CP_1 disinteressato del bene tanto vero che nel 2005 lo inserì tra i beni da dismettere pag. 7/9 mediante procedura di cartolarizzazione trasferendone successivamente la proprietà a
Controparte_1
In definitiva va condiviso quanto valutato dal primo giudice in ordine al difetto di prova in ordine al fatto costitutivo della sua domanda, i.e. in ordine all'esercizio di un potere di fatto sulla cosa ad immagine del diritto di proprietà protrattosi per il tempo necessario all'acquisto per usucapione.
Tanto basta al rigetto della domanda proposta da posto che l'onere Parte_1 della prova dell'acquisto per usucapione ricade su chi agisce mentre la parte resistente può anche limitarsi ad evidenziare le lacune e le contraddizioni della prospettazione e degli elementi di prova addotti da chi assume di aver usucapito.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, eccezione o argomentazione esposta dalle parti, in accoglimento dell'appello incidentale, va rigettata la domanda proposta da di accertamento del suo acquisto per usucapione dell'immobile del Parte_1 quale ha chiesto il rilascio e, nel contempo, egli va condannato al suo CP_1 rilascio non avendo opposto un valido titolo a quello dedotto da a CP_1 fondamento della sua pretesa, fondata sull'atto con cui in data 18 maggio 2006 il
Comune le aveva trasferito l'immobile pervenuto all'Ente civico per atto di compravendita del 19 aprile 1973 (si veda la documentazione prodotta da CP_1
.
[...]
Le considerazioni che precedono assorbono l'esame dell'appello proposto dal Pt_1 vertente sulla regolamentazione delle spese di lite, tuttavia superata dall'accoglimento dell'appello proposto da con conseguente nuova disciplina degli oneri CP_1 processuali di entrambi i gradi.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza tra e Parte_1
nella misura liquidata in dispositivo in applicazione delle tariffe previste CP_1 dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, della dipendenza della decisione della causa dalla risoluzione di questioni sedimentate nella riflessione giurisprudenziale nonché delle attività effettivamente espletate.
Vanno, invece, compensate le spese di lite tra il ed il , Pt_1 Controparte_2 intervenuto per sua scelta nel solo giudizio di appello ed a mero sostegno di CP_1
[...]
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Taranto n. 1229/2023, pubblicata in data 19 maggio 2023, così provvede: accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza CP_1 impugnata, rigetta la domanda proposta da di accertamento del suo Parte_1 acquisto per usucapione del bene immobile ubicato in alla Via Venezia nn. CP_2
40/42/44 piano terraneo, censito in Catasto al foglio 246, particella 982, sub 34, e lo condanna al suo rilascio in favore di CP_1 dichiara assorbito l'appello proposto da Parte_1 condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in euro 76,00 per anticipazioni ed in euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, quanto al presente grado, in euro
1.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dichiara compensate le spese di lite tra ed il . Parte_1 Controparte_2
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
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