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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/12/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1120/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1120/2024 avente ad oggetto: Altri contratti atipici
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. GALLO C.F._2
ENRICO;
ATTORI IN OPPOSIZIONE
E
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura
[...] P.IVA_1 in atti, dall'Avv. AVINO GIUSEPPE;
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Parte_3
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, disattesa ogni eventuale avversaria richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
previa escussione dei testi eventualmente indicati nonché di CTU contabile volta alla quantificazione delle somme eventualmente dovute e soprattutto ex adverso preventivamente provate;
In via principale: dichiarare nullo siccome illegittimo il decreto ingiuntivo opposto (n.
266/2024, r.g. 3024/2023, emesso dal Tribunale di Cuneo) in quanto carente dei presupposti di legge o comunque pronunciarne la revoca per i motivi di cui all'opposizione;
In ogni caso rigettare le domande tutte avversarie perché prive di fondamento in fatto e in diritto;
1 Col favore delle spese ed onorari di giudizio oltre accessori di legge.”
Controparte_1
“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti e per quelli che si vorranno ritenere di giustizia, tutte le domande degli attori-opponenti
e e respingere la loro opposizione, introdotta con l'atto di Parte_1 Parte_2 citazione del 6.5.2024 e notificata il 7.5.2024, confermare il decreto ingiuntivo opposto
e, in ogni caso, condannare gli opponenti e al pagamento Parte_1 Parte_2 in favore della e della Controparte_1 [...]
della somma di € 26.100,70, nonché, quanto a Controparte_2 Pt_2
, anche dell'ulteriore somma di € 1.843,22, il tutto oltre interessi legali dal dovuto
[...] al saldo effettivo, o delle diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia;
condannare gli opponenti alla rifusione totale di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO
1. A seguito di ricorso proposto dalla e della Controparte_1 [...]
, il Tribunale di Cuneo emetteva, in data 25.03.2024, il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 266/2024 nei confronti di e , per il Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di euro 26.100,70, nonché, quanto alla sola , per il Pt_2 pagamento dell'ulteriore somma di euro 1.843,22. Il tutto oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
A fondamento della sua pretesa monitoria, la ricorrente evidenziava di essere creditrice nei confronti del e della della somma di euro 26.100,70, oltre interessi Pt_1 Pt_2 legali;
e ciò, quanto al primo, per saldo debitore del rapporto di conto corrente n.
50100627 (doc. n. 2), e certificazione ex art. 50 D.L.vo n. 385/1993 (doc. n. 3), in forza della linea di credito di cui al contratto del 14.04.2004 per affidamento di euro
15.000,00 (doc. n. 9), elevato a euro 20.000,00 in data 16.04.2007 (doc. 10) e ulteriormente elevato a euro 25.000,00 in data 30.03.2009 (doc. n. 11); quanto alla seconda, in forza della garanzia da lei prestata (come da negozio di garanzia del
10.09.1996 e successive estensioni sino alla concorrenza di euro 37.600,00 – doc. n. da
4.1 a 4.6).
La Banca asseriva inoltre di essere creditrice nei confronti della anche Pt_2 dell'ulteriore somma di euro 1.843,22, oltre interessi legali, per saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 50102085 (doc. n. 5), come da certificazione ex art. 50
D.L.vo n. 385/1993 (doc. n. 6).
2. Con atto di citazione notificato in data 07.05.2024, i debitori ingiunti proponevano opposizione chiedendo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei
2 presupposti di legge, o comunque la revoca, e, in ogni caso, il rigetto delle domande della facevano riserva di agire separatamente per il risarcimento dei danni. CP_1
2.1. In data 23.07.2024 si costituiva in giudizio la convenuta in opposizione per CP_1 contestare ogni eccezione, deduzione e domanda avversa, chiedendone il rigetto.
3. Con decreto 26.07.2024 il Giudice visto l'art. 171bis c.p.c., invitava le parti a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, riservando in difetto di provvedere alla prima udienza di comparizione, che differiva al 18.12.2024; all'introduzione della mediazione provvedeva la Banca convenuta in opposizione dando atto del suo esito negativo con memoria 17.09.2024.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., effettuato solo dalla il CP_1
Tribunale, con ordinanza emessa in data 18.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno
03.12.2025, con assegnazione dei termini di legge ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 3.12.2025 le parti richiamavano gli atti difensivi depositati e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
IN DIRITTO
1. Occorre anzitutto rilevare che l'opposizione proposta dai due debitori consiste in una contestazione del tutto generica e di stile, in quanto gli stessi si sono limitati a contestare “i fatti esposti nel ricorso de quo” e ad asserire che: Gli importi monitoriamente azionati sono ingiustificati nonché inesigibili. In primo luogo gli importi monitoriamente azionati sono stati del tutto arbitrariamente determinati dalla
[...]
. Controparte, inoltre, non ha dato conto dei versamenti già effettuati dagli CP_3 odierni attori in opposizione nonché delle modalità e base di calcolo, anche in ordine agli interessi richiesti. Peraltro controparte neppure ha dato conto della provenienza delle somme di cui all'asserito saldo negativo (da finanziamento e/o affidamenti o quant'altro), costituenti il reale titolo di debito e non il solo saldo di conto corrente. Ma vi è di più. Dette somme monitoriamente azionate non sono dovute in quanto, in ogni caso, i crediti monitoriamente azionati dalla sono da intendersi prescritti CP_3
Tali apodittiche affermazioni sono evidentemente del tutto inidonee a paralizzare le domande della Banca, anche perché gli opponenti non hanno in alcun modo precisato le proprie domande ed eccezioni seguito della costituzione della le cui deduzioni CP_1 sono rimaste prive di specifica contestazione (non avendo i debitori depositato alcuna memoria successiva), con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
La condotta processuale degli opponenti è significativa al riguardo, posto che gli stessi hanno rinunciato a ogni difesa ulteriore, non depositando alcuna memoria ex art. 171 ter c.p.c., e non hanno quindi avanzato alcuna istanza istruttoria, non potendo assumere alcun rilievo la generica domanda contenuta in citazione di “escussione dei
3 testi eventualmente indicati” e di “CTU contabile volta alla quantificazione delle somme eventualmente dovute e soprattutto ex adverso preventivamente provate”.
In particolare, l'istanza di CTU contabile è inammissibile, in quanto del tutto priva dei presupposti di legge e meramente esplorativa, non essendo stata sollevata alcuna specifica contestazione, né eccezione di nullità contrattuali che imponessero una rielaborazione del saldo alla data di chiusura del rapporto e non essendo stata tale istanza nemmeno supportata da una relazione tecnica di parte illustrativa delle difese, eccezioni e contestazioni, assolutamente generiche.
Per quanto competeva quale creditore ricorrente, la ha fornito ampia prova del CP_1 proprio credito, producendo i contratti di conto corrente, i contratti di apertura di credito, il contratto della carta di credito, gli estratti conto e i negozi di garanzia (v. doc.
n. da 2 a 17 e 26, 27 della convenuta).
1.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di inadempimento delle obbligazioni e del relativo onere probatorio, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). La Corte di Cassazione, sulla scorta dell'indiscussa natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di “prosecuzione del procedimento monitorio” (Cass. Sez. Un. 13.01.2022, n. 927), ha infatti ripetutamente affermato l'onere di specifica contestazione del credito da parte dell'opponente, il quale, in quanto convenuto sostanziale nel giudizio di opposizione, è tenuto “a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda” (tra le tante, v. Cass. 06.10.2015 n. 19896), in attuazione del più in generale onere di precisa allegazione nell'atto introduttivo della causa (Cass. Sez. Un. 22.05.2012, n. 8077). Così, “nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 27.06.2022, n. 20597).
In campo bancario, il debitore ha l'onere di sollevare specifici addebiti sulle poste che hanno portato al saldo negativo del conto corrente sulla base del quale è stato ingiunto il pagamento, muovendo censure circostanziate e dirette contro le annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto. Pertanto, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente non può sostanziarsi in una generica contestazione
4 delle poste applicate da parte della banca (il che, come detto, rende inaccoglibile la richiesta di CTU contabile avanzata dagli opponenti, perché meramente esplorativa).
Nella fattispecie, gli opponenti non hanno allegato, né dimostrato, alcun adempimento in favo-re della creditrice, né altri elementi che inducano a ritenere insussistente la pretesa creditoria della limitandosi, come detto, a contestazioni del tutto CP_1 generiche e di stile ma, di fatto, senza contestare (e dunque ammettendo) gli elementi sui quali la ha fondato la pretesa creditoria e, dunque, senza contestare CP_1
l'esistenza del credito.
1.2. Al riguardo, già nell'ordinanza in data 18.12.2024, questo giudicante rilevava che non è “necessario disporre alcuna CTU contabile: la ha prodotto i contratti di CP_1 conto corrente, il contratto di apertura di credito per importi aumentati in due occasioni, le garanzie e gli estratti conto mensili dei due conti”, che “in sé non sono contestati gli addebiti e gli accrediti che si sono registrati contabilmente durante l'operatività del contratto (dapprima con una normale operatività per effetto della attività di impresa del
successivamente soltanto con addebiti di spese e interessi e accrediti della Pt_1 pensione” e che “l'eccezione in ordine alla impossibilità di comprendere l'ammontare del credito azionato monitoriamente alla luce degli estratti conto e dei certificati ex art. 50
TUB non richiede alcun accertamento di carattere tecnico contabile”.
1.3. Riguardo all'invito del Tribunale, contenuto nella citata ordinanza, a “spiegare (i) la compatibilità tra i due saldi finali a zero (e quindi senza debiti/crediti reciproci) con il debito di cui alle certificazioni ex art. 50 TUB e (ii) il significato tecnico della voce
“recupero spese estinzione c/c ufficio autorizzazione direzione generale” che contabilmente negli estratti conto era registrata come entrata e quindi come accredito che conduceva il saldo negativo di partenza al saldo zero finale, la convenuta opposta ha precisato che il debito non era stato azzerato, ma soltanto trasferito dal conto corrente dopo il recesso ad un nuovo rapporto “a sofferenza”.
Nello specifico, per la posizione relativa al , in data 29.11.2021 era stato estinto Pt_1 contabilmente il conto corrente n. 00050100627 e aperta la nuova “LDC 3847” a sofferenza (come si evince dalla certificazione ex art. 50 TUB in doc. 3, ove, appunto, si legge “SOFFERENZE 000003847”), con giroconto del saldo negativo su conto tecnico con diversa classificazione di categoria del credito e in pari data viene trasmessa in
Centrale dei Rischi la comunicazione di classificazione a sofferenza a tutto il sistema. Ciò si evince dalla prodotta videata della contabilità interna della ove risulta che il sa- CP_1 do è il medesimo e la descrizione è “PASS SOFFERENZA CAPITALE EX APC
00050100627”, ovvero il conto corrente in capo a . Lo stesso dicasi Parte_1 per la posizione della . Pt_2
5 La ha chiarito altresì che trattasi di quello che, in tecnica bancaria, si definisce un CP_1
“giro-conto a sofferenza” del debito del cliente, che consiste in una diversa e separata contabilizza-zione del debito (saldo passivo per il cliente) che, naturalmente, resta tale.
Vi è, dunque, senz'altro compatibilità tra i saldi finali dei rapporti riportati negli estratti conto (apparentemente “a zero”) e i debiti esposti nelle certificazioni ex art. 50 Tub, in quanto la voce “recupero spese estinzione c/c ufficio autorizzazione direzione generale” - che negli estratti conto prodotti è registrata come entrata contabile solo apparente e quindi come accredito che solo apparentemente conduce i saldi negativi finali dei rapporti a zero – costituisce in realtà il movimento (consueto nella prassi bancaria) di trasferimento del saldo debitore dei rapporti oggetto di causa su apposito conto tecnico, a seguito di trasferimento a contenzioso (id est: sofferenza) delle posizioni e di chiusura (per effetto di “estinzione d'ufficio”) dei rapporti di conto corrente n.
50100627 (intestato al ) e n. 50102085 (intestato alla ). Pt_1 Pt_2
D'altro lato, come già rilevato nell'ordinanza in data 18.12.2024, “in sé non sono contestati gli addebiti e gli accrediti che si sono registrati contabilmente durante
l'operatività dei contratto (dapprima con una normale operatività per effetto della attività di impresa del successivamente soltanto con addebiti di spese e Pt_1 interessi e accrediti della pensione)”. Si tratta degli accrediti e addebiti che hanno condotto alla formazione di quel debito per il quale la ha agito monitoriamente. CP_1
Invero, in calce alle certificazioni ex art. 50 Tub del (doc. n. 3) e della Pt_1 Pt_2
(doc. n. 6), sono presenti:
- l'ultimo estratto conto del 29.11.2021 in questione;
- il partitario contenente l'indicazione degli interessi (euro 1.444,14) maturati al
26.9.2023;
- il partitario contenente le movimentazioni verificatesi successivamente alla estinzione del conto per cui è causa.
Quest'ultimo documento chiarisce la situazione, perché in esso è contabilizzato, alla data del 29.11.2021 (data di estinzione d'ufficio del conto per passaggio a sofferenza), il
“PASS SOF-FERENZA CAPITALE EX APC 00050100627” (di cui la Banca ha dato evidenza, mediante la videata della contabilità interna della Banca) della somma di euro
25.558,75, cioè l'importo che figura nell'estratto conto finale e che, costituendo il saldo negativo a debito del cliente, è contrassegnato con la lettera D (cioè “DARE”).
Inoltre, ivi sono contabilizzati i ratei di pensione versati dall'Ente previdenziale al successivamente al 29.11.2021 (contrassegnati con la lettera A, cioè “AVERE”) Pt_1
e gli addebiti per interessi maturati medio tempore (contrassegnati con la lettera D, cioè “DARE”).
6 Si tratta dell'evidenza contabile degli eventi successivi all'ultimo estratto conto del
29.11.2021, ed infatti nell'incipit del partitario in questione si legge “RIPRESA SALDO E
0,00” (che è appunto il saldo del conto corrente al 29.11.2021).
In seguito agli eventi successivi al 29.11.2021, di cui al partitario in esame, il saldo finale dello stesso è pari a euro 24.656,56; tale somma verrà riportata nella certificazione ex art. 50 TUB, ove sono aggiunti gli interessi di euro 1.444,14, che porteranno il debito, al
26.09.2023 (data della certificazione) a euro 26.100,70.
Analoga procedura era operata per la posizione della sig. (doc. n. 6). Pt_2
Alla luce di tale documentazione, appare errata (ed ancora una volta del tutto generica) la doglianza degli opponenti, secondo cui “gli importi monitoriamente azionati sono stati del tutto arbitrariamente determinati dalla ”, poiché gli estratti del CP_3 conto corrente, che gli odierni opponenti hanno sempre regolarmente ricevuto, mai contestandoli (v. docc. nn. 15 e 16 della convenuta), sono parte della contabilità della
Banca e costituiscono la prova definitiva e completa del suo credito (così Cass.
02.05.2019, n. 11543).
2. Anche l'affermazione degli opponenti, secondo i quali la non avrebbe “dato CP_1 conto dei versamenti già effettuati dagli odierni attori in opposizione nonché delle modalità e base di calcolo, anche in ordine agli interessi richiesti”, è una contestazione inammissibile per genericità, e comunque irrilevante, perché gli opponenti non hanno neppure indicato, né tanto meno provato quali sarebbero i versamenti che la non CP_1 avrebbe considerato e quale altra “modalità e base di calcolo” avrebbe dovuto essere applicata. L'ampia documentazione contrattuale e contabile prodotta dalla CP_1 confuta anche questa generica affermazione.
3. Per gli stessi motivi, deve ritenersi inammissibile ed infondata anche l'ulteriore eccezione degli opponenti, secondo cui la non avrebbe “dato conto della CP_1 provenienza delle somme di cui all'asserito saldo negativo (da finanziamento e/o affidamenti o quant'altro), costituenti il reale titolo di debito e non il solo saldo di conto corrente”, perché la ha prodotto tutti i documenti (contratti di conto corrente, CP_1 contratti di apertura di credito, contratto della carta di credito, estratti conto e negozio di garanzia, mai contestato dagli opponenti), che fondano la pretesa creditoria azionata.
4. Infine, è del tutto infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dai debitori opponenti, perché è noto che il termine di prescrizione dei diritti di credito della CP_1 decorre dalla data in cui essi divengono esigibili per effetto del recesso della CP_1 dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente. Ciò, nel caso di specie, è accaduto con la lettera di recesso e richiesta di pagamento del 13.10.2023 inviata al , e con la lettera di recesso e richiesta di pagamento del 26.8.2020 Pt_1 inviata alla (doc. n.
7.1 e 7.2 della convenuta). Pt_2
7 Sulla base di tali considerazioni quindi, l'opposizione proposta da e Parte_1
dev'essere respinta. Ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto acquista efficacia Parte_2 esecutiva.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza;
sono liquidate (in applicazione delle tariffe vigenti, secondo il valore della causa -scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00- e dei valori medi tabellari) in complessivi euro 6.800 (di cui euro 1.700 per la fase di studio, euro 1.200 per la fase introduttiva, euro 1.000 per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- ed euro 2.900 per la fase decisoria)
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) respinge l'opposizione proposta da e avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 266/2024 emesso da questo Tribunale in data 25.03.2024 che dichiara esecutivo;
2) condanna e al pagamento delle spese processuali Parte_1 Parte_2 sostenute dalla CP_1 Parte_4
nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 6800,00 per
[...] compenso professionale, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.
Così deciso in Cuneo il 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1120/2024 avente ad oggetto: Altri contratti atipici
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. GALLO C.F._2
ENRICO;
ATTORI IN OPPOSIZIONE
E
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura
[...] P.IVA_1 in atti, dall'Avv. AVINO GIUSEPPE;
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Parte_3
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, disattesa ogni eventuale avversaria richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
previa escussione dei testi eventualmente indicati nonché di CTU contabile volta alla quantificazione delle somme eventualmente dovute e soprattutto ex adverso preventivamente provate;
In via principale: dichiarare nullo siccome illegittimo il decreto ingiuntivo opposto (n.
266/2024, r.g. 3024/2023, emesso dal Tribunale di Cuneo) in quanto carente dei presupposti di legge o comunque pronunciarne la revoca per i motivi di cui all'opposizione;
In ogni caso rigettare le domande tutte avversarie perché prive di fondamento in fatto e in diritto;
1 Col favore delle spese ed onorari di giudizio oltre accessori di legge.”
Controparte_1
“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti e per quelli che si vorranno ritenere di giustizia, tutte le domande degli attori-opponenti
e e respingere la loro opposizione, introdotta con l'atto di Parte_1 Parte_2 citazione del 6.5.2024 e notificata il 7.5.2024, confermare il decreto ingiuntivo opposto
e, in ogni caso, condannare gli opponenti e al pagamento Parte_1 Parte_2 in favore della e della Controparte_1 [...]
della somma di € 26.100,70, nonché, quanto a Controparte_2 Pt_2
, anche dell'ulteriore somma di € 1.843,22, il tutto oltre interessi legali dal dovuto
[...] al saldo effettivo, o delle diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia;
condannare gli opponenti alla rifusione totale di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO
1. A seguito di ricorso proposto dalla e della Controparte_1 [...]
, il Tribunale di Cuneo emetteva, in data 25.03.2024, il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 266/2024 nei confronti di e , per il Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di euro 26.100,70, nonché, quanto alla sola , per il Pt_2 pagamento dell'ulteriore somma di euro 1.843,22. Il tutto oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
A fondamento della sua pretesa monitoria, la ricorrente evidenziava di essere creditrice nei confronti del e della della somma di euro 26.100,70, oltre interessi Pt_1 Pt_2 legali;
e ciò, quanto al primo, per saldo debitore del rapporto di conto corrente n.
50100627 (doc. n. 2), e certificazione ex art. 50 D.L.vo n. 385/1993 (doc. n. 3), in forza della linea di credito di cui al contratto del 14.04.2004 per affidamento di euro
15.000,00 (doc. n. 9), elevato a euro 20.000,00 in data 16.04.2007 (doc. 10) e ulteriormente elevato a euro 25.000,00 in data 30.03.2009 (doc. n. 11); quanto alla seconda, in forza della garanzia da lei prestata (come da negozio di garanzia del
10.09.1996 e successive estensioni sino alla concorrenza di euro 37.600,00 – doc. n. da
4.1 a 4.6).
La Banca asseriva inoltre di essere creditrice nei confronti della anche Pt_2 dell'ulteriore somma di euro 1.843,22, oltre interessi legali, per saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 50102085 (doc. n. 5), come da certificazione ex art. 50
D.L.vo n. 385/1993 (doc. n. 6).
2. Con atto di citazione notificato in data 07.05.2024, i debitori ingiunti proponevano opposizione chiedendo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei
2 presupposti di legge, o comunque la revoca, e, in ogni caso, il rigetto delle domande della facevano riserva di agire separatamente per il risarcimento dei danni. CP_1
2.1. In data 23.07.2024 si costituiva in giudizio la convenuta in opposizione per CP_1 contestare ogni eccezione, deduzione e domanda avversa, chiedendone il rigetto.
3. Con decreto 26.07.2024 il Giudice visto l'art. 171bis c.p.c., invitava le parti a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, riservando in difetto di provvedere alla prima udienza di comparizione, che differiva al 18.12.2024; all'introduzione della mediazione provvedeva la Banca convenuta in opposizione dando atto del suo esito negativo con memoria 17.09.2024.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., effettuato solo dalla il CP_1
Tribunale, con ordinanza emessa in data 18.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno
03.12.2025, con assegnazione dei termini di legge ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 3.12.2025 le parti richiamavano gli atti difensivi depositati e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
IN DIRITTO
1. Occorre anzitutto rilevare che l'opposizione proposta dai due debitori consiste in una contestazione del tutto generica e di stile, in quanto gli stessi si sono limitati a contestare “i fatti esposti nel ricorso de quo” e ad asserire che: Gli importi monitoriamente azionati sono ingiustificati nonché inesigibili. In primo luogo gli importi monitoriamente azionati sono stati del tutto arbitrariamente determinati dalla
[...]
. Controparte, inoltre, non ha dato conto dei versamenti già effettuati dagli CP_3 odierni attori in opposizione nonché delle modalità e base di calcolo, anche in ordine agli interessi richiesti. Peraltro controparte neppure ha dato conto della provenienza delle somme di cui all'asserito saldo negativo (da finanziamento e/o affidamenti o quant'altro), costituenti il reale titolo di debito e non il solo saldo di conto corrente. Ma vi è di più. Dette somme monitoriamente azionate non sono dovute in quanto, in ogni caso, i crediti monitoriamente azionati dalla sono da intendersi prescritti CP_3
Tali apodittiche affermazioni sono evidentemente del tutto inidonee a paralizzare le domande della Banca, anche perché gli opponenti non hanno in alcun modo precisato le proprie domande ed eccezioni seguito della costituzione della le cui deduzioni CP_1 sono rimaste prive di specifica contestazione (non avendo i debitori depositato alcuna memoria successiva), con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
La condotta processuale degli opponenti è significativa al riguardo, posto che gli stessi hanno rinunciato a ogni difesa ulteriore, non depositando alcuna memoria ex art. 171 ter c.p.c., e non hanno quindi avanzato alcuna istanza istruttoria, non potendo assumere alcun rilievo la generica domanda contenuta in citazione di “escussione dei
3 testi eventualmente indicati” e di “CTU contabile volta alla quantificazione delle somme eventualmente dovute e soprattutto ex adverso preventivamente provate”.
In particolare, l'istanza di CTU contabile è inammissibile, in quanto del tutto priva dei presupposti di legge e meramente esplorativa, non essendo stata sollevata alcuna specifica contestazione, né eccezione di nullità contrattuali che imponessero una rielaborazione del saldo alla data di chiusura del rapporto e non essendo stata tale istanza nemmeno supportata da una relazione tecnica di parte illustrativa delle difese, eccezioni e contestazioni, assolutamente generiche.
Per quanto competeva quale creditore ricorrente, la ha fornito ampia prova del CP_1 proprio credito, producendo i contratti di conto corrente, i contratti di apertura di credito, il contratto della carta di credito, gli estratti conto e i negozi di garanzia (v. doc.
n. da 2 a 17 e 26, 27 della convenuta).
1.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di inadempimento delle obbligazioni e del relativo onere probatorio, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). La Corte di Cassazione, sulla scorta dell'indiscussa natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di “prosecuzione del procedimento monitorio” (Cass. Sez. Un. 13.01.2022, n. 927), ha infatti ripetutamente affermato l'onere di specifica contestazione del credito da parte dell'opponente, il quale, in quanto convenuto sostanziale nel giudizio di opposizione, è tenuto “a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda” (tra le tante, v. Cass. 06.10.2015 n. 19896), in attuazione del più in generale onere di precisa allegazione nell'atto introduttivo della causa (Cass. Sez. Un. 22.05.2012, n. 8077). Così, “nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 27.06.2022, n. 20597).
In campo bancario, il debitore ha l'onere di sollevare specifici addebiti sulle poste che hanno portato al saldo negativo del conto corrente sulla base del quale è stato ingiunto il pagamento, muovendo censure circostanziate e dirette contro le annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto. Pertanto, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente non può sostanziarsi in una generica contestazione
4 delle poste applicate da parte della banca (il che, come detto, rende inaccoglibile la richiesta di CTU contabile avanzata dagli opponenti, perché meramente esplorativa).
Nella fattispecie, gli opponenti non hanno allegato, né dimostrato, alcun adempimento in favo-re della creditrice, né altri elementi che inducano a ritenere insussistente la pretesa creditoria della limitandosi, come detto, a contestazioni del tutto CP_1 generiche e di stile ma, di fatto, senza contestare (e dunque ammettendo) gli elementi sui quali la ha fondato la pretesa creditoria e, dunque, senza contestare CP_1
l'esistenza del credito.
1.2. Al riguardo, già nell'ordinanza in data 18.12.2024, questo giudicante rilevava che non è “necessario disporre alcuna CTU contabile: la ha prodotto i contratti di CP_1 conto corrente, il contratto di apertura di credito per importi aumentati in due occasioni, le garanzie e gli estratti conto mensili dei due conti”, che “in sé non sono contestati gli addebiti e gli accrediti che si sono registrati contabilmente durante l'operatività del contratto (dapprima con una normale operatività per effetto della attività di impresa del
successivamente soltanto con addebiti di spese e interessi e accrediti della Pt_1 pensione” e che “l'eccezione in ordine alla impossibilità di comprendere l'ammontare del credito azionato monitoriamente alla luce degli estratti conto e dei certificati ex art. 50
TUB non richiede alcun accertamento di carattere tecnico contabile”.
1.3. Riguardo all'invito del Tribunale, contenuto nella citata ordinanza, a “spiegare (i) la compatibilità tra i due saldi finali a zero (e quindi senza debiti/crediti reciproci) con il debito di cui alle certificazioni ex art. 50 TUB e (ii) il significato tecnico della voce
“recupero spese estinzione c/c ufficio autorizzazione direzione generale” che contabilmente negli estratti conto era registrata come entrata e quindi come accredito che conduceva il saldo negativo di partenza al saldo zero finale, la convenuta opposta ha precisato che il debito non era stato azzerato, ma soltanto trasferito dal conto corrente dopo il recesso ad un nuovo rapporto “a sofferenza”.
Nello specifico, per la posizione relativa al , in data 29.11.2021 era stato estinto Pt_1 contabilmente il conto corrente n. 00050100627 e aperta la nuova “LDC 3847” a sofferenza (come si evince dalla certificazione ex art. 50 TUB in doc. 3, ove, appunto, si legge “SOFFERENZE 000003847”), con giroconto del saldo negativo su conto tecnico con diversa classificazione di categoria del credito e in pari data viene trasmessa in
Centrale dei Rischi la comunicazione di classificazione a sofferenza a tutto il sistema. Ciò si evince dalla prodotta videata della contabilità interna della ove risulta che il sa- CP_1 do è il medesimo e la descrizione è “PASS SOFFERENZA CAPITALE EX APC
00050100627”, ovvero il conto corrente in capo a . Lo stesso dicasi Parte_1 per la posizione della . Pt_2
5 La ha chiarito altresì che trattasi di quello che, in tecnica bancaria, si definisce un CP_1
“giro-conto a sofferenza” del debito del cliente, che consiste in una diversa e separata contabilizza-zione del debito (saldo passivo per il cliente) che, naturalmente, resta tale.
Vi è, dunque, senz'altro compatibilità tra i saldi finali dei rapporti riportati negli estratti conto (apparentemente “a zero”) e i debiti esposti nelle certificazioni ex art. 50 Tub, in quanto la voce “recupero spese estinzione c/c ufficio autorizzazione direzione generale” - che negli estratti conto prodotti è registrata come entrata contabile solo apparente e quindi come accredito che solo apparentemente conduce i saldi negativi finali dei rapporti a zero – costituisce in realtà il movimento (consueto nella prassi bancaria) di trasferimento del saldo debitore dei rapporti oggetto di causa su apposito conto tecnico, a seguito di trasferimento a contenzioso (id est: sofferenza) delle posizioni e di chiusura (per effetto di “estinzione d'ufficio”) dei rapporti di conto corrente n.
50100627 (intestato al ) e n. 50102085 (intestato alla ). Pt_1 Pt_2
D'altro lato, come già rilevato nell'ordinanza in data 18.12.2024, “in sé non sono contestati gli addebiti e gli accrediti che si sono registrati contabilmente durante
l'operatività dei contratto (dapprima con una normale operatività per effetto della attività di impresa del successivamente soltanto con addebiti di spese e Pt_1 interessi e accrediti della pensione)”. Si tratta degli accrediti e addebiti che hanno condotto alla formazione di quel debito per il quale la ha agito monitoriamente. CP_1
Invero, in calce alle certificazioni ex art. 50 Tub del (doc. n. 3) e della Pt_1 Pt_2
(doc. n. 6), sono presenti:
- l'ultimo estratto conto del 29.11.2021 in questione;
- il partitario contenente l'indicazione degli interessi (euro 1.444,14) maturati al
26.9.2023;
- il partitario contenente le movimentazioni verificatesi successivamente alla estinzione del conto per cui è causa.
Quest'ultimo documento chiarisce la situazione, perché in esso è contabilizzato, alla data del 29.11.2021 (data di estinzione d'ufficio del conto per passaggio a sofferenza), il
“PASS SOF-FERENZA CAPITALE EX APC 00050100627” (di cui la Banca ha dato evidenza, mediante la videata della contabilità interna della Banca) della somma di euro
25.558,75, cioè l'importo che figura nell'estratto conto finale e che, costituendo il saldo negativo a debito del cliente, è contrassegnato con la lettera D (cioè “DARE”).
Inoltre, ivi sono contabilizzati i ratei di pensione versati dall'Ente previdenziale al successivamente al 29.11.2021 (contrassegnati con la lettera A, cioè “AVERE”) Pt_1
e gli addebiti per interessi maturati medio tempore (contrassegnati con la lettera D, cioè “DARE”).
6 Si tratta dell'evidenza contabile degli eventi successivi all'ultimo estratto conto del
29.11.2021, ed infatti nell'incipit del partitario in questione si legge “RIPRESA SALDO E
0,00” (che è appunto il saldo del conto corrente al 29.11.2021).
In seguito agli eventi successivi al 29.11.2021, di cui al partitario in esame, il saldo finale dello stesso è pari a euro 24.656,56; tale somma verrà riportata nella certificazione ex art. 50 TUB, ove sono aggiunti gli interessi di euro 1.444,14, che porteranno il debito, al
26.09.2023 (data della certificazione) a euro 26.100,70.
Analoga procedura era operata per la posizione della sig. (doc. n. 6). Pt_2
Alla luce di tale documentazione, appare errata (ed ancora una volta del tutto generica) la doglianza degli opponenti, secondo cui “gli importi monitoriamente azionati sono stati del tutto arbitrariamente determinati dalla ”, poiché gli estratti del CP_3 conto corrente, che gli odierni opponenti hanno sempre regolarmente ricevuto, mai contestandoli (v. docc. nn. 15 e 16 della convenuta), sono parte della contabilità della
Banca e costituiscono la prova definitiva e completa del suo credito (così Cass.
02.05.2019, n. 11543).
2. Anche l'affermazione degli opponenti, secondo i quali la non avrebbe “dato CP_1 conto dei versamenti già effettuati dagli odierni attori in opposizione nonché delle modalità e base di calcolo, anche in ordine agli interessi richiesti”, è una contestazione inammissibile per genericità, e comunque irrilevante, perché gli opponenti non hanno neppure indicato, né tanto meno provato quali sarebbero i versamenti che la non CP_1 avrebbe considerato e quale altra “modalità e base di calcolo” avrebbe dovuto essere applicata. L'ampia documentazione contrattuale e contabile prodotta dalla CP_1 confuta anche questa generica affermazione.
3. Per gli stessi motivi, deve ritenersi inammissibile ed infondata anche l'ulteriore eccezione degli opponenti, secondo cui la non avrebbe “dato conto della CP_1 provenienza delle somme di cui all'asserito saldo negativo (da finanziamento e/o affidamenti o quant'altro), costituenti il reale titolo di debito e non il solo saldo di conto corrente”, perché la ha prodotto tutti i documenti (contratti di conto corrente, CP_1 contratti di apertura di credito, contratto della carta di credito, estratti conto e negozio di garanzia, mai contestato dagli opponenti), che fondano la pretesa creditoria azionata.
4. Infine, è del tutto infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dai debitori opponenti, perché è noto che il termine di prescrizione dei diritti di credito della CP_1 decorre dalla data in cui essi divengono esigibili per effetto del recesso della CP_1 dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente. Ciò, nel caso di specie, è accaduto con la lettera di recesso e richiesta di pagamento del 13.10.2023 inviata al , e con la lettera di recesso e richiesta di pagamento del 26.8.2020 Pt_1 inviata alla (doc. n.
7.1 e 7.2 della convenuta). Pt_2
7 Sulla base di tali considerazioni quindi, l'opposizione proposta da e Parte_1
dev'essere respinta. Ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto acquista efficacia Parte_2 esecutiva.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza;
sono liquidate (in applicazione delle tariffe vigenti, secondo il valore della causa -scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00- e dei valori medi tabellari) in complessivi euro 6.800 (di cui euro 1.700 per la fase di studio, euro 1.200 per la fase introduttiva, euro 1.000 per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- ed euro 2.900 per la fase decisoria)
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) respinge l'opposizione proposta da e avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 266/2024 emesso da questo Tribunale in data 25.03.2024 che dichiara esecutivo;
2) condanna e al pagamento delle spese processuali Parte_1 Parte_2 sostenute dalla CP_1 Parte_4
nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 6800,00 per
[...] compenso professionale, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.
Così deciso in Cuneo il 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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