Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1037/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI RO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1037/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratore dipendente reddito: euro 20.373,01 netti nell'anno d'imposta 2024 e
2) Parte_2 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente reddito: euro 19.588,85 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Barbara Tomì presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a AN (RO) il 28-5-2016 (anno 2016, Numero 1, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1
e il 14-8-2019.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) il SI. e la SI.ra sono autorizzati a vivere separatamente;
Parte_1 Pt_2
2) la casa familiare, sita in AN 45020 (RO), via Don Carlo Gnocchi n. 46, resta assegnata al SI. presso cui le figlie minori e manterranno Parte_1 Per_1 Per_2 la residenza e la collocazione prevalente;
3) il sig. continuerà a pagare il mutuo ipotecario gravante sulla casa Parte_1 familiare a lui intestato;
4) nulla a titolo di mantenimento reciproco tra i coniugi, in quanto economicamente indipendenti;
5) le figlie minori, e , restano affidate in forma condivisa a entrambi i Per_1 Per_2 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere adottate dai genitori di comune accordo tenendo conto esclusivamente dell'interesse delle figlie. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante la permanenza delle figlie con sé, fatta eccezione per le questioni attinenti la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività creative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a visita specialistica, che i genitori dovranno concertare. I genitori si concedono sin da ora reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo di documento valido per l'espatrio;
6) in considerazione dei turni di lavoro di entrambi i genitori, le modalità di frequentazione madre-figlie saranno gestite liberamente tra le parti. In ogni caso, quale regime minimo di frequentazione, la SI.ra terrà con sé le figlie almeno Pt_2 due giorni a settimana, da concordare liberamente tra le parti, con o senza pernottamento, presso la propria abitazione o presso l'abitazione paterna, secondo i rispettivi turni di lavoro, fatti salvi diversi accordi. I week-end saranno alternati tra i genitori. Nei giorni di Natale, Santo Stefano, Pasqua, lunedì dell'Angelo – se non risultasse possibile per le figlie trascorrere tali giorni con entrambi i genitori riuniti – le figlie staranno ad anni alterni con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano;
parimenti, le figlie staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo (se quell'anno le figlie sono state con la madre a Natale, a Pasqua staranno con il padre, viceversa l'anno successivo), mentre per i restanti giorni di vacanza troverà applicazione il regime ordinario delle frequentazioni figlie-genitori. Il giorno del compleanno, se non risulta possibile la compresenza di entrambi i genitori con le figlie, queste ultime staranno con uno o con l'altro genitore ad anni alterni, fatti salvi diversi accordi tra le parti;
7) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la SI.ra verserà Pt_2 al SI. € 150,00 mensili per ciascuna figlia, per un totale di € 300,00, da Parte_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario. Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Tale contributo si intende comprensivo delle seguenti voci: vitto, contributo spese di abitazione
2 (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); 8) per quanto riguarda le spese straordinarie per le figlie, i genitori si obbligano a sostenere ogni spesa straordinaria, sia quelle obbligatorie sia quelle da concordare, nella misura del 50 % ciascuno. Le spese straordinarie si intendono così ripartite:
• Spese straordinarie obbligatorie, per le quali NON è richiesta alcuna concertazione: libri scolastici;
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate anche tramite il SSN, spese ortodontiche di tipo ordinario (detartrasi, pulizia orale periodica, otturazioni) entro il limite di € 100,00 cadauna;
spese protesiche;
analisi cliniche ed esami diagnostici di routine e/o prescritti dal medico curante e/o da effettuarsi in vista di interventi programmati o indifferibili;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese obbligatorie per la celebrazione dei sacramenti (es. tunica per la Comunione);
• Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post-universitari; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola superiori ad una giornata;
prescuola/doposcuola; viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica;
centri estivi, viaggi di formazione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuole private;
c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN (tranne quelle sopra definite
“obbligatorie”); spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
visite mediche specialistiche;
analisi cliniche ed esami diagnostici a seguito di visita specialistica;
cicli di psicoterapia e logopedia con spesa superiore ai 100,00 euro;
e. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni (anche in occasione dei sacramenti, escluse le spese sopra qualificate come “obbligatorie”); festeggiamenti dedicati ai figli;
f. Circa le spese per l'affidamento delle figlie a una baby-sitter, i coniugi si accordano sin da ora come segue: qualora risulti necessario rivolgersi a una baby- sitter, perché il genitore collocatario si trova impossibilitato ad accudire le figlie per esigenze lavorative (sopraggiunte al calendario concordato), le spese di
3 babysitteraggio saranno ripartite nella misura della metà in capo a ciascuno dei genitori. Qualora, invece, il genitore collocatario non possa tenere le figlie per esigenze personali, non di natura lavorativa, sarà questo genitore soltanto a sopportare le spese per la baby-sitter. Il coniuge anticipatario dovrà chiedere il rimborso della spesa straordinaria entro il mese corrente, corredando la richiesta di idonea documentazione comprovante la spesa. Se non è ancora in possesso della documentazione, lo stesso coniuge anticipatario dovrà comunque informare l'altro coniuge della spesa sostenuta (quando non si tratti di spese concordate) e dell'importo e avrà cura di esibire la documentazione appena ne sarà entrato in possesso. Il coniuge anticipatario ha diritto al rimborso per la quota di spettanza dell'altro coniuge entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante la spesa. Resta comunque preferibile la possibilità per i coniugi, formatosi l'accordo sulla spesa, di versare ciascuno direttamente al creditore la rispettiva quota di spesa (pagamento diretto pro quota) o, se ciò non fosse possibile, di corrispondere all'altro la propria quota in via anticipata, così che quest'ultimo possa curare il pagamento nei termini. Ciò nell'ottica di evitare che sia sempre lo stesso tra i coniugi ad anticipare gli esborsi. Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordarsi, non comportano diritto al rimborso le spese sostenute senza l'accordo dell'altro coniuge. L'accordo si intende comunque formato se l'altro coniuge non rende motivato ed inequivocabile dissenso – con modalità evidenti e tracciabili – entro 10 giorni dall'informazione dell'intenzione di spesa proveniente dall'altro coniuge (anche a mezzo sms, WhatsApp, e-mail). Sono sempre salve le modalità di comunicazione, confronto e accordo che i coniugi riterranno più appropriate nell'ottica di evitare conflitti;
10) l'assegno unico (AUU) verrà percepito dal SI. Le detrazioni fiscali Parte_1 per spese mediche verranno ripartite al 50% tra i genitori;
11) le spese legali vengono ripartite al 50% tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18-3-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
4 La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e , Per_1 Per_2 entrambe minori di età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 1037/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio AN (RO) il 28-5-2016, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a IG, il 14 maggio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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