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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 12/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Luisa Poppi Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
AMMESSA AL PSS CON DELIBERA COA DEL Parte_1
07/03/2023 (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. C.F._1
MARTINELLI ANNA con domicilio eletto in VIA E. CURIEL N. 8
41037 MIRANDOLA appellante e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. ZANOLINI GIOVANNA con domicilio eletto in VIA
CESARE BATTISTI 63 MODENA Appellato
Avv. ANNAMARIA CIAMPA quale curatrice speciale dei minori
[...]
e , con elezione di domicilio presso il suo Per_1 Persona_2
studio in Bologna piazza Aldrovandi 2/2
Intervenuta
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 2.10.2018 dinanzi al Tribunale di Modena
chiedeva la cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio contratto con in data 22.12.2007, matrimonio dal Parte_1
quale sono nati i figli (16.05.2008) e (27.08.2009). Per_1 Per_2
A tal fine esponeva che il Tribunale di Modena, con precedente sentenza n.
1485/17 pubbl. 04.09.2017, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo, recependo i loro accordi, l'affido condiviso dei minori, la collocazione presso la madre e la regolamentazione delle visite paterne, l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli con assegno mensile di € 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e un contributo aggiuntivo di € 450,00 (€ 150,00 per soggetto) per le spese di locazione.
pag. 2/13 Si costituiva in data 3.11.2018 , chiedendo il rigetto delle Parte_1
avverse istanze e la conferma di tutte le condizioni concordate dalle parti e recepite nella sentenza di separazione.
Con ordinanza presidenziale dell'8.11.2018 venivano confermate le condizioni concordate dai coniugi nel giudizio di separazione ed era disposta una CTU volta ad accertare la capacità genitoriale e le condizioni psicologiche dei minori.
Con sentenza n. 1495/2022 del 30.11.2022 il Tribunale di Modena dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affidava in via condivisa i minori ad entrambi i genitori;
collocava presso il padre e Per_1
con la madre;
regolamentava il diritto di visita dei genitori;
onerava il Per_2
Servizio Sociale di monitorare il nucleo familiare, anche mediante colloqui di sostegno alla genitorialità e curando il prosieguo della presa in carico dei minori presso la NPIA;
disponeva un contributo al mantenimento a carico dello per il mantenimento di di € 250,00; prevedeva il CP_1 Per_2
mantenimento diretto di;
poneva le spese straordinarie in capo ad Per_1
entrambi i genitori per il 50% ciascuno;
rigettava ogni altra domanda e compensava le spese di lite.
2. impugnava detta sentenza, chiedendo sostanzialmente la Parte_1
conferma delle condizioni della separazione, con vittoria di spese.
Con il primo motivo censurava il collocamento separato dei due fratelli, rilevando un vizio di ultrapetizione, il difetto di motivazione e la contraddittorietà del provvedimento.
Nello specifico deduceva che il Tribunale avrebbe arbitrariamente deciso di separare e , ignorando che il ricorrente, in sede di memoria ex Per_1 Per_2
art. 183, co. 6, c.p.c., aveva modificato le proprie domande, aderendo pag. 3/13 sostanzialmente a quelle rassegnate dalla moglie, così disattendendo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Invero, rilevava che lo non mai aveva chiesto il collocamento del solo minore CP_1 Per_1
presso sé; che non mai erano state valutate dal CTU le ricadute emotive della divisione dei due fratelli sul loro già precario equilibrio psicofisico e sul rapporto madre-figlio e che neppure gli altri professionisti che seguivano i due minori (compresi i Servizi Sociali) avevano mai valutato l'ipotesi che i due fratelli potessero essere divisi.
Anche con riguardo alle questioni economiche l'appellante muoveva le medesime censure, contestando al Tribunale di aver arbitrariamente azzerato il contributo per l'affitto di € 450,00, pur in assenza di una specifica istanza dello , che aveva chiesto solo una riduzione ad CP_1
€ 300,00, e di aver trascurato di considerare i documenti depositati che davano atto del grave squilibrio reddituale tra le parti.
Con il secondo motivo la censurava la violazione delle norme di legge Pt_1
che impongono al genitore l'obbligo di custodire e vigilare i figli minori, per non aver il primo Giudice tenuto conto che gli impegni e i turni lavorativi (anche notturni) dello non si adattavano alla decisione CP_1
di collocamento presso di lui del figlio , costringendo il minore a Per_1
restare a casa da solo senza la doverosa vigilanza paterna.
Con il terzo motivo l'appellante deduceva l'omessa nomina del curatore speciale e della conseguente violazione dei diritti dei minori, pesantemente coinvolti nel perdurante conflitto fra gli adulti.
Con il quarto motivo censurava l'omessa pronuncia in relazione al richiesto provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale dello CP_1
nonché in relazione ai provvedimenti ex art. 709-ter c.p.c., in riferimento pag. 4/13 ad una serie di condotte da lui asseritamente poste in essere pregiudizievoli e lesive dei diritti dei minori, in particolare volte a manipolare il figlio e ad allontanarlo dalla madre. Per_1
Con il quinto motivo, lamentava la condotta processuale avversaria, ritenuta scorretta, in ragione delle numerose produzioni irrituali, lesive delle regole del contraddittorio, mai censurate dal Giudice di primo grado.
Con il sesto motivo l'appellante contestava il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, tenuto conto che lo non mai aveva CP_1
contestato la circostanza di aver concordato, in costanza di matrimonio,
l'uscita della moglie dal mondo del lavoro per dedicarsi alla cura dei figli e alla casa, oltre il fatto che lei stessa, operaia a tempo pieno prima di sposarsi, stentava a reimmettersi proficuamente nel mercato del lavoro.
Con il settimo motivo censurava l'omessa considerazione della vittimizzazione secondaria che il Servizio Sociale avrebbe attuato in suo danno.
Con l'ottavo motivo contestava la compensazione delle spese di lite, tenuto conto che l'accoglimento delle proprie ragioni avrebbe escluso la soccombenza.
Infine, contestava il rigetto dell'istanza ex art. 89 c.p.c. per violazioni deontologiche infondate.
Tanto dedotto, l'appellante chiedeva, previa sospensiva, la nomina immediata di un Curatore speciale per i minori e , con conferma Per_1 Per_2
nel merito delle condizioni di cui alla sentenza di separazione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3.- Con comparsa dep. 20.02.2023 si costituiva Controparte_1
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
pag. 5/13 A tal fine deduceva che i provvedimenti in materia di separazione e divorzio devono ispirarsi all'esclusivo interesse morale e materiale dei figli minori, con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate dalle parti, potendosi anche pronunciare ultra petita e rilevava, a conferma della correttezza della decisione di collocamento presso sé del minore , il miglioramento netto del suo rendimento scolastico, a Per_1
fronte di un sensibile peggioramento di quello di , rimasta presso la Per_2
madre, nonché l'assenza di qualsivoglia ricaduta negativa sul rapporto tra i fratelli e sul loro equilibrio psicofisico. La rivisitazione del regime di collocamento dei minori aveva comportato la necessità di modificare anche i contenuti economici dell'assegno di mantenimento, compreso il contributo di locazione, il cui azzeramento era stato conseguente anche alla circostanza che egli non godeva più di un alloggio a titolo gratuito.
La capacità contributiva della non era mai stata oggetto d'indagine, Pt_1
sebbene la stessa avesse concrete possibilità lavorative, avesse ricevuto dal marito la somma di € 25.000,00 in seguito alla separazione a definizione delle questioni economiche, avesse ottenuto l'accrescimento della sua quota pro indiviso di un immobile di famiglia a seguito della morte del fratello.
Le avverse accuse in ordine all'asserita violazione dell'obbligo di vigilanza sui figli erano infondate, tenuto conto che era stato sempre Per_1
sottoposto alla supervisione di un adulto e che il padre si avvaleva anche della collaborazione di una persona di sua fiducia gradita a . Per_1
Parimenti infondate le avverse accuse di ostruzionismo ad opera del padre nonché le asserzioni in punto di vittimizzazione da parte dei Servizi
Sociali.
pag. 6/13 Tanto dedotto, chiedeva, in via preliminare, il rigetto Controparte_1
della richiesta di sospensiva e, nel merito, il rigetto dell'appello.
4. Si è costituito in giudizio il curatore dei minori concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con incarico al
Servizio Sociale di Mirandola di monitorare il nucleo, e in particolare per la minore proseguire il progetto educativo in suo supporto, Persona_3
oltre che la prescrizione ad entrambi i genitori di prestare la loro collaborazione al progetto dei Servizi per e, se ncessario, per . Per_2 Per_1
5.- Il PM è regolarmente intervenuto.
6.- L'appello va rigettato.
Preliminarmente, la questione della mancata nomina del curatore speciale in primo grado risulta superata dall'intervenuta nomina nel presente procedimento, con sua adesione all'intera attività svolta in primo grado, con formulazione di conclusioni volte al rigetto dell'appello.
Partendo dalle questioni relative alla collocazione dei figli si rileva quanto segue.
Preliminarmente si rimarca che, come confermato dall'ultima relazione dei
Servizi Sociali e dalle richieste del curatore nominato nel corso del processo, oltre che sulla base della consulenza già svolta in primo grado, allo stato non sussiste alcuna ragione per derogare al regime dell'affido condiviso ad entrambi i genitori.
In ordine al collocamento, si rileva poi che l'attuale situazione conferma la validità allo stato delle decisioni adottate in primo grado, considerata l'età dei figli, il rapporto ormai consolidato con i genitori collocatari e, contestualmente, il difficile rapporto con l'altro genitore per entrambi.
pag. 7/13 Dall'ultima relazione dei Servizi Sociali depositata in data 16.01.2025 si evince che entrambi i genitori hanno assunto un atteggiamento di favore rispetto al percorso di osservazione psicologica attivato in favore dei figli adolescenti.
Il Servizio precisa, quanto al minore , che l'esame psichico ha avuto Per_1
risultato negativo, essendosi riscontrata l'assenza di segni indicativi di disturbi del pensiero o di aree di blocco del processo evolutivo tali da far presagire un disagio significativo.
Quanto a , pur riscontrando l'assenza di un quadro di disagio Per_2
adolescenziale tale da evidenziare blocchi evolutivi, sono emerse invece aree di fragilità rispetto ad alcune specifiche aree del funzionamento, ragion per cui è stato necessario attivare un progetto educativo, con l'obiettivo di organizzare un tempo-spazio tale da sostenere la ragazza nel compito evolutivo di individuazione-separazione; inoltre, a fronte della difficoltà comunicativa tra e la madre, si suggerisce che tale Per_2
intervento possa essere di sostegno anche al genitore nella ricerca di nuovi strumenti per gestire i momenti di conflitto.
Risulta comunque migliorato il rapporto madre-figlia, mentre con Per_1
emerge una relazione altalenante, non risultando chiara la modalità relazionale tra i due.
Quanto al padre, questi ha riferito di cercare quotidianamente il contatto con la figlia e di incoraggiare la relazione di con la madre. Per_1
In definitiva, il Servizio ha osservato un leggero miglioramento della situazione del nucleo familiare rispetto alla condizione di vita dei figli minori, pur riscontrando la permanenza di elementi di fragilità strutturali rispetto alle relazioni genitore-figli e all'individuazione di un regime pag. 8/13 educativo condiviso. La cogenitorialità continua a rappresentare l'area più fragile e tali elementi disfunzionali si sono negli anni consolidati poiché scarsamente recuperati.
I ragazzi hanno nel tempo individuato un proprio sistema personale per fronteggiare le dinamiche familiari, scegliendo e organizzando il proprio tempo, gestendo la relazione con i genitori e mostrandosi sufficientemente autonomi.
Dunque, considerato il periodo evolutivo dell'adolescenza che i minori stanno attraversando, il Servizio ravvisa la necessità di supportarli e sostenerli in questa delicata fase, con la disponibilità di tutto il nucleo, ragion per cui ha attivato un percorso educativo con obiettivi specifici per
, proseguendo nell'incarico di monitoraggio di e Per_2 Per_1
nell'organizzazione di incontri periodici di sostegno alla genitorialità per accompagnare la famiglia nel percorso di individuazione dei bisogni evolutivi specifici dei ragazzi, così da poter affrontare positivamente il graduale passaggio alla vita adulta.
Nominata Curatrice speciale dei minori l'avv. Controparte_2
all'udienza del 30.01.2025, la stessa si è costituita in data 07.03.2025, riferendo di aver svolto colloqui con i due minori, dai quali è emerso l'assetto difensivo che entrambi hanno eretto nei confronti dell'adulto, in un contesto familiare che risulta ulteriormente frammentato, osservandosi, da un lato, il nucleo padre-figlio e, dall'altro, il nucleo madre-figlia, con l'ulteriore conseguenza del distacco tra fratello e sorella che hanno mantenuto una frequentazione sporadica. Ha rilevato altresì che, all'attualità, la volontà dei minori - quasi diciassettenne e quasi Per_1 Per_2
sedicenne - risulta chiara, pur non essendo chiaro se tale pensiero è
pag. 9/13 condizionato anche dalla necessità di scegliere in quale delle due situazioni poter “sopravvivere” alla disgregazione familiare. Il curatore ha inoltre rilevato l'inutilità di sottoporre i due ragazzi ad un'ulteriore CTU, risultando gli attuali assetti rispondenti alle volontà di e , Per_1 Per_2
sebbene il primo veda la madre con poca convinzione, salvo poi litigare con lei e con la sorella per banali motivi e la seconda percepisca le visite del padre come un obbligo, speculare a quello del fratello, perché
“bisogna” e non perché lei lo desideri, esplicitando la volontà di non vedere affatto il genitore.
Sulla base di queste chiare conclusioni dei Servizi Sociali e della curatrice risulta con evidenza che l'attuale collocazione dei due minori presso i due genitori risulta l'unica in concreto praticabile e soprattutto la più rispondente allo stato al concreto interesse dei figli, ed emerge in modo chiaro la validità dei percorsi già attivati dai Servizi Sociali incaricati con il provvedimento di primo grado.
Né si rende necessaria un'ulteriore audizione dei minori, risultati già fortemente provati dalle numerose audizioni svolte nel corso della lunga vicenda giudiziaria, viste le dichiarazioni rese anche al curatore in tempi molto recenti e le conclusioni dei difensori sul punto all'ultimo verbale di udienza del 20.3.2025, in cui hanno espressamente dichiarato di non chiedere l'audizione dei minori pur rimettendosi alla decisione della Corte.
Passando alle questioni economiche, come già rilevato dal primo giudice, la domanda di assegno divorzile è stata formulata dalla parte in modo assolutamente generico, senza puntuale allegazione e richiesta di prove sulla sussistenza dei presupposti necessari. Peraltro, in sede di separazione pag. 10/13 su conclusioni congiunte, ferma la diversità dei presupposti, le parti non avevano previsto alcun mantenimento per la moglie a carico del marito.
Il difensore della ha dichiarato in udienza che la stessa svolge lavori di Pt_1
pulizie presso abitazioni private, pur senza produrre alcun contratto o documentazione specifica nei termini di legge, fermo restando il rilievo importante della mancata richiesta di alcun contributo al suo mantenimento in sede di conclusioni congiunte nel giudizio di separazione.
Né si ritiene di dover ripristinare il contributo aggiuntivo per la locazione previsto in sede di separazione, considerato che allo stato anche lo risulta abitare in immobile in affitto. CP_1
Passando poi al contributo previsto per il mantenimento dei figli, lo stesso appare congruo ai redditi delle parti, all'età dei ragazzi e alla loro attuale collocazione.
Per il figlio è stato disposto il mantenimento diretto e, considerata Per_1
l'attuale collocazione di fatto esclusiva presso il padre, atteso il rapporto molto conflittuale con la madre, si può ragionevolmente ritenere che il suo mantenimento ricada di fatto interamente sul padre.
Per la figlia invece il primo giudice ha previsto un contributo al suo Per_2
mantenimento a carico del padre di € 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, somma che appare in linea con quanto concordato in sede di separazione e con i redditi attuali delle parti, considerato anche che, per l'altro figlio, come sopra precisato, l'onere di mantenimento cade sul padre in via quasi esclusiva.
Tutte le altre domande svolte con l'appello originario vanno rigettate.
Gli episodi reciprocamente denunciati di mancata sorveglianza dei minori presso i rispettivi genitori collocatari risultano allo stato non pag. 11/13 sufficientemente provati e comunque irrilevanti nel presente giudizio, ferma restando la possibilità di far valere eventuali responsabilità nelle opportune sedi.
Né risulta violazione specifica ex art. 89 c.p.c. lì dove, a parere della Corte,
l'attività difensiva svolta non ha portato a specifiche “espressioni sconvenienti od offensive” fonte di risarcimento.
Anche l'impugnazione del regolamento delle spese si fonda solo sulla presumibile fondatezza delle ragioni di appello, mentre invece la concreta valutazione delle reciproche domande svolte in primo grado in relazione agli esiti del giudizio ben giustificava la compensazione.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del giudizio in favore del curatore e della controparte liquidate come in dispositivo per la soccombenza, con valori bassi considerata l'effettiva complessità della fattispecie, oltre al riconoscimento della debenza del doppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ammessa al pss con delibera COA del 07/03/2023 , nei Parte_1
confronti di , costituito, con l'intervento Controparte_1
dell'avv. Annamaria Ciampa quale curatore speciale per i minori
[...]
e , e con l'intervento del Procuratore Generale, Per_1 Persona_2
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1495/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello;
pag. 12/13 condanna l'appellante alla refusione delle spese in favore del curatore speciale e, per esso, in favore dello Stato, che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali come per legge;
condanna l'appellante alla refusione delle spese in favore di CP_1
che liquida in € 3.473,00 per compensi oltre IVA, CPA e 15%
[...]
spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 20.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Luisa Poppi
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 12/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Luisa Poppi Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
AMMESSA AL PSS CON DELIBERA COA DEL Parte_1
07/03/2023 (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. C.F._1
MARTINELLI ANNA con domicilio eletto in VIA E. CURIEL N. 8
41037 MIRANDOLA appellante e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. ZANOLINI GIOVANNA con domicilio eletto in VIA
CESARE BATTISTI 63 MODENA Appellato
Avv. ANNAMARIA CIAMPA quale curatrice speciale dei minori
[...]
e , con elezione di domicilio presso il suo Per_1 Persona_2
studio in Bologna piazza Aldrovandi 2/2
Intervenuta
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 2.10.2018 dinanzi al Tribunale di Modena
chiedeva la cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio contratto con in data 22.12.2007, matrimonio dal Parte_1
quale sono nati i figli (16.05.2008) e (27.08.2009). Per_1 Per_2
A tal fine esponeva che il Tribunale di Modena, con precedente sentenza n.
1485/17 pubbl. 04.09.2017, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo, recependo i loro accordi, l'affido condiviso dei minori, la collocazione presso la madre e la regolamentazione delle visite paterne, l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli con assegno mensile di € 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e un contributo aggiuntivo di € 450,00 (€ 150,00 per soggetto) per le spese di locazione.
pag. 2/13 Si costituiva in data 3.11.2018 , chiedendo il rigetto delle Parte_1
avverse istanze e la conferma di tutte le condizioni concordate dalle parti e recepite nella sentenza di separazione.
Con ordinanza presidenziale dell'8.11.2018 venivano confermate le condizioni concordate dai coniugi nel giudizio di separazione ed era disposta una CTU volta ad accertare la capacità genitoriale e le condizioni psicologiche dei minori.
Con sentenza n. 1495/2022 del 30.11.2022 il Tribunale di Modena dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affidava in via condivisa i minori ad entrambi i genitori;
collocava presso il padre e Per_1
con la madre;
regolamentava il diritto di visita dei genitori;
onerava il Per_2
Servizio Sociale di monitorare il nucleo familiare, anche mediante colloqui di sostegno alla genitorialità e curando il prosieguo della presa in carico dei minori presso la NPIA;
disponeva un contributo al mantenimento a carico dello per il mantenimento di di € 250,00; prevedeva il CP_1 Per_2
mantenimento diretto di;
poneva le spese straordinarie in capo ad Per_1
entrambi i genitori per il 50% ciascuno;
rigettava ogni altra domanda e compensava le spese di lite.
2. impugnava detta sentenza, chiedendo sostanzialmente la Parte_1
conferma delle condizioni della separazione, con vittoria di spese.
Con il primo motivo censurava il collocamento separato dei due fratelli, rilevando un vizio di ultrapetizione, il difetto di motivazione e la contraddittorietà del provvedimento.
Nello specifico deduceva che il Tribunale avrebbe arbitrariamente deciso di separare e , ignorando che il ricorrente, in sede di memoria ex Per_1 Per_2
art. 183, co. 6, c.p.c., aveva modificato le proprie domande, aderendo pag. 3/13 sostanzialmente a quelle rassegnate dalla moglie, così disattendendo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Invero, rilevava che lo non mai aveva chiesto il collocamento del solo minore CP_1 Per_1
presso sé; che non mai erano state valutate dal CTU le ricadute emotive della divisione dei due fratelli sul loro già precario equilibrio psicofisico e sul rapporto madre-figlio e che neppure gli altri professionisti che seguivano i due minori (compresi i Servizi Sociali) avevano mai valutato l'ipotesi che i due fratelli potessero essere divisi.
Anche con riguardo alle questioni economiche l'appellante muoveva le medesime censure, contestando al Tribunale di aver arbitrariamente azzerato il contributo per l'affitto di € 450,00, pur in assenza di una specifica istanza dello , che aveva chiesto solo una riduzione ad CP_1
€ 300,00, e di aver trascurato di considerare i documenti depositati che davano atto del grave squilibrio reddituale tra le parti.
Con il secondo motivo la censurava la violazione delle norme di legge Pt_1
che impongono al genitore l'obbligo di custodire e vigilare i figli minori, per non aver il primo Giudice tenuto conto che gli impegni e i turni lavorativi (anche notturni) dello non si adattavano alla decisione CP_1
di collocamento presso di lui del figlio , costringendo il minore a Per_1
restare a casa da solo senza la doverosa vigilanza paterna.
Con il terzo motivo l'appellante deduceva l'omessa nomina del curatore speciale e della conseguente violazione dei diritti dei minori, pesantemente coinvolti nel perdurante conflitto fra gli adulti.
Con il quarto motivo censurava l'omessa pronuncia in relazione al richiesto provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale dello CP_1
nonché in relazione ai provvedimenti ex art. 709-ter c.p.c., in riferimento pag. 4/13 ad una serie di condotte da lui asseritamente poste in essere pregiudizievoli e lesive dei diritti dei minori, in particolare volte a manipolare il figlio e ad allontanarlo dalla madre. Per_1
Con il quinto motivo, lamentava la condotta processuale avversaria, ritenuta scorretta, in ragione delle numerose produzioni irrituali, lesive delle regole del contraddittorio, mai censurate dal Giudice di primo grado.
Con il sesto motivo l'appellante contestava il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, tenuto conto che lo non mai aveva CP_1
contestato la circostanza di aver concordato, in costanza di matrimonio,
l'uscita della moglie dal mondo del lavoro per dedicarsi alla cura dei figli e alla casa, oltre il fatto che lei stessa, operaia a tempo pieno prima di sposarsi, stentava a reimmettersi proficuamente nel mercato del lavoro.
Con il settimo motivo censurava l'omessa considerazione della vittimizzazione secondaria che il Servizio Sociale avrebbe attuato in suo danno.
Con l'ottavo motivo contestava la compensazione delle spese di lite, tenuto conto che l'accoglimento delle proprie ragioni avrebbe escluso la soccombenza.
Infine, contestava il rigetto dell'istanza ex art. 89 c.p.c. per violazioni deontologiche infondate.
Tanto dedotto, l'appellante chiedeva, previa sospensiva, la nomina immediata di un Curatore speciale per i minori e , con conferma Per_1 Per_2
nel merito delle condizioni di cui alla sentenza di separazione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3.- Con comparsa dep. 20.02.2023 si costituiva Controparte_1
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
pag. 5/13 A tal fine deduceva che i provvedimenti in materia di separazione e divorzio devono ispirarsi all'esclusivo interesse morale e materiale dei figli minori, con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate dalle parti, potendosi anche pronunciare ultra petita e rilevava, a conferma della correttezza della decisione di collocamento presso sé del minore , il miglioramento netto del suo rendimento scolastico, a Per_1
fronte di un sensibile peggioramento di quello di , rimasta presso la Per_2
madre, nonché l'assenza di qualsivoglia ricaduta negativa sul rapporto tra i fratelli e sul loro equilibrio psicofisico. La rivisitazione del regime di collocamento dei minori aveva comportato la necessità di modificare anche i contenuti economici dell'assegno di mantenimento, compreso il contributo di locazione, il cui azzeramento era stato conseguente anche alla circostanza che egli non godeva più di un alloggio a titolo gratuito.
La capacità contributiva della non era mai stata oggetto d'indagine, Pt_1
sebbene la stessa avesse concrete possibilità lavorative, avesse ricevuto dal marito la somma di € 25.000,00 in seguito alla separazione a definizione delle questioni economiche, avesse ottenuto l'accrescimento della sua quota pro indiviso di un immobile di famiglia a seguito della morte del fratello.
Le avverse accuse in ordine all'asserita violazione dell'obbligo di vigilanza sui figli erano infondate, tenuto conto che era stato sempre Per_1
sottoposto alla supervisione di un adulto e che il padre si avvaleva anche della collaborazione di una persona di sua fiducia gradita a . Per_1
Parimenti infondate le avverse accuse di ostruzionismo ad opera del padre nonché le asserzioni in punto di vittimizzazione da parte dei Servizi
Sociali.
pag. 6/13 Tanto dedotto, chiedeva, in via preliminare, il rigetto Controparte_1
della richiesta di sospensiva e, nel merito, il rigetto dell'appello.
4. Si è costituito in giudizio il curatore dei minori concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con incarico al
Servizio Sociale di Mirandola di monitorare il nucleo, e in particolare per la minore proseguire il progetto educativo in suo supporto, Persona_3
oltre che la prescrizione ad entrambi i genitori di prestare la loro collaborazione al progetto dei Servizi per e, se ncessario, per . Per_2 Per_1
5.- Il PM è regolarmente intervenuto.
6.- L'appello va rigettato.
Preliminarmente, la questione della mancata nomina del curatore speciale in primo grado risulta superata dall'intervenuta nomina nel presente procedimento, con sua adesione all'intera attività svolta in primo grado, con formulazione di conclusioni volte al rigetto dell'appello.
Partendo dalle questioni relative alla collocazione dei figli si rileva quanto segue.
Preliminarmente si rimarca che, come confermato dall'ultima relazione dei
Servizi Sociali e dalle richieste del curatore nominato nel corso del processo, oltre che sulla base della consulenza già svolta in primo grado, allo stato non sussiste alcuna ragione per derogare al regime dell'affido condiviso ad entrambi i genitori.
In ordine al collocamento, si rileva poi che l'attuale situazione conferma la validità allo stato delle decisioni adottate in primo grado, considerata l'età dei figli, il rapporto ormai consolidato con i genitori collocatari e, contestualmente, il difficile rapporto con l'altro genitore per entrambi.
pag. 7/13 Dall'ultima relazione dei Servizi Sociali depositata in data 16.01.2025 si evince che entrambi i genitori hanno assunto un atteggiamento di favore rispetto al percorso di osservazione psicologica attivato in favore dei figli adolescenti.
Il Servizio precisa, quanto al minore , che l'esame psichico ha avuto Per_1
risultato negativo, essendosi riscontrata l'assenza di segni indicativi di disturbi del pensiero o di aree di blocco del processo evolutivo tali da far presagire un disagio significativo.
Quanto a , pur riscontrando l'assenza di un quadro di disagio Per_2
adolescenziale tale da evidenziare blocchi evolutivi, sono emerse invece aree di fragilità rispetto ad alcune specifiche aree del funzionamento, ragion per cui è stato necessario attivare un progetto educativo, con l'obiettivo di organizzare un tempo-spazio tale da sostenere la ragazza nel compito evolutivo di individuazione-separazione; inoltre, a fronte della difficoltà comunicativa tra e la madre, si suggerisce che tale Per_2
intervento possa essere di sostegno anche al genitore nella ricerca di nuovi strumenti per gestire i momenti di conflitto.
Risulta comunque migliorato il rapporto madre-figlia, mentre con Per_1
emerge una relazione altalenante, non risultando chiara la modalità relazionale tra i due.
Quanto al padre, questi ha riferito di cercare quotidianamente il contatto con la figlia e di incoraggiare la relazione di con la madre. Per_1
In definitiva, il Servizio ha osservato un leggero miglioramento della situazione del nucleo familiare rispetto alla condizione di vita dei figli minori, pur riscontrando la permanenza di elementi di fragilità strutturali rispetto alle relazioni genitore-figli e all'individuazione di un regime pag. 8/13 educativo condiviso. La cogenitorialità continua a rappresentare l'area più fragile e tali elementi disfunzionali si sono negli anni consolidati poiché scarsamente recuperati.
I ragazzi hanno nel tempo individuato un proprio sistema personale per fronteggiare le dinamiche familiari, scegliendo e organizzando il proprio tempo, gestendo la relazione con i genitori e mostrandosi sufficientemente autonomi.
Dunque, considerato il periodo evolutivo dell'adolescenza che i minori stanno attraversando, il Servizio ravvisa la necessità di supportarli e sostenerli in questa delicata fase, con la disponibilità di tutto il nucleo, ragion per cui ha attivato un percorso educativo con obiettivi specifici per
, proseguendo nell'incarico di monitoraggio di e Per_2 Per_1
nell'organizzazione di incontri periodici di sostegno alla genitorialità per accompagnare la famiglia nel percorso di individuazione dei bisogni evolutivi specifici dei ragazzi, così da poter affrontare positivamente il graduale passaggio alla vita adulta.
Nominata Curatrice speciale dei minori l'avv. Controparte_2
all'udienza del 30.01.2025, la stessa si è costituita in data 07.03.2025, riferendo di aver svolto colloqui con i due minori, dai quali è emerso l'assetto difensivo che entrambi hanno eretto nei confronti dell'adulto, in un contesto familiare che risulta ulteriormente frammentato, osservandosi, da un lato, il nucleo padre-figlio e, dall'altro, il nucleo madre-figlia, con l'ulteriore conseguenza del distacco tra fratello e sorella che hanno mantenuto una frequentazione sporadica. Ha rilevato altresì che, all'attualità, la volontà dei minori - quasi diciassettenne e quasi Per_1 Per_2
sedicenne - risulta chiara, pur non essendo chiaro se tale pensiero è
pag. 9/13 condizionato anche dalla necessità di scegliere in quale delle due situazioni poter “sopravvivere” alla disgregazione familiare. Il curatore ha inoltre rilevato l'inutilità di sottoporre i due ragazzi ad un'ulteriore CTU, risultando gli attuali assetti rispondenti alle volontà di e , Per_1 Per_2
sebbene il primo veda la madre con poca convinzione, salvo poi litigare con lei e con la sorella per banali motivi e la seconda percepisca le visite del padre come un obbligo, speculare a quello del fratello, perché
“bisogna” e non perché lei lo desideri, esplicitando la volontà di non vedere affatto il genitore.
Sulla base di queste chiare conclusioni dei Servizi Sociali e della curatrice risulta con evidenza che l'attuale collocazione dei due minori presso i due genitori risulta l'unica in concreto praticabile e soprattutto la più rispondente allo stato al concreto interesse dei figli, ed emerge in modo chiaro la validità dei percorsi già attivati dai Servizi Sociali incaricati con il provvedimento di primo grado.
Né si rende necessaria un'ulteriore audizione dei minori, risultati già fortemente provati dalle numerose audizioni svolte nel corso della lunga vicenda giudiziaria, viste le dichiarazioni rese anche al curatore in tempi molto recenti e le conclusioni dei difensori sul punto all'ultimo verbale di udienza del 20.3.2025, in cui hanno espressamente dichiarato di non chiedere l'audizione dei minori pur rimettendosi alla decisione della Corte.
Passando alle questioni economiche, come già rilevato dal primo giudice, la domanda di assegno divorzile è stata formulata dalla parte in modo assolutamente generico, senza puntuale allegazione e richiesta di prove sulla sussistenza dei presupposti necessari. Peraltro, in sede di separazione pag. 10/13 su conclusioni congiunte, ferma la diversità dei presupposti, le parti non avevano previsto alcun mantenimento per la moglie a carico del marito.
Il difensore della ha dichiarato in udienza che la stessa svolge lavori di Pt_1
pulizie presso abitazioni private, pur senza produrre alcun contratto o documentazione specifica nei termini di legge, fermo restando il rilievo importante della mancata richiesta di alcun contributo al suo mantenimento in sede di conclusioni congiunte nel giudizio di separazione.
Né si ritiene di dover ripristinare il contributo aggiuntivo per la locazione previsto in sede di separazione, considerato che allo stato anche lo risulta abitare in immobile in affitto. CP_1
Passando poi al contributo previsto per il mantenimento dei figli, lo stesso appare congruo ai redditi delle parti, all'età dei ragazzi e alla loro attuale collocazione.
Per il figlio è stato disposto il mantenimento diretto e, considerata Per_1
l'attuale collocazione di fatto esclusiva presso il padre, atteso il rapporto molto conflittuale con la madre, si può ragionevolmente ritenere che il suo mantenimento ricada di fatto interamente sul padre.
Per la figlia invece il primo giudice ha previsto un contributo al suo Per_2
mantenimento a carico del padre di € 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, somma che appare in linea con quanto concordato in sede di separazione e con i redditi attuali delle parti, considerato anche che, per l'altro figlio, come sopra precisato, l'onere di mantenimento cade sul padre in via quasi esclusiva.
Tutte le altre domande svolte con l'appello originario vanno rigettate.
Gli episodi reciprocamente denunciati di mancata sorveglianza dei minori presso i rispettivi genitori collocatari risultano allo stato non pag. 11/13 sufficientemente provati e comunque irrilevanti nel presente giudizio, ferma restando la possibilità di far valere eventuali responsabilità nelle opportune sedi.
Né risulta violazione specifica ex art. 89 c.p.c. lì dove, a parere della Corte,
l'attività difensiva svolta non ha portato a specifiche “espressioni sconvenienti od offensive” fonte di risarcimento.
Anche l'impugnazione del regolamento delle spese si fonda solo sulla presumibile fondatezza delle ragioni di appello, mentre invece la concreta valutazione delle reciproche domande svolte in primo grado in relazione agli esiti del giudizio ben giustificava la compensazione.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del giudizio in favore del curatore e della controparte liquidate come in dispositivo per la soccombenza, con valori bassi considerata l'effettiva complessità della fattispecie, oltre al riconoscimento della debenza del doppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ammessa al pss con delibera COA del 07/03/2023 , nei Parte_1
confronti di , costituito, con l'intervento Controparte_1
dell'avv. Annamaria Ciampa quale curatore speciale per i minori
[...]
e , e con l'intervento del Procuratore Generale, Per_1 Persona_2
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1495/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello;
pag. 12/13 condanna l'appellante alla refusione delle spese in favore del curatore speciale e, per esso, in favore dello Stato, che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali come per legge;
condanna l'appellante alla refusione delle spese in favore di CP_1
che liquida in € 3.473,00 per compensi oltre IVA, CPA e 15%
[...]
spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 20.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Luisa Poppi
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