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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 591/2020
All'udienza collegiale del giorno 02/04/2025 ore 12:05
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BRUNO MASSIMILIANO Presente
Appellato/i
, QUALE MANDATARIA Controparte_1 Controparte_2
Avv. ROSSI MARCO Avv. Ragazzoni in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere all'udienza del 2 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 591 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Bruno (C.F. – PEC: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il suo studio in Nettuno (RM), Via Cavour n. 78, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
( – già ), con sede in TR, via Controparte_3 P.IVA_1 CP_2
Terraglio, 63, in persona della dott.ssa , giusta procura notaio di Controparte_4 Persona_1
TR (rep. 39722; racc. 14051), e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio Per_1
di TR (rep. 42351; racc. 15678 – doc. 1)
[...] Controparte_2
( ) già , a seguito di mero cambio di denominazione sociale, con sede in P.IVA_2 CP_5
TR, via Terraglio n. 63, in persona della dott.ssa , giusta procura notaio Controparte_4
di TR (rep. 44416; racc. 16819) (doc. 2), difesa dall'avv. Marco Rossi Persona_1
( ), presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge domicilio CodiceFiscale_3
come da procura in calce (all. A)
- APPELLATA - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione, notificato in data 20/01/2020, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Velletri n. 1177/2019, pubblicata in data 20/06/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 5970/2016, promosso dall'odierno appellante nei confronti di Controparte_6
§ 2. — , nel giudizio di primo grado, ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo rg. n. 1350/2016 (NRG.4070/2016) con cui il Tribunale di Velletri gli ordinava di pagare alla , cessionaria della , la somma di “€ 7463,98, oltre interessi come CP_6 CP_7 da domanda, e spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compensi, € 145,50 per spese ed € 81,00 per spese generali, i.v.a. e cpa ……”.
§ 3. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“A fondamento dell'opposizione l'attore ha eccepito che la cessione del credito dalla società
alla società , non era efficace e non poteva essere opposta al debitore CP_7 CP_6 ceduto sig. , in quanto non vi era stata una valida notificazione della cessione del contratto, ex Pt_1 art. 1264 cod. civ., in quanto notificata per compiuta giacenza. Ha inoltre sostenuto l'inesigibilità del credito e l'infondatezza della pretesa creditoria. Dopo aver premesso, in particolare, che il credito azionato scaturiva da un contratto di credito al consumo, stipulato dal sig. con la società Pt_1
(già ) in occasione dell'acquisto di un'autovettura Mercedes CP_7 Controparte_8
Smart modello Fortwo coupé, pulse, targata CX 916 AN., per l'importo erogato di € 13.260,57, ha precisato che nell'occasione aveva stipulato anche una polizza assicurativa vincolata a favore della società finanziaria , divenuta poi ,, con la quale si era convenuto CP_8 CP_7 altresì che la gestione della polizza era interamente a carico del Broker DaimmlerChrysler, Servizi
Assicurativi SpA. Ha dunque allegato che in data 06.06.2006 l'autovettura era stata rubata ed il sig.
, aveva denunciato tempestivamente l'accaduto alle competenti Autorità, per l'applicazione Pt_1 della clausola contrattuale che consentiva il pagamento diretto da parte della compagnia di assicurazione in favore della finanziaria, tant'è che il Broker trattava il sinistro direttamente con la compagnia di assicurazione “ ed incassava la somma corrisposta a titolo di indennizzo, pari CP_9 ad € 9777,53. Rilevava, tuttavia, che detto importo era minore rispetto a quello contrattualmente stabilito a pagina 8 punto 2.6 del contratto di assicurazione, ove veniva riportata una tabella di deprezzamento del bene in caso di furto totale che fino al 365° giorno, decorrente dalla data di immatricolazione dell'autoveicolo calcolato fino alla data del furto, era pari allo zero%. Pertanto essendo stata l'autovettura rubata 22 giorni prima dello scadere del 365° giorno, decorrente dall'immatricolazione, avvenuta il 28.06.2005, il rimborso doveva ammontare all'intero importo riportato nella fattura d'acquisto ovvero la somma pari ad € 13.140,57. Secondo l'opponente, dunque, la società finanziaria, avendo ottenuto a titolo di indennizzo la minor somma di € 9.777,53 si sarebbe dovuta attivare in via diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice e/o del Broker
DaimlerCrhysler, che aveva in gestione la polizza. Contestava infine l'importo ingiunto anche nel quantum, posto che la somma richiesta era superiore alla differenza tra quanto erogato e quanto rimborsato. Si costituiva la banca opposta contestando le avverse deduzioni.”.
§ 4. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Rigetta l'opposizione, -
Condanna parte opponente a rifondere delle spese di lite parte opposta che liquida in € 4.835,00, oltre spese forf., iva e cpa.”.
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza di primo grado n. 1177/2019 emessa dal Tribunale di Velletri nel giudizio di opposizione recante R.G. n. 5970/2016 e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o annullare il D.I. n. 1350/2016 emesso dal Tribunale di Velletri nei confronti del
Sig. . Con Vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i giudizi”. Parte_1
§ 6. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
28/05/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale nel merito: - Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto per le ragioni espresse in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1177/2019, pronunciata dal Tribunale di Velletri in data 20.06.2019. Nel merito in via subordinata. -
Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di credito per i motivi esposti in narrativa, ritenere e dichiarare che il sig.
è debitore, nei confronti di della somma di Euro 7.463,98 o, Parte_1 Controparte_2 comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio, oltre interessi come in decreto (o come meglio visti) e spese. In ogni caso. - Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — Con l'unico motivo di appello la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha ritenuto che “… in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore che rimane obbligato per l'eccedenza in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento” (pag. 4 della sentenza) e nella parte in cui conferma il quantum richiesto in sede monitoria.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti dell'invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza tuttavia pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto, sicché, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento.
Poiché nella specie è pacifico che la compagnia di assicurazioni non ha versato l'intero importo erogato a titolo di mutuo, ne deriva l'infondatezza dell'opposizione sul punto.
Nel quantum infine si rileva come la documentazione depositata fornisce un utile riscontro delle singole voci che compongono il complessivo importo ingiunto, a partire dalla lettera di prima richiesta di pagamento ai fini dell'estinzione anticipata, inviata in data 9.3.2007 all'opponente e dal medesimo depositata, laddove l'importo richiesto dalla finanziaria ammontava ad € 4.210,56, seguita dall'estratto conto allegato dalla opposta in sede monitoria, comprensivo degli interessi successivi alla cessione del credito, e da quello depositato con le seconde memorie ex art. 183 sesto comma cpc n. 2 afferente all'intera durata del rapporto e fino alla cessione. Ciononostante le contestazioni in ordine al quantum sono rimaste generiche”.
Deduce l'appellante che “E' evidente che il Giudice nella parte motiva della sentenza omette di considerare la qualità di “consumatore” rivestita dall'appellante al momento dell'acquisto del bene che consente, allo stesso, di essere esentato dall'ulteriore pagamento rispetto a quanto corrisposto dalla compagnia assicuratrice. Per altro verso, la società finanziaria, beneficiaria del vincolo assicurativo che, in spregio ad elementari principi di buona fede e correttezza, omette di richiedere alla società assicuratrice il pagamento dell'intero importo dovuto a titolo di indennizzo, risponde direttamente delle conseguenze della propria condotta”.
Il motivo è fondato.
L'appellante ha stipulato con la società un contratto di finanziamento (n. CP_7
000003795216) per l'acquisto dell'autovettura Smart For Two coupé pulse nonché un contratto di assicurazione con per il caso di furto del sopra menzionato autoveicolo. Controparte_10
In effetti, a seguito del furto della Smart, la compagnia assicuratrice, in adempimento del suddetto contratto, corrispondeva alla beneficiaria l'importo di euro 9.777,53. CP_7
Importo ritenuto insufficiente a coprire il finanziamento residuo per cui la chiedeva CP_7 a la differenza. Parte_1
L'articolo 2.12.del contratto assicurativo (clausola di vincolo e indennizzo diretto) stabiliva che “La presente polizza è vincolata a favore di e la compagnia si Controparte_11 impegnava a “pagare, in caso di sinistro occorso al veicolo assicurato, l'indennizzo dovuto direttamente a fino alla concorrenza dell'importo del finanziamento Controparte_11 residuo comprensivo di capitale, interessi, spese ed eventuali penali”, affidando l'incarico alla gestione del sinistro al Broker DaimlerChrysler S.p.A.
Osserva la Corte che “con la clausola di vincolo le parti del contratto di assicurazione individuano un beneficiario, il quale avrà diritto all'indennizzo assicurativo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
Come affermato dalla Corte regolatrice, nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell''assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria”( Cass., Sez. Un., 02/04/2007, n. 8095).
Dunque, all'indennizzo può farsi valere nei confronti dell'impresa assicuratrice soltanto da parte del beneficiario, con conseguente difetto di titolarità del rapporto in capo al contraente. Detta conclusione è in armonia con il principio dettato dall'art. 1891, comma 2, cod. civ., a norma del quale “i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”.
Pertanto, il vincolo pattuito, nel contratto di assicurazione, in favore del finanziatore dell'acquisto di un bene in leasing priva l'utilizzatore del bene della legittimazione ad agire onde ottenere, in caso di furto dello stesso, l'indennizzo assicurativo.
3.1. Sulla scorta del collegamento negoziale esistente fra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento, il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha comunque il diritto di percepire tale indennizzo, trattandosi di credito di cui è titolare in via esclusiva la società di leasing sulla base del suddetto vincolo contrattuale.
La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea infatti un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento, che estende ad ognuno gli effetti dell'invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto, sicché, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento (cfr., fra le altre, Cass. 21/12/2015, n. 25610)>
(Cass. Sez. 3, 29/04/2024, n. 11373, Rv. 670797 - 01).
Dunque, l'esistenza di un'appendice di vincolo in favore del finanziatore determina una legittimazione attiva esclusiva in capo a quest'ultimo.
Poiché nel caso in esame l'assicurazione prevede un indennizzo “fino alla concorrenza dell'importo del finanziamento residuo comprensivo di capitale, interessi, spese ed eventuali penali” il creditore in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, CP_7
avrebbe dovuto agire nei confronti di per ottenere il completo ristoro del Controparte_10 suo credito e, solo in seconda battuta, avrebbe potuto rivolgersi a per l'eventuale Parte_1
differenza.
Per contro quest'ultimo non era legittimato ad agire nei confronti della compagnia.
A voler ragionare diversamente si giungerebbe all'inaccettabile conclusione di negare all'assicurato tutela nel caso di inadempimento dell'assicurazione.
§ 9. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, deve revocarsi decreto ingiuntivo n. 1350/2016 emesso dal Tribunale di Velletri.
§ 10. — Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 5.201 a € 26.000), applicando i valori minimi in considerazione della semplicità della controversia, come segue:
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia : € 460,00
Fase introduttiva del giudizio : € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 840,00
Fase decisionale : € 851,00 per un totale di € 2.540,00 oltre ad € 118,50 per spese
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia : € 567,00
Fase introduttiva del giudizio : € 461,00
Fase istruttoria/trattazione € 922,00
Fase decisionale : € 956,00 per un totale di € 2.906,00 oltre ad € 382,50 per spese
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Velletri n. 1177/2019, così CP_2 provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n.
1350/2016 emesso dal Tribunale di Velletri;
2. condanna la a rifondere a le spese di lite del primo grado che Controparte_2 Parte_1 liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi oltre ad € 118,50 per spese e le spese del grado di appello che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi ed € 382,50 per spese, oltre a spese generali ed oneri di legge.
Così deciso in Roma il 2 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli