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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/09/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10996/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10996/2023 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Albissola Marina (SV), Via Repetto n. 67/3, CAP 17012, difesa e rappresentata nel corso del presente giudizio dagli avvocati Stefano Vallarino (C.F. ) e Sergio Freccero (C.F. C.F._2
) tutti del Foro di Savona in forza di procura ad litem stesa in calce al ricorso atto C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo Studio dei suddetti, sito in Savona, Via Montegrappa n. 4/8 CAP 17100. I nominati difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cancelleria ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. (come novellati dalla legge n. 80/2005) a mezzo di posta certificata agli indirizzi Email_1
, e/o al numero di fax 019827744 Email_2
ATTORE contro
c.f. e p.iva , con sede in Genova, Via Monte Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Zovetto n. 27, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – in forza di procura a margine della comparsa anche disgiuntamente – dall'avv. Giovanni Cristoffanini, (c.f. ; pec: e dall'avv. Emanuele C.F._4 Email_3 Magarelli (c.f. ; pec: , presso lo C.F._5 Email_4 studio dei quali in Genova, Salita Santa Caterina n. 1/2, è elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni ex art. 137 cod. proc. civ., relative al presente procedimento, ai predetti indirizzi pec
CONVENUTO
(Codice Fiscale , già ), corrente in Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3 Mogliano Veneto, difeso dall'avv. Mauro Cerulli, suo procuratore generale ad lites (Cod. Fisc.
[...]
), in forza di procura generale alle liti fatta con atto a rogito di C.F._6 Parte_2 Treviso del 18 Dicembre 2014 rep. 186905 racc. 30367 da parte di dr. e dr. Controparte_4
pagina 1 di 5 , rispettivamente il primo amministratore delegato e direttore generale ed il secondo Controparte_5 dirigente della società. Il procuratore ad lites dichiara di eleggere domicilio nel suo studio di Savona Via Brignoni 5/5 e di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 170 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica: ovvero al seguente numero di telefax 019 850760 e indica Email_5 la propria posta certificata in Email_6
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'ill.mo Tribunale Adito, previa ogni declaratoria del caso, ritenuta la propria competenza ed ogni contraria eccezione e ragione disattesa: a) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza di una civile responsabilità in capo alla ai sensi Controparte_6 dell'art. 2051 c.c. in conseguenza dell'evento dell'8 marzo 2023 meglio descritto in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la medesima resistente a corrispondere all'odierna ricorrente tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti ed ampiamente documentati, nella misura non inferiore ad € 110.410,50 od in quella maggiore o denegatamente minor emergenda, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal giorno della domanda al saldo. b) In via subordinata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante adito ritenga non sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla resistente, accertare e dichiarare la sussistenza di una civile responsabilità in capo alla Controparte_6 ai sensi dell'art. 2043 c.c. in conseguenza dell'evento dell'8 marzo 2023 meglio
[...] descritto in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la medesima resistente a corrispondere all'odierna ricorrente tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti ed ampiamente documentati, nella misura non inferiore ad € 110.410,50 od in quella maggiore o denegatamente minor emergenda, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal giorno della domanda al saldo. c) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Si richiede l'ammissione dei capi di prova orale già indicati in sede di ricorso introduttivo da sottoporre ai soggetti indicati nella medesima sede, il tutto con riserva di meglio capitolare in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.. # # # Si insta, per il licenziamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto tutti i danni patiti dalla signora Parte_1 in conseguenza della caduta avvenuta in data 8 marzo 2023, presso la (Piano -1, Controparte_6
Corpo centrale) in Genova, volta ad accertare: • la sussistenza dei predetti pregiudizi patiti e per i quali si richiede il risarcimento, anche alla luce di quanto accertato e rilevato dal medico legale, Dott.
. • La sussistenza del nesso di causalità tra il danno patito dalla signora Persona_1 [...] e la caduta descritta ed avvenuta in data 8 marzo 2023, anche alla luce di quanto rilevato sul Pt_1 punto dal medico legale, Dott. ”. Persona_1
Per : Controparte_6
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie e/o provvedimenti meglio visti e ritenuti, I. nel merito – per i fatti e titoli di cui in atti, e comunque in ogni caso – rigettare per intero le domande formulate dalla Signora o in via di subordine ridurne l'ammontare a quanto di Pt_1 stretto diritto o ragione (e, nella contestata ipotesi in cui fosse accertata una qualsivoglia responsabilità a carico dell'esponente, condannare a tenere indenne e manlevata Controparte_2 da ogni importo che quest'ultima fosse condannata a corrispondere alla Controparte_1 pagina 2 di 5 Signora a qualsiasi titolo, in relazione al sinistro per cui è causa); II. in ogni caso, con vittoria Pt_1 delle spese di lite, inclusi rimborso forfettario ex lege 15%, CPA e IVA come per legge, nulla escluso od eccettuato”.
Per : Controparte_2
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis adversis, IN VIA PRINCIPALE respingere ogni domanda attrice e conseguentemente respingere ogni domanda di garanzia formulata nei confronti di Controparte_2 in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN VIA STRETTAMENTE SUBORDINATA Per il
[...] denegato caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di garanzia spiegata nei confronti di
la società qui ribadisce la già formulata espressa eccezione di massimale. La Controparte_2 polizza n. 390774730 stipulata il 31 Dicembre 2018 prodotta in sede di costituzione in giudizio prevede un limite massimale per sinistro per danni alla persona di Euro 2.500.000 e una franchigia di Euro 50.000 sempre per danni alla persona. chiede espressamente che tali limiti Controparte_2 trovino applicazione nel caso di specie, e quindi che la eventuale condanna della Compagnia alla manleva in favore dell'assicurato, venga contenuta dall'Ill. Giudicante entro gli importi previsti dalle richiamate previsioni di polizza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del presente procedimento è l'accertamento della responsabilità di (che ha, a Controparte_6 sua volta, chiamato in causa il suo assicuratore al fine di essere tenuta indenne in caso di CP_2 soccombenza) per l'infortunio occorso in data 8 marzo 2023 alla signora Parte_1
La sig.ra - accompagnata dal di lei marito, Dott. – ha, in particolare, Pt_1 Persona_2 allegato di essersi recata presso la clinica (Piano -1, Corpo centrale), per sottoporsi a Controparte_6 visita reumatologica a cura del Dott. Per_3
Terminata la visita, la signora si dirigeva verso il bagno. Parte_1
Uscita dai servizi, si accingeva a raccogliere il soprabito presente sul divanetto posto nell'atrio della reception della clinica, quando - ad un tratto - cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza della gamba esterna del predetto divanetto, ove la medesima inciampava.
Secondo parte attrice la caduta era stata provocata, come si evinceva dal materiale fotografico prodotto, dalla gamba del divano in questione che, per come posizionata, rappresentava una condizione potenzialmente lesiva per tutti i frequentatori della clinica in quanto poco visibile e posta nel mezzo della stanza (vds. doc. n. 1 e 1bis: Fotografia divanetto sala aspetto ). Controparte_6
Secondo e la caduta era invece ascrivibile a mera disattenzione. Controparte_6 CP_2
Nel presente procedimento è stato dato corso alle prove orali richieste e, quindi, la causa è stata rimessa in decisione senza licenziamento di ctu medico legale.
La domanda di parte attrice non può essere accolta.
In particolare parte attrice non è stata in grado di assolvere all'onere probatorio che su di lei incombeva (tanto ai sensi dell'art. 2051 c.c. quanto ai sensi dell'art. 2043 c.c.) in quanto è carente la prova del nesso di causa tra le lesioni e il bene che era nella disponibilità di parte convenuta.
Sulla scorta di quanto è possibile evincere dalla dinamica del sinistro, dalle foto prodotte e dalla prova orale deve ritenersi che:
pagina 3 di 5 ▪ l'attrice frequentava i locali di cui è causa almeno da febbraio 2022, cfr. elenco appuntamenti doc. 1 fascicolo parte convenuta (quindi era a conoscenza della conformazione della sala d'aspetto);
▪ il divano era posto in condizioni di visibilità e le sue gambe, poste in perpendicolarità rispetto alla seduta, non presentavano alcuna anomalia o insidia (le gambe anteriori erano lasciate scoperte e bene visibili e, in particolare, quella su cui sarebbe avvenuta la caduta non era affatto
“nascosta” dal separé presente all'uscita dei servizi igienici, come sostenuto);
▪ il locale ove era posto il divanetto era illuminato;
▪ la teste , infermiera professionale e coordinatrice generale infermieristica Testimone_1 della Clinica Montallegro, ha, in particolare, confermato che la configurazione degli spazi, come raffigurata nella foto, è rimasta tale da settembre 2015 al 09 marzo 2023 e in tutto quell'arco temporale quella della sig.ra è stata l'unica caduta registrata (a dimostrazione Pt_1 dell'inoffensività del bene);
▪ il marito della sig.ra ha dichiarato che la moglie è inciampata Parte_3 infilando (“inforcando”) il piede dietro il divano, arrivando dal bagno (“mia moglie mi ha riferito di essere inciampata nel piedino del divano, avendo infilato il piede dietro lo stesso. Preciso che il divano è messo a 45 gradi e quindi lei arrivando dal bagno ha “inforcato” il piede ed è inciampata”) ed in corrispondenza della gamba del divano posta a sinistra nella foto (“confermo che il divano si trovava nella posizione di cui alla fotografia che mi viene esibita, dove si vede il piede del divano stesso nel quale mia moglie ha inciampato;
mi riferisco al piede posto sulla sinistra della fotografia. ADR Avv Vallarino: quando mia moglie è caduta aveva la testa verso il centro della stanza e le gambe verso il paravento che si trova dietro al divano”);
▪ la caduta è quindi avvenuta per cause del tutto indipendenti dal bene: in particolare sono principi pacifici in materia quelli per cui, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, va particolarmente valutata la condotta del danneggiato;
▪ nel caso di cose inerti, infatti, il danno da caduta si verifica sempre con la necessaria interazione della condotta umana, la quale è elemento che necessariamente interviene nella serie causale che porta alla verificazione dell'evento;
▪ nella normalità delle cose, un bene statico non è, di per sé, in grado di ingenerare alcun processo causale e non è, quindi, in grado di provocare la caduta di una persona. Se ciò si verifica, quindi, in prima approssimazione, è perché il danneggiato non ha tenuto un comportamento minimamente prudente e diligente. Si tratta di una presunzione semplice, che ammette prova contraria ex art. 2727 c.c. . Questa può dirsi assolta quando la cosa inerte, per la sua particolare posizione o per difetti intrinseci, presenta profili di pericolosità tali da determinare un alto rischio di pregiudizio valutata nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 11152/23; Cass. 16527/03 e Cass. 20601/10), tanto che l'evento prodotto risulti conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. 11526/17; Cass. 4277/14; Cass. 7125/13);
▪ infatti, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in relazione alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento pagina 4 di 5 dannoso, tenendo conto anche del dovere generale di cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost (cfr. da ultimo Cass. n. 15704/2023). Il grado di cautela richiesto all'utente è direttamente proporzionale al grado di (percepita) pericolosità della cosa e l'utente deve tenere un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. 5457/21; Cass. 1064/18; Cass. 11526/2017; Cass. 2660/2013, Cass. 6306/2013, Cass. 21212/2015, Cass. 12895/2016);
In base agli elementi apportati nel giudizio dalle parti il danno che la sig.ra ha subito in seguito Pt_1 alla caduta deve essere imputato unicamente alla condotta incauta dell'attrice e alla sua disattenzione (ciò in quanto lo stato effettivo dei luoghi al quale conformare il proprio comportamento era evidente), di tal chè la caduta è da ascriversi unicamente alla condotta della danneggiata dotata di efficienza causale esclusiva, idonea a relegare la res al rango di mera occasione del danno.
La domanda va dunque rigettata.
Le spese di lite (sia quelle della convenuta che del terzo chiamato per causalità) vanno poste a carico di parte attrice secondo soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi minimi per ciascuna fase, con ulteriore riduzione del 50% per l'estrema semplicità del caso).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda proposta da parte attrice;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta e Controparte_1 CP_2 le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna parte, in € 3.526,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 22/09/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10996/2023 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Albissola Marina (SV), Via Repetto n. 67/3, CAP 17012, difesa e rappresentata nel corso del presente giudizio dagli avvocati Stefano Vallarino (C.F. ) e Sergio Freccero (C.F. C.F._2
) tutti del Foro di Savona in forza di procura ad litem stesa in calce al ricorso atto C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo Studio dei suddetti, sito in Savona, Via Montegrappa n. 4/8 CAP 17100. I nominati difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cancelleria ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. (come novellati dalla legge n. 80/2005) a mezzo di posta certificata agli indirizzi Email_1
, e/o al numero di fax 019827744 Email_2
ATTORE contro
c.f. e p.iva , con sede in Genova, Via Monte Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Zovetto n. 27, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – in forza di procura a margine della comparsa anche disgiuntamente – dall'avv. Giovanni Cristoffanini, (c.f. ; pec: e dall'avv. Emanuele C.F._4 Email_3 Magarelli (c.f. ; pec: , presso lo C.F._5 Email_4 studio dei quali in Genova, Salita Santa Caterina n. 1/2, è elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni ex art. 137 cod. proc. civ., relative al presente procedimento, ai predetti indirizzi pec
CONVENUTO
(Codice Fiscale , già ), corrente in Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3 Mogliano Veneto, difeso dall'avv. Mauro Cerulli, suo procuratore generale ad lites (Cod. Fisc.
[...]
), in forza di procura generale alle liti fatta con atto a rogito di C.F._6 Parte_2 Treviso del 18 Dicembre 2014 rep. 186905 racc. 30367 da parte di dr. e dr. Controparte_4
pagina 1 di 5 , rispettivamente il primo amministratore delegato e direttore generale ed il secondo Controparte_5 dirigente della società. Il procuratore ad lites dichiara di eleggere domicilio nel suo studio di Savona Via Brignoni 5/5 e di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 170 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica: ovvero al seguente numero di telefax 019 850760 e indica Email_5 la propria posta certificata in Email_6
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'ill.mo Tribunale Adito, previa ogni declaratoria del caso, ritenuta la propria competenza ed ogni contraria eccezione e ragione disattesa: a) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza di una civile responsabilità in capo alla ai sensi Controparte_6 dell'art. 2051 c.c. in conseguenza dell'evento dell'8 marzo 2023 meglio descritto in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la medesima resistente a corrispondere all'odierna ricorrente tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti ed ampiamente documentati, nella misura non inferiore ad € 110.410,50 od in quella maggiore o denegatamente minor emergenda, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal giorno della domanda al saldo. b) In via subordinata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante adito ritenga non sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla resistente, accertare e dichiarare la sussistenza di una civile responsabilità in capo alla Controparte_6 ai sensi dell'art. 2043 c.c. in conseguenza dell'evento dell'8 marzo 2023 meglio
[...] descritto in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la medesima resistente a corrispondere all'odierna ricorrente tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti ed ampiamente documentati, nella misura non inferiore ad € 110.410,50 od in quella maggiore o denegatamente minor emergenda, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal giorno della domanda al saldo. c) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Si richiede l'ammissione dei capi di prova orale già indicati in sede di ricorso introduttivo da sottoporre ai soggetti indicati nella medesima sede, il tutto con riserva di meglio capitolare in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.. # # # Si insta, per il licenziamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto tutti i danni patiti dalla signora Parte_1 in conseguenza della caduta avvenuta in data 8 marzo 2023, presso la (Piano -1, Controparte_6
Corpo centrale) in Genova, volta ad accertare: • la sussistenza dei predetti pregiudizi patiti e per i quali si richiede il risarcimento, anche alla luce di quanto accertato e rilevato dal medico legale, Dott.
. • La sussistenza del nesso di causalità tra il danno patito dalla signora Persona_1 [...] e la caduta descritta ed avvenuta in data 8 marzo 2023, anche alla luce di quanto rilevato sul Pt_1 punto dal medico legale, Dott. ”. Persona_1
Per : Controparte_6
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie e/o provvedimenti meglio visti e ritenuti, I. nel merito – per i fatti e titoli di cui in atti, e comunque in ogni caso – rigettare per intero le domande formulate dalla Signora o in via di subordine ridurne l'ammontare a quanto di Pt_1 stretto diritto o ragione (e, nella contestata ipotesi in cui fosse accertata una qualsivoglia responsabilità a carico dell'esponente, condannare a tenere indenne e manlevata Controparte_2 da ogni importo che quest'ultima fosse condannata a corrispondere alla Controparte_1 pagina 2 di 5 Signora a qualsiasi titolo, in relazione al sinistro per cui è causa); II. in ogni caso, con vittoria Pt_1 delle spese di lite, inclusi rimborso forfettario ex lege 15%, CPA e IVA come per legge, nulla escluso od eccettuato”.
Per : Controparte_2
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis adversis, IN VIA PRINCIPALE respingere ogni domanda attrice e conseguentemente respingere ogni domanda di garanzia formulata nei confronti di Controparte_2 in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN VIA STRETTAMENTE SUBORDINATA Per il
[...] denegato caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di garanzia spiegata nei confronti di
la società qui ribadisce la già formulata espressa eccezione di massimale. La Controparte_2 polizza n. 390774730 stipulata il 31 Dicembre 2018 prodotta in sede di costituzione in giudizio prevede un limite massimale per sinistro per danni alla persona di Euro 2.500.000 e una franchigia di Euro 50.000 sempre per danni alla persona. chiede espressamente che tali limiti Controparte_2 trovino applicazione nel caso di specie, e quindi che la eventuale condanna della Compagnia alla manleva in favore dell'assicurato, venga contenuta dall'Ill. Giudicante entro gli importi previsti dalle richiamate previsioni di polizza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del presente procedimento è l'accertamento della responsabilità di (che ha, a Controparte_6 sua volta, chiamato in causa il suo assicuratore al fine di essere tenuta indenne in caso di CP_2 soccombenza) per l'infortunio occorso in data 8 marzo 2023 alla signora Parte_1
La sig.ra - accompagnata dal di lei marito, Dott. – ha, in particolare, Pt_1 Persona_2 allegato di essersi recata presso la clinica (Piano -1, Corpo centrale), per sottoporsi a Controparte_6 visita reumatologica a cura del Dott. Per_3
Terminata la visita, la signora si dirigeva verso il bagno. Parte_1
Uscita dai servizi, si accingeva a raccogliere il soprabito presente sul divanetto posto nell'atrio della reception della clinica, quando - ad un tratto - cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza della gamba esterna del predetto divanetto, ove la medesima inciampava.
Secondo parte attrice la caduta era stata provocata, come si evinceva dal materiale fotografico prodotto, dalla gamba del divano in questione che, per come posizionata, rappresentava una condizione potenzialmente lesiva per tutti i frequentatori della clinica in quanto poco visibile e posta nel mezzo della stanza (vds. doc. n. 1 e 1bis: Fotografia divanetto sala aspetto ). Controparte_6
Secondo e la caduta era invece ascrivibile a mera disattenzione. Controparte_6 CP_2
Nel presente procedimento è stato dato corso alle prove orali richieste e, quindi, la causa è stata rimessa in decisione senza licenziamento di ctu medico legale.
La domanda di parte attrice non può essere accolta.
In particolare parte attrice non è stata in grado di assolvere all'onere probatorio che su di lei incombeva (tanto ai sensi dell'art. 2051 c.c. quanto ai sensi dell'art. 2043 c.c.) in quanto è carente la prova del nesso di causa tra le lesioni e il bene che era nella disponibilità di parte convenuta.
Sulla scorta di quanto è possibile evincere dalla dinamica del sinistro, dalle foto prodotte e dalla prova orale deve ritenersi che:
pagina 3 di 5 ▪ l'attrice frequentava i locali di cui è causa almeno da febbraio 2022, cfr. elenco appuntamenti doc. 1 fascicolo parte convenuta (quindi era a conoscenza della conformazione della sala d'aspetto);
▪ il divano era posto in condizioni di visibilità e le sue gambe, poste in perpendicolarità rispetto alla seduta, non presentavano alcuna anomalia o insidia (le gambe anteriori erano lasciate scoperte e bene visibili e, in particolare, quella su cui sarebbe avvenuta la caduta non era affatto
“nascosta” dal separé presente all'uscita dei servizi igienici, come sostenuto);
▪ il locale ove era posto il divanetto era illuminato;
▪ la teste , infermiera professionale e coordinatrice generale infermieristica Testimone_1 della Clinica Montallegro, ha, in particolare, confermato che la configurazione degli spazi, come raffigurata nella foto, è rimasta tale da settembre 2015 al 09 marzo 2023 e in tutto quell'arco temporale quella della sig.ra è stata l'unica caduta registrata (a dimostrazione Pt_1 dell'inoffensività del bene);
▪ il marito della sig.ra ha dichiarato che la moglie è inciampata Parte_3 infilando (“inforcando”) il piede dietro il divano, arrivando dal bagno (“mia moglie mi ha riferito di essere inciampata nel piedino del divano, avendo infilato il piede dietro lo stesso. Preciso che il divano è messo a 45 gradi e quindi lei arrivando dal bagno ha “inforcato” il piede ed è inciampata”) ed in corrispondenza della gamba del divano posta a sinistra nella foto (“confermo che il divano si trovava nella posizione di cui alla fotografia che mi viene esibita, dove si vede il piede del divano stesso nel quale mia moglie ha inciampato;
mi riferisco al piede posto sulla sinistra della fotografia. ADR Avv Vallarino: quando mia moglie è caduta aveva la testa verso il centro della stanza e le gambe verso il paravento che si trova dietro al divano”);
▪ la caduta è quindi avvenuta per cause del tutto indipendenti dal bene: in particolare sono principi pacifici in materia quelli per cui, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, va particolarmente valutata la condotta del danneggiato;
▪ nel caso di cose inerti, infatti, il danno da caduta si verifica sempre con la necessaria interazione della condotta umana, la quale è elemento che necessariamente interviene nella serie causale che porta alla verificazione dell'evento;
▪ nella normalità delle cose, un bene statico non è, di per sé, in grado di ingenerare alcun processo causale e non è, quindi, in grado di provocare la caduta di una persona. Se ciò si verifica, quindi, in prima approssimazione, è perché il danneggiato non ha tenuto un comportamento minimamente prudente e diligente. Si tratta di una presunzione semplice, che ammette prova contraria ex art. 2727 c.c. . Questa può dirsi assolta quando la cosa inerte, per la sua particolare posizione o per difetti intrinseci, presenta profili di pericolosità tali da determinare un alto rischio di pregiudizio valutata nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 11152/23; Cass. 16527/03 e Cass. 20601/10), tanto che l'evento prodotto risulti conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. 11526/17; Cass. 4277/14; Cass. 7125/13);
▪ infatti, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in relazione alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento pagina 4 di 5 dannoso, tenendo conto anche del dovere generale di cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost (cfr. da ultimo Cass. n. 15704/2023). Il grado di cautela richiesto all'utente è direttamente proporzionale al grado di (percepita) pericolosità della cosa e l'utente deve tenere un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. 5457/21; Cass. 1064/18; Cass. 11526/2017; Cass. 2660/2013, Cass. 6306/2013, Cass. 21212/2015, Cass. 12895/2016);
In base agli elementi apportati nel giudizio dalle parti il danno che la sig.ra ha subito in seguito Pt_1 alla caduta deve essere imputato unicamente alla condotta incauta dell'attrice e alla sua disattenzione (ciò in quanto lo stato effettivo dei luoghi al quale conformare il proprio comportamento era evidente), di tal chè la caduta è da ascriversi unicamente alla condotta della danneggiata dotata di efficienza causale esclusiva, idonea a relegare la res al rango di mera occasione del danno.
La domanda va dunque rigettata.
Le spese di lite (sia quelle della convenuta che del terzo chiamato per causalità) vanno poste a carico di parte attrice secondo soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi minimi per ciascuna fase, con ulteriore riduzione del 50% per l'estrema semplicità del caso).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda proposta da parte attrice;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta e Controparte_1 CP_2 le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna parte, in € 3.526,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 22/09/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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