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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 10059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10059 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 15750 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione con provvedimento del 18.12.2024, vertente
TRA
e , in proprio e quali esercenti la potestà Parte_1 CP_1 genitoriale sul minore , Persona_1
elettivamente domiciliati in Roma, via Stefano Cansacchi n. 11, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Pietrini che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- attori –
CONTRO la Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 22, presso lo studio dell'avv. Andrea Rosito che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- convenuta –
E la Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma, via Livorno n. 20, presso lo studio dell'avv. Claudio Magnanti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
pagina 1 di 16 - terza chiamata in causa -
E
la Controparte_4
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Cola di Rienzo 243, presso lo studio dell'avv. Carlo Rossi
Vairo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- terza chiamata in causa -
E la DEL Controparte_5
elettivamente domicilia in Napoli, Via Melisurgo n. 44, presso lo studio dell'avv. Daniele Carsana e dell'avv. Vittorio Carsana, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- terza chiamata in causa –
E
la , Controparte_6
elettivamente domiciliata in Roma, in viale delle Milizie n.4, presso lo studio dell'avv. Daniele Sacra che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- terza chiamata in causa –
E
la HDI ASSICURAZIONI s.p.a.,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell'avv. Paolo Gelli che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-terza chiamata in causa -
Oggetto: domanda risarcimento ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c.;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025. pagina 2 di 16 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul Parte_1 CP_1 minore hanno convenuto in giudizio la chiedendo accertarsi la Persona_1 Controparte_2 responsabilità della convenuta in relazione al sinistro avvenuto il 5.01.2017 e, per l'effetto, chiedendo la condanna della società al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma complessiva di euro
224.751,83.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto che, mentre transitavano sul marciapiede pedonale di via dell'Artigianato, all'altezza di piazza Santo Domingo, in Roma, un pino di circa 20 metri di altezza, piantato all'interno del parco divertimenti gestito dall'attrice, si abbatteva su di loro.
Per effetto del sinistro gli attori riportavano lesioni personali.
La società, tuttavia, ometteva di risarcire il danno subito dagli attori.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande proposte in quanto Controparte_2 infondate, in difetto di prova del nesso eziologico e i danni subiti dagli attori e il sinistro denunciato e ritenendo, in ogni caso, configurabile nella specie l'esimente del caso fortuito, in ragione delle eccezionali condizioni di maltempo che hanno caratterizzato la giornata in cui è avvenuto l'incidente.
In ogni caso il sinistro sarebbe ascrivile alla condotta della e della Controparte_7 CP_4
la prima quale società appaltatrice di lavori commissionati dalla convenuta per la costruzione di
[...] un punto di ristorazione McDonald's, durante i quali sarebbe stato irrimediabilmente danneggiato l'apparato radicale dell'albero, e la seconda quale società alla quale la aveva affidato Controparte_2 il compito di verificare lo stato della pianta e alla quale, successivamente, aveva commissionato il suo abbattimento che, tuttavia, negligentemente non veniva eseguito.
La ha quindi provveduto a chiamare in causa la e la Controparte_2 Controparte_7 [...]
CP_4
In via subordinata, la convenuta ha chiesto, in forza della polizza n. 360790160, di essere garantita dalla che ha provveduto a chiamare in causa, per le somme eventualmente CP_3 CP_3 corrisposte in favore degli attori in accoglimento delle domande proposte.
La ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e il rigetto delle CP_4 CP_4 domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta, in quanto infondate.
In via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, ha chiesto di essere manlevata dalla in forza della polizza n. 361055663, in vigore all'epoca del Controparte_8 sinistro. pagina 3 di 16 La ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti in quanto Controparte_7 infondate, rilevando che i lavori eseguiti non avrebbero inciso sull'apparato radicale dell'albero poi caduto e rilevando, in ogni caso, di aver affidato in subappalto alla i lavori edili e di CP_6 sistemazione dell'area per la realizzazione del ristorante McDonald's Drive in Roma, in via Tre
Fontane.
La ha quindi chiesto di chiamare in causa la e la HDI Assicurazioni Controparte_7 CP_6
s.p.a., con la quale ha dedotto di aver stipulato la polizza n. 1068400546, al fine di essere garantita da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti.
La ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei sui confronti in quanto Controparte_6 infondate, evidenziando che i lavori eseguiti non avrebbero interessato né direttamente né indirettamente le radici degli alberi ubicati all'interno del parco, né la vegetazione arborea ivi presente, sicché la responsabilità del sinistro sarebbe da ascrivere integralmente alla condotta della CP_2
per aver omesso gli adempimenti necessari all'abbattimento dell'albero, della cui necessità aveva
[...] contezza sin dall'aprile 2016.
La HDI Assicurazioni s.p.a. ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei confronti della CP_7 in quanto infondate. I lavori eseguiti dalla società non avrebbero infatti interessato l'apparato
[...] radicale dell'albero caduto.
La HDI Assicurazioni s.p.a. ha altresì eccepito l'inoperatività della polizza n. 1062400846 in forza dell'art.
3.2 lettera F) e punto 2 lettera I delle condizioni generali di assicurazione, essendosi verificato il sinistro dopo la conclusione dei lavori e non essendo stata sottoscritta la garanzia speciale postuma prevista dalla Garanzia Complementare CA 19. In ogni caso, polizza sarebbe inoperativa in quanto i lavori edili sarebbero stati realizzati dalla società sub appaltatrice e non direttamente CP_6 dall'assicurata.
La si è costituita quale assicuratore della in forza della polizza Controparte_3 Controparte_2
n. 360790160, e quale assicuratore della in forza della polizza n. 361055663, Controparte_4 eccependo l'inoperatività di entrambe le polizze Nel merito, la ha chiesto il rigetto Controparte_3 delle domande proposte dagli attori in quanto infondate.
2. La domanda proposta dagli attori nei confronti della è fondata e merita pertanto Controparte_2 accoglimento.
In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode,
a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile (Cass. n. 18518/2024) pagina 4 di 16 Con particolare riferimento alla responsabilità del proprietario di un albero per il danno subito da un passante colpito dalla sua caduta durante un temporale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità presunta per i danni cagionati da cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 cod. civ. con riguardo al dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da agenti esterni, può essere vinta solo dalla prova del caso fortuito, comprensivo anche del fatto del terzo, che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell'evento, e non è, pertanto, esclusa dalle omissioni di terzi tenuti ad intervenire per salvaguardare la pubblica incolumità (per cui può solo configurarsi un concorso di colpa) quando la situazione della cosa sia di per sé già pericolosa ed il danno prevedibile e quindi evitabile, avendo in tal caso il custode l'obbligo di prevenire, esercitando il controllo della cosa in custodia ed attivandosi, anche autonomamente ed a prescindere dall'intervento di terzi per evitare che da questa derivino danni ai terzi. (Cass. n. 1947/1994).
Tanto premesso, va osservato che l'attore ha assolto all'onere della prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno subito.
Il teste ha riferito: “ho soccorso una signora a terra dopo che era caduto un pino … già dei Tes_1 passanti avevano estratto la signora da sotto l'albero; io l'ho trovata riversa a terra, supina per quanto ricordo;
l'albero era accanto”.
Lo stesso amministratore delegato della , sentito dalla Controparte_2 Persona_2
Polizia di Roma Capitale a sommarie informazioni su delega della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti accaduti il 5.01.2017, concernenti la caduta di un albero insistente sul terreno occupato dall'attività del Parco divertimenti e ha riferito: “Ero presente e sono a conoscenza anche perché il nostro personale medico ha soccorso gli infortunati, una donna ed un bambino” (cfr. all. 18 fascicolo di parte attrice).
Le pacifiche affermazioni dell'amministratore delegato della società convenuta trovano indiretto riscontro nel verbale della Polizia di Roma Capitale dal quale emerge che: “Sul posto era presente altro personale del IX Gruppo Eur con sigla radio Q15, dal quale venivamo notiziate che a seguito della caduta di un pino dimorante all'interno dell'area privata del rimanevano infortunati alcuni CP_2 passanti … venivamo informate dai componenti della Q15 che era intervenuta una auto medica targata
FC911MC, che trasportava il bambino al nosocomio del sant'Eugenio dove entrava in Persona_1 codice giallo, mentre la Sig.ra veniva trasportata con ambulanza targata EY605LX, al Parte_1 medesimo nosocomio” .
Anche dalla nota del 10.01.2017, inviata alla Prefettura di Roma dal responsabile per la sicurezza della
è possibile evincere la dinamica del sinistro: “Alle ore 16:00 circa, a causa del Controparte_2
pagina 5 di 16 vento forte, il pino di altezza in cima alla chioma di oltre 15 metri, situato all'interno di un'aiuola nell'area di McDonald's prospicente il marciapiedi di Largo Santo Domingo al civico n.14, veniva improvvisamente sradicato e si abbatteva con il tronco su alcune macchine parcheggiate lungo il marciapiedi;
la chioma del pino, con i suoi rami più alti, superando le stesse macchine parcheggiate, andava ad investire la sig.ra di anni 28 ed il figlio minore mentre stavano Parte_1 attraversando la strada. La forza d'urto era tale che la signora rimaneva imprigionata tra i rami impossibilitata a muoversi mentre il figlio risultava illeso e colpito dai rami solo di striscio” (cfr. all. A alla memoria depositata dagli attori ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.)
Deve quindi ritenersi provato il nesso eziologico tra il sinistro e la res in custodia.
Non può invece ritenersi provato il caso fortuito, inteso come evento eccezionale ed imprevedibile, rappresentato nella specie, secondo la prospettazione difensiva della convenuta, dal forte vento che avrebbe caratterizzato la giornata in cui è avvenuto il sinistro.
Dalla stessa documentazione prodotta dalla emerge infatti che la giornata del Controparte_2
5.01.2017 è stata interessata, a Roma, da venti con velocità media pari a 24 km/h e velocità massima pari a 33 km/h, che hanno raggiunto raffiche della velocità di 61km/h (cfr. all. 14 fascicolo della convenuta). Si tratta di condizioni metereologiche che rientrano, rispettivamente, nel livello 4 (velocità del vento 20-28 km/h -vento moderato: la polvere si solleva), nel livello 5 (velocità del vento 29-28
Km/h – vento teso: anche gli arbusti oscillano) e nel livello 7 (velocità del vento 50 -61 km/h – vento forte: si muovono interi alberi, difficile camminare controvento) della scala di misurazione del vento
BE (cfr. all. 15 fascicolo di parte convenuta),
Dalla stessa documentazione prodotta dalla società convenuta emerge che il giorno del sinistro la forza del vento non era idonea ad abbattere un albero ad alto fusto (come invece accade, ad esempio, al livello 10, in cui la forza del vento, compresa tra 89 e 102 Km/h, risulta idonea a sradicare gli alberi, mentre al livello 8 la forza del vento, compresa tra 62 e 74 km/h è idonea a spezzare i rami degli alberi), potendo al più far muovere interi alberi e rendere difficoltoso il camminare contro vento.
2.1. Neppure la condotta dei terzi indicati dalla la e la Controparte_2 Controparte_9 [...]
la prima quale società appaltatrice di lavori commissionati dalla convenuta, durante i CP_4 quali sarebbe stato irrimediabilmente danneggiato l'albero, e la seconda quale società a cui convenuta aveva affidato il compito di verifica dello stato di salute della pianta e commissionato successivamente il suo abbattimento, sono idonee ad elidere il nesso eziologico sopra evidenziato, rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
pagina 6 di 16 La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. n. 7789/2024).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole
(Cass. n. 11152/2023).
Si tratta di requisiti che difettano nel caso di specie.
2.2. Per quanto concerne la e la sua subappaltatrice, la Controparte_9 Controparte_6
, secondo la prospettazione difensiva della società convenuta la caduta dell'albero sarebbe
[...] imputabile ai lavori eseguiti per la realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato, edificato per il contenimento di una rampa di acceso pedonale, lavori che avrebbero reciso l'apparato radicale dell'albero (cfr. al riguardo le conclusioni del perito agrario – cfr. all. 16 Persona_3 fascicolo della convenuta)
Inoltre, la baracca in lamiera in cui era inglobato il pino caduto sarebbe stata stata rimossa nel corso dei lavori di edificazione del ristorante Mc Donald's dalla società su incarico della CP_6 [...]
la quale avrebbe realizzato anche la rampa e i muretti adiacenti all'albero. Controparte_9
CP_ E' appena il caso di osservare che gli effetti e le ricadute dei lavori eseguiti dalla CP_7
e dalla sulla stabilità dell'albero non costituiscono senz'altro circostanza
[...] CP_6 imprevedibile.
Nella scheda VTA del perito risalente al mese di aprile del 2016 si legge: Persona_4
“L'esemplare è stato inglobato nella parete di un prefabbricato. In caso di rimozione dei box prefabbricati, si prescrive un monitoraggio semestrale dell'esemplare e la presenza di un tecnico durante l'intervento”.
Non risulta provato che la abbia garantito, come prescritto dal perito agrario, la Controparte_2 presenza di un tecnico durante l'attività di rimozione del box prefabbricato.
Il medesimo perito, nella relazione predisposta nel mese di ottobre del 2016, dopo l'esecuzione dei lavori, ha rilevato: “La pianta al momento dell'esecuzione del censimento vegetava all'interno di un prefabbricato fatiscente del quale aveva inglobato una porzione di parete. Nel momento in cui un pagina 7 di 16 esemplare arboreo ingloba e/o si appoggia su un'altra superficie, fonda la sua stabilità su di essa, considerandola parte della sua struttura. L'eliminazione di tale superficie, nella maggior parte dei casi, conduce l'albero al cedimento e quindi, spesso, al ribaltamento. Per motivi di sicurezza è stata necessaria la rimozione del prefabbricato. Nelle note del documento VTA veniva specificato che qualora si procedesse alla rimozione della struttura un tecnico avrebbe dovuto valutare nuovamente la classe dell'esemplare in relazione alle sue condizioni di stabilità. L'albero in esame ha subito un grave stress. Non sarebbe stato possibile rimuovere il prefabbricato pericolante senza apportare profonde lesioni all'esemplare. Ferite di grandi dimensioni facilitano l'ingresso nella pianta di organismi patogeni come batteri e funghi. Questi ultimi, in particolar modo, sono la causa principale delle carie del legno in quanto specializzati nella demolizione delle sue cellule: il loro scopo è quello di demolire in composti più semplici i tessuti legnosi al fine di renderli disponibili per gli altri vegetali. Tramite le ferite penetrano le ife che si insediano per trarre nutrimento dai tessuti legnosi dell'ospite (il Pino).
Considerando infine la propensione negativa del fusto dell'esemplare e la sua ubicazione, si prevedono gravi danni in caso di ribaltamento. Per i motivi sopra citati l'albero viene posto in classe D. Se ne prescrive l'abbattimento e la sostituzione con un altro esemplare arboreo”.
Quantomeno dal mese di ottobre del 2016 la era a conoscenza dell'incidenza dei Controparte_2 lavori eseguiti dalla e dalla sulla stabilità dell'albero ed era a Controparte_9 CP_6 conoscenza della circostanza che la pianta, all'esito dei lavori eseguiti dalle menzionate imprese, avrebbe dovuto essere abbattuta.
Ne discende che le condotte della e dalla non costituiscono fattori Controparte_9 CP_6 costituiti da oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole e, pertanto, non sono idonee ad incidere, elidendolo, sul nesso eziologico tra le res in custodia ed il sinistro, rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
2.2. Le medesime conclusioni valgono per la condotta della società alla quale la Controparte_4 convenuta aveva affidato il compito di svolgere l'annuale VTA (Visual Tree Assessment) in merito allo stato di salute dell'albero e, successivamente, il compito di abbattere la pianta.
Segnatamente, la Luneur Park s.r.l. il 7.12.2017 ha accettato il preventivo e inviato alla CP_4
l'ordine per l'abbattimento del pino.
[...]
Vanno al riguardo richiamate le dichiarazioni rese dallo stesso amministratore delegato della
[...]
, sentito dalla Polizia di Roma Capitale a sommarie CP_2 Persona_2 informazioni su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma: “in seguito ai vari sopralluoghi effettuati dalla si è cercato di valutare se l'eliminazione dell'unità arborea CP_10 fosse possibile dall'interno del perimetro del senza richiedere l'occupazione del suolo CP_2
pagina 8 di 16 pubblico, ma dopo una serie di approfondimenti dei pro e dei contro si decideva di procedere alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, subito dopo le imminenti feste natalizie” (cfr. all. 18 fascicolo di parte attrice).
Alla luce di quanto precede deve escludersi che la condotta della che ha aveva Controparte_4 manifestato espressamente alla la necessità di acquisire l'autorizzazione Controparte_2 all'occupazione del suolo pubblico (sollecitando reiteratamente l'adempimento con email del
13.12.2016 e del 23.12.2016 – cfr. allegati al fascicolo della , sia stata caratterizzata Controparte_4 da imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole e integri, pertanto, il caso fortuito rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Di contro, alla luce delle dichiarazioni rese dall'amministratore delegato della società, il differimento dell'abbattimento dell'albero risulta il frutto di una precisa scelta della società, volta a rinviare l'esecuzione degli adempimenti burocratici, indispensabili per l'esecuzione dell'intervento, ad un periodo successivo a quello delle festività natalizie.
2.3. La non ha svolto, nei confronti della e della Controparte_2 Controparte_9 [...] alcuna domanda di garanzia, in ragione degli inadempimenti contrattuali contestati CP_4 rispettivamente nell'esecuzione dei lavori di edificazione del ristorante Mc Donald's e nell'incarico di abbattimento dell'albero, né alcuna azione di regresso nei loro confronti quali (ipotetici) coobbligati solidali, limitandosi a chiedere il rigetto delle domande proposte dagli attori, in ragione della responsabilità asseritamente ascrivibile ai terzi chiamati.
Va per completezza evidenziato, quanto alla posizione della che a fronte Controparte_4 dell'incarico di abbattimento dell'albero conferito dalla Luneur Park s.r.l. in data 7.12.2016, la
[...] ha sollecitato il 13.12.2016 e il 23.12.2016 l'acquisizione dell'autorizzazione CP_4 all'occupazione suolo pubblico.
Tuttavia, come riferito dallo stesso amministratore delegato della Controparte_2 Persona_2
, la società “decideva di procedere alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, subito
[...] Per_2 dopo le imminenti feste natalizi” (cfr. all. 18 fascicolo di parte attrice).
Nessuna responsabilità appare pertanto ascrivibile all'impresa.
Va peraltro osservato che - qualora le richieste della per la quale l'occupazione di Controparte_4 suolo pubblico e la relativa autorizzazione comunale erano necessarie a causa dell'assoluta impossibilità di lavorare con piattaforma di lavoro elevabile dall'interno del perimetro del parco divertimenti a causa delle recenti nuove edificazioni (ristorante Mc Donald's) e di ricorrere a tecniche di accesso e posizionamento mediante funi, proprio per le condizioni di compromessa stabilità dell'albero che avrebbero esposto a rischio di infortunio gli operatori - non fossero state condivise dalla pagina 9 di 16 quest'ultima nella qualità di custode dell'intero parco giochi avrebbe dovuto Controparte_2 rivolgersi a diversa impresa per l'esecuzione dell'intervento, non esponendo il pubblico in transito al pericolo del crollo dell'albero.
L'impresa, peraltro, ha reiteratamente sollecitato la committente a porre in essere gli adempimenti necessari all'apertura del cantiere, senza ricevere al riguardo nessuna tempestiva indicazione.
Deve quindi escludersi che il cedimento dell'albero sia imputabile ad un inadempimento della
[...]
CP_4
Parimenti, il significativo lasso temporale tra l'esecuzione dei lavori da parte della Controparte_9
e la caduta dell'albero (circa quattro mesi) e la piena consapevolezza da parte della
[...] CP_2 dello stato della pianta dopo i lavori impongono di ritenere eliso il nesso eziologico tra il sinistro
[...]
e i lavori, ferma l'eventuale responsabilità dell'impresa (non azionata in questa sede) per i danni cagionati dall'eventuale non corretta esecuzione dei lavori a lei affidati e alla conseguente perdita di un albero ad alto fusto.
Va peraltro evidenziato che non risulta provato che la abbia puntualmente adempiuto Controparte_2 alle prescrizioni del perito agrario risalenti al mese di aprile del 2016, e abbia quindi Persona_4 provveduto ad affiancare all'impresa, al momento della rimozione dei box prefabbricati, un tecnico al fine di monitorare lo stato della pianta.
Esclusa quindi qualsiasi responsabilità in capo alla e alla Controparte_9 Controparte_4 restano assorbite le domande da esse proposte nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a., della CP_6
e della
[...] Controparte_11
[...
. Devono invece trovare accoglimento le domande proposte dalla nei confronti Controparte_2 della Controparte_3
L'eccezione di inoperatività della polizza - per essere l'evento dannoso derivato dai lavori edili eseguiti dall'impresa – deve infatti essere rigettata tenuto conto delle considerazioni che Controparte_9 precedono in ordine alla responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c. e tenuto Controparte_2 conto del tenore della polizza assicurativa, che prevede espressamente che la garanzia sia estesa a tutte le conseguenze della “responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'assicurato nella qualità di esercente parco tematico sito in via delle Tre Fontane, 108 denominato " ” comprese CP_12 tutte le attività collegate ed accessorie, e più nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo … conduttore e manutentore de1 complesso immobiliare, compresi le tensostrutture, nonché box ed uffici mobili, monoblocchi prefabbricati e pertinenze dove si svolgono 1e attività sopra descritti, compresi i giardini, viali alberati anche ad alto fusto e piante in genere e relativi frutti”
pagina 10 di 16 La deve pertanto essere condannata a rimborsare alla le somme Controparte_3 Controparte_2 versate agli attori in accoglimento delle domande proposte, con il limite della franchigia contrattuale di euro 1.500,00
3. Per quanto concerne la quantificazione del danno, va in primo luogo evidenziato che si condividono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, fondata sull'esame diretto di Parte_1
e di sulla valutazione della documentazione sanitaria in atti e motivata con Persona_1 argomentazioni immuni da errori o vizi logici.
In conseguenza del sinistro per cui è causa, ha riportato lesioni fisiche Parte_1 consistenti in “politraumatismo fratturativo consistente in frattura diafisaria di ulna, frattura dell'angolo antero superiore di L1 ed L2, frattura di osso sacro e della branca ischio ed ileo-pubica sinistra. Disturbo da stress acuto” (così pag. 7 della relazione del ctu), da ritenersi stabilizzate e non suscettibili di futuro miglioramento, le quali hanno inciso nella misura del 18% sulla sua complessiva validità psicofisica. A causa del sinistro, l'attrice ha subito altresì un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 40, seguita da un periodo di 35 giorni di invalidità parziale al 75%, da un periodo di
30 giorni di invalidità parziale al 50% e da un periodo di 30 giorni di invalidità parziale al 25%.
invece, per effetto del sinistro ha riportato “lesioni escoriative al volto guarite con Persona_1
restitutio ad integrum. Conseguentemente all'evento traumatico e al conseguente distacco obbligato dalla figura materna il bambino sviluppava altresì un disturbo acuto dell'adattamento” (così pag. 12 della relazione del ctu). Tali lesioni non hanno determinato postumi permanenti a carico dell'attore, mentre il CTU ha accertato un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 40, seguita da un periodo di 50 giorni di invalidità parziale al 75%, da un periodo di 60 giorni di invalidità parziale al
50% e da un periodo di 60 giorni di invalidità parziale al 25%.
Ciò posto, per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio pagina 11 di 16 giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n.
13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche
l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale.
La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
pagina 12 di 16 Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psicofisica subito da va Parte_1 liquidato, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro (28 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (18%), nella misura di euro 55.558,16 in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal
Tribunale di Roma per l'anno 2025
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la predetta tabella prevede un valore attualizzato di euro 130,25 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro
5.210,00 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 130,25 x 40 giorni), in euro 3.419,15 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% (75% di 130,25 =97,69; euro 97,69 x 35 giorni= euro 3.419,15), in euro 1.953,6 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (50% di 130,25
-65,12; euro 65,12 x 30 giorni= euro 1.953,6) e in euro 976,8 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% (25% di 130,25 =32,56; euro 32,56 x 30 giorni= euro 976,8).
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice deve quindi essere determinato nella somma complessiva di euro 67.117,71 (euro 55.558,16 + euro 5.210,00 + euro 3.419,15+ euro 1.953,6 + euro 976,8).
Deve essere altresì riconosciuto il danno morale inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (in base alle tabelle romane che riconoscono l'autonoma risarcibilità, secondo una impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n.
339/2016).
Deve a tal fine tenersi conto della natura della lesione e della natura del sinistro, essendo rimasta l'attrice imprigionata insieme al figlio sotto un albero che le è caduto addosso, e può farsi ricorso alla prova presuntiva, in base a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti umani in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti a seguito del dolore e dei trattamenti sanitari, ai quali si è dovuta sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
Alla luce delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, il danno morale subito dall'attrice va pertanto liquidato mediante un aumento del danno non patrimoniale dell'ulteriore somma di euro
12.000,00, per una somma finale di euro 79.117,71, al quale deve aggiungersi l'importo di euro 859,31, pari alle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU, per complessivi euro 79.977,02
Detta somma di denaro è già liquidata all'attualità facendo applicazione, con riferimento al danno non patrimoniale, delle tabelle del Tribunale di Roma, per l'anno 2025.
Il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa subito da deve invece Persona_1 essere stimato equitativamente nella misura di euro 5.210,00 per il periodo di invalidità temporanea pagina 13 di 16 assoluta (euro 130,25 x 40 giorni), in euro 4.884,5per il periodo di invalidità temporanea parziale al
75% (75% di 130,25 =97,69; euro 97,69 x 50 giorni= euro 4.884,5), in euro 3.907,2 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (50% di 130,25 =65,12; euro 65,12 x 60 giorni= euro 3.907,2) e in euro 1.953,6 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% (25% di 130,25 =32,56; euro
32,56 x 60 giorni= euro 1.953,6).
Il danno non patrimoniale subito dall'attore deve quindi essere determinato nella somma complessiva di euro 15.955,3 (euro 5.210,00 + euro 4.884,5+ euro 3.907,2 + euro 1.953,6).
Deve essere altresì riconosciuto il danno morale inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (in base alle tabelle romane che riconoscono l'autonoma risarcibilità, secondo una impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n.
339/2016).
Deve a tal fine tenersi conto della natura del sinistro, essendo rimasto l'attore imprigionato insieme alla madre sotto un albero che gli è caduto addosso, e può farsi ricorso alla prova presuntiva, in base a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti umani in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
Alla luce delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, il danno morale subito dall'attore va pertanto liquidato mediante un aumento del danno non patrimoniale dell'ulteriore somma di euro
500,00, per una somma finale di euro 16.455,3, al quale deve aggiungersi l'importo di euro 46,15, pari alle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU, per complessivi euro 16.501,45.
La deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di euro 79.977,02 e in favore di della somma di euro 16.501,45.
[...] Persona_1
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo l' indice FOI elaborato dall'Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Poiché il credito risarcitorio, una volta liquidato, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata. pagina 14 di 16 4. Non risulta invece adeguatamente documentato il pregiudizio non patrimoniale subito da CP_1 per effetto del sinistro. Premesso che non risulta provato che egli sia stato coinvolto
[...] direttamente nella caduta dell'albero, l'attore ha dedotto di essere affetto, a seguito dell'incidente occorso dai famigliari, da una sindrome post traumatica da stress, di tipo primario, secondario e cronico
Risultano tuttavia prodotti, a sostegno dell'allegazione difensiva dell'attore, unicamente un certificato medico del 17.02.2017, attestante che l'attore è affetto da sindrome ansiosa con turbe del tono dell'umore associate ad insonnia, e relazione medico- legale di parte del 27.01.2018, dalla quale emerge che l'attore è affetto sindrome post traumatica da stress, di tipo primario, secondario e cronico.
Si tratta di elementi istruttori che appaiono insufficienti ad attestare la sussistenza del nesso eziologico tra il pregiudizio lamentato ed il sinistro, in difetto di documentazione medica attestante non solo la diagnosi eseguita dal medico curante, ma anche le terapie seguite, i farmaci eventualmente assunti, anche al fine di ricostruire l'evoluzione della patologia ed attestare, ad oggi, la sua effettiva riconducibilità al sinistro per cui è causa
In tale contesto assertivo e istruttorio non avrebbe neppure potuto essere espletata una consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe avuto valenza del tutto esplorativa.
5. La regolamentazione delle spese di lite degli attori e dei terzi chiamati in causa segue la soccombenza della Le spese della sono poste a carico della Controparte_2 Controparte_2
unitamente alle spese della CTU. Controparte_3
La ha contestato che la garanzia prestata si estenda al rimborso delle spese di Controparte_3 resistenza, ai sensi dell'art.
2.12 delle condizioni di polizza, in base al quale “La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per 1ega1i o tecnici che non siano da essa designati”.
Va tuttavia evidenziato che la ha documentato di aver comunicato all'assicurazione, Controparte_2 con nota dell'11.04.2019, la pendenza della lite e di aver successivamente acquisito il nulla osta della al conferimento della procura alle liti all'avv. Andrea Rosito, “anche se ciò Controparte_3 comporterà la successiva chiamata in causa della Compagnia. Quanto sopra onde apportare la più idonea strategia difensiva in sede processuale che forse permetterà l'individuazione al meglio di altrui responsabilità” (così l'email della del 27.09.2019 – cfr. all. 33 fascicolo della Controparte_3 convenuta).
Da quanto precede deriva altresì che la deve ritenersi tenuta, ai sensi dell'art. 1917 Controparte_3
c.c., al rimborso anche delle spese di soccombenza nei confronti delle parti chiamate in causa nonché delle “Consorelle a garanzia delle stesse” (così testualmente l'email del 27.09.2019).
pagina 15 di 16
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accerta che il sinistro avvenuto a Roma in via dell'Artigianato il 5.01.2017 è ascrivibile alla responsabilità della Controparte_2 condanna la al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 Parte_1 euro 79.977,02 e in favore di , rappresentato dai genitori esercenti la potestà sul minore, Persona_1
e della somma di euro 16.501,45, oltre interessi al tasso Parte_1 CP_1 legale su tali somme devalutate sino al 5.01.2017 in base all'indice FOI elaborato dall'Istat e successivamente annualmente rivalutate in base al medesimo indice;
condanna la al rimborso in favore della delle somme versate Controparte_3 Controparte_2 agli attori in forza del capo che precede, detratta la franchigia contrattuale, nonché a titolo di spese processuali, anche nei confronti dei terzi chiamati in causa;
condanna la al rimborso delle spese processuali in favore del procuratore degli Controparte_2 attori, avv. Alessandro Pietrini, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 831,00 per esborsi e in euro
14.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
condanna la al rimborso delle spese processuali in favore della Controparte_2 Controparte_7 liquidate in euro 759,00 per esborsi e in euro 14.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
condanna la al rimborso delle spese processuali nei confronti del procuratore della Controparte_2
avv. Carlo Rossi Vairo, dichiaratosi antistatario, della HDI Assicurazioni s.p.a. e Controparte_4 del procuratore della avv. Daniele Sacra, dichiaratosi antistatario, liquidate per ciascuna CP_6 parte in euro 14.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
condanna al rimborso delle spese processuali in favore della Controparte_3 Controparte_2 liquidate in euro 759,00 per esborsi e in euro 14.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
pone le spese di CTU definitivamente a cario della Controparte_3
Roma, 04.07.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 15750 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione con provvedimento del 18.12.2024, vertente
TRA
e , in proprio e quali esercenti la potestà Parte_1 CP_1 genitoriale sul minore , Persona_1
elettivamente domiciliati in Roma, via Stefano Cansacchi n. 11, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Pietrini che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- attori –
CONTRO la Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 22, presso lo studio dell'avv. Andrea Rosito che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- convenuta –
E la Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma, via Livorno n. 20, presso lo studio dell'avv. Claudio Magnanti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
pagina 1 di 16 - terza chiamata in causa -
E
la Controparte_4
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Cola di Rienzo 243, presso lo studio dell'avv. Carlo Rossi
Vairo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- terza chiamata in causa -
E la DEL Controparte_5
elettivamente domicilia in Napoli, Via Melisurgo n. 44, presso lo studio dell'avv. Daniele Carsana e dell'avv. Vittorio Carsana, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- terza chiamata in causa –
E
la , Controparte_6
elettivamente domiciliata in Roma, in viale delle Milizie n.4, presso lo studio dell'avv. Daniele Sacra che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- terza chiamata in causa –
E
la HDI ASSICURAZIONI s.p.a.,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell'avv. Paolo Gelli che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-terza chiamata in causa -
Oggetto: domanda risarcimento ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c.;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025. pagina 2 di 16 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul Parte_1 CP_1 minore hanno convenuto in giudizio la chiedendo accertarsi la Persona_1 Controparte_2 responsabilità della convenuta in relazione al sinistro avvenuto il 5.01.2017 e, per l'effetto, chiedendo la condanna della società al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma complessiva di euro
224.751,83.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto che, mentre transitavano sul marciapiede pedonale di via dell'Artigianato, all'altezza di piazza Santo Domingo, in Roma, un pino di circa 20 metri di altezza, piantato all'interno del parco divertimenti gestito dall'attrice, si abbatteva su di loro.
Per effetto del sinistro gli attori riportavano lesioni personali.
La società, tuttavia, ometteva di risarcire il danno subito dagli attori.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande proposte in quanto Controparte_2 infondate, in difetto di prova del nesso eziologico e i danni subiti dagli attori e il sinistro denunciato e ritenendo, in ogni caso, configurabile nella specie l'esimente del caso fortuito, in ragione delle eccezionali condizioni di maltempo che hanno caratterizzato la giornata in cui è avvenuto l'incidente.
In ogni caso il sinistro sarebbe ascrivile alla condotta della e della Controparte_7 CP_4
la prima quale società appaltatrice di lavori commissionati dalla convenuta per la costruzione di
[...] un punto di ristorazione McDonald's, durante i quali sarebbe stato irrimediabilmente danneggiato l'apparato radicale dell'albero, e la seconda quale società alla quale la aveva affidato Controparte_2 il compito di verificare lo stato della pianta e alla quale, successivamente, aveva commissionato il suo abbattimento che, tuttavia, negligentemente non veniva eseguito.
La ha quindi provveduto a chiamare in causa la e la Controparte_2 Controparte_7 [...]
CP_4
In via subordinata, la convenuta ha chiesto, in forza della polizza n. 360790160, di essere garantita dalla che ha provveduto a chiamare in causa, per le somme eventualmente CP_3 CP_3 corrisposte in favore degli attori in accoglimento delle domande proposte.
La ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e il rigetto delle CP_4 CP_4 domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta, in quanto infondate.
In via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, ha chiesto di essere manlevata dalla in forza della polizza n. 361055663, in vigore all'epoca del Controparte_8 sinistro. pagina 3 di 16 La ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti in quanto Controparte_7 infondate, rilevando che i lavori eseguiti non avrebbero inciso sull'apparato radicale dell'albero poi caduto e rilevando, in ogni caso, di aver affidato in subappalto alla i lavori edili e di CP_6 sistemazione dell'area per la realizzazione del ristorante McDonald's Drive in Roma, in via Tre
Fontane.
La ha quindi chiesto di chiamare in causa la e la HDI Assicurazioni Controparte_7 CP_6
s.p.a., con la quale ha dedotto di aver stipulato la polizza n. 1068400546, al fine di essere garantita da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti.
La ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei sui confronti in quanto Controparte_6 infondate, evidenziando che i lavori eseguiti non avrebbero interessato né direttamente né indirettamente le radici degli alberi ubicati all'interno del parco, né la vegetazione arborea ivi presente, sicché la responsabilità del sinistro sarebbe da ascrivere integralmente alla condotta della CP_2
per aver omesso gli adempimenti necessari all'abbattimento dell'albero, della cui necessità aveva
[...] contezza sin dall'aprile 2016.
La HDI Assicurazioni s.p.a. ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei confronti della CP_7 in quanto infondate. I lavori eseguiti dalla società non avrebbero infatti interessato l'apparato
[...] radicale dell'albero caduto.
La HDI Assicurazioni s.p.a. ha altresì eccepito l'inoperatività della polizza n. 1062400846 in forza dell'art.
3.2 lettera F) e punto 2 lettera I delle condizioni generali di assicurazione, essendosi verificato il sinistro dopo la conclusione dei lavori e non essendo stata sottoscritta la garanzia speciale postuma prevista dalla Garanzia Complementare CA 19. In ogni caso, polizza sarebbe inoperativa in quanto i lavori edili sarebbero stati realizzati dalla società sub appaltatrice e non direttamente CP_6 dall'assicurata.
La si è costituita quale assicuratore della in forza della polizza Controparte_3 Controparte_2
n. 360790160, e quale assicuratore della in forza della polizza n. 361055663, Controparte_4 eccependo l'inoperatività di entrambe le polizze Nel merito, la ha chiesto il rigetto Controparte_3 delle domande proposte dagli attori in quanto infondate.
2. La domanda proposta dagli attori nei confronti della è fondata e merita pertanto Controparte_2 accoglimento.
In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode,
a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile (Cass. n. 18518/2024) pagina 4 di 16 Con particolare riferimento alla responsabilità del proprietario di un albero per il danno subito da un passante colpito dalla sua caduta durante un temporale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità presunta per i danni cagionati da cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 cod. civ. con riguardo al dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da agenti esterni, può essere vinta solo dalla prova del caso fortuito, comprensivo anche del fatto del terzo, che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell'evento, e non è, pertanto, esclusa dalle omissioni di terzi tenuti ad intervenire per salvaguardare la pubblica incolumità (per cui può solo configurarsi un concorso di colpa) quando la situazione della cosa sia di per sé già pericolosa ed il danno prevedibile e quindi evitabile, avendo in tal caso il custode l'obbligo di prevenire, esercitando il controllo della cosa in custodia ed attivandosi, anche autonomamente ed a prescindere dall'intervento di terzi per evitare che da questa derivino danni ai terzi. (Cass. n. 1947/1994).
Tanto premesso, va osservato che l'attore ha assolto all'onere della prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno subito.
Il teste ha riferito: “ho soccorso una signora a terra dopo che era caduto un pino … già dei Tes_1 passanti avevano estratto la signora da sotto l'albero; io l'ho trovata riversa a terra, supina per quanto ricordo;
l'albero era accanto”.
Lo stesso amministratore delegato della , sentito dalla Controparte_2 Persona_2
Polizia di Roma Capitale a sommarie informazioni su delega della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti accaduti il 5.01.2017, concernenti la caduta di un albero insistente sul terreno occupato dall'attività del Parco divertimenti e ha riferito: “Ero presente e sono a conoscenza anche perché il nostro personale medico ha soccorso gli infortunati, una donna ed un bambino” (cfr. all. 18 fascicolo di parte attrice).
Le pacifiche affermazioni dell'amministratore delegato della società convenuta trovano indiretto riscontro nel verbale della Polizia di Roma Capitale dal quale emerge che: “Sul posto era presente altro personale del IX Gruppo Eur con sigla radio Q15, dal quale venivamo notiziate che a seguito della caduta di un pino dimorante all'interno dell'area privata del rimanevano infortunati alcuni CP_2 passanti … venivamo informate dai componenti della Q15 che era intervenuta una auto medica targata
FC911MC, che trasportava il bambino al nosocomio del sant'Eugenio dove entrava in Persona_1 codice giallo, mentre la Sig.ra veniva trasportata con ambulanza targata EY605LX, al Parte_1 medesimo nosocomio” .
Anche dalla nota del 10.01.2017, inviata alla Prefettura di Roma dal responsabile per la sicurezza della
è possibile evincere la dinamica del sinistro: “Alle ore 16:00 circa, a causa del Controparte_2
pagina 5 di 16 vento forte, il pino di altezza in cima alla chioma di oltre 15 metri, situato all'interno di un'aiuola nell'area di McDonald's prospicente il marciapiedi di Largo Santo Domingo al civico n.14, veniva improvvisamente sradicato e si abbatteva con il tronco su alcune macchine parcheggiate lungo il marciapiedi;
la chioma del pino, con i suoi rami più alti, superando le stesse macchine parcheggiate, andava ad investire la sig.ra di anni 28 ed il figlio minore mentre stavano Parte_1 attraversando la strada. La forza d'urto era tale che la signora rimaneva imprigionata tra i rami impossibilitata a muoversi mentre il figlio risultava illeso e colpito dai rami solo di striscio” (cfr. all. A alla memoria depositata dagli attori ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.)
Deve quindi ritenersi provato il nesso eziologico tra il sinistro e la res in custodia.
Non può invece ritenersi provato il caso fortuito, inteso come evento eccezionale ed imprevedibile, rappresentato nella specie, secondo la prospettazione difensiva della convenuta, dal forte vento che avrebbe caratterizzato la giornata in cui è avvenuto il sinistro.
Dalla stessa documentazione prodotta dalla emerge infatti che la giornata del Controparte_2
5.01.2017 è stata interessata, a Roma, da venti con velocità media pari a 24 km/h e velocità massima pari a 33 km/h, che hanno raggiunto raffiche della velocità di 61km/h (cfr. all. 14 fascicolo della convenuta). Si tratta di condizioni metereologiche che rientrano, rispettivamente, nel livello 4 (velocità del vento 20-28 km/h -vento moderato: la polvere si solleva), nel livello 5 (velocità del vento 29-28
Km/h – vento teso: anche gli arbusti oscillano) e nel livello 7 (velocità del vento 50 -61 km/h – vento forte: si muovono interi alberi, difficile camminare controvento) della scala di misurazione del vento
BE (cfr. all. 15 fascicolo di parte convenuta),
Dalla stessa documentazione prodotta dalla società convenuta emerge che il giorno del sinistro la forza del vento non era idonea ad abbattere un albero ad alto fusto (come invece accade, ad esempio, al livello 10, in cui la forza del vento, compresa tra 89 e 102 Km/h, risulta idonea a sradicare gli alberi, mentre al livello 8 la forza del vento, compresa tra 62 e 74 km/h è idonea a spezzare i rami degli alberi), potendo al più far muovere interi alberi e rendere difficoltoso il camminare contro vento.
2.1. Neppure la condotta dei terzi indicati dalla la e la Controparte_2 Controparte_9 [...]
la prima quale società appaltatrice di lavori commissionati dalla convenuta, durante i CP_4 quali sarebbe stato irrimediabilmente danneggiato l'albero, e la seconda quale società a cui convenuta aveva affidato il compito di verifica dello stato di salute della pianta e commissionato successivamente il suo abbattimento, sono idonee ad elidere il nesso eziologico sopra evidenziato, rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
pagina 6 di 16 La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. n. 7789/2024).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole
(Cass. n. 11152/2023).
Si tratta di requisiti che difettano nel caso di specie.
2.2. Per quanto concerne la e la sua subappaltatrice, la Controparte_9 Controparte_6
, secondo la prospettazione difensiva della società convenuta la caduta dell'albero sarebbe
[...] imputabile ai lavori eseguiti per la realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato, edificato per il contenimento di una rampa di acceso pedonale, lavori che avrebbero reciso l'apparato radicale dell'albero (cfr. al riguardo le conclusioni del perito agrario – cfr. all. 16 Persona_3 fascicolo della convenuta)
Inoltre, la baracca in lamiera in cui era inglobato il pino caduto sarebbe stata stata rimossa nel corso dei lavori di edificazione del ristorante Mc Donald's dalla società su incarico della CP_6 [...]
la quale avrebbe realizzato anche la rampa e i muretti adiacenti all'albero. Controparte_9
CP_ E' appena il caso di osservare che gli effetti e le ricadute dei lavori eseguiti dalla CP_7
e dalla sulla stabilità dell'albero non costituiscono senz'altro circostanza
[...] CP_6 imprevedibile.
Nella scheda VTA del perito risalente al mese di aprile del 2016 si legge: Persona_4
“L'esemplare è stato inglobato nella parete di un prefabbricato. In caso di rimozione dei box prefabbricati, si prescrive un monitoraggio semestrale dell'esemplare e la presenza di un tecnico durante l'intervento”.
Non risulta provato che la abbia garantito, come prescritto dal perito agrario, la Controparte_2 presenza di un tecnico durante l'attività di rimozione del box prefabbricato.
Il medesimo perito, nella relazione predisposta nel mese di ottobre del 2016, dopo l'esecuzione dei lavori, ha rilevato: “La pianta al momento dell'esecuzione del censimento vegetava all'interno di un prefabbricato fatiscente del quale aveva inglobato una porzione di parete. Nel momento in cui un pagina 7 di 16 esemplare arboreo ingloba e/o si appoggia su un'altra superficie, fonda la sua stabilità su di essa, considerandola parte della sua struttura. L'eliminazione di tale superficie, nella maggior parte dei casi, conduce l'albero al cedimento e quindi, spesso, al ribaltamento. Per motivi di sicurezza è stata necessaria la rimozione del prefabbricato. Nelle note del documento VTA veniva specificato che qualora si procedesse alla rimozione della struttura un tecnico avrebbe dovuto valutare nuovamente la classe dell'esemplare in relazione alle sue condizioni di stabilità. L'albero in esame ha subito un grave stress. Non sarebbe stato possibile rimuovere il prefabbricato pericolante senza apportare profonde lesioni all'esemplare. Ferite di grandi dimensioni facilitano l'ingresso nella pianta di organismi patogeni come batteri e funghi. Questi ultimi, in particolar modo, sono la causa principale delle carie del legno in quanto specializzati nella demolizione delle sue cellule: il loro scopo è quello di demolire in composti più semplici i tessuti legnosi al fine di renderli disponibili per gli altri vegetali. Tramite le ferite penetrano le ife che si insediano per trarre nutrimento dai tessuti legnosi dell'ospite (il Pino).
Considerando infine la propensione negativa del fusto dell'esemplare e la sua ubicazione, si prevedono gravi danni in caso di ribaltamento. Per i motivi sopra citati l'albero viene posto in classe D. Se ne prescrive l'abbattimento e la sostituzione con un altro esemplare arboreo”.
Quantomeno dal mese di ottobre del 2016 la era a conoscenza dell'incidenza dei Controparte_2 lavori eseguiti dalla e dalla sulla stabilità dell'albero ed era a Controparte_9 CP_6 conoscenza della circostanza che la pianta, all'esito dei lavori eseguiti dalle menzionate imprese, avrebbe dovuto essere abbattuta.
Ne discende che le condotte della e dalla non costituiscono fattori Controparte_9 CP_6 costituiti da oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole e, pertanto, non sono idonee ad incidere, elidendolo, sul nesso eziologico tra le res in custodia ed il sinistro, rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
2.2. Le medesime conclusioni valgono per la condotta della società alla quale la Controparte_4 convenuta aveva affidato il compito di svolgere l'annuale VTA (Visual Tree Assessment) in merito allo stato di salute dell'albero e, successivamente, il compito di abbattere la pianta.
Segnatamente, la Luneur Park s.r.l. il 7.12.2017 ha accettato il preventivo e inviato alla CP_4
l'ordine per l'abbattimento del pino.
[...]
Vanno al riguardo richiamate le dichiarazioni rese dallo stesso amministratore delegato della
[...]
, sentito dalla Polizia di Roma Capitale a sommarie CP_2 Persona_2 informazioni su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma: “in seguito ai vari sopralluoghi effettuati dalla si è cercato di valutare se l'eliminazione dell'unità arborea CP_10 fosse possibile dall'interno del perimetro del senza richiedere l'occupazione del suolo CP_2
pagina 8 di 16 pubblico, ma dopo una serie di approfondimenti dei pro e dei contro si decideva di procedere alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, subito dopo le imminenti feste natalizie” (cfr. all. 18 fascicolo di parte attrice).
Alla luce di quanto precede deve escludersi che la condotta della che ha aveva Controparte_4 manifestato espressamente alla la necessità di acquisire l'autorizzazione Controparte_2 all'occupazione del suolo pubblico (sollecitando reiteratamente l'adempimento con email del
13.12.2016 e del 23.12.2016 – cfr. allegati al fascicolo della , sia stata caratterizzata Controparte_4 da imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole e integri, pertanto, il caso fortuito rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Di contro, alla luce delle dichiarazioni rese dall'amministratore delegato della società, il differimento dell'abbattimento dell'albero risulta il frutto di una precisa scelta della società, volta a rinviare l'esecuzione degli adempimenti burocratici, indispensabili per l'esecuzione dell'intervento, ad un periodo successivo a quello delle festività natalizie.
2.3. La non ha svolto, nei confronti della e della Controparte_2 Controparte_9 [...] alcuna domanda di garanzia, in ragione degli inadempimenti contrattuali contestati CP_4 rispettivamente nell'esecuzione dei lavori di edificazione del ristorante Mc Donald's e nell'incarico di abbattimento dell'albero, né alcuna azione di regresso nei loro confronti quali (ipotetici) coobbligati solidali, limitandosi a chiedere il rigetto delle domande proposte dagli attori, in ragione della responsabilità asseritamente ascrivibile ai terzi chiamati.
Va per completezza evidenziato, quanto alla posizione della che a fronte Controparte_4 dell'incarico di abbattimento dell'albero conferito dalla Luneur Park s.r.l. in data 7.12.2016, la
[...] ha sollecitato il 13.12.2016 e il 23.12.2016 l'acquisizione dell'autorizzazione CP_4 all'occupazione suolo pubblico.
Tuttavia, come riferito dallo stesso amministratore delegato della Controparte_2 Persona_2
, la società “decideva di procedere alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, subito
[...] Per_2 dopo le imminenti feste natalizi” (cfr. all. 18 fascicolo di parte attrice).
Nessuna responsabilità appare pertanto ascrivibile all'impresa.
Va peraltro osservato che - qualora le richieste della per la quale l'occupazione di Controparte_4 suolo pubblico e la relativa autorizzazione comunale erano necessarie a causa dell'assoluta impossibilità di lavorare con piattaforma di lavoro elevabile dall'interno del perimetro del parco divertimenti a causa delle recenti nuove edificazioni (ristorante Mc Donald's) e di ricorrere a tecniche di accesso e posizionamento mediante funi, proprio per le condizioni di compromessa stabilità dell'albero che avrebbero esposto a rischio di infortunio gli operatori - non fossero state condivise dalla pagina 9 di 16 quest'ultima nella qualità di custode dell'intero parco giochi avrebbe dovuto Controparte_2 rivolgersi a diversa impresa per l'esecuzione dell'intervento, non esponendo il pubblico in transito al pericolo del crollo dell'albero.
L'impresa, peraltro, ha reiteratamente sollecitato la committente a porre in essere gli adempimenti necessari all'apertura del cantiere, senza ricevere al riguardo nessuna tempestiva indicazione.
Deve quindi escludersi che il cedimento dell'albero sia imputabile ad un inadempimento della
[...]
CP_4
Parimenti, il significativo lasso temporale tra l'esecuzione dei lavori da parte della Controparte_9
e la caduta dell'albero (circa quattro mesi) e la piena consapevolezza da parte della
[...] CP_2 dello stato della pianta dopo i lavori impongono di ritenere eliso il nesso eziologico tra il sinistro
[...]
e i lavori, ferma l'eventuale responsabilità dell'impresa (non azionata in questa sede) per i danni cagionati dall'eventuale non corretta esecuzione dei lavori a lei affidati e alla conseguente perdita di un albero ad alto fusto.
Va peraltro evidenziato che non risulta provato che la abbia puntualmente adempiuto Controparte_2 alle prescrizioni del perito agrario risalenti al mese di aprile del 2016, e abbia quindi Persona_4 provveduto ad affiancare all'impresa, al momento della rimozione dei box prefabbricati, un tecnico al fine di monitorare lo stato della pianta.
Esclusa quindi qualsiasi responsabilità in capo alla e alla Controparte_9 Controparte_4 restano assorbite le domande da esse proposte nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a., della CP_6
e della
[...] Controparte_11
[...
. Devono invece trovare accoglimento le domande proposte dalla nei confronti Controparte_2 della Controparte_3
L'eccezione di inoperatività della polizza - per essere l'evento dannoso derivato dai lavori edili eseguiti dall'impresa – deve infatti essere rigettata tenuto conto delle considerazioni che Controparte_9 precedono in ordine alla responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c. e tenuto Controparte_2 conto del tenore della polizza assicurativa, che prevede espressamente che la garanzia sia estesa a tutte le conseguenze della “responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'assicurato nella qualità di esercente parco tematico sito in via delle Tre Fontane, 108 denominato " ” comprese CP_12 tutte le attività collegate ed accessorie, e più nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo … conduttore e manutentore de1 complesso immobiliare, compresi le tensostrutture, nonché box ed uffici mobili, monoblocchi prefabbricati e pertinenze dove si svolgono 1e attività sopra descritti, compresi i giardini, viali alberati anche ad alto fusto e piante in genere e relativi frutti”
pagina 10 di 16 La deve pertanto essere condannata a rimborsare alla le somme Controparte_3 Controparte_2 versate agli attori in accoglimento delle domande proposte, con il limite della franchigia contrattuale di euro 1.500,00
3. Per quanto concerne la quantificazione del danno, va in primo luogo evidenziato che si condividono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, fondata sull'esame diretto di Parte_1
e di sulla valutazione della documentazione sanitaria in atti e motivata con Persona_1 argomentazioni immuni da errori o vizi logici.
In conseguenza del sinistro per cui è causa, ha riportato lesioni fisiche Parte_1 consistenti in “politraumatismo fratturativo consistente in frattura diafisaria di ulna, frattura dell'angolo antero superiore di L1 ed L2, frattura di osso sacro e della branca ischio ed ileo-pubica sinistra. Disturbo da stress acuto” (così pag. 7 della relazione del ctu), da ritenersi stabilizzate e non suscettibili di futuro miglioramento, le quali hanno inciso nella misura del 18% sulla sua complessiva validità psicofisica. A causa del sinistro, l'attrice ha subito altresì un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 40, seguita da un periodo di 35 giorni di invalidità parziale al 75%, da un periodo di
30 giorni di invalidità parziale al 50% e da un periodo di 30 giorni di invalidità parziale al 25%.
invece, per effetto del sinistro ha riportato “lesioni escoriative al volto guarite con Persona_1
restitutio ad integrum. Conseguentemente all'evento traumatico e al conseguente distacco obbligato dalla figura materna il bambino sviluppava altresì un disturbo acuto dell'adattamento” (così pag. 12 della relazione del ctu). Tali lesioni non hanno determinato postumi permanenti a carico dell'attore, mentre il CTU ha accertato un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 40, seguita da un periodo di 50 giorni di invalidità parziale al 75%, da un periodo di 60 giorni di invalidità parziale al
50% e da un periodo di 60 giorni di invalidità parziale al 25%.
Ciò posto, per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio pagina 11 di 16 giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n.
13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche
l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale.
La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
pagina 12 di 16 Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psicofisica subito da va Parte_1 liquidato, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro (28 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (18%), nella misura di euro 55.558,16 in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal
Tribunale di Roma per l'anno 2025
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la predetta tabella prevede un valore attualizzato di euro 130,25 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro
5.210,00 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 130,25 x 40 giorni), in euro 3.419,15 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% (75% di 130,25 =97,69; euro 97,69 x 35 giorni= euro 3.419,15), in euro 1.953,6 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (50% di 130,25
-65,12; euro 65,12 x 30 giorni= euro 1.953,6) e in euro 976,8 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% (25% di 130,25 =32,56; euro 32,56 x 30 giorni= euro 976,8).
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice deve quindi essere determinato nella somma complessiva di euro 67.117,71 (euro 55.558,16 + euro 5.210,00 + euro 3.419,15+ euro 1.953,6 + euro 976,8).
Deve essere altresì riconosciuto il danno morale inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (in base alle tabelle romane che riconoscono l'autonoma risarcibilità, secondo una impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n.
339/2016).
Deve a tal fine tenersi conto della natura della lesione e della natura del sinistro, essendo rimasta l'attrice imprigionata insieme al figlio sotto un albero che le è caduto addosso, e può farsi ricorso alla prova presuntiva, in base a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti umani in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti a seguito del dolore e dei trattamenti sanitari, ai quali si è dovuta sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
Alla luce delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, il danno morale subito dall'attrice va pertanto liquidato mediante un aumento del danno non patrimoniale dell'ulteriore somma di euro
12.000,00, per una somma finale di euro 79.117,71, al quale deve aggiungersi l'importo di euro 859,31, pari alle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU, per complessivi euro 79.977,02
Detta somma di denaro è già liquidata all'attualità facendo applicazione, con riferimento al danno non patrimoniale, delle tabelle del Tribunale di Roma, per l'anno 2025.
Il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa subito da deve invece Persona_1 essere stimato equitativamente nella misura di euro 5.210,00 per il periodo di invalidità temporanea pagina 13 di 16 assoluta (euro 130,25 x 40 giorni), in euro 4.884,5per il periodo di invalidità temporanea parziale al
75% (75% di 130,25 =97,69; euro 97,69 x 50 giorni= euro 4.884,5), in euro 3.907,2 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (50% di 130,25 =65,12; euro 65,12 x 60 giorni= euro 3.907,2) e in euro 1.953,6 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% (25% di 130,25 =32,56; euro
32,56 x 60 giorni= euro 1.953,6).
Il danno non patrimoniale subito dall'attore deve quindi essere determinato nella somma complessiva di euro 15.955,3 (euro 5.210,00 + euro 4.884,5+ euro 3.907,2 + euro 1.953,6).
Deve essere altresì riconosciuto il danno morale inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (in base alle tabelle romane che riconoscono l'autonoma risarcibilità, secondo una impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n.
339/2016).
Deve a tal fine tenersi conto della natura del sinistro, essendo rimasto l'attore imprigionato insieme alla madre sotto un albero che gli è caduto addosso, e può farsi ricorso alla prova presuntiva, in base a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti umani in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
Alla luce delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, il danno morale subito dall'attore va pertanto liquidato mediante un aumento del danno non patrimoniale dell'ulteriore somma di euro
500,00, per una somma finale di euro 16.455,3, al quale deve aggiungersi l'importo di euro 46,15, pari alle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU, per complessivi euro 16.501,45.
La deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di euro 79.977,02 e in favore di della somma di euro 16.501,45.
[...] Persona_1
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo l' indice FOI elaborato dall'Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Poiché il credito risarcitorio, una volta liquidato, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata. pagina 14 di 16 4. Non risulta invece adeguatamente documentato il pregiudizio non patrimoniale subito da CP_1 per effetto del sinistro. Premesso che non risulta provato che egli sia stato coinvolto
[...] direttamente nella caduta dell'albero, l'attore ha dedotto di essere affetto, a seguito dell'incidente occorso dai famigliari, da una sindrome post traumatica da stress, di tipo primario, secondario e cronico
Risultano tuttavia prodotti, a sostegno dell'allegazione difensiva dell'attore, unicamente un certificato medico del 17.02.2017, attestante che l'attore è affetto da sindrome ansiosa con turbe del tono dell'umore associate ad insonnia, e relazione medico- legale di parte del 27.01.2018, dalla quale emerge che l'attore è affetto sindrome post traumatica da stress, di tipo primario, secondario e cronico.
Si tratta di elementi istruttori che appaiono insufficienti ad attestare la sussistenza del nesso eziologico tra il pregiudizio lamentato ed il sinistro, in difetto di documentazione medica attestante non solo la diagnosi eseguita dal medico curante, ma anche le terapie seguite, i farmaci eventualmente assunti, anche al fine di ricostruire l'evoluzione della patologia ed attestare, ad oggi, la sua effettiva riconducibilità al sinistro per cui è causa
In tale contesto assertivo e istruttorio non avrebbe neppure potuto essere espletata una consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe avuto valenza del tutto esplorativa.
5. La regolamentazione delle spese di lite degli attori e dei terzi chiamati in causa segue la soccombenza della Le spese della sono poste a carico della Controparte_2 Controparte_2
unitamente alle spese della CTU. Controparte_3
La ha contestato che la garanzia prestata si estenda al rimborso delle spese di Controparte_3 resistenza, ai sensi dell'art.
2.12 delle condizioni di polizza, in base al quale “La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per 1ega1i o tecnici che non siano da essa designati”.
Va tuttavia evidenziato che la ha documentato di aver comunicato all'assicurazione, Controparte_2 con nota dell'11.04.2019, la pendenza della lite e di aver successivamente acquisito il nulla osta della al conferimento della procura alle liti all'avv. Andrea Rosito, “anche se ciò Controparte_3 comporterà la successiva chiamata in causa della Compagnia. Quanto sopra onde apportare la più idonea strategia difensiva in sede processuale che forse permetterà l'individuazione al meglio di altrui responsabilità” (così l'email della del 27.09.2019 – cfr. all. 33 fascicolo della Controparte_3 convenuta).
Da quanto precede deriva altresì che la deve ritenersi tenuta, ai sensi dell'art. 1917 Controparte_3
c.c., al rimborso anche delle spese di soccombenza nei confronti delle parti chiamate in causa nonché delle “Consorelle a garanzia delle stesse” (così testualmente l'email del 27.09.2019).
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accerta che il sinistro avvenuto a Roma in via dell'Artigianato il 5.01.2017 è ascrivibile alla responsabilità della Controparte_2 condanna la al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 Parte_1 euro 79.977,02 e in favore di , rappresentato dai genitori esercenti la potestà sul minore, Persona_1
e della somma di euro 16.501,45, oltre interessi al tasso Parte_1 CP_1 legale su tali somme devalutate sino al 5.01.2017 in base all'indice FOI elaborato dall'Istat e successivamente annualmente rivalutate in base al medesimo indice;
condanna la al rimborso in favore della delle somme versate Controparte_3 Controparte_2 agli attori in forza del capo che precede, detratta la franchigia contrattuale, nonché a titolo di spese processuali, anche nei confronti dei terzi chiamati in causa;
condanna la al rimborso delle spese processuali in favore del procuratore degli Controparte_2 attori, avv. Alessandro Pietrini, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 831,00 per esborsi e in euro
14.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
condanna la al rimborso delle spese processuali in favore della Controparte_2 Controparte_7 liquidate in euro 759,00 per esborsi e in euro 14.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
condanna la al rimborso delle spese processuali nei confronti del procuratore della Controparte_2
avv. Carlo Rossi Vairo, dichiaratosi antistatario, della HDI Assicurazioni s.p.a. e Controparte_4 del procuratore della avv. Daniele Sacra, dichiaratosi antistatario, liquidate per ciascuna CP_6 parte in euro 14.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
condanna al rimborso delle spese processuali in favore della Controparte_3 Controparte_2 liquidate in euro 759,00 per esborsi e in euro 14.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
pone le spese di CTU definitivamente a cario della Controparte_3
Roma, 04.07.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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