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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IM De LU Presidente
RG BE DI
SA GL DI relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4837/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORBINI PAOLA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORBINI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Castiglione delle Stiviere (MN) il 19/04/1997, dai signori e Parte_1 CP_1
, con atto regolarmente iscritto l'Ufficio di Stato civile di detto comune
[...] all'anno 1997, atto n° 4, Parte II, serie C, alle seguenti condizioni, delle quali chiedono l'accoglimento:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto ed avranno facoltà di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con obbligo di comunicarsi, reciprocamente, ogni variazione della medesima.
2. La casa coniugale, di proprietà del signor , viene assegnata a Controparte_1 quest'ultimo, che vi abiterà con il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, fino a quando quest'ultimo lo desidererà. 3. I beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale rimangono di esclusiva proprietà del marito ed accezione dello stereo con relativi dichi, dell'elettrodomestico Bimby, di un tavolo da giardino con relative sedie, di un mobiletto da bagno in vimini, di un tavolino in noce antico dell'800, di un cassapanca in noce antica dell'800, che rimangono di proprietà della moglie e che verranno prelavati dalla stessa, quanto prima, unitamente ai propri effetti personali.
4. Il marito si impegna a provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio Per_1 ed a sostenere nella misura del 100% ogni spesa straordinaria che si renderà necessaria per quest'ultimo, fino a quando il ragazzo non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
5. A definizione e regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra coniugi, ai sensi dell'art. 5 comma 8 della legge 1° dicembre 1970, il marito si impegna a corrispondere alla moglie l'assegno divorzile in un'unica soluzione, versando a
, a tale titolo, la somma di € 30.000,00 (trentamila/00), entro il Parte_1 31/12/2024, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente alla stessa intestato e le cui coordinate bancarie sono già note a . Controparte_1
6. I ricorrenti dichiarano di avere regolato nelle modalità sopra indicate i rispettivi rapporti economici e con il puntuale adempimento agli obblighi di cui sopra dichiarano di non aver più nulla a che pretendere, reciprocamente, per alcun titolo o ragione.
7. Spese legali compensate.” RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio, formulato cumulativamente a quello di separazione, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 19/04/1997 ed ivi trascritto al numero 4, parte II, serie C del registro dei relativi atti dell'anno 1997;
2 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23.10.2025
La DI relatrice
SA GL
Il Presidente
IM De LU
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IM De LU Presidente
RG BE DI
SA GL DI relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4837/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORBINI PAOLA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORBINI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Castiglione delle Stiviere (MN) il 19/04/1997, dai signori e Parte_1 CP_1
, con atto regolarmente iscritto l'Ufficio di Stato civile di detto comune
[...] all'anno 1997, atto n° 4, Parte II, serie C, alle seguenti condizioni, delle quali chiedono l'accoglimento:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto ed avranno facoltà di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con obbligo di comunicarsi, reciprocamente, ogni variazione della medesima.
2. La casa coniugale, di proprietà del signor , viene assegnata a Controparte_1 quest'ultimo, che vi abiterà con il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, fino a quando quest'ultimo lo desidererà. 3. I beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale rimangono di esclusiva proprietà del marito ed accezione dello stereo con relativi dichi, dell'elettrodomestico Bimby, di un tavolo da giardino con relative sedie, di un mobiletto da bagno in vimini, di un tavolino in noce antico dell'800, di un cassapanca in noce antica dell'800, che rimangono di proprietà della moglie e che verranno prelavati dalla stessa, quanto prima, unitamente ai propri effetti personali.
4. Il marito si impegna a provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio Per_1 ed a sostenere nella misura del 100% ogni spesa straordinaria che si renderà necessaria per quest'ultimo, fino a quando il ragazzo non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
5. A definizione e regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra coniugi, ai sensi dell'art. 5 comma 8 della legge 1° dicembre 1970, il marito si impegna a corrispondere alla moglie l'assegno divorzile in un'unica soluzione, versando a
, a tale titolo, la somma di € 30.000,00 (trentamila/00), entro il Parte_1 31/12/2024, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente alla stessa intestato e le cui coordinate bancarie sono già note a . Controparte_1
6. I ricorrenti dichiarano di avere regolato nelle modalità sopra indicate i rispettivi rapporti economici e con il puntuale adempimento agli obblighi di cui sopra dichiarano di non aver più nulla a che pretendere, reciprocamente, per alcun titolo o ragione.
7. Spese legali compensate.” RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio, formulato cumulativamente a quello di separazione, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 19/04/1997 ed ivi trascritto al numero 4, parte II, serie C del registro dei relativi atti dell'anno 1997;
2 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23.10.2025
La DI relatrice
SA GL
Il Presidente
IM De LU
3