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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
3094/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 27.01.2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , giusto precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3094/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
, nato a [...] il [...] , residente in [...]
77 , c.f. , col patrocinio dell'avv. Giacomo Casale, come da procura deposi- C.F._1
tata in atti, domiciliato ai fini del giudizio presso lo studio OG in NI , via Cesare Beccaria
14 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma , via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi , come da procura alle liti in atti depositata, domiciliato in
NI Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22 .03.2024 parte attrice promuoveva opposizione all'avviso di addebito n. 59320230004970617 , notificato in data 20.02.2024, da parte della
[...]
, con il quale veniva intimato il pagamento di € 16.612,93, richiesti a titolo Controparte_2
di “ contributi IVS Fissi/Percentuale sul minimale, dovuti alla Gestione Commercianti , riferimento al periodo intercorso dal febbraio 2019 al dicembre 2022.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'omessa motivazione dell'avviso di addebito , che si limitava ad esplicitare di avere “ proceduto al controllo della posizione contributi
va sopra riportata relativamente a : dal 02/2019 al 12/2022”.
Pertanto deduceva la nullità dell'atto impugnato in forza dell'art. 21 septies l. 241/1990, non essen-
do esplicitate le ragioni dell'iscrizione alla gestione commercianti , in riferimento a tale periodo e non essendo chiaro per quale posizione sia stata aperta d'ufficio la posizione previdenziale.
CP_ Contestava la sussistenza dell'obbligo di iscrizione presso la gestione Commercianti dell' in capo al ricorrente , non sussistendo i requisiti previsti dall'art. 1 , comma 203 della legge 662/1996
che in ricorso richiamava.
Deduceva altresì che sull' grava l'onere di provare come l'odierno ricorrente , in Controparte_3
riferimento al periodo accertato ( 2019-2022), abbia prestato la propria attività lavorativa in favore di alcuna società commerciale con i caratteri di abitualità e prevalenza.
Precisava che il medesimo ricorrente risultava socio e liquidatore della società Controparte_4
avente ad oggetto il commercio di oggetti preziosi, oreficeria , argenteria , articoli da regalo e nello anno 2016 era stata posta in liquidazione ed aveva chiuso il punto vendita in NI , Corso Sicilia
43 proprio nel maggio 2016.
CP_ Evidenziava che il ricorrente odierno era percettore di pensione dall' e aveva ormai raggiunto una soglia di età avanzata , essendo ormai ottantenne. Chiedeva che il Tribunale annullasse l'atto impugnato dichiarando non dovuta somma alcuna dal ricorrente.
Il Tribunale sospendeva l'esecutorietà dell'atto impugnato e fissava udienza di discussione all'11.
10.2024 . Successivamente in data 11. 4 .2024 si costituiva l' che in via pre- Controparte_5
liminare chiedeva fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ente in riferimento a tutte le attività concernenti la procedura di riscossione dei ruoli esattoriali . chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile qualora non fosse stata dimostrata la tempe stività dell'opposizione nel termine di cui all'art. 24 , co. 5 , D.Lgs. 46/99. Chiedeva nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza con conferma dell'atto impugnato e dell'obbligo di pagamento
CP_ dei contributi richiesti alla gestione Commercianti Con vittoria di spese di giudizio.
All'esito dell'udienza dell'11.10.2024 questo giudice veniva delegato per la decisione della causa.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 27.01.2025 dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
e scaduti i termini , viste le conclusioni come in atti depositate , il procedimento viene deciso col presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare occorre dichiarare la tempestività del ricorso poiché dalla documentazione presente in atti si evince che la notifica dell'avviso di addebito 59320230004970617000 è stata eseguita in data 20.02.2024 , ed il ricorso risulta depositato in data 22.03.2024.
Pertanto non risulta fondata l'eccepita inammissibilità del ricorso per tardività.
Sotto altro aspetto occorre evidenziare che il ricorso è basato sulla carenza del presupposto contributivo poiché parte ricorrente deduce che non sussistano nella fattispecie i presupposti di legge per l'iscrizione alla Gestione Commercianti . CP_1
Il motivo principale dell'opposizione è afferente al merito della pretesa contributiva e pertanto l'Ente Previdenziale risulta legittimato passivo, nessuna doglianza è stata proposta sotto il profilo della riscossione del credito e in ordine all'attività del Concessionario del servizio di Riscossione,
l'eccepita carenza di legittimazione passiva dell'Ente non può trovare accoglimento essendo infondata nella fattispecie .
Quanto sopra premesso , deve rilevarsi che non sembrano sussistere in capo al ricorrente odierno i presupposti, quale socio unico e liquidatore della società indicata in Controparte_4
ricorso e dalla stessa parte resistente, per essere iscritto alla gestione commercianti e ciò per le ragioni che seguono.
Deve verificarsi se sussista oppure no il requisito previsto dall'art. 1 comma 203 Legge n. 662/1996
ovvero la partecipazione al lavoro aziendale da parte del socio con i caratteri di abitualità e preva-
lenza. Ed infatti , anche successivamente al decreto legge 78 del 2010 è rimasta immutata la neces- sità di accertare che il soggetto sia effettivamente iscrivibile ai sensi del citato comma 203 , alla Ge-
stione Commercianti. Superato , per i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista la iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla legge 8 agosto1995, n. 335, art. 2 , comma 26,
l'orientamento in base al quale occorreva procedere ad un giudizio comparativo tra le attività al fine di individuare la gestione cui pagare i contributi .
Occorre in proposito evidenziare che l'art. 1 della legge 1397/1960 , come sostituito dall'art. 1
comma 203 della legge n. 662/1996 , nel disciplinare l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurati va degli esercenti attività commerciali, prevede che il suddetto obbligo sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti : a)siano titolari o gestori in proprio di imprese che , a pre-
scindere dal numero dei dipendenti , siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado , ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impre sa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione . Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità
limitata ; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti , di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi , registri e ruoli .
Come risulta evidente non è sufficiente che il soggetto interessato sia titolare di partita Iva o gestore di impresa, ne consegue che la posizione di mero amministratore della società non comporta di per sé l'obbligatorietà dell'iscrizione nella gestione commercianti.
Anzi nella fattispecie dalla medesima visura camerale depositata in atti della società
[...]
risulta che detta attività sia stata posta in liquidazione nel 2016 ed il punto vendita CP_4
in NI , Corso Sicilia 43 è stato chiuso e non più riaperto al pubblico.
Nella fattispecie all'esame è successo , come si evince dalla stessa memoria di parte resistente , che il ricorrente era rimasto unico socio della società inattiva ed aveva eseguito questa comunicazione all'istituto , essendovi tenuto . In conseguenza di tale comunicazione il ricorrente veniva nuova -
mente iscritto alla Gestione Commercianti retroattivamente dal 2019. CP_1
La società pertanto risultava inattiva come documentalmente provato dal ricorrente dalle dichiara- zioni rese ai fini dell'IVA ed in atti depositate.
Al momento della reiscrizione nella Gestione Separata Commercianti e sino ad oggi non sussistono oggettivamente i requisiti per l'obbligo di contribuzione in capo al ricorrente odierno.
CP_ Quest'ultimo percepisce pensione , come riconosciuto dallo stesso ente resistente . non prova affatto al titolarità in capo al ricorrente medesimo di altri redditi provenienti da attività commerciale re, tantomeno prova il carattere di abitualità e prevalenza nell'esercizio di attività commerciale da parte del ricorrente medesimo
L'Istituto non prova affatto la abitualità e prevalenza del lavoro del ricorrente odierno , e pur ri-
portando gli elementi delineati da Cassazione , secondo cui : “per partecipazione personale al
lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di una attività esecutiva o materiale
ma anche di una attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale
attivitàil socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente
ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” ( cfr. Cass. Sez. lav. N. 5360/2012 , come si
CP_ evince da pag. 8 memoria ).
Tali elementi indicati in giurisprudenza , richiamata nella memoria della resistente , tuttavia non sono provati nel corso del presente giudizio.
L'ente previdenziale non ha fornito nella fattispecie alcuna valida prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi del credito azionato .
In proposito deve evidenziarsi che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui :
“in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. , l'onere di provare i
fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo
valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo […]” ( cfr. Cass. n. 12108
/2010).
Alla luce dei superiori principi , non essendo provato dall'ente resistente il fondamento della richiesta di contribuzione , l'avviso di addebito risulta illegittimo e di conseguenza deve essere annullato.
CP_ Le spese di lite , nei rapporti tra opponente ed seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di giudice del Lavoro , pronunciando definitiva –
mente nella causa iscritta al n. 3094/2024 R.G. promossa da , rigettata ogni con- Parte_1
traria istanza , eccezione , difesa , così provvede :
Accoglie il ricorso e dichiara illegittimo l'avviso di addebito opposto n. 593 202300049706 17000
che per l'effetto annulla;
CP_ Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1863,5
oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA nella misura di legge;
NI , 27/01/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 27.01.2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , giusto precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3094/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
, nato a [...] il [...] , residente in [...]
77 , c.f. , col patrocinio dell'avv. Giacomo Casale, come da procura deposi- C.F._1
tata in atti, domiciliato ai fini del giudizio presso lo studio OG in NI , via Cesare Beccaria
14 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma , via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi , come da procura alle liti in atti depositata, domiciliato in
NI Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22 .03.2024 parte attrice promuoveva opposizione all'avviso di addebito n. 59320230004970617 , notificato in data 20.02.2024, da parte della
[...]
, con il quale veniva intimato il pagamento di € 16.612,93, richiesti a titolo Controparte_2
di “ contributi IVS Fissi/Percentuale sul minimale, dovuti alla Gestione Commercianti , riferimento al periodo intercorso dal febbraio 2019 al dicembre 2022.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'omessa motivazione dell'avviso di addebito , che si limitava ad esplicitare di avere “ proceduto al controllo della posizione contributi
va sopra riportata relativamente a : dal 02/2019 al 12/2022”.
Pertanto deduceva la nullità dell'atto impugnato in forza dell'art. 21 septies l. 241/1990, non essen-
do esplicitate le ragioni dell'iscrizione alla gestione commercianti , in riferimento a tale periodo e non essendo chiaro per quale posizione sia stata aperta d'ufficio la posizione previdenziale.
CP_ Contestava la sussistenza dell'obbligo di iscrizione presso la gestione Commercianti dell' in capo al ricorrente , non sussistendo i requisiti previsti dall'art. 1 , comma 203 della legge 662/1996
che in ricorso richiamava.
Deduceva altresì che sull' grava l'onere di provare come l'odierno ricorrente , in Controparte_3
riferimento al periodo accertato ( 2019-2022), abbia prestato la propria attività lavorativa in favore di alcuna società commerciale con i caratteri di abitualità e prevalenza.
Precisava che il medesimo ricorrente risultava socio e liquidatore della società Controparte_4
avente ad oggetto il commercio di oggetti preziosi, oreficeria , argenteria , articoli da regalo e nello anno 2016 era stata posta in liquidazione ed aveva chiuso il punto vendita in NI , Corso Sicilia
43 proprio nel maggio 2016.
CP_ Evidenziava che il ricorrente odierno era percettore di pensione dall' e aveva ormai raggiunto una soglia di età avanzata , essendo ormai ottantenne. Chiedeva che il Tribunale annullasse l'atto impugnato dichiarando non dovuta somma alcuna dal ricorrente.
Il Tribunale sospendeva l'esecutorietà dell'atto impugnato e fissava udienza di discussione all'11.
10.2024 . Successivamente in data 11. 4 .2024 si costituiva l' che in via pre- Controparte_5
liminare chiedeva fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ente in riferimento a tutte le attività concernenti la procedura di riscossione dei ruoli esattoriali . chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile qualora non fosse stata dimostrata la tempe stività dell'opposizione nel termine di cui all'art. 24 , co. 5 , D.Lgs. 46/99. Chiedeva nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza con conferma dell'atto impugnato e dell'obbligo di pagamento
CP_ dei contributi richiesti alla gestione Commercianti Con vittoria di spese di giudizio.
All'esito dell'udienza dell'11.10.2024 questo giudice veniva delegato per la decisione della causa.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 27.01.2025 dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
e scaduti i termini , viste le conclusioni come in atti depositate , il procedimento viene deciso col presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare occorre dichiarare la tempestività del ricorso poiché dalla documentazione presente in atti si evince che la notifica dell'avviso di addebito 59320230004970617000 è stata eseguita in data 20.02.2024 , ed il ricorso risulta depositato in data 22.03.2024.
Pertanto non risulta fondata l'eccepita inammissibilità del ricorso per tardività.
Sotto altro aspetto occorre evidenziare che il ricorso è basato sulla carenza del presupposto contributivo poiché parte ricorrente deduce che non sussistano nella fattispecie i presupposti di legge per l'iscrizione alla Gestione Commercianti . CP_1
Il motivo principale dell'opposizione è afferente al merito della pretesa contributiva e pertanto l'Ente Previdenziale risulta legittimato passivo, nessuna doglianza è stata proposta sotto il profilo della riscossione del credito e in ordine all'attività del Concessionario del servizio di Riscossione,
l'eccepita carenza di legittimazione passiva dell'Ente non può trovare accoglimento essendo infondata nella fattispecie .
Quanto sopra premesso , deve rilevarsi che non sembrano sussistere in capo al ricorrente odierno i presupposti, quale socio unico e liquidatore della società indicata in Controparte_4
ricorso e dalla stessa parte resistente, per essere iscritto alla gestione commercianti e ciò per le ragioni che seguono.
Deve verificarsi se sussista oppure no il requisito previsto dall'art. 1 comma 203 Legge n. 662/1996
ovvero la partecipazione al lavoro aziendale da parte del socio con i caratteri di abitualità e preva-
lenza. Ed infatti , anche successivamente al decreto legge 78 del 2010 è rimasta immutata la neces- sità di accertare che il soggetto sia effettivamente iscrivibile ai sensi del citato comma 203 , alla Ge-
stione Commercianti. Superato , per i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista la iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla legge 8 agosto1995, n. 335, art. 2 , comma 26,
l'orientamento in base al quale occorreva procedere ad un giudizio comparativo tra le attività al fine di individuare la gestione cui pagare i contributi .
Occorre in proposito evidenziare che l'art. 1 della legge 1397/1960 , come sostituito dall'art. 1
comma 203 della legge n. 662/1996 , nel disciplinare l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurati va degli esercenti attività commerciali, prevede che il suddetto obbligo sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti : a)siano titolari o gestori in proprio di imprese che , a pre-
scindere dal numero dei dipendenti , siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado , ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impre sa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione . Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità
limitata ; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti , di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi , registri e ruoli .
Come risulta evidente non è sufficiente che il soggetto interessato sia titolare di partita Iva o gestore di impresa, ne consegue che la posizione di mero amministratore della società non comporta di per sé l'obbligatorietà dell'iscrizione nella gestione commercianti.
Anzi nella fattispecie dalla medesima visura camerale depositata in atti della società
[...]
risulta che detta attività sia stata posta in liquidazione nel 2016 ed il punto vendita CP_4
in NI , Corso Sicilia 43 è stato chiuso e non più riaperto al pubblico.
Nella fattispecie all'esame è successo , come si evince dalla stessa memoria di parte resistente , che il ricorrente era rimasto unico socio della società inattiva ed aveva eseguito questa comunicazione all'istituto , essendovi tenuto . In conseguenza di tale comunicazione il ricorrente veniva nuova -
mente iscritto alla Gestione Commercianti retroattivamente dal 2019. CP_1
La società pertanto risultava inattiva come documentalmente provato dal ricorrente dalle dichiara- zioni rese ai fini dell'IVA ed in atti depositate.
Al momento della reiscrizione nella Gestione Separata Commercianti e sino ad oggi non sussistono oggettivamente i requisiti per l'obbligo di contribuzione in capo al ricorrente odierno.
CP_ Quest'ultimo percepisce pensione , come riconosciuto dallo stesso ente resistente . non prova affatto al titolarità in capo al ricorrente medesimo di altri redditi provenienti da attività commerciale re, tantomeno prova il carattere di abitualità e prevalenza nell'esercizio di attività commerciale da parte del ricorrente medesimo
L'Istituto non prova affatto la abitualità e prevalenza del lavoro del ricorrente odierno , e pur ri-
portando gli elementi delineati da Cassazione , secondo cui : “per partecipazione personale al
lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di una attività esecutiva o materiale
ma anche di una attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale
attivitàil socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente
ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” ( cfr. Cass. Sez. lav. N. 5360/2012 , come si
CP_ evince da pag. 8 memoria ).
Tali elementi indicati in giurisprudenza , richiamata nella memoria della resistente , tuttavia non sono provati nel corso del presente giudizio.
L'ente previdenziale non ha fornito nella fattispecie alcuna valida prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi del credito azionato .
In proposito deve evidenziarsi che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui :
“in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. , l'onere di provare i
fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo
valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo […]” ( cfr. Cass. n. 12108
/2010).
Alla luce dei superiori principi , non essendo provato dall'ente resistente il fondamento della richiesta di contribuzione , l'avviso di addebito risulta illegittimo e di conseguenza deve essere annullato.
CP_ Le spese di lite , nei rapporti tra opponente ed seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di giudice del Lavoro , pronunciando definitiva –
mente nella causa iscritta al n. 3094/2024 R.G. promossa da , rigettata ogni con- Parte_1
traria istanza , eccezione , difesa , così provvede :
Accoglie il ricorso e dichiara illegittimo l'avviso di addebito opposto n. 593 202300049706 17000
che per l'effetto annulla;
CP_ Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1863,5
oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA nella misura di legge;
NI , 27/01/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo