TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 12389/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Mario D'Ario, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Aversa, alla via Maiuri n. 17
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.11.2022, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver contratto matrimonio (in data 7.12.2016, in Giugliano in Campania) con , Controparte_1
dalla cui unione nascevano le figlie (in data 4.7.2017) e Persona_1 Persona_2
(in data 16.1.2019);
[...]
- che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido esclusivo delle minori e alla Persona_1 Persona_2
madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione, e con idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre;
- obbligare il resistente al pagamento di un assegno mensile non inferiore ad euro 700,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori (euro 350,00 ciascuna), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Solo parte ricorrente compariva, in data 21.11.2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 5.12.2023, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa innanzi al giudice istruttore, all'udienza del 17.2.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non Controparte_1
costituito.
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nel presente giudizio parte ricorrente ha rinunciato alla propria domanda di addebito, come da verbale di udienza del 17.2.2025, per cui la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 1co
c.c..
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va evidenziato che a carico di entrambe le parti del presente giudizio si era aperto un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di
Napoli, che tuttavia, con provvedimento depositato il 14.5.2024, ha archiviato la procedura riscontrando il recupero delle capacità genitoriali delle parti, anche all'esito del percorso svolto presso i Servizi Sociali del Comune di Giugliano in Campania.
Ciò posto, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento “condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità
dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n. 24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass. 21916/2019). Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass.
21425/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria compiuta, è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza del nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e materiale CP_1 delle figlie minori, tale da pregiudicare il loro interesse, e da giustificare, dunque, l'affido esclusivo delle stesse alla madre, a conferma di quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale.
Ed invero, risulta provato agli atti che il padre esercita in modo del tutto discontinuo il diritto/dovere di visita, si è disinteressato in sostanza della crescita delle figlie sia da un punto di vista morale che materiale, non è presente nella loro vita, tanto è vero che in diverse occasioni non ha rilasciato le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività inerenti alla vita delle minori, essendo la sola madre ad occuparsi di tutte le relative incombenze.
Alla luce delle suesposte ragioni va, in definitiva, disposto l'affido esclusivo delle minori e alla madre, con residenza privilegiata presso la Persona_1 Persona_2
sua abitazione;
fermo restando che le sole decisioni di maggior interesse per le minori (relative alla loro residenza abituale e alla salute) dovranno essere adottate di comune accordo da parte di entrambi i genitori.
Così come va regolamentato il diritto/dovere di visita del padre che, salvo diverso accordo tra le parti, rispettoso delle esigenze delle minori, potrà vederle e tenerle con sé, due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00; un'intera giornata il sabato o la domenica, a settimane alterne, senza pernotto, risultando pacifico agli atti che le minori non hanno mai dormito con il padre;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il
26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni, anche non consecutivi, senza pernotto, nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni della parte ricorrente, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c.: parte ricorrente svolge attività lavorativa come commessa, ha prestato attività lavorativa anche nell'ambito delle ripetizioni scolastiche per bambini, ha percepito 980,00 euro mensili a titolo di reddito di cittadinanza e attualmente percepisce 1.300,00 euro mensili a titolo di reddito di inclusione, percepisce altresì 680,00 euro mensili a titolo di assegno unico;
vive in una casa in fitto, pagando 500,00 euro al mese il canone di locazione;
parte resistente è in giovanissima età, ha svolto attività lavorativa come direttore di sala e ad oggi lavora come cameriere, ha specifiche attitudini lavorative, effettiva possibilità di lavoro personale e sicure potenzialità economiche, sta versando 500,00 euro mensili a titolo di mantenimento delle figlie minori;
si ritiene congruo stabilire a carico del resistente, e in favore della ricorrente, un assegno mensile pari ad euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento delle minori (euro 250,00 ciascuna), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario o postale, che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi, avendo parte ricorrente rinunciato alla propria domanda di mantenimento e in assenza di domanda del resistente, rimasto contumace.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura del giudizio e l'assenza di soccombenza in senso tecnico sulle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi
(nata in [...], il [...]) e (nato in Parte_1 Controparte_1
Mugnano di Napoli, l'11.8.1998);
- dispone l'affido esclusivo delle minori e alla Persona_1 Persona_2
madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 500,00, da CP_1 Parte_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento delle figlie e (euro 250,00 ciascuna), oltre al pagamento del Persona_1 Persona_2
50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- rigetta nel resto le domande;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (atto n. 283, P. II, S. A, anno
2016), per gli adempimenti di legge;
- nulla per le spese di lite.
Si comunichi, a cura della Cancelleria, ai Servizi Sociali del Controparte_2
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.2.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 12389/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Mario D'Ario, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Aversa, alla via Maiuri n. 17
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.11.2022, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver contratto matrimonio (in data 7.12.2016, in Giugliano in Campania) con , Controparte_1
dalla cui unione nascevano le figlie (in data 4.7.2017) e Persona_1 Persona_2
(in data 16.1.2019);
[...]
- che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido esclusivo delle minori e alla Persona_1 Persona_2
madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione, e con idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre;
- obbligare il resistente al pagamento di un assegno mensile non inferiore ad euro 700,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori (euro 350,00 ciascuna), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Solo parte ricorrente compariva, in data 21.11.2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 5.12.2023, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa innanzi al giudice istruttore, all'udienza del 17.2.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non Controparte_1
costituito.
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nel presente giudizio parte ricorrente ha rinunciato alla propria domanda di addebito, come da verbale di udienza del 17.2.2025, per cui la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 1co
c.c..
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va evidenziato che a carico di entrambe le parti del presente giudizio si era aperto un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di
Napoli, che tuttavia, con provvedimento depositato il 14.5.2024, ha archiviato la procedura riscontrando il recupero delle capacità genitoriali delle parti, anche all'esito del percorso svolto presso i Servizi Sociali del Comune di Giugliano in Campania.
Ciò posto, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento “condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità
dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n. 24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass. 21916/2019). Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass.
21425/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria compiuta, è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza del nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e materiale CP_1 delle figlie minori, tale da pregiudicare il loro interesse, e da giustificare, dunque, l'affido esclusivo delle stesse alla madre, a conferma di quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale.
Ed invero, risulta provato agli atti che il padre esercita in modo del tutto discontinuo il diritto/dovere di visita, si è disinteressato in sostanza della crescita delle figlie sia da un punto di vista morale che materiale, non è presente nella loro vita, tanto è vero che in diverse occasioni non ha rilasciato le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività inerenti alla vita delle minori, essendo la sola madre ad occuparsi di tutte le relative incombenze.
Alla luce delle suesposte ragioni va, in definitiva, disposto l'affido esclusivo delle minori e alla madre, con residenza privilegiata presso la Persona_1 Persona_2
sua abitazione;
fermo restando che le sole decisioni di maggior interesse per le minori (relative alla loro residenza abituale e alla salute) dovranno essere adottate di comune accordo da parte di entrambi i genitori.
Così come va regolamentato il diritto/dovere di visita del padre che, salvo diverso accordo tra le parti, rispettoso delle esigenze delle minori, potrà vederle e tenerle con sé, due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00; un'intera giornata il sabato o la domenica, a settimane alterne, senza pernotto, risultando pacifico agli atti che le minori non hanno mai dormito con il padre;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il
26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni, anche non consecutivi, senza pernotto, nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni della parte ricorrente, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c.: parte ricorrente svolge attività lavorativa come commessa, ha prestato attività lavorativa anche nell'ambito delle ripetizioni scolastiche per bambini, ha percepito 980,00 euro mensili a titolo di reddito di cittadinanza e attualmente percepisce 1.300,00 euro mensili a titolo di reddito di inclusione, percepisce altresì 680,00 euro mensili a titolo di assegno unico;
vive in una casa in fitto, pagando 500,00 euro al mese il canone di locazione;
parte resistente è in giovanissima età, ha svolto attività lavorativa come direttore di sala e ad oggi lavora come cameriere, ha specifiche attitudini lavorative, effettiva possibilità di lavoro personale e sicure potenzialità economiche, sta versando 500,00 euro mensili a titolo di mantenimento delle figlie minori;
si ritiene congruo stabilire a carico del resistente, e in favore della ricorrente, un assegno mensile pari ad euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento delle minori (euro 250,00 ciascuna), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario o postale, che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi, avendo parte ricorrente rinunciato alla propria domanda di mantenimento e in assenza di domanda del resistente, rimasto contumace.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura del giudizio e l'assenza di soccombenza in senso tecnico sulle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi
(nata in [...], il [...]) e (nato in Parte_1 Controparte_1
Mugnano di Napoli, l'11.8.1998);
- dispone l'affido esclusivo delle minori e alla Persona_1 Persona_2
madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 500,00, da CP_1 Parte_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento delle figlie e (euro 250,00 ciascuna), oltre al pagamento del Persona_1 Persona_2
50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- rigetta nel resto le domande;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (atto n. 283, P. II, S. A, anno
2016), per gli adempimenti di legge;
- nulla per le spese di lite.
Si comunichi, a cura della Cancelleria, ai Servizi Sociali del Controparte_2
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.2.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro